Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/05/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 420/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 420/2025
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 26 MAGGIO 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c.; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del provvedimento con cui l'odierna udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte;
dato atto che le parti hanno provveduto al deposito delle predette note, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Valeria Villani, al termine dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 26 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 420 del R.G.A.C. dell'anno 2025 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Lauro – buoni postali fruttiferi, pendente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, al viale Europa n. 190, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Michela Poto (C.F. ), con la quale è CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Salerno, presso la Dislocazione Affari Legali
Territoriali Sud di Salerno sita alla via San Nicola di Pastena snc;
APPELLANTE
E
(C.F. , nata il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
a Pago del Vallo di Lauro e residente a [...]del Vallo di Lauro;
(C.F. , nato il Parte_2 CodiceFiscale_3
15.05.1991 ad Avellino e residente a [...]del Vallo di Lauro;
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Antonio Mercogliano (C.F. C.F._4
e dall'Avv. Anna Coppola (C.F. ), presso il cui
[...] CodiceFiscale_5 studio sono elettivamente domiciliati in Pago del Vallo di Lauro, alla Via Piave nr. 70; R.G. n. 420/2025
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi,
è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al Giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
2. Ciò posto, con atto di citazione notificato in data 23 gennaio 2025 ed iscritto a ruolo il giorno 11 febbraio 2025, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza nr. 367/2024, emessa dal Giudice di Pace di Lauro il
26/12/2023 e pubblicata in data 03.01.2025 e notificata l'08.01.2025, al fine di sentir accertare e dichiarare “la piena legittimità dell'operato di Pt_1 nell'ambito dello svolgimento dei fatti per cui vi è sentenza n. 367/2024, emessa nel proc. nr. rg. 37/2022 dal Giudice di Pace di Lauro, dott.ssa A.M.
Cicala, emessa il 26/12/2024 e depositata e in data 03/01/2025, e notificata l'08.01.2025, oggetto del presente appello in quanto i buoni fruttiferi espressamente ivi indicati ed emessi in data 30/10/2001 sono prescritti” e
“nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n sentenza n.
367/2024, emessa nel proc. nr. rg. 37/2022 dal Giudice di Pace di Lauro, dott.ssa A.M. Cicala, emessa il 26/12/2024 e depositata e in data 03/01/2025
e notificata l'08.01.2025, accogliere i motivi di appello rigettando conseguentemente le domande ed eccezioni formulate e dedotte nel giudizio di primo e secondo grado dagli odierni appellati, dichiarando prescritti i buoni oggetto di causa per tutto quanto altro esposto”, con condanna degli appellati alla restituzione delle somme percepite da in esecuzione Parte_1 della sentenza n. 367/2024 depositata in data 03/01/2025 nonché al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
3. L'appellante ha dedotto: R.G. n. 420/2025
a) Che e hanno convenuto innanzi al Controparte_1 Parte_2
Giudice di Pace di Lauro deducendo di aver sottoscritto Parte_1 in data 30 ottobre 2001 due buoni a termine presso l'Ufficio Postale di Pago del Vallo di Lauro;
che, non riportando i buoni nessuna data di scadenza, gli attori si erano convinti che si trattasse di titoli con durata decennale e che la prescrizione avrebbe cominciato a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui è cessata la fruttuosità e che, pertanto, la prescrizione sarebbe maturata il 30 ottobre 2021; che, pertanto, nell'anno 2020, gli attori si sono recati presso l'ufficio di per riscuotere i buoni ed, in quella Parte_1 sede, l'operatore postale ha comunicato loro che i buoni erano prescritti essendo trascorsi più di dieci anni dalla scadenza;
b) che si è costituita eccependo, in via preliminare, Parte_1
l'intervenuta prescrizione dei due buoni fruttiferi e, nel merito, il rigetto delle domande attoree;
c) che il Giudice di Pace, istruita la causa documentalmente, ha trattenuto la causa in decisione ed ha emesso la sentenza n. 367/2024, nel procedimento iscritto al Ruolo Generale n. 37/2022 del Giudice di Pace di Lauro depositata in data 03/01/2025 e notificata l'08./01/2025, con cui ha accolto la domanda e, per l'effetto, ha condannato a pagare in favore degli Parte_1 odierni appellati, a titolo di risarcimento dei danni, l'importo di € 3.500,00, pari al complessivo capitale investito oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo nonché le spese ed i compensi del presente giudizio e della fase di mediazione, liquidati in € 1.200,00 per onorari ed oltre € 125,00 per spese oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione;
d) che la sentenza è errata, in quanto sui buoni fruttiferi postali è evidente la dicitura “a termine”, mentre – sul retro – vi è la dicitura a penna “AA3”, che sta ad indicare la serie di appartenenza, con la conseguenza che costituiva onere dei titolari attivarsi per conoscere le caratteristiche dei buoni;
e) che, in ragione della data di collocamento, i BFP oggetto del presente giudizio appartengono alla tipologia a termine Serie “AA3” (in collocamento dal 23 ottobre 2001 al 02 maggio 2002 ed istituita con il D.M. del 17 ottobre 2001 poi pubblicato sulla G.U. n. 246 del 22 ottobre 2001);
f) che i titoli a termine di questa serie sono divenuti infruttiferi alla scadenza del R.G. n. 420/2025
settimo anno ed il diritto al rimborso del montante maturato (capitale più interessi al netto della ritenuta fiscale del 12,50%) si è prescritto decorso il successivo decennio;
g) che, pertanto, essendo i buoni de quibus venuti a scadenza in data 30 ottobre
2008, la data ultima per il rimborso era il 31 ottobre 2018;
h) che, stante la pubblicazione del D.M. di riferimento sulla Gazzetta Ufficiale, nessuna violazione dei principi di correttezza o di informazione è ravvisabile nella condotta tenuta da al momento della sottoscrizione dei Parte_1 buoni, essendo gli appellati tenuti a conoscere la disciplina legislativamente stabilita del buono postale fruttifero;
i) che è, altresì, decorso il termine relativo all'obbligo di conservazione dei documenti, ragion per cui non può esser dichiarata Parte_1 responsabile della mancata prova della consegna dei fogli informativi;
j) che, inoltre, sono inconferenti i richiami operati dal Giudice di prime cure al provvedimento dell' , contrastante con gli orientamenti della Pt_3 giurisprudenza di legittimità ed impugnato innanzi alle competenti autorità giurisdizionali;
k) che il Giudice di Pace non ha tenuto conto del fatto che Parte_1 ha operato in modo corretto, applicando il Decreto del Ministero del Tesoro di emissione su un prodotto dello Stato per il quale la predetta è solo
DISTRIBUTORE tramite gli uffici postali presenti sul territorio nazionale;
l) che, altresì, va riformato il capo relativo alla rifusione delle spese di giudizio in favore del procuratore costituito, tra l'altro, eccessive rispetto alla sorte liquidata e sproporzionate.
4. Si sono costituiti, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
26 aprile 2025, e , instando per il Controparte_1 Parte_2 rigetto dell'appello, in quanto sui buoni oggetto di causa non vi è alcun alla serie di appartenenza, alla data di scadenza o al tasso di interessi applicato né vi è l'informazione circa il fatto che il buono non riscosso, dopo a scadenza, cessa di esser fruttifero, non rivestendo alcun rilievo l'annotazione effettuata a penna.
Hanno aggiunto che non ha assolto al proprio onere di Parte_1 provare la consegna del foglio informativo analitico, la cui consegna deve risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore ed, inoltre, la R.G. n. 420/2025
prova della mancata consegna è stata fornita in primo grado dagli odierni appellati a mezzo prova testimoniale. Hanno aggiunto che corretta è, altresì, la statuizione di condanna alla rifusione delle spese di lite, quantificate facendo applicazione del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, valori medi per le cause di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, con riguardo alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria. Gli appellati hanno, dunque, concluso chiedendo la conferma della sentenza n.
367/2024 emessa dal Giudice di Pace di Lavoro il 26 dicembre 2024 e depositata il 03 gennaio 2025. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio, con attribuzione.
5. Ciò posto, con ordinanza resa all'udienza di trattazione del 28 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte, in ragione della tardiva iscrizione a ruolo dell'atto di appello, è stato disposto rinvio, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza
(sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), ove la causa viene decisa all'esito del deposito delle predette note.
6. L'appello proposto da avverso la sentenza n. 367/2024 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Lauro in data 26 dicembre 2024 deve esser dichiarato improcedibile, risultando iscritto a ruolo oltre il termine di dieci giorni dalla notifica del gravame, contemplato dall'art. 165 c.p.c. ed applicabile al processo d'appello.
Invero, la notifica dell'atto di appello è avvenuta in data in data 23 gennaio
2025, mentre l'iscrizione a ruolo risale all'11 febbraio 2025.
L'art. 348, comma 1, c.p.c. stabilisce che l'appello è dichiarato, anche d'ufficio, improcedibile se l'appellante non si costituisce in termini.
7. Alla soccombenza dell'appellante segue la condanna alla Parte_1 refusione, in favore degli appellati, delle spese del gravame, che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022), avuto riguardo al valore della controversia (giudizi di valore compreso tra €
5.201,00 ed € 26.000,00) ed all'attività effettivamente espletata (fase di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria), valori minimi, in ragione della declaratoria in rito del giudizio e dell'assenza di attività R.G. n. 420/2025
istruttoria oltrechè del modulo decisionale adottato.
Va disposta la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori degli appellati, dichiaratisi antistatari, ex art. 93 c.p.c..
8. Infine, trattandosi di impugnazione dichiarata improcedibile, deve darsi atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L.
n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dr.ssa
Valeria Villani, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello recante
R.G. n. 420/2025 introdotta da nei confronti Parte_1 [...]
e avverso la sentenza n. 367/2024 emessa CP_1 Parte_2 dal Giudice di Pace di Lauro in data 26 dicembre 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara improcedibile l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 367/2024, emessa dal Giudice di Pace di Lauro in data 26 dicembre 2024;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli Parte_1 appellati e , delle spese di lite che Parte_2 Controparte_1 si liquidano in € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore degli Avv. Antonio Mercogliano ed Anna Coppola, dichiaratisi antistatari;
3. dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1 quello previsto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in data 26 maggio 2025 all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Il Giudice dr.ssa Valeria Villani