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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 2257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2257 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7878/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale n. 7878/2022 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. GHIZZONI PATRIZIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con l'Avv. BECHERI ROSETTA CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 16.5.2025)
“i coniugi hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo status separativo, richiesta quest'ultima alla quale la curatrice speciale non si è opposta”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.7.2022 la parte ricorrente deduceva di aver contratto matrimonio a RA
AL (India) il 7.1.2012, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Barbariga (BS), al n. 5, parte II, serie C, anno 2016, unione dalla quale era nata, il 18.9.2014, la figlia Per_1
1 La ricorrente chiedeva, quindi, la pronuncia della separazione e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche ad essa accessorie.
Il resistente compariva all'udienza presidenziale, celebrata il 14.12.2022, aderendo alla pronuncia di separazione, ma rimanendo controverse le questioni personali ed economiche ad essa accessorie.
Dopo l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti e il passaggio alla fase dinanzi al Giudice
Istruttore, all'udienza del 16.5.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti chiedevano la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status di separazione, pronunciando le conclusioni trascritte in epigrafe;
il
Giudice, quindi, rimetteva la causa al Collegio in vista della decisione non definitiva, senza termini ex art. 190 c.p.c.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto dal mese di marzo 2022, quando la ricorrente ha lasciato la casa familiare per rifugiarsi con la figlia in una struttura protetta.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata in udienza presidenziale, durante la quale le parti hanno concordato sulla pronuncia della separazione.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sulla prosecuzione del processo
La prosecuzione del processo, per la decisione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia relativa allo status separativo, è disposta con separata ordinanza.
3) Sulle spese processuali
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale di;
Parte_1 CP_1
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
2 4) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 22.5.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale n. 7878/2022 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. GHIZZONI PATRIZIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con l'Avv. BECHERI ROSETTA CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 16.5.2025)
“i coniugi hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo status separativo, richiesta quest'ultima alla quale la curatrice speciale non si è opposta”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.7.2022 la parte ricorrente deduceva di aver contratto matrimonio a RA
AL (India) il 7.1.2012, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Barbariga (BS), al n. 5, parte II, serie C, anno 2016, unione dalla quale era nata, il 18.9.2014, la figlia Per_1
1 La ricorrente chiedeva, quindi, la pronuncia della separazione e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche ad essa accessorie.
Il resistente compariva all'udienza presidenziale, celebrata il 14.12.2022, aderendo alla pronuncia di separazione, ma rimanendo controverse le questioni personali ed economiche ad essa accessorie.
Dopo l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti e il passaggio alla fase dinanzi al Giudice
Istruttore, all'udienza del 16.5.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti chiedevano la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status di separazione, pronunciando le conclusioni trascritte in epigrafe;
il
Giudice, quindi, rimetteva la causa al Collegio in vista della decisione non definitiva, senza termini ex art. 190 c.p.c.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto dal mese di marzo 2022, quando la ricorrente ha lasciato la casa familiare per rifugiarsi con la figlia in una struttura protetta.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata in udienza presidenziale, durante la quale le parti hanno concordato sulla pronuncia della separazione.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sulla prosecuzione del processo
La prosecuzione del processo, per la decisione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia relativa allo status separativo, è disposta con separata ordinanza.
3) Sulle spese processuali
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale di;
Parte_1 CP_1
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
2 4) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 22.5.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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