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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 7374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7374 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia
In nome del popolo italiano
La Corte composta dai Sigg magistrati
Dr.ssa SO NN Presidente
Dr.ssa CA MA AL Consigliere rel.
Dr. Gabriele Sordi Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n R.G.A.C. 2139/2023 e pendente tra
( ) con il patrocinio dell'avv. Guido Conticelli Parte_1 C.F._1
( ) Via Antonio Pacinotti,5 01100 Viterbo ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il difensore
-appellante e
( ), con il patrocinio dell'avv. Pietro CP_1 CodiceFiscale_3
Pesciaroli, Largo S. Bernardino Da Siena 34 01100 Viterbo, elettivamente domiciliato presso il difensore
-appellato/appte incid.le
E
CP_2
-appellato contumace e con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte d'Appello
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n 1028/2022, pubblicata il 21/10/2022 RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Viterbo ha, con la sentenza gravata,
. dichiarato la separazione personale dei coniugi Parte_2
. respinto le domande di addebito reciprocamente svolte,
. revocato l'assegno di mantenimento per , confermando nel resto il Parte_3
provvedimento presidenziale,
. compensato le spese di lite e ctu tra le parti.
Il primo Giudice ha rappresentato che
. i) la ha dedotto che dal matrimonio -9/7/1988- erano nati due figli, Pt_1 Per_1
(26.10.1990) e (23.11.1993), che il rapporto coniugale era entrato in crisi a CP_2
causa dei rapporti extraconiugali del marito che aveva frequentato prostitute e locali notturni, che aveva rinvenuto una lettera manoscritta destinata ad una delle sue amanti, che aveva subito danni psicologici, che vi era divario fra le condizioni economiche dei coniugi, che essa deducente si era occupata in via esclusiva dei bisogni dei figli e del coniuge, che era priva di reddito mentre il marito percepiva circa € 1.700 mensili, ii) il ha dedotto che non aveva mai intrattenuto i rapporti extraconiugali, che le sue CP_1
incombenze lavorative erano incompatibili con le ex adverso asserite frequentazioni notturne, che non aveva mai scritto la lettera menzionata dalla controparte, che la predetta aveva, tra il 2013 ed il 2014, abbandonato la casa coniugale a causa di una lite con la figlia, tornando in seguito a vivere nella taverna della casa coniugale, disinteressandosi del marito e violando i doveri coniugali, che esso esponente aveva un ottimo rapporto con i figli, economicamente autosufficienti, che non sussistevano i pregiudizi psicologici lamentati dalla che aveva mantenuto una normale vita Pt_1
sociale e di relazione, che controparte, oltre a gestire i terreni di sua proprietà per i Contr quali aveva ricevuto la , svolgeva attività lavorativa aiutando la sorella nel negozio di alimentari e godeva dei frutti del suo patrimonio immobiliare del valore di circa € 400.000, che, avendo controparte piena capacità lavorativa, doveva esserle revocato il contributo al mantenimento,
. si era costituito adducendo di non essere più economicamente CP_2
autosufficiente e di vivere con la madre nella casa coniugale,
. in sede presidenziale (28/5/2019) è stato riconosciuto alla moglie un assegno di euro
200 mese,
. l'approfondimento relativo alle consistenze patrimoniali delle parti (vedasi relazione
Ctu pg 23 e 24) ha evidenziato la sostanziale equivalenza delle relative condizioni visto che il patrimonio della moglie ha un valore nettamente superiore a quello del marito che al contrario percepisce redditi annuali superiori,
. il figlio maggiorenne è risultato avere una effettiva capacità reddituale CP_2
(circa € 18.000 annui vedi relazione pg 24) e ha comunque raggiunto l'indipendenza economica prima della proposizione del ricorso, difettando dunque i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla Pt_1
. andava confermata l'ordinanza presidenziale del 28.5.2019 ad eccezione della previsione dell'assegno a favore della Ricci.
Ha proposto tempestivo appello la rappresentando che Pt_1
. nel provvedimento presidenziale si dava atto della durata del matrimonio (30 anni) e della sperequazione economica in danno della deducente, poiché il marito, in ragione del lavoro svolto produceva al momento un reddito lordo annuo di euro 26.442 (mod.
730/2018) e di euro 1.607 netti mensili, come da busta paga gennaio 2018, mentre la moglie aveva dichiarato un reddito di euro 1194,
. la deducente iii) ha chiesto (385/2020 R.G.) lo scioglimento della comunione legale dei beni, l'accertamento del patrimonio in comunione tra i coniugi in costanza di matrimonio, previa esibizione “degli estratti conto conti correnti bancari presso Intesa
San Paolo di Vallerano, carte di crediti ricaricabili Superflash Intesa San Paolo, libretto al portatore bancario n. 00200656438, conti correnti postali, postepay e titoli, dalla data del matrimonio fino alla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo, e previa valutazione valore dei beni mobili vettura FORD Focus tg DK 166 JC e la moto Yamaha tg AS 31801”, con attribuzione alla deducente delle somme di propria competenza pari al 50%, iv) ha chiesto (424/2020 R.G.) che venisse dichiarata simulata la donazione dell'immobile sito in Vignanello, Via Casalino 44, volendo in realtà le parti porre in essere una compravendita al prezzo € 3.000, dal CP_1
versato alla sorella e che venisse statuito che l'appartamento è “riconducibile CP_4
pertanto al regime di comunione dei beni”, v) ha chiesto (1047/2020 R.G.) la condanna del proprio coniuge al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per Euro
15.000 o nella diversa misura ritenuta equa o di giustizia, “deducendo di aver dovuto interrompere la coabitazione con il predetto per trasferirsi in un locale annesso alla casa coniugale (“rimessa agricola”) al fine di sfuggire a continui soprusi e maltrattamenti, culminati nella costrizione di dover subire anche un rapporto sessuale contro la propria volontà”,
. quanto all'addebito, v) l'istruttoria espletata, “pur non avendo prodotto fino in fondo gli esiti sperati, probabilmente per la prudenza del convenuto a non farsi cogliere in pubblico in atteggiamenti eccessivamente compromettenti e con persone diverse dal coniuge (cfr. la deposizione della teste -udienza 31/03/2021-, che ha Testimone_1
riferito di aver visto il resistente entrare in un bar in compagnia di ha dato Parte_4
comunque prova inequivocabile della frequentazione con altre donne durante la vigenza della relazione coniugale”, vi) la teste la quale, oltre a Testimone_2
confermare la relazione con (da quest'ultima non ammessa per intuibili Parte_4
ragioni), ha riferito di avere avuto una conversazione con una donna di origini straniere dalla quale venne a sapere che il convenuto era giunto addirittura ad occultare l'esistenza del rapporto matrimoniale con l'odierna appellante (“… una ragazza georgiana di nome mi raccontò che non sapeva che era il marito di mia sorella e CP_5
volle parlare con lei … perché voleva chiarire che non sapeva che era suo CP_1
marito”), vii) sono rimaste del tutto indimostrate le affermazioni relative alla presunta responsabilità della moglie in merito all'insorgenza della crisi matrimoniale, viii) ne discende che la causa della rottura del rapporto non può che essere individuata nella reiterata violazione dell'obbligo di fedeltà,
. quanto al mantenimento, ix) il primo Giudice ha errato nel ritenere reddito e patrimonio come due entità tra loro fungibili “tanto da limitarsi a decidere sulla base di una pura e semplice somma algebrica dei due elementi”, x) la mera consistenza patrimoniale acquisisce un rilievo minimo, essendo di contro necessario valutare se e in quale misura tale patrimonio sia in grado di produrre reddito, xi) non poteva il
Tribunale ritenere equivalenti le posizioni di moglie e marito, la prima per avere un patrimonio (Euro 216.300) superiore a quello posseduto dal secondo (Euro 161.100), che dal canto suo dispone invece di un reddito annuo (Euro 20.500) nettamente superiore a quello dell'esponente (Euro 3.200), xii) Euro 3.200 annui costituiscono la somma sulla base della quale deve essere commisurata la capacità di spesa e quindi la vera “ricchezza” dell'esponente, xiii) difficilmente commerciabili sono i beni dell'esponente, per la maggior parte in comproprietà con il coniuge o, comunque, concessi in affitto a terze persone fino al luglio 2024 (per i terreni siti nel Comune di
Vasanello) o addirittura fino al 2032 (per i terreni siti in Vignanello), restando a disposizione dell'esponente soli due appezzamenti di terreno in piena proprietà, ovvero quello di cui al foglio 10 p.lla 219 del Comune di Vasanello, dell'estensione di 7.380 mq., adibito a noccioleto e per una piccola parte a uliveto, e quello di cui al foglio 2,
p.lla 275 del Comune di Vignanello, dell'esigua estensione di 3.160 mq., non servito da impianto di irrigazione, xiv) anche ad ammettere la possibilità di alienare tali terreni, difficilmente si raggiungerebbero gli importi desumibili dalla relazione del C.T.U., restando oltretutto la deducente, che su di essi esercita la propria attività agricola, priva della possibilità di produrre reddito, xv) bene ha fatto il Presidente che, ai fini della determinazione dell'assegno da porre provvisoriamente a carico dell'appellato, ha fatto riferimento in via esclusiva alla situazione reddituale delle parti, xvi) tenendo conto della durata del matrimonio -quasi trentuno anni- e della non più giovanissima età dell'esponente -oggi 57enne- va riconosciuto, al fine riequilibrare i rapporti fra le parti, un contributo mensile di mantenimento pari ad Euro 400. Ha chiesto alla Corte di riconoscerle l'assegno di mantenimento di 400 € mensili e di assegnarle la casa coniugale, con condanna di controparte “al pagamento in favore dello Stato per i compensi imponibili inerenti l'attività defensionale spiegata in primo grado e, comunque nel presente grado di giudizio, con il rimborso delle spese”.
Costituendosi entro il termine assegnatogli, il ha rappresentato CP_1
. l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità dell'appello per violazione dell'art.348 bis cpc, poiché xvii) quanto all'addebito della separazione, basta riesaminare le dichiarazioni rese, nell'udienza del 31/3/21, non solo dalla presunta amante del deducente, , ma soprattutto dalle sorelle della Ricci, e Parte_4 Tes_1
le quali, “seppur inattendibili per il vincolo di parentela che lega le medesime, Tes_2
hanno escluso la esistenza di relazioni sentimentali extraconiugali del resistente, il quale ha avuto soltanto la colpa di intrattenere rapporti di vita sociale nel piccolo paese dei Cimini ove risiedono le parti. Ciò nei giorni in cui non era occupato nel duro lavoro di ceramista che prevedeva turni anche notturni”; oltretutto manca la prova che le pretese relazioni extraconiugali siano state la causa della crisi, xviii) quanto al contributo al mantenimento, il Giudice di prime cure, facendo proprie le risultanze della CTU (pgg.23 e 24), “ha evidenziato la sostanziale equivalenza della complessiva situazione” patrimoniale perché “il patrimonio della moglie ha un valore nettamente superiore a quello del marito che al contrario percepisce redditi annuali superiori”, ciò cui va aggiunto che la controparte riveste la qualità di imprenditrice agricola (cfr certificazione CCIAA e CTU), mentre il deducente, operaio nel settore ceramico, è attualmente disoccupato per essere stato licenziato a far data dal 29/3/24 (cfr dichiarazione sostitutiva atto di notorietà doc.f); la diversa decisione presidenziale, che peraltro aveva riconosciuto il contenuto assegno di 200 euro, faceva leva sulla relazione tecnica prodotta dall'esponente, cui ha fatto seguito la CTU;
dalla CTU è emerso che l'appellante è “titolare di un patrimonio immobiliare, costituito anche da terreni aventi notevole produttività per essere coltivati a noccioleti ed uliveti, per un valore pari ad
€ 216.000,00 ed un reddito dichiarato di €3.200,00” da ritenersi non compatibile con la rendita derivante dalla raccolta dei frutti prodotti dagli immobili stessi, dovendo al riguardo evidenziarsi come le dichiarazioni dei redditi non siano “sempre lo specchio fedele delle entrate delle parti”, xix) quanto all'assegnazione della casa familiare, il motivo di censura non è stato motivato,
. l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità dell'intervento del figlio: la ha chiesto, solo nella prima memoria ex art 183, comma 6, cpc, il contributo per Pt_1
il figlio, suscitando l'eccezione di mutatio libelli del deducente, ciò cui consegue che il figlio non può chiedere la condanna del deducente, non avendo spiegato autonoma domanda in tal senso nell'originario procedimento di separazione e non potendo derivare la sua legittimazione dalla madre, che, neanche, ha proposto detta domanda nel giudizio di separazione;
la domanda del figlio è comunque infondata nel merito, visto che il ragazzo è autosufficiente economicamente, evincendosi dalla CTU che il medesimo ha immobili del valore di € 97.000, una liquidità di € 21.500 e un reddito da attività agricola di € 18.000 -un reddito da attività agricola sei volte maggiore di quello della madre pur avendo una proprietà inferiore pari ad un terzo di quella della medesima-; a ciò si aggiunga il reddito quale dipendente a tempo determinato -tre anni- di IT (contratto versato in atti da controparte il 15/2/2022),
. l'infondatezza nel merito dell'appello, a sostegno della quale vanno richiamate le su espresse considerazioni,
. l'erroneità del capo relativo alle spese, vista l'assenza di motivazione per la disposta compensazione anche delle spese di CTU, risultando oltretutto controparte aver chiesto l'addebito, un assegno di euro 800 per sé e un assegno di euro 200 per il figlio, domanda quest'ultima proposta ex art 709 u.c., cpc, respinta e riproposta dal figlio- mentre il deducente si è limitato a chiedere l'addebito: tanto evidenzia che non vi è stata nemmeno soccombenza reciproca ma prevalente soccombenza in capo alla Pt_1
. l'insussistenza, stante la capacità reddituale dell'appellante, dei presupposti per la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a tanto conseguendo la revoca del provvedimento di ammissione. Ha chiesto alla Corte
. in via preliminare, di dichiarare la inammissibilità e/o la improcedibilità e/o la improponibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis, cpc, e, nel merito, respingerlo,
. di dichiarare, in via preliminare, inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile la domanda spiegata da e nel merito di respingerla, CP_2
. in accoglimento dell'appello incidentale, di condannare appellante e intervenuto volontario in solido e/o ciascuno per i rispettivi titoli alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, ivi comprese quelle della fase ex art.709/ult co cpc,
. “in via autonoma, seppur istruttoria, […] dispor[re] la revoca del provvedimento di ammissione della appellante al patrocinio a spese dello Stato”,
. con vittoria di spese.
Con memoria del 21/5/2024, la ha contestato le avverse deduzioni. Pt_1
Con nota del 3/4/2025, il ha, fra l'altro, dedotto che, nella memoria da ultimo CP_1
depositata, la ha estrapolato una frase delle dichiarazioni della Pt_1 Pt_4
stravolgendone il significato, e non ha dato conto delle dichiarazioni delle altre testimoni il cui contenuto esclude che il deducente abbia avuto relazioni extraconiugali, che qualunque utilità va considerata ai fini della determinazione della capacità economica di un soggetto, potendo le dichiarazioni dei redditi non essere rappresentative della realtà, e che il deducente ha come reddito la Naspi, pari a circa
1000 euro mensili e prossima alla scadenza -residuando ancora 711 giorni-. Ha insistito nelle conclusioni rassegnate.
Gli atti sono stati comunicati al PG per il parere.
Disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del 5/6/2025 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni. Con note di trattazione scritta del 4/6/2025, la ha chiesto, in accoglimento Pt_1
integrale dell'appello spiegato, l'assegno di mantenimento per sé nella misura di euro
400, il rigetto dell'appello incidentale, la conferma della sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con vittoria di spese.
Con note del 4/6/2025, il ha dichiarato di non accettare il contraddittorio su CP_1
deduzioni difensive eventualmente svolte nelle avverse note di trattazione scritta, in violazione dell'art 127 ter cpc, riportandosi alle conclusioni rassegnate in comparsa.
Con ordinanza del 5/7 giugno 2025, la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di sul presupposto che costui aveva CP_2
partecipato al giudizio di primo grado, di tanto onerando e riservando CP_1
all'esito ogni decisione.
Disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del 27/11/2025 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Con note del 24/11/2025, la ha insistito nelle conclusioni come rassegnate nelle Pt_1
note del 4/6/2025.
Con note del 25/11/2025, ha insistito nelle conclusioni rassegnate. CP_1
, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e va CP_2
dichiarato contumace.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Quanto all'addebito al marito della responsabilità della separazione, va osservato che la relativa declaratoria implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza: a tanto va aggiunto che in applicazione del principio fissato dall'art. 2697 cod.civ., sul coniuge richiedente la pronuncia di addebito incombe l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, onere che deve nella specie ritenersi non assolto dalla che ne era Pt_1
gravata.
E' invero, a) la teste (udienza 31/3/2021) ha dichiarato di aver appreso Testimone_2
della relazione adulterina con la da tali e Pt_4 Persona_2 Testimone_3
aggiungendo di aver visto il con la ma non in atteggiamenti affettuosi e CP_1 Pt_4
precisando che una ragazza georgiana di nome le aveva detto di voler parlare CP_5
con la sorella per chiarire che non sapeva che il era suo marito, al contempo CP_1
negando di averlo visto in atteggiamenti affettuosi con la o con o con Pt_4 CP_5
altre donne, b) la teste (udienza 31/3/2021) ha dichiarato di aver Testimone_1
appreso da tale della relazione con la e di aver saputo da tale Per_3 Pt_4 [...]
che “altre persone le avevano raccontato che si sentiva con Persona_4 CP_1
una sua collega”, ha negato di conoscere e di aver visto il cognato in CP_5
atteggiamenti affettuosi con altre donne, pur asserendo di aver visto il entrare CP_1
in un bar con la con la quale tuttavia non si teneva per mano né aveva Pt_4
atteggiamenti affettuosi, c) la teste (udienza 31/3/2021) ha riferito che con il Pt_4
sono amici dal 2018 circa, che hanno un gruppo di conoscenze comuni, che CP_1
può essere capitato che si sono incontrati da soli qualche volta al bar, che hanno fatto una vacanza assieme con altre persone, che non c'è mai stato nulla.
L'istruttoria, le cui risultanze sono state su integralmente riportate, non ha dimostrato l'esistenza delle relazioni adulterine attribuite al marito né l'esistenza di quella che si assume intercorsa con la avendo le testi -pur volendo tenere Pt_4 Pt_1
in disparte la la cui escussione Controparte_6
l'appellante non si è curata di richiedere: della relazione con la non si precisa Pt_4
nemmeno quando avrebbe avuto luogo, con ciò nulla potendo evincersi, ove pure si volesse dar credito alla tesi della moglie, in ordine alla efficacia causale della stessa rispetto alla crisi coniugale.
Devesi dunque ritenere la correttezza della sentenza appellata sul punto, con conseguente rigetto della domanda di addebito. Passando alle statuizioni economiche, va osservato che l'assegno di mantenimento ha la funzione di assicurare al coniuge economicamente più debole la tendenziale conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. In particolare, va segnalato che l'assegno in favore del coniuge presuppone che questi non abbia adeguati redditi propri, ove con tale espressione si intendono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale. A tanto si aggiunga che, nel valutare l'esistenza di uno squilibrio economico tra i coniugi, dovrà tenersi conto non solo dei redditi da questi percepiti “ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti” (Cass. n. 605 del
12/01/2017): tale valutazione “non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” e, del resto, “la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge sono elementi valutabili al fine di stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento” (Cass. n. 25618 del 07/12/2007). Sotto altro profilo, infine, l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi “quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr Cass 789/2017).
Tanto premesso, occorre muovere dalla ricostruzione delle condizioni economiche dei coniugi, dovendo al riguardo segnalarsi che
. nell'udienza presidenziale del 24/4/2019, la ha dichiarato di essere proprietaria Pt_1
dell'ex casa coniugale e di non avere “fonti autonome di reddito che le garantiscono una vita dignitosa”, atteso che “tutti i terreni della madre sono coltivati in modo esclusivo da e da per decisione di famiglia”, di svolgere Per_5 CP_2 saltuariamente lavori domestici senza compenso ma con versamento dei contributi e mantenersi grazie agli aiuti di genitori e sorella;
nella stessa udienza le è stato contestato che ella, imprenditrice agricola, “conferisce il prodotto autonomamente ai commercianti del settore fra cui Filano srl” e che, quanto al lavoro svolto presso la sorella, esso risulta dalla CCIAA di Viterbo;
dalla CTU è emerso che l'odierna appellante 1) ha immobili per un valore di euro 215.000, comprensivi della casa familiare, della quota di un appartamento oggetto di lascito ereditario e di terreni in gran parte classati come “noccioleto”, formanti oggetto di donazione dal padre in data
2012 e 2014 e facenti parte di acquisti in comunione col risalenti al 1990, 2012 CP_1
e 2016, 2) risulta, dalla visura camerale, titolare di omonima impresa individuale esercente attività agricola dal 1991 e passata dalla coltivazione dei noccioleti a coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi, 3) svolge attività agricola diretta -con la sola dotazione di mezzi necessari alle operazioni di coltivazione
(raccolta esclusa)- su terreni propri e su terreni da lei affittati, 4) ha concesso in affitto alcuni terreni -di proprietà e in comune con il marito- a destinazione ” al Parte_5
figlio , anch'egli titolare di impresa individuale agricola (cfr visura camerale), CP_2
per il canone, dal CTU definito simbolico, di euro 250, 5) è in grado di produrre un reddito dal CTU quantificato, includendovi anche il canone, in euro 3200, importo che l'ausiliario ritiene possa arrivare ai 6000 euro annui “al raggiungimento della maturità dell'impianto di nocciole”,
. il già impiegato con mansioni di operaio presso Galassia spa dal 1992 e un CP_1
reddito netto annuo di euro 20.000, 6) è attualmente percettore di Naspi per euro 1000,
7) secondo la CTU, ha immobili, ivi compreso un appartamento, del valore di euro
160.000 e svolge attività agricola in prima persona ma con adeguata dotazione di mezzi meccanici necessari alle varie operazioni di coltivazione su terreni di proprietà e fruiti in virtù di diritti enfiteutici e in qualità di affittuario, per una superficie di oltre 8 ettari,
8) è in grado di esitare una produzione che, grazie anche alle erogazioni Agea, ha un valore attestantesi sui 18.000 euro annui (18500 “al raggiungimento della maturità dell'impianto di nocciole”). Quanto sopra evidenzia come la CTU sia venuta a confermare l'assenza di sperequazione economica in danno della moglie, sperequazione che il Presidente aveva rilevato prima dell'espletamento dell'approfondimento istruttorio: la è, infatti, Pt_1
. titolare di un consistente patrimonio immobiliare grazie al quale ha cominciato a svolgere attività agricola già in costanza di matrimonio, il che non consente di ritenere che del menage familiare si facesse esclusivo o prevalente carico il dovendosi di CP_1
contro ritenere che ella desse un contributo fattivo,
. i terreni sono in grado di produrre un reddito tale da consentire la concessione dello sfruttamento al figlio , anch'egli titolare di impresa agricola e cui il Tribunale CP_2
ha revocato l'ammissione al gratuito patrocinio avendo riscontrato la percezione di introiti ben superiori alla soglia limite,
. il reddito ritraibile non è dunque fruito integralmente dalla per effetto di una Pt_1
libera scelta i cui effetti l'interessata non può far ricadere sul CP_1
. la è munita di capacità reddituale acquisita in corso di convivenza matrimoniale, Pt_1
capacità che ella può mettere e, ragionevolmente, mette a frutto, viste le risultanze della visura camerale, che ne attesta la persistente qualifica di imprenditrice agricola, e della
CTU, ove si legge che ella svolge l'attività anche su terreni affittati.
Difettando il divario economico e la presenza di un coniuge più debole cui assicurare un tenore di vita analogo a quelle precedentemente goduto, non può essere riconosciuto un contributo al mantenimento a carico del marito.
Conclusivamente, va confermata la sentenza di primo grado.
Non può accedersi all'assegnazione della casa coniugale, sulla quale infondatamente insiste la nel chiedere “l'accoglimento integrale dell'appello”, difettando i Pt_1
presupposti di cui all'art 337 sexies cod civ.
Passando alle censure del va segnalato che non va pronunciato in ordine alla CP_1
richiesta volta, in via preliminare, a far dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile l'intervento del figlio e, nel merito, a far dichiarare infondata CP_2
la domanda dallo stesso spiegata,
. non essendovi soccombenza del rispetto alle domande del figlio, CP_1 . non essendosi il figlio costituito onde far modificare il capo della sentenza che lo riguarda.
Va confermata l'integrale compensazione delle spese del primo grado, stante anche la presenza di domande -quella di separazione- che non sottendono contrapposizione fra le parti che, per il resto, risultano entrambe soccombenti. Restano pure compensate quelle afferenti il rapporto padre/figlio, essendo di fatto intervenuto a CP_2
sostegno delle ragioni della madre.
La ctu, resa necessaria dall'opaca ricostruzione di entrambe le parti, resta a carico delle stesse in pari misura.
Delle spese del grado di appello deve farsi carico la soccombente, secondo la Pt_1
liquidazione di cui al dispositivo. Quanto ai rapporti fra il e il figlio, le spese del CP_1
grado vanno dichiarate irripetibili, considerato l'esito delle domande svolte dal primo nei confronti del secondo che non ha svolto attività difensiva.
pqm
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede, nella contumacia di , CP_2
. rigetta l'appello principale e l'appello incidentale,
. condanna la al pagamento in favore di delle spese del grado che Pt_1 CP_1
liquida in euro 6.300 per compensi, oltre accessori di legge,
. dichiara irripetibili le spese nei rapporti padre/figlio,
. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte della e di in favore dell'erario, della somma pari al Pt_1 CP_1
contributo unificato se dovuto.
Si comunichi.
Così deciso, nella camera di consiglio tenutasi, in Roma, in data 3 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore
CA MA AL Il Presidente
SO NN
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia
In nome del popolo italiano
La Corte composta dai Sigg magistrati
Dr.ssa SO NN Presidente
Dr.ssa CA MA AL Consigliere rel.
Dr. Gabriele Sordi Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n R.G.A.C. 2139/2023 e pendente tra
( ) con il patrocinio dell'avv. Guido Conticelli Parte_1 C.F._1
( ) Via Antonio Pacinotti,5 01100 Viterbo ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il difensore
-appellante e
( ), con il patrocinio dell'avv. Pietro CP_1 CodiceFiscale_3
Pesciaroli, Largo S. Bernardino Da Siena 34 01100 Viterbo, elettivamente domiciliato presso il difensore
-appellato/appte incid.le
E
CP_2
-appellato contumace e con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte d'Appello
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n 1028/2022, pubblicata il 21/10/2022 RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Viterbo ha, con la sentenza gravata,
. dichiarato la separazione personale dei coniugi Parte_2
. respinto le domande di addebito reciprocamente svolte,
. revocato l'assegno di mantenimento per , confermando nel resto il Parte_3
provvedimento presidenziale,
. compensato le spese di lite e ctu tra le parti.
Il primo Giudice ha rappresentato che
. i) la ha dedotto che dal matrimonio -9/7/1988- erano nati due figli, Pt_1 Per_1
(26.10.1990) e (23.11.1993), che il rapporto coniugale era entrato in crisi a CP_2
causa dei rapporti extraconiugali del marito che aveva frequentato prostitute e locali notturni, che aveva rinvenuto una lettera manoscritta destinata ad una delle sue amanti, che aveva subito danni psicologici, che vi era divario fra le condizioni economiche dei coniugi, che essa deducente si era occupata in via esclusiva dei bisogni dei figli e del coniuge, che era priva di reddito mentre il marito percepiva circa € 1.700 mensili, ii) il ha dedotto che non aveva mai intrattenuto i rapporti extraconiugali, che le sue CP_1
incombenze lavorative erano incompatibili con le ex adverso asserite frequentazioni notturne, che non aveva mai scritto la lettera menzionata dalla controparte, che la predetta aveva, tra il 2013 ed il 2014, abbandonato la casa coniugale a causa di una lite con la figlia, tornando in seguito a vivere nella taverna della casa coniugale, disinteressandosi del marito e violando i doveri coniugali, che esso esponente aveva un ottimo rapporto con i figli, economicamente autosufficienti, che non sussistevano i pregiudizi psicologici lamentati dalla che aveva mantenuto una normale vita Pt_1
sociale e di relazione, che controparte, oltre a gestire i terreni di sua proprietà per i Contr quali aveva ricevuto la , svolgeva attività lavorativa aiutando la sorella nel negozio di alimentari e godeva dei frutti del suo patrimonio immobiliare del valore di circa € 400.000, che, avendo controparte piena capacità lavorativa, doveva esserle revocato il contributo al mantenimento,
. si era costituito adducendo di non essere più economicamente CP_2
autosufficiente e di vivere con la madre nella casa coniugale,
. in sede presidenziale (28/5/2019) è stato riconosciuto alla moglie un assegno di euro
200 mese,
. l'approfondimento relativo alle consistenze patrimoniali delle parti (vedasi relazione
Ctu pg 23 e 24) ha evidenziato la sostanziale equivalenza delle relative condizioni visto che il patrimonio della moglie ha un valore nettamente superiore a quello del marito che al contrario percepisce redditi annuali superiori,
. il figlio maggiorenne è risultato avere una effettiva capacità reddituale CP_2
(circa € 18.000 annui vedi relazione pg 24) e ha comunque raggiunto l'indipendenza economica prima della proposizione del ricorso, difettando dunque i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla Pt_1
. andava confermata l'ordinanza presidenziale del 28.5.2019 ad eccezione della previsione dell'assegno a favore della Ricci.
Ha proposto tempestivo appello la rappresentando che Pt_1
. nel provvedimento presidenziale si dava atto della durata del matrimonio (30 anni) e della sperequazione economica in danno della deducente, poiché il marito, in ragione del lavoro svolto produceva al momento un reddito lordo annuo di euro 26.442 (mod.
730/2018) e di euro 1.607 netti mensili, come da busta paga gennaio 2018, mentre la moglie aveva dichiarato un reddito di euro 1194,
. la deducente iii) ha chiesto (385/2020 R.G.) lo scioglimento della comunione legale dei beni, l'accertamento del patrimonio in comunione tra i coniugi in costanza di matrimonio, previa esibizione “degli estratti conto conti correnti bancari presso Intesa
San Paolo di Vallerano, carte di crediti ricaricabili Superflash Intesa San Paolo, libretto al portatore bancario n. 00200656438, conti correnti postali, postepay e titoli, dalla data del matrimonio fino alla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo, e previa valutazione valore dei beni mobili vettura FORD Focus tg DK 166 JC e la moto Yamaha tg AS 31801”, con attribuzione alla deducente delle somme di propria competenza pari al 50%, iv) ha chiesto (424/2020 R.G.) che venisse dichiarata simulata la donazione dell'immobile sito in Vignanello, Via Casalino 44, volendo in realtà le parti porre in essere una compravendita al prezzo € 3.000, dal CP_1
versato alla sorella e che venisse statuito che l'appartamento è “riconducibile CP_4
pertanto al regime di comunione dei beni”, v) ha chiesto (1047/2020 R.G.) la condanna del proprio coniuge al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per Euro
15.000 o nella diversa misura ritenuta equa o di giustizia, “deducendo di aver dovuto interrompere la coabitazione con il predetto per trasferirsi in un locale annesso alla casa coniugale (“rimessa agricola”) al fine di sfuggire a continui soprusi e maltrattamenti, culminati nella costrizione di dover subire anche un rapporto sessuale contro la propria volontà”,
. quanto all'addebito, v) l'istruttoria espletata, “pur non avendo prodotto fino in fondo gli esiti sperati, probabilmente per la prudenza del convenuto a non farsi cogliere in pubblico in atteggiamenti eccessivamente compromettenti e con persone diverse dal coniuge (cfr. la deposizione della teste -udienza 31/03/2021-, che ha Testimone_1
riferito di aver visto il resistente entrare in un bar in compagnia di ha dato Parte_4
comunque prova inequivocabile della frequentazione con altre donne durante la vigenza della relazione coniugale”, vi) la teste la quale, oltre a Testimone_2
confermare la relazione con (da quest'ultima non ammessa per intuibili Parte_4
ragioni), ha riferito di avere avuto una conversazione con una donna di origini straniere dalla quale venne a sapere che il convenuto era giunto addirittura ad occultare l'esistenza del rapporto matrimoniale con l'odierna appellante (“… una ragazza georgiana di nome mi raccontò che non sapeva che era il marito di mia sorella e CP_5
volle parlare con lei … perché voleva chiarire che non sapeva che era suo CP_1
marito”), vii) sono rimaste del tutto indimostrate le affermazioni relative alla presunta responsabilità della moglie in merito all'insorgenza della crisi matrimoniale, viii) ne discende che la causa della rottura del rapporto non può che essere individuata nella reiterata violazione dell'obbligo di fedeltà,
. quanto al mantenimento, ix) il primo Giudice ha errato nel ritenere reddito e patrimonio come due entità tra loro fungibili “tanto da limitarsi a decidere sulla base di una pura e semplice somma algebrica dei due elementi”, x) la mera consistenza patrimoniale acquisisce un rilievo minimo, essendo di contro necessario valutare se e in quale misura tale patrimonio sia in grado di produrre reddito, xi) non poteva il
Tribunale ritenere equivalenti le posizioni di moglie e marito, la prima per avere un patrimonio (Euro 216.300) superiore a quello posseduto dal secondo (Euro 161.100), che dal canto suo dispone invece di un reddito annuo (Euro 20.500) nettamente superiore a quello dell'esponente (Euro 3.200), xii) Euro 3.200 annui costituiscono la somma sulla base della quale deve essere commisurata la capacità di spesa e quindi la vera “ricchezza” dell'esponente, xiii) difficilmente commerciabili sono i beni dell'esponente, per la maggior parte in comproprietà con il coniuge o, comunque, concessi in affitto a terze persone fino al luglio 2024 (per i terreni siti nel Comune di
Vasanello) o addirittura fino al 2032 (per i terreni siti in Vignanello), restando a disposizione dell'esponente soli due appezzamenti di terreno in piena proprietà, ovvero quello di cui al foglio 10 p.lla 219 del Comune di Vasanello, dell'estensione di 7.380 mq., adibito a noccioleto e per una piccola parte a uliveto, e quello di cui al foglio 2,
p.lla 275 del Comune di Vignanello, dell'esigua estensione di 3.160 mq., non servito da impianto di irrigazione, xiv) anche ad ammettere la possibilità di alienare tali terreni, difficilmente si raggiungerebbero gli importi desumibili dalla relazione del C.T.U., restando oltretutto la deducente, che su di essi esercita la propria attività agricola, priva della possibilità di produrre reddito, xv) bene ha fatto il Presidente che, ai fini della determinazione dell'assegno da porre provvisoriamente a carico dell'appellato, ha fatto riferimento in via esclusiva alla situazione reddituale delle parti, xvi) tenendo conto della durata del matrimonio -quasi trentuno anni- e della non più giovanissima età dell'esponente -oggi 57enne- va riconosciuto, al fine riequilibrare i rapporti fra le parti, un contributo mensile di mantenimento pari ad Euro 400. Ha chiesto alla Corte di riconoscerle l'assegno di mantenimento di 400 € mensili e di assegnarle la casa coniugale, con condanna di controparte “al pagamento in favore dello Stato per i compensi imponibili inerenti l'attività defensionale spiegata in primo grado e, comunque nel presente grado di giudizio, con il rimborso delle spese”.
Costituendosi entro il termine assegnatogli, il ha rappresentato CP_1
. l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità dell'appello per violazione dell'art.348 bis cpc, poiché xvii) quanto all'addebito della separazione, basta riesaminare le dichiarazioni rese, nell'udienza del 31/3/21, non solo dalla presunta amante del deducente, , ma soprattutto dalle sorelle della Ricci, e Parte_4 Tes_1
le quali, “seppur inattendibili per il vincolo di parentela che lega le medesime, Tes_2
hanno escluso la esistenza di relazioni sentimentali extraconiugali del resistente, il quale ha avuto soltanto la colpa di intrattenere rapporti di vita sociale nel piccolo paese dei Cimini ove risiedono le parti. Ciò nei giorni in cui non era occupato nel duro lavoro di ceramista che prevedeva turni anche notturni”; oltretutto manca la prova che le pretese relazioni extraconiugali siano state la causa della crisi, xviii) quanto al contributo al mantenimento, il Giudice di prime cure, facendo proprie le risultanze della CTU (pgg.23 e 24), “ha evidenziato la sostanziale equivalenza della complessiva situazione” patrimoniale perché “il patrimonio della moglie ha un valore nettamente superiore a quello del marito che al contrario percepisce redditi annuali superiori”, ciò cui va aggiunto che la controparte riveste la qualità di imprenditrice agricola (cfr certificazione CCIAA e CTU), mentre il deducente, operaio nel settore ceramico, è attualmente disoccupato per essere stato licenziato a far data dal 29/3/24 (cfr dichiarazione sostitutiva atto di notorietà doc.f); la diversa decisione presidenziale, che peraltro aveva riconosciuto il contenuto assegno di 200 euro, faceva leva sulla relazione tecnica prodotta dall'esponente, cui ha fatto seguito la CTU;
dalla CTU è emerso che l'appellante è “titolare di un patrimonio immobiliare, costituito anche da terreni aventi notevole produttività per essere coltivati a noccioleti ed uliveti, per un valore pari ad
€ 216.000,00 ed un reddito dichiarato di €3.200,00” da ritenersi non compatibile con la rendita derivante dalla raccolta dei frutti prodotti dagli immobili stessi, dovendo al riguardo evidenziarsi come le dichiarazioni dei redditi non siano “sempre lo specchio fedele delle entrate delle parti”, xix) quanto all'assegnazione della casa familiare, il motivo di censura non è stato motivato,
. l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità dell'intervento del figlio: la ha chiesto, solo nella prima memoria ex art 183, comma 6, cpc, il contributo per Pt_1
il figlio, suscitando l'eccezione di mutatio libelli del deducente, ciò cui consegue che il figlio non può chiedere la condanna del deducente, non avendo spiegato autonoma domanda in tal senso nell'originario procedimento di separazione e non potendo derivare la sua legittimazione dalla madre, che, neanche, ha proposto detta domanda nel giudizio di separazione;
la domanda del figlio è comunque infondata nel merito, visto che il ragazzo è autosufficiente economicamente, evincendosi dalla CTU che il medesimo ha immobili del valore di € 97.000, una liquidità di € 21.500 e un reddito da attività agricola di € 18.000 -un reddito da attività agricola sei volte maggiore di quello della madre pur avendo una proprietà inferiore pari ad un terzo di quella della medesima-; a ciò si aggiunga il reddito quale dipendente a tempo determinato -tre anni- di IT (contratto versato in atti da controparte il 15/2/2022),
. l'infondatezza nel merito dell'appello, a sostegno della quale vanno richiamate le su espresse considerazioni,
. l'erroneità del capo relativo alle spese, vista l'assenza di motivazione per la disposta compensazione anche delle spese di CTU, risultando oltretutto controparte aver chiesto l'addebito, un assegno di euro 800 per sé e un assegno di euro 200 per il figlio, domanda quest'ultima proposta ex art 709 u.c., cpc, respinta e riproposta dal figlio- mentre il deducente si è limitato a chiedere l'addebito: tanto evidenzia che non vi è stata nemmeno soccombenza reciproca ma prevalente soccombenza in capo alla Pt_1
. l'insussistenza, stante la capacità reddituale dell'appellante, dei presupposti per la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a tanto conseguendo la revoca del provvedimento di ammissione. Ha chiesto alla Corte
. in via preliminare, di dichiarare la inammissibilità e/o la improcedibilità e/o la improponibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis, cpc, e, nel merito, respingerlo,
. di dichiarare, in via preliminare, inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile la domanda spiegata da e nel merito di respingerla, CP_2
. in accoglimento dell'appello incidentale, di condannare appellante e intervenuto volontario in solido e/o ciascuno per i rispettivi titoli alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, ivi comprese quelle della fase ex art.709/ult co cpc,
. “in via autonoma, seppur istruttoria, […] dispor[re] la revoca del provvedimento di ammissione della appellante al patrocinio a spese dello Stato”,
. con vittoria di spese.
Con memoria del 21/5/2024, la ha contestato le avverse deduzioni. Pt_1
Con nota del 3/4/2025, il ha, fra l'altro, dedotto che, nella memoria da ultimo CP_1
depositata, la ha estrapolato una frase delle dichiarazioni della Pt_1 Pt_4
stravolgendone il significato, e non ha dato conto delle dichiarazioni delle altre testimoni il cui contenuto esclude che il deducente abbia avuto relazioni extraconiugali, che qualunque utilità va considerata ai fini della determinazione della capacità economica di un soggetto, potendo le dichiarazioni dei redditi non essere rappresentative della realtà, e che il deducente ha come reddito la Naspi, pari a circa
1000 euro mensili e prossima alla scadenza -residuando ancora 711 giorni-. Ha insistito nelle conclusioni rassegnate.
Gli atti sono stati comunicati al PG per il parere.
Disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del 5/6/2025 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni. Con note di trattazione scritta del 4/6/2025, la ha chiesto, in accoglimento Pt_1
integrale dell'appello spiegato, l'assegno di mantenimento per sé nella misura di euro
400, il rigetto dell'appello incidentale, la conferma della sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con vittoria di spese.
Con note del 4/6/2025, il ha dichiarato di non accettare il contraddittorio su CP_1
deduzioni difensive eventualmente svolte nelle avverse note di trattazione scritta, in violazione dell'art 127 ter cpc, riportandosi alle conclusioni rassegnate in comparsa.
Con ordinanza del 5/7 giugno 2025, la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di sul presupposto che costui aveva CP_2
partecipato al giudizio di primo grado, di tanto onerando e riservando CP_1
all'esito ogni decisione.
Disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del 27/11/2025 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Con note del 24/11/2025, la ha insistito nelle conclusioni come rassegnate nelle Pt_1
note del 4/6/2025.
Con note del 25/11/2025, ha insistito nelle conclusioni rassegnate. CP_1
, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e va CP_2
dichiarato contumace.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Quanto all'addebito al marito della responsabilità della separazione, va osservato che la relativa declaratoria implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza: a tanto va aggiunto che in applicazione del principio fissato dall'art. 2697 cod.civ., sul coniuge richiedente la pronuncia di addebito incombe l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, onere che deve nella specie ritenersi non assolto dalla che ne era Pt_1
gravata.
E' invero, a) la teste (udienza 31/3/2021) ha dichiarato di aver appreso Testimone_2
della relazione adulterina con la da tali e Pt_4 Persona_2 Testimone_3
aggiungendo di aver visto il con la ma non in atteggiamenti affettuosi e CP_1 Pt_4
precisando che una ragazza georgiana di nome le aveva detto di voler parlare CP_5
con la sorella per chiarire che non sapeva che il era suo marito, al contempo CP_1
negando di averlo visto in atteggiamenti affettuosi con la o con o con Pt_4 CP_5
altre donne, b) la teste (udienza 31/3/2021) ha dichiarato di aver Testimone_1
appreso da tale della relazione con la e di aver saputo da tale Per_3 Pt_4 [...]
che “altre persone le avevano raccontato che si sentiva con Persona_4 CP_1
una sua collega”, ha negato di conoscere e di aver visto il cognato in CP_5
atteggiamenti affettuosi con altre donne, pur asserendo di aver visto il entrare CP_1
in un bar con la con la quale tuttavia non si teneva per mano né aveva Pt_4
atteggiamenti affettuosi, c) la teste (udienza 31/3/2021) ha riferito che con il Pt_4
sono amici dal 2018 circa, che hanno un gruppo di conoscenze comuni, che CP_1
può essere capitato che si sono incontrati da soli qualche volta al bar, che hanno fatto una vacanza assieme con altre persone, che non c'è mai stato nulla.
L'istruttoria, le cui risultanze sono state su integralmente riportate, non ha dimostrato l'esistenza delle relazioni adulterine attribuite al marito né l'esistenza di quella che si assume intercorsa con la avendo le testi -pur volendo tenere Pt_4 Pt_1
in disparte la la cui escussione Controparte_6
l'appellante non si è curata di richiedere: della relazione con la non si precisa Pt_4
nemmeno quando avrebbe avuto luogo, con ciò nulla potendo evincersi, ove pure si volesse dar credito alla tesi della moglie, in ordine alla efficacia causale della stessa rispetto alla crisi coniugale.
Devesi dunque ritenere la correttezza della sentenza appellata sul punto, con conseguente rigetto della domanda di addebito. Passando alle statuizioni economiche, va osservato che l'assegno di mantenimento ha la funzione di assicurare al coniuge economicamente più debole la tendenziale conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. In particolare, va segnalato che l'assegno in favore del coniuge presuppone che questi non abbia adeguati redditi propri, ove con tale espressione si intendono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale. A tanto si aggiunga che, nel valutare l'esistenza di uno squilibrio economico tra i coniugi, dovrà tenersi conto non solo dei redditi da questi percepiti “ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti” (Cass. n. 605 del
12/01/2017): tale valutazione “non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” e, del resto, “la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge sono elementi valutabili al fine di stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento” (Cass. n. 25618 del 07/12/2007). Sotto altro profilo, infine, l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi “quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr Cass 789/2017).
Tanto premesso, occorre muovere dalla ricostruzione delle condizioni economiche dei coniugi, dovendo al riguardo segnalarsi che
. nell'udienza presidenziale del 24/4/2019, la ha dichiarato di essere proprietaria Pt_1
dell'ex casa coniugale e di non avere “fonti autonome di reddito che le garantiscono una vita dignitosa”, atteso che “tutti i terreni della madre sono coltivati in modo esclusivo da e da per decisione di famiglia”, di svolgere Per_5 CP_2 saltuariamente lavori domestici senza compenso ma con versamento dei contributi e mantenersi grazie agli aiuti di genitori e sorella;
nella stessa udienza le è stato contestato che ella, imprenditrice agricola, “conferisce il prodotto autonomamente ai commercianti del settore fra cui Filano srl” e che, quanto al lavoro svolto presso la sorella, esso risulta dalla CCIAA di Viterbo;
dalla CTU è emerso che l'odierna appellante 1) ha immobili per un valore di euro 215.000, comprensivi della casa familiare, della quota di un appartamento oggetto di lascito ereditario e di terreni in gran parte classati come “noccioleto”, formanti oggetto di donazione dal padre in data
2012 e 2014 e facenti parte di acquisti in comunione col risalenti al 1990, 2012 CP_1
e 2016, 2) risulta, dalla visura camerale, titolare di omonima impresa individuale esercente attività agricola dal 1991 e passata dalla coltivazione dei noccioleti a coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi, 3) svolge attività agricola diretta -con la sola dotazione di mezzi necessari alle operazioni di coltivazione
(raccolta esclusa)- su terreni propri e su terreni da lei affittati, 4) ha concesso in affitto alcuni terreni -di proprietà e in comune con il marito- a destinazione ” al Parte_5
figlio , anch'egli titolare di impresa individuale agricola (cfr visura camerale), CP_2
per il canone, dal CTU definito simbolico, di euro 250, 5) è in grado di produrre un reddito dal CTU quantificato, includendovi anche il canone, in euro 3200, importo che l'ausiliario ritiene possa arrivare ai 6000 euro annui “al raggiungimento della maturità dell'impianto di nocciole”,
. il già impiegato con mansioni di operaio presso Galassia spa dal 1992 e un CP_1
reddito netto annuo di euro 20.000, 6) è attualmente percettore di Naspi per euro 1000,
7) secondo la CTU, ha immobili, ivi compreso un appartamento, del valore di euro
160.000 e svolge attività agricola in prima persona ma con adeguata dotazione di mezzi meccanici necessari alle varie operazioni di coltivazione su terreni di proprietà e fruiti in virtù di diritti enfiteutici e in qualità di affittuario, per una superficie di oltre 8 ettari,
8) è in grado di esitare una produzione che, grazie anche alle erogazioni Agea, ha un valore attestantesi sui 18.000 euro annui (18500 “al raggiungimento della maturità dell'impianto di nocciole”). Quanto sopra evidenzia come la CTU sia venuta a confermare l'assenza di sperequazione economica in danno della moglie, sperequazione che il Presidente aveva rilevato prima dell'espletamento dell'approfondimento istruttorio: la è, infatti, Pt_1
. titolare di un consistente patrimonio immobiliare grazie al quale ha cominciato a svolgere attività agricola già in costanza di matrimonio, il che non consente di ritenere che del menage familiare si facesse esclusivo o prevalente carico il dovendosi di CP_1
contro ritenere che ella desse un contributo fattivo,
. i terreni sono in grado di produrre un reddito tale da consentire la concessione dello sfruttamento al figlio , anch'egli titolare di impresa agricola e cui il Tribunale CP_2
ha revocato l'ammissione al gratuito patrocinio avendo riscontrato la percezione di introiti ben superiori alla soglia limite,
. il reddito ritraibile non è dunque fruito integralmente dalla per effetto di una Pt_1
libera scelta i cui effetti l'interessata non può far ricadere sul CP_1
. la è munita di capacità reddituale acquisita in corso di convivenza matrimoniale, Pt_1
capacità che ella può mettere e, ragionevolmente, mette a frutto, viste le risultanze della visura camerale, che ne attesta la persistente qualifica di imprenditrice agricola, e della
CTU, ove si legge che ella svolge l'attività anche su terreni affittati.
Difettando il divario economico e la presenza di un coniuge più debole cui assicurare un tenore di vita analogo a quelle precedentemente goduto, non può essere riconosciuto un contributo al mantenimento a carico del marito.
Conclusivamente, va confermata la sentenza di primo grado.
Non può accedersi all'assegnazione della casa coniugale, sulla quale infondatamente insiste la nel chiedere “l'accoglimento integrale dell'appello”, difettando i Pt_1
presupposti di cui all'art 337 sexies cod civ.
Passando alle censure del va segnalato che non va pronunciato in ordine alla CP_1
richiesta volta, in via preliminare, a far dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile l'intervento del figlio e, nel merito, a far dichiarare infondata CP_2
la domanda dallo stesso spiegata,
. non essendovi soccombenza del rispetto alle domande del figlio, CP_1 . non essendosi il figlio costituito onde far modificare il capo della sentenza che lo riguarda.
Va confermata l'integrale compensazione delle spese del primo grado, stante anche la presenza di domande -quella di separazione- che non sottendono contrapposizione fra le parti che, per il resto, risultano entrambe soccombenti. Restano pure compensate quelle afferenti il rapporto padre/figlio, essendo di fatto intervenuto a CP_2
sostegno delle ragioni della madre.
La ctu, resa necessaria dall'opaca ricostruzione di entrambe le parti, resta a carico delle stesse in pari misura.
Delle spese del grado di appello deve farsi carico la soccombente, secondo la Pt_1
liquidazione di cui al dispositivo. Quanto ai rapporti fra il e il figlio, le spese del CP_1
grado vanno dichiarate irripetibili, considerato l'esito delle domande svolte dal primo nei confronti del secondo che non ha svolto attività difensiva.
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La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede, nella contumacia di , CP_2
. rigetta l'appello principale e l'appello incidentale,
. condanna la al pagamento in favore di delle spese del grado che Pt_1 CP_1
liquida in euro 6.300 per compensi, oltre accessori di legge,
. dichiara irripetibili le spese nei rapporti padre/figlio,
. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte della e di in favore dell'erario, della somma pari al Pt_1 CP_1
contributo unificato se dovuto.
Si comunichi.
Così deciso, nella camera di consiglio tenutasi, in Roma, in data 3 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore
CA MA AL Il Presidente
SO NN