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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/12/2025, n. 4445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4445 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffi- no, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4290/2016 r.g. proposta da
titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Capodiferro, do- miciliatario, giusta procura in atti
-opponente-
contro
, in persona del legale rappresen- Controparte_1
tante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Me-
le, domiciliatario, giusta procura in atti
-opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza dell'17/07/2025, che qui si intende riportato
1 Il Giudice A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilo- garsi come segue.
I.1.- Si controverte del credito di €43.380,84, oltre ad accessori, vantato dal nei Controparte_1 confronti di titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, quale saldo del corrispettivo per la fornitura di merce, giusta fattura n.124 del 31/01/2011, parzialmente insoluta.
I.2.- Chiesta e ottenuta dal creditore l'ingiunzione di pagamento (decreto ingiuntivo n.351 emesso in data
14/01/2016), ha spiegato opposizione ex Parte_1 art. 645 c.p.c., eccependo l'infondatezza della pretesa creditoria avversa, estinta per pagamento.
Nel dettaglio ha dedotto quanto segue:
- l'importo dovuto era stato già corrisposto a mezzo di n.
3 distinti assegni bancari: n. 795182015 di €19.800,00 emesso il 08/02/2011; n. 0795181335 di €15.000,00 del
17/03/2011; n. 0795181334 di €13.380,84 del 22/03/2011;
- detti titoli, insoluti e protestati, erano stati succes- sivamente pagati, come dimostrato da n.2 quietanze libera- torie del 19/5/2011, a firma della creditrice
[...]
CP_1
Su dette basi, ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del d.i. opposto, vinte le spese di lite (atto di citazione notificato il 08/03/2016).
I.3.- L'opposto costituen- Controparte_1
2 Il Giudice A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
dosi in giudizio, ha contestato per intero il contenuto dell'avversa opposizione ribadendo, nel merito, la fonda- tezza del credito;
con particolare riferimento all'avversa eccezione di pagamento, ne ha dedotto la pretestuosità, ri- petendo che il credito di cui alla fattura azionata in via monitoria è rimasto insoluto.
Ha pertanto concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto, con vittoria delle spese di giu- dizio e risarcimento del danno ex art.96 c.p.c. (comparsa di risposta depositata in data 08/09/2016).
I.4.- Concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648
c.p.c. (ord. 27/6/2017), la causa è stata istruita con pro- duzioni documentali di parte e interrogatorio formale del
. Pt_1
I.5.- A seguito di assegnazione a diverso Giudice, la causa è stata infine riservata in decisione sulle conclu- sioni precisate come in epigrafe, con la concessione dei termini per le memorie ex art. 190 c.p.c.
II.- Nel merito, la pretesa di pagamento azionata dal- la scaturisce dalla vendita di Controparte_1 merce (nella specie, prodotti caseari) in favore di Pt_1
, titolare dell'omonima ditta individuale.
[...]
Incontestata l'esistenza del rapporto contrattuale posto a base della domanda di ingiunzione, l'opponente non ha mosso alcuna doglianza in ordine né all'adempimento delle obbli- gazioni della creditrice secondo le pattuizioni contrattua- li, né al quantum che, in forza della fattura azionata, re- siduava a saldo del corrispettivo: deve pertanto ritenersi assolta dalla creditrice opposta la prova circa l'esistenza e l'ammontare del credito azionato.
3 Il Giudice A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
Ciò premesso, le doglianze dell'opponente si sono appuntate sulla sola eccezione di pagamento, la cui dimostrazione, trattandosi di fatto estintivo ricadente nell'onus probandi del debitore, compete a quest'ultimo.
Tale prova non può ritenersi raggiunta, per le ragioni che seguono.
In punto di fatto, è anzitutto incontestato che, a fronte della fattura n.124 del 31/01/2011, del cui importo risul- tava ancora insoluta la somma di €43.380,84, il Pt_1 aveva emesso n.3 assegni bancari (n. 795182015 di
€19.800,00 del 08/02/2011; n. 0795181335 di €15.000,00 del
17/03/2011; n. 0795181334 di €13.380,84 del 22/03/2011), rimasti impagati perché protestati. Secondo la prospetta- zione difensiva dell'opponente, tuttavia, “i protesti sono stati cancellati grazie a due liberatorie del 19/05/2011 a firma del ”. Controparte_1
In estrema sintesi, dunque, l'elemento probatorio posto a supporto dell'eccezione di pagamento sono le due quietanze liberatorie del 19/5/2011, sottoscritte dalla
[...]
(all. fasc. opponente). CP_1
In proposito, la ha controdedot- Controparte_1 to che, a seguito del protesto dei n.3 titoli bancari emes- si dal nelle date 11-18-23/3/2011, per complessivi Pt_1
€43.380,84, essa in data 19/5/2011 “ha acconsentito alla parziale novazione del suo credito, portato dai tre titoli insoluti e protestati, accettando di sostituirne una parte
(per € 40.000,00) con effetto cambiario a firma del Pt_2 da, avente scadenza 31/07/2011”: sicché le liberatorie del
19/5/2011 sarebbero state rilasciate contestualmente all'emissione, da parte del debitore, di un nuovo mezzo di
4 Il Giudice A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
pagamento, ossia la cambiale dell'importo di €40.000,00.
Così brevemente ricostruite le posizioni difensive assunte dalle parti sul punto controverso (pagamento), emerge dall'esame del compendio documentale che le n.2 quietanze liberatorie del 19/5/2011 a firma dal legale rapp.te della
Società creditrice, prodotte dall'opponente e non discono- sciute dall'opposta, sono specificamente riferite a due so- li assegni (n. 0795181335 di €15.000,00 e n. 0795181334 di
€13.380,84) dei tre originariamente emessi dal Pt_1
Ora, in punto di inquadramento giuridico, la quietanza, in quanto dichiarazione unilaterale del creditore, ha na- tura di confessione stragiudiziale e, pertanto, costi- tuisce piena prova del fatto estintivo dell'obbligazione cui si riferisce. La giurisprudenza è unanime nel ritenere che detta efficacia probatoria, laddove sussistente, possa essere superata solo in modi specifici: “il creditore che, rilasciando quietanza al de- bitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende con- fessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impu- gnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732
c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridi- cità della dichiarazione” (cfr., tra le tante, Cass.
n.19900/2025, Cass. n.5945/2023 e Cass. n.4063/2018).
Ciò posto, l'efficacia probatoria che la norma conferisce in via generale e astratta alla quietanza di pagamento, non può tuttavia prescindere dall'accertamento in concreto del contenuto della stessa.
A tal riguardo la Corte di legittimità ha espresso un prin-
5 Il Giudice A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
cipio di diritto di non poco momento, rammentando che
“l'efficacia di prova legale attribuita alla quietanza da- gli artt. 2733 e 2735 cod. civ. va tenuta distinta dall'ac- certamento dell'obbligazione, l'estinzione della quale è attestata dalla stessa quietanza. L'efficacia probatoria attribuita dalla legge alla quietanza è piena e completa se essa indichi tanto l'obbligazione quanto il relativo fatto estintivo, mentre se l'obbligazione non è in essa precisata il relativo accertamento è rimesso al giudice del merito”
(v. Cass. n.2813/2000).
Con riguardo alla fattispecie di causa, in ciascuna delle n.2 quietanze prodotte dall'opponente la creditrice
[...] si è limitata a dichiarare che Parte_3
l'importo risultante dagli assegni ivi menzionati “è stato interamente pagato dall'emittente dal qua- Parte_1 le ho ricevuto oltre alla somma capitale, gli interessi, la penale e le spese, come previsto dall'art.8 della legge
15/12/90 n.386. La presente dichiarazione costituisce quie- tanza del portatore ad ampio effetto liberatorio ai sensi della legge 15/12/90 n.386”.
In applicazione del principio di diritto di cui innanzi, richiamata la nota differenza concettuale tra obbligazione cartolare (derivante dal possesso di un titolo di credito e in esso incorporata) e obbligazione causale (basata sul rapporto fondamentale sottostante, che ha dato origine all'emissione del titolo), si deve ritenere che lo specifi- co contenuto delle quietanze emesse dalla Società creditri- ce non lasci dubbi circa il fatto che l'efficacia delle stesse riguardi la sola obbligazione cartolare, non essendo espressamente estesa all'obbligazione di pagamento del
6 Il Giudice A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
prezzo della merce acquistata, inerente al rapporto causa- le.
In altre parole, la limitandosi Controparte_1
a quietanzare il pagamento dei due assegni, non ha fatto alcun riferimento né al credito per il prezzo della merce né al relativo fatto estintivo: per le ragioni di cui in- nanzi, le quietanze prodotte dal debitore non sono idonee a costituire prova legale piena e completa, ai sensi di cui agli artt. 2733 e 2735 c.c., dell'estinzione dell'obbligazione di cui si controverte.
Tanto chiarito in ordine alla effettiva portata proba- toria delle quietanze, il debitore opponente, Pt_1 non ha fornito altri elementi idonei a dimostrare la propria eccezione di pagamento.
Più nel dettaglio, la nel con- Controparte_1 testare l'avversa eccezione, ha dedotto l'esistenza di un diverso accordo con il debitore, avente valore di “parziale novazione oggettiva”: ha dunque sostenuto che il rilascio delle quietanze sia stato originato dalla volontà di “so- stituire” una parte del credito (€40.000,00) con un nuovo effetto cambiario di pari importo a firma del de- Pt_1 ducendo pertanto l'effetto novativo che la consegna della cambiale avrebbe prodotto ex se rispetto all'obbligazione originaria gravante sul . Pt_1
Sul punto, è noto che, ai sensi di cui all'art. 1230 c.c., norma collocata nell'ambito dei “modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento”, l'obbligazione si estingue per novazione oggettiva qualora le parti sostitui- scano all'obbligazione originaria una nuova obbligazione avente oggetto o titolo diverso, “purché la volontà di
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estinzione risulti in modo non equivoco”.
Gli elementi caratterizzanti la novazione di cui all'art. 1230 c.c. sono notoriamente l'animus novandi e l'aliquid novi.
Il primo è da rinvenire nella volontà delle parti di estin- guere la precedente obbligazione e sostituirla con la nuo- va: l'estinzione, difatti, non si qualifica quale effetto legale, dovendo conseguire, al contrario, dalla volontà del soggetto diretta inequivocabilmente in tal senso come fa- cente parte del contenuto dell'accordo medesimo.
Dal raffronto tra la disposizione normativa richiamata e la fattispecie de qua, è evidente che l'istituto della nova- zione sia stato impropriamente invocato dalla
[...]
essendosi più semplicemente al cospetto di CP_1 un mero accordo modificativo dello strumento di pagamento, ossia di un elemento accessorio dell'obbligazione origina- ria, la quale ultima non può ritenersi per ciò solo estinta né novata.
Plurimi, oltre che gravi precisi e concordanti, sono invero gli elementi idonei a comprovare, quanto meno in via pre- suntiva, i contorni del prospettato accordo negoziale che ha presieduto allo scambio tra il rilascio delle quietanze degli assegni e la contestuale emissione della cambiale, in via sostitutiva dei primi.
A tal riguardo, degno di rilievo è per prima cosa l'esito dell'interrogatorio formale del che ha dichiarato: Pt_1
- “ricordo di aver consegnato un effetto cambiario di
€40.000,00, con scadenza luglio 2011. Non ricordo a che titolo consegnai il suddetto effetto cambiario”;
- “confermo che contestualmente alla consegna
8 Il Giudice A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
dell'effetto cambiario di cui sopra ricevetti dalla quietanza liberatoria re- Controparte_1 lativa a n.3 dei quattro assegni, già tornati inso- luti e protestati”;
- “non ricordo se l'effetto cambiario di cui innanzi fu messo all'incasso e poi richiamato dal
[...]
ricordo solamente che il titolare CP_1 mi chiese come avrei fatto a pagarlo Controparte_2
e io al momento ricordo di non aver detto niente”;
- “non ho pagato la cambiale di €40.000,00 di cui innan- zi si è detto”.
Premesso che, in generale, l'interrogatorio formale disci-
plinato dagli artt.230 e ss c.p.c. è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte che lo rende (art.228 c.p.c.), nel caso di spe-
cie si deve rilevare che il ha anzitutto ammesso di Pt_1
aver rilasciato, nel medesimo contesto spazio-temporale,
ovvero in data 19/5/2011, un effetto cambiario dell'importo di €40.000,00, importo idoneo a coprire la Lo stesso oppo-
nente ha poi omesso di allegare la precisa causa giustifi-
cativa del contestuale rilascio della cambiale, affermando laconicamente di “non ricordare”: sul punto si deve rammen-
tare che “il convenuto che affermi l'esistenza di un diver-
so titolo è tenuto ad allegarlo, vigendo viepiù,
nell'ordinamento, il principio secondo cui uno spostamento
di ricchezza non può avvenire senza una causa giustificati-
va; in altre parole, non è ammesso un trasferimento di de-
naro senza causa”: Cass. n. 27372/2021). In aggiunta, il Di
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non è stato in grado neppure di fornire risposta circa Pt_1
il pagamento della cambiale, incorrendo in affermazioni ge- neriche, evasive e perfino contraddittorie.
Da ultimo, a fondare il convincimento che le quietanze ri- lasciate dalla creditrice si inquadrino nell'illustrata operazione negoziale tesa alla modifica del mezzo di paga- mento dell'obbligazione originaria (prezzo della merce), viene altresì in rilievo la circostanza che le quietanze a firma della Società creditrice contengono formule specifi- che tese ad evitare al debitore le conseguenze pregiudizie- voli del protesto dell'assegno: ciò che verosimilmente il aveva interesse ad evitare, offrendo in contropar- Pt_1 tita un nuovo titolo di pagamento (la cambiale) per un im- porto superiore agli assegni dei quali la Caseificio Palaz- zo si prestava a rilasciare liberatoria nei termini di leg- ge.
In conclusione, le complessive risultanze istruttorie emer-
genti sia dalle produzioni documentali dell'opposta, sia dall'esito della prova orale, comprovano la fondatezza del credito della nell'an e nel Controparte_1
quantum.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
III.- Non può invece trovare accoglimento la richiesta di risarcimento del danno da lite temeraria avanzata dalla società opposta, dal momento che l'avversa opposizione, sia pure infondatamente proposta, non travalica i limiti della legittima prospettazione difensiva;
sicché difetta (quanto
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meno) la prova dell'elemento soggettivo, ossia della mala fede o della colpa grave sottesa all'azione giurisdiziona- le, indispensabile ai fini del riconoscimento della respon-
sabilità ex art. 96 c.p.c. (Cass. n. 24645/2007).
IV.- Le spese processuali seguono il principio della soccombenza di cui all'art.91 c.p.c. e vanno pertanto poste a carico dell'opponente Parte_1
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (tab. A allega-
ta), la cui disciplina transitoria (art.6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professiona-
li esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto della natura della causa, del valore della stessa nonché della difficoltà delle questioni trattate:
Scaglione: da € 26.000,01 a € 52.000,00
CP_3 Parte_4 Controparte_4
[...]
1.701,00 // 1.701,00
[...] Introduttiva 1.204,00 // 1.204,00 Istruttoria 1.806,00 // 1.806,00 Decisoria 2.905,00 // 2.905,00 TOTALE 7.616,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla do-
manda proposta, con atto di citazione notificato in data
11 Il Giudice A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
8/03/2016, da titolare dell'omonima ditta Parte_1
individuale, nei confronti di Controparte_1
ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provve-
de:
a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 351/2016, emesso dal Tribunale
di Bari in data 14/01/2016;
b) CONDANNA l'opponente al pagamento, in Parte_1
favore dell'opposta delle Controparte_1
spese processuali del giudizio di opposizione, parte che liquida in €7.616,00, a titolo di compensi difen-
sivi, oltre a rimborso spese forf.(15%), Iva e Cap
come per legge.
Bari, 02/12/2025
Il Giudice – Antonio Ruffino
12 Il Giudice A. Ruffino
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffi- no, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4290/2016 r.g. proposta da
titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Capodiferro, do- miciliatario, giusta procura in atti
-opponente-
contro
, in persona del legale rappresen- Controparte_1
tante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Me-
le, domiciliatario, giusta procura in atti
-opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza dell'17/07/2025, che qui si intende riportato
1 Il Giudice A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilo- garsi come segue.
I.1.- Si controverte del credito di €43.380,84, oltre ad accessori, vantato dal nei Controparte_1 confronti di titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, quale saldo del corrispettivo per la fornitura di merce, giusta fattura n.124 del 31/01/2011, parzialmente insoluta.
I.2.- Chiesta e ottenuta dal creditore l'ingiunzione di pagamento (decreto ingiuntivo n.351 emesso in data
14/01/2016), ha spiegato opposizione ex Parte_1 art. 645 c.p.c., eccependo l'infondatezza della pretesa creditoria avversa, estinta per pagamento.
Nel dettaglio ha dedotto quanto segue:
- l'importo dovuto era stato già corrisposto a mezzo di n.
3 distinti assegni bancari: n. 795182015 di €19.800,00 emesso il 08/02/2011; n. 0795181335 di €15.000,00 del
17/03/2011; n. 0795181334 di €13.380,84 del 22/03/2011;
- detti titoli, insoluti e protestati, erano stati succes- sivamente pagati, come dimostrato da n.2 quietanze libera- torie del 19/5/2011, a firma della creditrice
[...]
CP_1
Su dette basi, ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del d.i. opposto, vinte le spese di lite (atto di citazione notificato il 08/03/2016).
I.3.- L'opposto costituen- Controparte_1
2 Il Giudice A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
dosi in giudizio, ha contestato per intero il contenuto dell'avversa opposizione ribadendo, nel merito, la fonda- tezza del credito;
con particolare riferimento all'avversa eccezione di pagamento, ne ha dedotto la pretestuosità, ri- petendo che il credito di cui alla fattura azionata in via monitoria è rimasto insoluto.
Ha pertanto concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto, con vittoria delle spese di giu- dizio e risarcimento del danno ex art.96 c.p.c. (comparsa di risposta depositata in data 08/09/2016).
I.4.- Concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648
c.p.c. (ord. 27/6/2017), la causa è stata istruita con pro- duzioni documentali di parte e interrogatorio formale del
. Pt_1
I.5.- A seguito di assegnazione a diverso Giudice, la causa è stata infine riservata in decisione sulle conclu- sioni precisate come in epigrafe, con la concessione dei termini per le memorie ex art. 190 c.p.c.
II.- Nel merito, la pretesa di pagamento azionata dal- la scaturisce dalla vendita di Controparte_1 merce (nella specie, prodotti caseari) in favore di Pt_1
, titolare dell'omonima ditta individuale.
[...]
Incontestata l'esistenza del rapporto contrattuale posto a base della domanda di ingiunzione, l'opponente non ha mosso alcuna doglianza in ordine né all'adempimento delle obbli- gazioni della creditrice secondo le pattuizioni contrattua- li, né al quantum che, in forza della fattura azionata, re- siduava a saldo del corrispettivo: deve pertanto ritenersi assolta dalla creditrice opposta la prova circa l'esistenza e l'ammontare del credito azionato.
3 Il Giudice A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
Ciò premesso, le doglianze dell'opponente si sono appuntate sulla sola eccezione di pagamento, la cui dimostrazione, trattandosi di fatto estintivo ricadente nell'onus probandi del debitore, compete a quest'ultimo.
Tale prova non può ritenersi raggiunta, per le ragioni che seguono.
In punto di fatto, è anzitutto incontestato che, a fronte della fattura n.124 del 31/01/2011, del cui importo risul- tava ancora insoluta la somma di €43.380,84, il Pt_1 aveva emesso n.3 assegni bancari (n. 795182015 di
€19.800,00 del 08/02/2011; n. 0795181335 di €15.000,00 del
17/03/2011; n. 0795181334 di €13.380,84 del 22/03/2011), rimasti impagati perché protestati. Secondo la prospetta- zione difensiva dell'opponente, tuttavia, “i protesti sono stati cancellati grazie a due liberatorie del 19/05/2011 a firma del ”. Controparte_1
In estrema sintesi, dunque, l'elemento probatorio posto a supporto dell'eccezione di pagamento sono le due quietanze liberatorie del 19/5/2011, sottoscritte dalla
[...]
(all. fasc. opponente). CP_1
In proposito, la ha controdedot- Controparte_1 to che, a seguito del protesto dei n.3 titoli bancari emes- si dal nelle date 11-18-23/3/2011, per complessivi Pt_1
€43.380,84, essa in data 19/5/2011 “ha acconsentito alla parziale novazione del suo credito, portato dai tre titoli insoluti e protestati, accettando di sostituirne una parte
(per € 40.000,00) con effetto cambiario a firma del Pt_2 da, avente scadenza 31/07/2011”: sicché le liberatorie del
19/5/2011 sarebbero state rilasciate contestualmente all'emissione, da parte del debitore, di un nuovo mezzo di
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pagamento, ossia la cambiale dell'importo di €40.000,00.
Così brevemente ricostruite le posizioni difensive assunte dalle parti sul punto controverso (pagamento), emerge dall'esame del compendio documentale che le n.2 quietanze liberatorie del 19/5/2011 a firma dal legale rapp.te della
Società creditrice, prodotte dall'opponente e non discono- sciute dall'opposta, sono specificamente riferite a due so- li assegni (n. 0795181335 di €15.000,00 e n. 0795181334 di
€13.380,84) dei tre originariamente emessi dal Pt_1
Ora, in punto di inquadramento giuridico, la quietanza, in quanto dichiarazione unilaterale del creditore, ha na- tura di confessione stragiudiziale e, pertanto, costi- tuisce piena prova del fatto estintivo dell'obbligazione cui si riferisce. La giurisprudenza è unanime nel ritenere che detta efficacia probatoria, laddove sussistente, possa essere superata solo in modi specifici: “il creditore che, rilasciando quietanza al de- bitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende con- fessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impu- gnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732
c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridi- cità della dichiarazione” (cfr., tra le tante, Cass.
n.19900/2025, Cass. n.5945/2023 e Cass. n.4063/2018).
Ciò posto, l'efficacia probatoria che la norma conferisce in via generale e astratta alla quietanza di pagamento, non può tuttavia prescindere dall'accertamento in concreto del contenuto della stessa.
A tal riguardo la Corte di legittimità ha espresso un prin-
5 Il Giudice A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
cipio di diritto di non poco momento, rammentando che
“l'efficacia di prova legale attribuita alla quietanza da- gli artt. 2733 e 2735 cod. civ. va tenuta distinta dall'ac- certamento dell'obbligazione, l'estinzione della quale è attestata dalla stessa quietanza. L'efficacia probatoria attribuita dalla legge alla quietanza è piena e completa se essa indichi tanto l'obbligazione quanto il relativo fatto estintivo, mentre se l'obbligazione non è in essa precisata il relativo accertamento è rimesso al giudice del merito”
(v. Cass. n.2813/2000).
Con riguardo alla fattispecie di causa, in ciascuna delle n.2 quietanze prodotte dall'opponente la creditrice
[...] si è limitata a dichiarare che Parte_3
l'importo risultante dagli assegni ivi menzionati “è stato interamente pagato dall'emittente dal qua- Parte_1 le ho ricevuto oltre alla somma capitale, gli interessi, la penale e le spese, come previsto dall'art.8 della legge
15/12/90 n.386. La presente dichiarazione costituisce quie- tanza del portatore ad ampio effetto liberatorio ai sensi della legge 15/12/90 n.386”.
In applicazione del principio di diritto di cui innanzi, richiamata la nota differenza concettuale tra obbligazione cartolare (derivante dal possesso di un titolo di credito e in esso incorporata) e obbligazione causale (basata sul rapporto fondamentale sottostante, che ha dato origine all'emissione del titolo), si deve ritenere che lo specifi- co contenuto delle quietanze emesse dalla Società creditri- ce non lasci dubbi circa il fatto che l'efficacia delle stesse riguardi la sola obbligazione cartolare, non essendo espressamente estesa all'obbligazione di pagamento del
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prezzo della merce acquistata, inerente al rapporto causa- le.
In altre parole, la limitandosi Controparte_1
a quietanzare il pagamento dei due assegni, non ha fatto alcun riferimento né al credito per il prezzo della merce né al relativo fatto estintivo: per le ragioni di cui in- nanzi, le quietanze prodotte dal debitore non sono idonee a costituire prova legale piena e completa, ai sensi di cui agli artt. 2733 e 2735 c.c., dell'estinzione dell'obbligazione di cui si controverte.
Tanto chiarito in ordine alla effettiva portata proba- toria delle quietanze, il debitore opponente, Pt_1 non ha fornito altri elementi idonei a dimostrare la propria eccezione di pagamento.
Più nel dettaglio, la nel con- Controparte_1 testare l'avversa eccezione, ha dedotto l'esistenza di un diverso accordo con il debitore, avente valore di “parziale novazione oggettiva”: ha dunque sostenuto che il rilascio delle quietanze sia stato originato dalla volontà di “so- stituire” una parte del credito (€40.000,00) con un nuovo effetto cambiario di pari importo a firma del de- Pt_1 ducendo pertanto l'effetto novativo che la consegna della cambiale avrebbe prodotto ex se rispetto all'obbligazione originaria gravante sul . Pt_1
Sul punto, è noto che, ai sensi di cui all'art. 1230 c.c., norma collocata nell'ambito dei “modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento”, l'obbligazione si estingue per novazione oggettiva qualora le parti sostitui- scano all'obbligazione originaria una nuova obbligazione avente oggetto o titolo diverso, “purché la volontà di
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estinzione risulti in modo non equivoco”.
Gli elementi caratterizzanti la novazione di cui all'art. 1230 c.c. sono notoriamente l'animus novandi e l'aliquid novi.
Il primo è da rinvenire nella volontà delle parti di estin- guere la precedente obbligazione e sostituirla con la nuo- va: l'estinzione, difatti, non si qualifica quale effetto legale, dovendo conseguire, al contrario, dalla volontà del soggetto diretta inequivocabilmente in tal senso come fa- cente parte del contenuto dell'accordo medesimo.
Dal raffronto tra la disposizione normativa richiamata e la fattispecie de qua, è evidente che l'istituto della nova- zione sia stato impropriamente invocato dalla
[...]
essendosi più semplicemente al cospetto di CP_1 un mero accordo modificativo dello strumento di pagamento, ossia di un elemento accessorio dell'obbligazione origina- ria, la quale ultima non può ritenersi per ciò solo estinta né novata.
Plurimi, oltre che gravi precisi e concordanti, sono invero gli elementi idonei a comprovare, quanto meno in via pre- suntiva, i contorni del prospettato accordo negoziale che ha presieduto allo scambio tra il rilascio delle quietanze degli assegni e la contestuale emissione della cambiale, in via sostitutiva dei primi.
A tal riguardo, degno di rilievo è per prima cosa l'esito dell'interrogatorio formale del che ha dichiarato: Pt_1
- “ricordo di aver consegnato un effetto cambiario di
€40.000,00, con scadenza luglio 2011. Non ricordo a che titolo consegnai il suddetto effetto cambiario”;
- “confermo che contestualmente alla consegna
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dell'effetto cambiario di cui sopra ricevetti dalla quietanza liberatoria re- Controparte_1 lativa a n.3 dei quattro assegni, già tornati inso- luti e protestati”;
- “non ricordo se l'effetto cambiario di cui innanzi fu messo all'incasso e poi richiamato dal
[...]
ricordo solamente che il titolare CP_1 mi chiese come avrei fatto a pagarlo Controparte_2
e io al momento ricordo di non aver detto niente”;
- “non ho pagato la cambiale di €40.000,00 di cui innan- zi si è detto”.
Premesso che, in generale, l'interrogatorio formale disci-
plinato dagli artt.230 e ss c.p.c. è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte che lo rende (art.228 c.p.c.), nel caso di spe-
cie si deve rilevare che il ha anzitutto ammesso di Pt_1
aver rilasciato, nel medesimo contesto spazio-temporale,
ovvero in data 19/5/2011, un effetto cambiario dell'importo di €40.000,00, importo idoneo a coprire la Lo stesso oppo-
nente ha poi omesso di allegare la precisa causa giustifi-
cativa del contestuale rilascio della cambiale, affermando laconicamente di “non ricordare”: sul punto si deve rammen-
tare che “il convenuto che affermi l'esistenza di un diver-
so titolo è tenuto ad allegarlo, vigendo viepiù,
nell'ordinamento, il principio secondo cui uno spostamento
di ricchezza non può avvenire senza una causa giustificati-
va; in altre parole, non è ammesso un trasferimento di de-
naro senza causa”: Cass. n. 27372/2021). In aggiunta, il Di
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non è stato in grado neppure di fornire risposta circa Pt_1
il pagamento della cambiale, incorrendo in affermazioni ge- neriche, evasive e perfino contraddittorie.
Da ultimo, a fondare il convincimento che le quietanze ri- lasciate dalla creditrice si inquadrino nell'illustrata operazione negoziale tesa alla modifica del mezzo di paga- mento dell'obbligazione originaria (prezzo della merce), viene altresì in rilievo la circostanza che le quietanze a firma della Società creditrice contengono formule specifi- che tese ad evitare al debitore le conseguenze pregiudizie- voli del protesto dell'assegno: ciò che verosimilmente il aveva interesse ad evitare, offrendo in contropar- Pt_1 tita un nuovo titolo di pagamento (la cambiale) per un im- porto superiore agli assegni dei quali la Caseificio Palaz- zo si prestava a rilasciare liberatoria nei termini di leg- ge.
In conclusione, le complessive risultanze istruttorie emer-
genti sia dalle produzioni documentali dell'opposta, sia dall'esito della prova orale, comprovano la fondatezza del credito della nell'an e nel Controparte_1
quantum.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
III.- Non può invece trovare accoglimento la richiesta di risarcimento del danno da lite temeraria avanzata dalla società opposta, dal momento che l'avversa opposizione, sia pure infondatamente proposta, non travalica i limiti della legittima prospettazione difensiva;
sicché difetta (quanto
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meno) la prova dell'elemento soggettivo, ossia della mala fede o della colpa grave sottesa all'azione giurisdiziona- le, indispensabile ai fini del riconoscimento della respon-
sabilità ex art. 96 c.p.c. (Cass. n. 24645/2007).
IV.- Le spese processuali seguono il principio della soccombenza di cui all'art.91 c.p.c. e vanno pertanto poste a carico dell'opponente Parte_1
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (tab. A allega-
ta), la cui disciplina transitoria (art.6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professiona-
li esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto della natura della causa, del valore della stessa nonché della difficoltà delle questioni trattate:
Scaglione: da € 26.000,01 a € 52.000,00
CP_3 Parte_4 Controparte_4
[...]
1.701,00 // 1.701,00
[...] Introduttiva 1.204,00 // 1.204,00 Istruttoria 1.806,00 // 1.806,00 Decisoria 2.905,00 // 2.905,00 TOTALE 7.616,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla do-
manda proposta, con atto di citazione notificato in data
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8/03/2016, da titolare dell'omonima ditta Parte_1
individuale, nei confronti di Controparte_1
ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provve-
de:
a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 351/2016, emesso dal Tribunale
di Bari in data 14/01/2016;
b) CONDANNA l'opponente al pagamento, in Parte_1
favore dell'opposta delle Controparte_1
spese processuali del giudizio di opposizione, parte che liquida in €7.616,00, a titolo di compensi difen-
sivi, oltre a rimborso spese forf.(15%), Iva e Cap
come per legge.
Bari, 02/12/2025
Il Giudice – Antonio Ruffino
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