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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 25/11/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 496/2025 promossa con ricorso depositato in data 31/03/2025 da
, C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
04/08/1957 e residente a [...] A, rappresentata e difesa dall'Avv. Otello Bagalini del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fisc. ) nata a [...] CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
(POL) il 25/01/1973 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Ernestina Portelli del Foro di Roma
RESISTENTE
E CONTRO , in persona del Controparte_1 suo Presidente pro tempore, CF , con sede in Roma, Via Ciro il Grande P.IVA_1
21, rappresentato e difeso dall'Avvocato Gianfranco Vittori, elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno, Via Rismondo, 1 presso l'Avvocatura dell' CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Attribuzione quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER LA RICORRENTE: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. Accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9, comma 2, L. n. 898/1970 in capo alla sig.ra in ordine al diritto alla pensione di Parte_1 reversibilità conseguente al decesso dell'ex coniuge, e, essendo in Persona_1 concorso con la coniuge superstite, sig.ra , accertare e Persona_2 dichiarare che la sig.ra ha diritto a percepire una quota non inferiore Parte_1 all'80% della pensione di reversibilità dovuta dall' in conseguenza del decesso CP_1 dell'ex coniuge o la diversa quota ritenuta di giustizia;
2. Per l'effetto, condannare l' ad erogare alla ricorrente la quota di cui al n. 1 della pensione di CP_1 reversibilità dell'ex coniuge a decorrere dal mese successivo al decesso avvenuto in data 11/10/2024 e al pagamento degli arretrati maturati e maturandi, con maggiorazione dei singoli ratei di rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
PER LA RESISTENTE: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza In via principale Rigettare il ricorso ex art. 9, comma 3, L. 898/1970, proposto da parte ricorrente per tutti i motivi spiegati in narrativa del presente atto. Sempre in via principale Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad Persona_2 ottenere il pagamento del 100 % della pensione di reversibilità relativa al de cuius
per tutti i motivi sopra spiegati e per l'e_etto rigettare l'avverso Persona_1 ricorso. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accertata la determinazione di una percentuale di quota di pensione di reversibilità del de cuius
in favore della sig.ra si chiede che venga Persona_1 Parte_1 determinata la quota di spettanza della sig.ra e nell'importo massimo del 20 Pt_1
%. Con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari” PER IL RESISTENTE : “L' si rimette al Tribunale per la determinazione ai CP_1 CP_1 sensi di legge della eventuale quota da corrispondere alla ricorrente ma ove l'accantonamento operato non risulti sufficiente si contesta la decorrenza che non potrà essere comprensiva degli arretrati e degli interessi, che non possono essere posti a carico dell tenuto conto del fatto che il compito di ripartire il trattamento di CP_1 reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato compete al Tribunale e pertanto l' non può erogare al coniuge divorziato la quota di pensione prima della CP_1 notifica della sentenza, che costituisce giuridicamente il titolo per la determinazione dell'ammontare di detta quota e pertanto si è provveduto solo ad un accantonamento a disposizione dell'avente diritto che sarà indicato dal Tribunale”
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/03/2025 adiva l'intestato Parte_1
Tribunale affinché fosse disposta in suo favore l'assegnazione di quota di reversibilità pari all'80%, relativamente alla pensione di reversibilità del defunto ex coniuge
(C.F. , nato a [...] il Persona_1 C.F._4
25/09/1949.
A fondamento della propria domanda esponeva che:
- aveva contratto matrimonio con il sig. in data 04/09/1976 e che Persona_1
dall'unione coniugale erano nati due figli: nato a [...] il Per_3
17/06/1977 e , nato a [...] il [...]; Per_4
- con sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 103/2015, pubblicata il 22/01/2015, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- detta pronuncia aveva disposto in suo favore un assegno divorzile di € 400 al mese, successivamente ridotto in € 280,00 con decreto emesso da questo Tribunale in data
30/03/2018, all'esito del procedimento n. 68/2018 promosso con ricorso dal sig.
; Persona_1
- quest'ultimo aveva sempre lavorato come dipendente già prima di contrarre matrimonio con la sig.ra e fino al 2004 circa quando aveva cominciato a Pt_1
beneficiare del trattamento pensionistico dovuto dall' ; CP_1 - la donna prestava quotidianamente cure e assistenza a suo figlio , a causa Per_4
dell'invalidità da cui quest'ultimo è affetto sin da ragazzo, ulteriormente aggravata dall'insorgere della malattia degenerativa di Parkinson;
proprio per dedicarsi completamente alla difficile conduzione familiare, la ricorrente non aveva potuto svolgere alcuna attività lavorativa, rinunciando alla propria realizzazione professionale e contribuendo in misura maggiore alla famiglia durante il matrimonio al fine di consentire al marito di occuparsi a pieno del proprio lavoro;
- il sig. era convolato a nuove nozze con la resistente Persona_1 [...]
il 13/02/2016; Persona_2
- il sig. era venuto a mancare in data 11/10/2024; Persona_1
- la ricorrente viveva attualmente in un'abitazione al piano terra donatole dai genitori nel 1985 insieme a suo figlio e di avere, quale unico mezzo di sostentamento, Per_4
l'assegno sociale pari ad € 288,86 mensili;
- ella presenta un compromesso stato di salute psico-fisica, aggravato a causa della separazione con il marito;
- è proprietaria, oltre che dell'immobile in cui vive, solamente di una quota indivisa dell'ex casa coniugale dove attualmente abita la convenuta e per la quale non ha mai percepito alcun corrispettivo da quest'ultima;
- d'altra parte, la resistente era più giovane della ricorrente e continuava a svolgere attività lavorativa, come aveva sempre effettuato;
- la sig.ra non aveva contratto nuove nozze. Pt_1
Si costituiva in giudizio la sig.ra rilevando che il matrimonio Persona_2
tra il e la non era in realtà durato 39 anni, atteso che la ricorrente, Per_1 Pt_1
nel corso del procedimento di separazione (iniziato nel 1999) e in quello di divorzio, non aveva negato di aver lasciato la casa coniugale nel 1997 e di avere iniziato una relazione con un altro uomo. Sosteneva la altresì, che la convivenza Per_2
prematrimoniale tra lei e il era iniziata già nel 2010, come attestato dal Per_1
certificato storico di residenza della resistente acquisito agli atti. Deduceva, inoltre, quest'ultima che aveva assistito il marito negli ultimi anni di vita, in quanto l'uomo era affetto da una grave malattia oncologica che lo aveva condotto alla morte;
che la durante il matrimonio con il , non aveva contribuito in alcun modo Pt_1 Per_1
alla formazione del patrimonio familiare;
che essa resistente aveva, invece, contribuito economicamente alla ristrutturazione della casa di proprietà del ove i due Per_1
vivevano in costanza di matrimonio (e nella quale la donna tuttora abitava), privandosi di tutti i suoi risparmi e che ella aveva 52 anni ed era affetta da talune patologie. Ciò premesso, in sintesi chiedeva che fossero rigettate tutte le domande della ricorrente e che venisse accertato e dichiarato il suo diritto a percepire il 100% della pensione di reversibilità del D'Angelo ovvero, in via subordinata, che la quota spettante alla fosse determinata in misura pari al 20%, corrispondente all'importo Pt_1
dell'assegno divorzile riconosciuto alla ricorrente. Si costituiva anche l' CP_1
rimettendosi alle determinazioni del Tribunale in punto di attribuzione alle parti della quota di pensione di reversibilità del de cuius.
Con ordinanza del 01/08/2025 venivano rigettate le prove orali proposte dalla parte resistente e veniva fissata, ai sensi degli artt. 281 terdecies e Persona_2
275 bis c.p.c., l'udienza del 7/10/2025 per la discussione e la rimessione della causa al
Collegio, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni e note conclusionali.
A seguito dell'udienza del 07/10/2025, tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 16/10/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio, in merito alla domanda della ricorrente di attribuzione di quota della pensione di reversibilità del defunto , che le Sezioni Unite della Persona_1
Corte di cassazione, con la sentenza n. 22434/2018, hanno chiarito i criteri su cui deve fondarsi la chiesta decisione, anche a seguito di quanto statuito da Corte Cost.
419/1999: “La Corte costituzionale, con la sentenza n. 419 del 4 novembre 1999 (id.,
2000, I, 1770), nel rigettare la sollevata questione di costituzionalità, ha fornito l'interpretazione dell'art. 9,3° comma, l. 898/70 compatibile con le disposizioni di cui agli art. 3 e 38 della Carta fondamentale. Secondo il giudice delle leggi «la pensione di reversibilità realizza la sua funzione solidaristica in una duplice direzione. Nei confronti del coniuge superstite, come forma di ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto. Nei confronti dell'ex coniuge, il quale, avendo diritto a ricevere dal titolare diretto della pensione mezzi necessari per il proprio adeguato sostentamento, vede riconosciuta, per un verso, la continuità di questo sostegno e, per altro verso, la conservazione di un diritto, quello alla reversibilità di un trattamento pensionistico geneticamente collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale. Si tratta, dunque, di un diritto alla pensione di reversibilità, che non è inerente alla semplice qualità di ex coniuge, ma che ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell'assegno, la cui attribuzione ha trovato fondamento nell'esigenza di assicurare allo stesso ex coniuge mezzi adeguati (art. 5, 6° comma, l. n. 898 del 1970)».
Secondo la Corte costituzionale, «in presenza di più aventi diritto alla pensione di reversibilità (il coniuge superstite e l'ex coniuge), la ripartizione del suo ammontare tra di essi non può avvenire escludendo che si possa tenere conto, quale possibile correttivo, delle finalità e dei particolari requisiti che, in questo caso, sono alla base del diritto alla reversibilità.
Ciò che il criterio esclusivamente matematico della proporzione con la durata del rapporto matrimoniale non consente di fare. Difatti, una volta attribuito rilievo, quale condizione per aver titolo alla pensione di reversibilità, alla titolarità dell'assegno, sarebbe incoerente e non risponderebbe al canone della ragionevolezza, né, per altro verso, alla duplice finalità solidaristica propria di tale trattamento pensionistico,
l'esclusione della possibilità di attribuire un qualsiasi rilievo alle ragioni di esso perché il tribunale ne possa tenere in qualche modo conto dovendo stabilire la ripartizione della pensione di reversibilità».
La giurisprudenza di legittimità ha fatto costante applicazione, da allora, del criterio enucleato dalla Corte costituzionale in numerose pronunce, fra le quali sembra rilevante, in questa sede, richiamare quelle che sottolineano la funzione solidaristica del trattamento di reversibilità, diretta alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi (ex plurimis,
Cass. n. 16093 del 21 settembre 2012; n. 26358 del 7 dicembre 2011, n. 10638 del 9 maggio2007).
Deve rimarcarsi che, dopo la sentenza della Corte costituzionale del 1999, la giurisprudenza di legittimità ha escluso, in ragione del carattere solidaristico della pensione di reversibilità, che, nella ripartizione dell'assegno, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, il criterio della durata legale dei rispettivi matrimoni comporti automatismi di qualsiasi tipo, dovendo il giudice del merito tener conto di ulteriori elementi, correlati alle finalità che presiedono al detto trattamento, e, tra questi, in primo luogo, dell'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge (cfr. Cass. n. 23379 del 16 dicembre 2004).
Deve ritenersi quindi non più invocabile la sentenza n. 159 delle Sezioni Unite del 1998 laddove identifica il fondamento della pensione di reversibilità nell'apporto alla formazione del patrimonio comune e a quello proprio dell'altro coniuge e nelle aspettative formatesi durante e per effetto del matrimonio. Se in particolare l'apporto alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge può considerarsi elemento costitutivo della solidarietà coniugale e post-coniugale, che peraltro non impone necessariamente il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, il presupposto per l'attribuzione della pensione di reversibilità è, invece, il venir meno di un sostegno economico che veniva apportato in vita dal coniuge o ex coniuge scomparso e la sua finalità è quella di sovvenire a tale perdita economica all'esito di una valutazione effettuata dal giudice in concreto che tenga conto della durata temporale del rapporto, delle condizioni economiche dei coniugi, dell'entità del contributo economico del coniuge deceduto e di qualsiasi altro criterio utilizzabile per la quantificazione dell'assegno di mantenimento (in questi termini, Tribunale sez. II - Vicenza,
19/04/2023, n. 5). Quanto alla rilevanza della convivenza anteriore al matrimonio per la determinazione della quota si richiama quanto recentemente espresso da Cass. 25369/2022: “In caso di decesso dell'ex coniuge, la ripartizione dell'indennità di fine rapporto tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite, che abbiano entrambi i requisiti per la pensione di reversibilità, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L. n. 898/1970, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica dell'istituto e individuati dalla giurisprudenza, quali l'entità dell'assegno riconosciuto al coniuge divorziato e le condizioni economiche di entrambi, tenendo inoltre conto della durata della convivenza, ove il coniuge interessato alleghi, e provi, la stabilità e l'effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio con il "de cuius".
Orbene, è necessario allora passare a verificare gli elementi rilevanti per la presente decisione in riferimento alle parti: la ricorrente, di anni 68, ha contratto matrimonio con il sig. in data 04/09/1976; da tale unione sono nati due figli: Persona_1
nato a [...] il [...] e , nato a [...] Per_3 Per_4
Benedetto del Tronto il 31/07/1979; la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio è del 22/01/2015, sicché la durata legale del matrimonio è di anni 39. La ricorrente è titolare di assegno divorzile per l'importo di € 280 e percepisce unicamente l'assegno sociale pari ad € 288,86. La è proprietaria dell'abitazione ove vive Pt_1
con il figlio (donatale dai genitori nel 1985) e di una piccola quota (3/15) Per_4
della casa di Via Torino n. 257 a San Benedetto del Tronto, ove attualmente vive la resistente. Risulta, inoltre, agli atti che la ricorrente presenta un quadro psicopatologico tale da limitare il suo funzionamento lavorativo e relazionale (si veda certificato Dott. datato 18/02/2020 sub doc. 12 fascicolo parte ricorrente). Ella deve Persona_5
inoltre prendersi cura costantemente del figlio , invalido con totale Persona_6
e permanente inabilità lavorativa al 100%.
La resistente di anni 52, non ha prodotto le proprie Persona_2
dichiarazioni dei redditi né ha contestato specificatamente la propria scheda professionale prodotta dalla parte ricorrente e attestante la piena capacità lavorativa della donna, la quale risulta infatti aver sempre lavorato, perlomeno fino al 2022.
D'altra parte, i certificati medici depositati dalla resistente non comprovano una evidente riduzione della capacità lavorativa ovvero un'inabilità della stessa, che è comunque in un'età tale da poter reperire un'occupazione idonea a garantirle redditi adeguati. Non risulta dimostrata, altresì, la convivenza prematrimoniale tra la Per_2
e il a partire dal 2010, atteso che il certificato storico prodotto dalla resistente Per_1
prova unicamente che quest'ultima in quell'anno viveva nella stessa abitazione dell'odierno de cuius ma, non risultando inserita, come attestato nel medesimo documento, nello stato di famiglia dell'uomo, non può, per ciò solo, presumersi una convivenza more uxorio tra i due, apparendo anzi più probabile che nel 2010 la lavorasse come badante alle dipendenze del , circostanza allegata Per_2 Per_1
dalla ricorrente e non contestata dalla resistente. Ad ogni modo, dal momento che quest'ultima viveva con l'odierno de cuius dal 2010 e i due si sono sposati nel 2016, si può presumere che una convivenza prematrimoniale, di una non meglio specificata durata, vi sia comunque stata.
Quanto agli immobili, la resistente risiede nell'abitazione che era di proprietà dell'ex marito e, in parte, della alla quale non risulta peraltro corrispondere alcuna Pt_1
indennità di occupazione.
Il matrimonio tra la e il sig. è durato per oltre 8 anni, dal 13/02/2016 Per_2 Per_1
alla morte dell'uomo, avvenuta in data 11/10/2024 e la coppia non ha avuto figli.
Non rilevano, invece, in questa sede né i contributi economici erogati dalla resistente per la ristrutturazione della casa coniugale né l'assistenza prestata dalla donna negli ultimi anni di vita del , affetto da una grave malattia oncologica, rientrando Per_1
peraltro, tale ultimo adempimento, nei doveri coniugali ex art. 143 c.c.
L'ammontare della pensione di reversibilità lorda liquidata dall è pari ad € CP_1
1.137,16 (si veda cedolino depositato dall ). Controparte_2
Rispetto a quanto sopra esposto e in considerazione dei criteri indicati dalla giurisprudenza citata si ritiene di attribuire alla ricorrente la quota dell'80% della pensione di reversibilità e alla resistente la quota del 20%. Persona_2 D'altra parte, in merito alla richiesta di parte resistente di limitare la quota da attribuire alla in una percentuale pari alla somma riconosciuto a quest'ultima a titolo di Pt_1
assegno divorzile (€ 280), osserva il Collegio che tale importo non costituisce più un vincolo per il Tribunale nella determinazione della quota di pensione di reversibilità da attribuire all'ex coniuge. Ed infatti, in base anche alla più recente giurisprudenza di legittimità, "In tema di determinazione della quota di pensione di reversibilità all'ex coniuge divorziato ai sensi dell'art. 9, comma 3, L. n. 898 del 1970, la quota spettante a quest'ultimo non deve necessariamente corrispondere all'importo dell'assegno divorzile, né tale quota di pensione ha in detto importo un tetto massimo non superabile, ma, in conformità all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto, tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l'entità dell'assegno divorzile, in modo tale che l'attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria dell'istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritto"
(cfr. Cassazione civile sez. I - 05/03/2025, n. 5839).
Quanto alla decorrenza del diritto della ricorrente alla percezione della pensione di reversibilità, nella quota stabilita in suo favore, questa va individuata nel primo giorno del mese successivo a quello della morte di (ovvero dal Persona_1
01/11/2024).
Invero, nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non pro quota il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 c.c. (ex multis, Cass. 27/9/2013 n. 22259; Cass., ordinanza n. 23851/2025; in questi termini, si veda anche nella giurisprudenza di merito, Tribunale sez. II - Vicenza, 19/04/2023, n.
5, cit.).
Invero, il soggetto obbligato all'adempimento di una prestazione previdenziale non può essere che l'ente previdenziale tenuto all'erogazione della pensione di reversibilità e non l'assistito cui la pensione sia stata corrisposta, anche perché solo l'ente previdenziale ha titolo per effettuare, in modo corretto, i conteggi relativi al computo delle somme spettanti ai diversi beneficiari in relazione vigente normativa, provvedendo, quindi, al recupero delle somme versatele in eccesso e pagando quelle effettivamente spettanti in base alla ripartizione delle quote stabilite dal giudice (Cass., ordinanza n. 23851/2025 cit.).
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della resistente risultata soccombente e in favore della Persona_2
parte ricorrente . Parte_1
Le spese processuali nei confronti di vanno, invece, integralmente compensate, CP_1
tenuto conto delle conclusioni dell' e della sua posizione di Controparte_2
litisconsorte necessario.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire, nella sua qualità di ex coniuge, a decorrere dal 01/11/2024, una quota pari all'80% del trattamento pensionistico di reversibilità erogato a seguito del decesso del sig. , Persona_1
dovendo rimanere la restante quota del 20% attribuita alla sig.ra Persona_2
[...]
2) condanna l' ad erogare alla ricorrente la quota pari all'80% della pensione CP_1
di reversibilità dell'ex coniuge a decorrere dall'1/11/2024 e al Persona_1
pagamento degli arretrati maturati al momento della pubblicazione di questa sentenza;
3) condanna la resistente alla refusione in favore della ricorrente Persona_2
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in Parte_1
complessivi € per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Otello Bagalini, il quale si è dichiarato antistatario;
4) dichiara integralmente compensate le spese processuali tra l' e le altre parti del CP_1
giudizio.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 24/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 496/2025 promossa con ricorso depositato in data 31/03/2025 da
, C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
04/08/1957 e residente a [...] A, rappresentata e difesa dall'Avv. Otello Bagalini del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fisc. ) nata a [...] CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
(POL) il 25/01/1973 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Ernestina Portelli del Foro di Roma
RESISTENTE
E CONTRO , in persona del Controparte_1 suo Presidente pro tempore, CF , con sede in Roma, Via Ciro il Grande P.IVA_1
21, rappresentato e difeso dall'Avvocato Gianfranco Vittori, elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno, Via Rismondo, 1 presso l'Avvocatura dell' CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Attribuzione quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER LA RICORRENTE: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. Accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9, comma 2, L. n. 898/1970 in capo alla sig.ra in ordine al diritto alla pensione di Parte_1 reversibilità conseguente al decesso dell'ex coniuge, e, essendo in Persona_1 concorso con la coniuge superstite, sig.ra , accertare e Persona_2 dichiarare che la sig.ra ha diritto a percepire una quota non inferiore Parte_1 all'80% della pensione di reversibilità dovuta dall' in conseguenza del decesso CP_1 dell'ex coniuge o la diversa quota ritenuta di giustizia;
2. Per l'effetto, condannare l' ad erogare alla ricorrente la quota di cui al n. 1 della pensione di CP_1 reversibilità dell'ex coniuge a decorrere dal mese successivo al decesso avvenuto in data 11/10/2024 e al pagamento degli arretrati maturati e maturandi, con maggiorazione dei singoli ratei di rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
PER LA RESISTENTE: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza In via principale Rigettare il ricorso ex art. 9, comma 3, L. 898/1970, proposto da parte ricorrente per tutti i motivi spiegati in narrativa del presente atto. Sempre in via principale Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad Persona_2 ottenere il pagamento del 100 % della pensione di reversibilità relativa al de cuius
per tutti i motivi sopra spiegati e per l'e_etto rigettare l'avverso Persona_1 ricorso. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accertata la determinazione di una percentuale di quota di pensione di reversibilità del de cuius
in favore della sig.ra si chiede che venga Persona_1 Parte_1 determinata la quota di spettanza della sig.ra e nell'importo massimo del 20 Pt_1
%. Con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari” PER IL RESISTENTE : “L' si rimette al Tribunale per la determinazione ai CP_1 CP_1 sensi di legge della eventuale quota da corrispondere alla ricorrente ma ove l'accantonamento operato non risulti sufficiente si contesta la decorrenza che non potrà essere comprensiva degli arretrati e degli interessi, che non possono essere posti a carico dell tenuto conto del fatto che il compito di ripartire il trattamento di CP_1 reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato compete al Tribunale e pertanto l' non può erogare al coniuge divorziato la quota di pensione prima della CP_1 notifica della sentenza, che costituisce giuridicamente il titolo per la determinazione dell'ammontare di detta quota e pertanto si è provveduto solo ad un accantonamento a disposizione dell'avente diritto che sarà indicato dal Tribunale”
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/03/2025 adiva l'intestato Parte_1
Tribunale affinché fosse disposta in suo favore l'assegnazione di quota di reversibilità pari all'80%, relativamente alla pensione di reversibilità del defunto ex coniuge
(C.F. , nato a [...] il Persona_1 C.F._4
25/09/1949.
A fondamento della propria domanda esponeva che:
- aveva contratto matrimonio con il sig. in data 04/09/1976 e che Persona_1
dall'unione coniugale erano nati due figli: nato a [...] il Per_3
17/06/1977 e , nato a [...] il [...]; Per_4
- con sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 103/2015, pubblicata il 22/01/2015, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- detta pronuncia aveva disposto in suo favore un assegno divorzile di € 400 al mese, successivamente ridotto in € 280,00 con decreto emesso da questo Tribunale in data
30/03/2018, all'esito del procedimento n. 68/2018 promosso con ricorso dal sig.
; Persona_1
- quest'ultimo aveva sempre lavorato come dipendente già prima di contrarre matrimonio con la sig.ra e fino al 2004 circa quando aveva cominciato a Pt_1
beneficiare del trattamento pensionistico dovuto dall' ; CP_1 - la donna prestava quotidianamente cure e assistenza a suo figlio , a causa Per_4
dell'invalidità da cui quest'ultimo è affetto sin da ragazzo, ulteriormente aggravata dall'insorgere della malattia degenerativa di Parkinson;
proprio per dedicarsi completamente alla difficile conduzione familiare, la ricorrente non aveva potuto svolgere alcuna attività lavorativa, rinunciando alla propria realizzazione professionale e contribuendo in misura maggiore alla famiglia durante il matrimonio al fine di consentire al marito di occuparsi a pieno del proprio lavoro;
- il sig. era convolato a nuove nozze con la resistente Persona_1 [...]
il 13/02/2016; Persona_2
- il sig. era venuto a mancare in data 11/10/2024; Persona_1
- la ricorrente viveva attualmente in un'abitazione al piano terra donatole dai genitori nel 1985 insieme a suo figlio e di avere, quale unico mezzo di sostentamento, Per_4
l'assegno sociale pari ad € 288,86 mensili;
- ella presenta un compromesso stato di salute psico-fisica, aggravato a causa della separazione con il marito;
- è proprietaria, oltre che dell'immobile in cui vive, solamente di una quota indivisa dell'ex casa coniugale dove attualmente abita la convenuta e per la quale non ha mai percepito alcun corrispettivo da quest'ultima;
- d'altra parte, la resistente era più giovane della ricorrente e continuava a svolgere attività lavorativa, come aveva sempre effettuato;
- la sig.ra non aveva contratto nuove nozze. Pt_1
Si costituiva in giudizio la sig.ra rilevando che il matrimonio Persona_2
tra il e la non era in realtà durato 39 anni, atteso che la ricorrente, Per_1 Pt_1
nel corso del procedimento di separazione (iniziato nel 1999) e in quello di divorzio, non aveva negato di aver lasciato la casa coniugale nel 1997 e di avere iniziato una relazione con un altro uomo. Sosteneva la altresì, che la convivenza Per_2
prematrimoniale tra lei e il era iniziata già nel 2010, come attestato dal Per_1
certificato storico di residenza della resistente acquisito agli atti. Deduceva, inoltre, quest'ultima che aveva assistito il marito negli ultimi anni di vita, in quanto l'uomo era affetto da una grave malattia oncologica che lo aveva condotto alla morte;
che la durante il matrimonio con il , non aveva contribuito in alcun modo Pt_1 Per_1
alla formazione del patrimonio familiare;
che essa resistente aveva, invece, contribuito economicamente alla ristrutturazione della casa di proprietà del ove i due Per_1
vivevano in costanza di matrimonio (e nella quale la donna tuttora abitava), privandosi di tutti i suoi risparmi e che ella aveva 52 anni ed era affetta da talune patologie. Ciò premesso, in sintesi chiedeva che fossero rigettate tutte le domande della ricorrente e che venisse accertato e dichiarato il suo diritto a percepire il 100% della pensione di reversibilità del D'Angelo ovvero, in via subordinata, che la quota spettante alla fosse determinata in misura pari al 20%, corrispondente all'importo Pt_1
dell'assegno divorzile riconosciuto alla ricorrente. Si costituiva anche l' CP_1
rimettendosi alle determinazioni del Tribunale in punto di attribuzione alle parti della quota di pensione di reversibilità del de cuius.
Con ordinanza del 01/08/2025 venivano rigettate le prove orali proposte dalla parte resistente e veniva fissata, ai sensi degli artt. 281 terdecies e Persona_2
275 bis c.p.c., l'udienza del 7/10/2025 per la discussione e la rimessione della causa al
Collegio, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni e note conclusionali.
A seguito dell'udienza del 07/10/2025, tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 16/10/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio, in merito alla domanda della ricorrente di attribuzione di quota della pensione di reversibilità del defunto , che le Sezioni Unite della Persona_1
Corte di cassazione, con la sentenza n. 22434/2018, hanno chiarito i criteri su cui deve fondarsi la chiesta decisione, anche a seguito di quanto statuito da Corte Cost.
419/1999: “La Corte costituzionale, con la sentenza n. 419 del 4 novembre 1999 (id.,
2000, I, 1770), nel rigettare la sollevata questione di costituzionalità, ha fornito l'interpretazione dell'art. 9,3° comma, l. 898/70 compatibile con le disposizioni di cui agli art. 3 e 38 della Carta fondamentale. Secondo il giudice delle leggi «la pensione di reversibilità realizza la sua funzione solidaristica in una duplice direzione. Nei confronti del coniuge superstite, come forma di ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto. Nei confronti dell'ex coniuge, il quale, avendo diritto a ricevere dal titolare diretto della pensione mezzi necessari per il proprio adeguato sostentamento, vede riconosciuta, per un verso, la continuità di questo sostegno e, per altro verso, la conservazione di un diritto, quello alla reversibilità di un trattamento pensionistico geneticamente collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale. Si tratta, dunque, di un diritto alla pensione di reversibilità, che non è inerente alla semplice qualità di ex coniuge, ma che ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell'assegno, la cui attribuzione ha trovato fondamento nell'esigenza di assicurare allo stesso ex coniuge mezzi adeguati (art. 5, 6° comma, l. n. 898 del 1970)».
Secondo la Corte costituzionale, «in presenza di più aventi diritto alla pensione di reversibilità (il coniuge superstite e l'ex coniuge), la ripartizione del suo ammontare tra di essi non può avvenire escludendo che si possa tenere conto, quale possibile correttivo, delle finalità e dei particolari requisiti che, in questo caso, sono alla base del diritto alla reversibilità.
Ciò che il criterio esclusivamente matematico della proporzione con la durata del rapporto matrimoniale non consente di fare. Difatti, una volta attribuito rilievo, quale condizione per aver titolo alla pensione di reversibilità, alla titolarità dell'assegno, sarebbe incoerente e non risponderebbe al canone della ragionevolezza, né, per altro verso, alla duplice finalità solidaristica propria di tale trattamento pensionistico,
l'esclusione della possibilità di attribuire un qualsiasi rilievo alle ragioni di esso perché il tribunale ne possa tenere in qualche modo conto dovendo stabilire la ripartizione della pensione di reversibilità».
La giurisprudenza di legittimità ha fatto costante applicazione, da allora, del criterio enucleato dalla Corte costituzionale in numerose pronunce, fra le quali sembra rilevante, in questa sede, richiamare quelle che sottolineano la funzione solidaristica del trattamento di reversibilità, diretta alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi (ex plurimis,
Cass. n. 16093 del 21 settembre 2012; n. 26358 del 7 dicembre 2011, n. 10638 del 9 maggio2007).
Deve rimarcarsi che, dopo la sentenza della Corte costituzionale del 1999, la giurisprudenza di legittimità ha escluso, in ragione del carattere solidaristico della pensione di reversibilità, che, nella ripartizione dell'assegno, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, il criterio della durata legale dei rispettivi matrimoni comporti automatismi di qualsiasi tipo, dovendo il giudice del merito tener conto di ulteriori elementi, correlati alle finalità che presiedono al detto trattamento, e, tra questi, in primo luogo, dell'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge (cfr. Cass. n. 23379 del 16 dicembre 2004).
Deve ritenersi quindi non più invocabile la sentenza n. 159 delle Sezioni Unite del 1998 laddove identifica il fondamento della pensione di reversibilità nell'apporto alla formazione del patrimonio comune e a quello proprio dell'altro coniuge e nelle aspettative formatesi durante e per effetto del matrimonio. Se in particolare l'apporto alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge può considerarsi elemento costitutivo della solidarietà coniugale e post-coniugale, che peraltro non impone necessariamente il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, il presupposto per l'attribuzione della pensione di reversibilità è, invece, il venir meno di un sostegno economico che veniva apportato in vita dal coniuge o ex coniuge scomparso e la sua finalità è quella di sovvenire a tale perdita economica all'esito di una valutazione effettuata dal giudice in concreto che tenga conto della durata temporale del rapporto, delle condizioni economiche dei coniugi, dell'entità del contributo economico del coniuge deceduto e di qualsiasi altro criterio utilizzabile per la quantificazione dell'assegno di mantenimento (in questi termini, Tribunale sez. II - Vicenza,
19/04/2023, n. 5). Quanto alla rilevanza della convivenza anteriore al matrimonio per la determinazione della quota si richiama quanto recentemente espresso da Cass. 25369/2022: “In caso di decesso dell'ex coniuge, la ripartizione dell'indennità di fine rapporto tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite, che abbiano entrambi i requisiti per la pensione di reversibilità, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L. n. 898/1970, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica dell'istituto e individuati dalla giurisprudenza, quali l'entità dell'assegno riconosciuto al coniuge divorziato e le condizioni economiche di entrambi, tenendo inoltre conto della durata della convivenza, ove il coniuge interessato alleghi, e provi, la stabilità e l'effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio con il "de cuius".
Orbene, è necessario allora passare a verificare gli elementi rilevanti per la presente decisione in riferimento alle parti: la ricorrente, di anni 68, ha contratto matrimonio con il sig. in data 04/09/1976; da tale unione sono nati due figli: Persona_1
nato a [...] il [...] e , nato a [...] Per_3 Per_4
Benedetto del Tronto il 31/07/1979; la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio è del 22/01/2015, sicché la durata legale del matrimonio è di anni 39. La ricorrente è titolare di assegno divorzile per l'importo di € 280 e percepisce unicamente l'assegno sociale pari ad € 288,86. La è proprietaria dell'abitazione ove vive Pt_1
con il figlio (donatale dai genitori nel 1985) e di una piccola quota (3/15) Per_4
della casa di Via Torino n. 257 a San Benedetto del Tronto, ove attualmente vive la resistente. Risulta, inoltre, agli atti che la ricorrente presenta un quadro psicopatologico tale da limitare il suo funzionamento lavorativo e relazionale (si veda certificato Dott. datato 18/02/2020 sub doc. 12 fascicolo parte ricorrente). Ella deve Persona_5
inoltre prendersi cura costantemente del figlio , invalido con totale Persona_6
e permanente inabilità lavorativa al 100%.
La resistente di anni 52, non ha prodotto le proprie Persona_2
dichiarazioni dei redditi né ha contestato specificatamente la propria scheda professionale prodotta dalla parte ricorrente e attestante la piena capacità lavorativa della donna, la quale risulta infatti aver sempre lavorato, perlomeno fino al 2022.
D'altra parte, i certificati medici depositati dalla resistente non comprovano una evidente riduzione della capacità lavorativa ovvero un'inabilità della stessa, che è comunque in un'età tale da poter reperire un'occupazione idonea a garantirle redditi adeguati. Non risulta dimostrata, altresì, la convivenza prematrimoniale tra la Per_2
e il a partire dal 2010, atteso che il certificato storico prodotto dalla resistente Per_1
prova unicamente che quest'ultima in quell'anno viveva nella stessa abitazione dell'odierno de cuius ma, non risultando inserita, come attestato nel medesimo documento, nello stato di famiglia dell'uomo, non può, per ciò solo, presumersi una convivenza more uxorio tra i due, apparendo anzi più probabile che nel 2010 la lavorasse come badante alle dipendenze del , circostanza allegata Per_2 Per_1
dalla ricorrente e non contestata dalla resistente. Ad ogni modo, dal momento che quest'ultima viveva con l'odierno de cuius dal 2010 e i due si sono sposati nel 2016, si può presumere che una convivenza prematrimoniale, di una non meglio specificata durata, vi sia comunque stata.
Quanto agli immobili, la resistente risiede nell'abitazione che era di proprietà dell'ex marito e, in parte, della alla quale non risulta peraltro corrispondere alcuna Pt_1
indennità di occupazione.
Il matrimonio tra la e il sig. è durato per oltre 8 anni, dal 13/02/2016 Per_2 Per_1
alla morte dell'uomo, avvenuta in data 11/10/2024 e la coppia non ha avuto figli.
Non rilevano, invece, in questa sede né i contributi economici erogati dalla resistente per la ristrutturazione della casa coniugale né l'assistenza prestata dalla donna negli ultimi anni di vita del , affetto da una grave malattia oncologica, rientrando Per_1
peraltro, tale ultimo adempimento, nei doveri coniugali ex art. 143 c.c.
L'ammontare della pensione di reversibilità lorda liquidata dall è pari ad € CP_1
1.137,16 (si veda cedolino depositato dall ). Controparte_2
Rispetto a quanto sopra esposto e in considerazione dei criteri indicati dalla giurisprudenza citata si ritiene di attribuire alla ricorrente la quota dell'80% della pensione di reversibilità e alla resistente la quota del 20%. Persona_2 D'altra parte, in merito alla richiesta di parte resistente di limitare la quota da attribuire alla in una percentuale pari alla somma riconosciuto a quest'ultima a titolo di Pt_1
assegno divorzile (€ 280), osserva il Collegio che tale importo non costituisce più un vincolo per il Tribunale nella determinazione della quota di pensione di reversibilità da attribuire all'ex coniuge. Ed infatti, in base anche alla più recente giurisprudenza di legittimità, "In tema di determinazione della quota di pensione di reversibilità all'ex coniuge divorziato ai sensi dell'art. 9, comma 3, L. n. 898 del 1970, la quota spettante a quest'ultimo non deve necessariamente corrispondere all'importo dell'assegno divorzile, né tale quota di pensione ha in detto importo un tetto massimo non superabile, ma, in conformità all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto, tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l'entità dell'assegno divorzile, in modo tale che l'attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria dell'istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritto"
(cfr. Cassazione civile sez. I - 05/03/2025, n. 5839).
Quanto alla decorrenza del diritto della ricorrente alla percezione della pensione di reversibilità, nella quota stabilita in suo favore, questa va individuata nel primo giorno del mese successivo a quello della morte di (ovvero dal Persona_1
01/11/2024).
Invero, nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non pro quota il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 c.c. (ex multis, Cass. 27/9/2013 n. 22259; Cass., ordinanza n. 23851/2025; in questi termini, si veda anche nella giurisprudenza di merito, Tribunale sez. II - Vicenza, 19/04/2023, n.
5, cit.).
Invero, il soggetto obbligato all'adempimento di una prestazione previdenziale non può essere che l'ente previdenziale tenuto all'erogazione della pensione di reversibilità e non l'assistito cui la pensione sia stata corrisposta, anche perché solo l'ente previdenziale ha titolo per effettuare, in modo corretto, i conteggi relativi al computo delle somme spettanti ai diversi beneficiari in relazione vigente normativa, provvedendo, quindi, al recupero delle somme versatele in eccesso e pagando quelle effettivamente spettanti in base alla ripartizione delle quote stabilite dal giudice (Cass., ordinanza n. 23851/2025 cit.).
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della resistente risultata soccombente e in favore della Persona_2
parte ricorrente . Parte_1
Le spese processuali nei confronti di vanno, invece, integralmente compensate, CP_1
tenuto conto delle conclusioni dell' e della sua posizione di Controparte_2
litisconsorte necessario.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire, nella sua qualità di ex coniuge, a decorrere dal 01/11/2024, una quota pari all'80% del trattamento pensionistico di reversibilità erogato a seguito del decesso del sig. , Persona_1
dovendo rimanere la restante quota del 20% attribuita alla sig.ra Persona_2
[...]
2) condanna l' ad erogare alla ricorrente la quota pari all'80% della pensione CP_1
di reversibilità dell'ex coniuge a decorrere dall'1/11/2024 e al Persona_1
pagamento degli arretrati maturati al momento della pubblicazione di questa sentenza;
3) condanna la resistente alla refusione in favore della ricorrente Persona_2
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in Parte_1
complessivi € per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Otello Bagalini, il quale si è dichiarato antistatario;
4) dichiara integralmente compensate le spese processuali tra l' e le altre parti del CP_1
giudizio.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 24/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi