Articolo 11 della Legge 22 dicembre 1973, n. 903
Articolo 10Articolo 12
Versione
11 gennaio 1974
Art. 11. (Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia)

Il diritto alla pensione di vecchiaia si acquista, a domanda, quando in favore dell'iscritto risultino versati al Fondo almeno dieci contributi annui e l'iscritto stesso abbia compiuto il 65° anno di eta'.
Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di un anno di contribuzione superiore a sei mesi si computa come un anno intero e non si computa se uguale o inferiore.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1974