TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/06/2025, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1988 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefania De Martino ed Parte_1
Elena Lofranco ed elettivamente domiciliata in Salerno alla via Mobilio Settimio n. 82; parte ricorrente
E rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Iannone ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in Mercato San Severino al corso Diaz n. 209; parte resistente
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: divorzio
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.04.2022, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 08.08.2004 e che, dall'unione coniugale, Controparte_1 erano nati due i figli ed , rispettivamente in data 22.11.2005 e in data Per_1 Per_2
07.07.2008. Esponeva, inoltre, che con decreto pubblicato in data 07.04.2019 (n. cron.
3406/2019) dal Tribunale di Nocera Inferiore - era stata omologata la separazione consensuale a seguito della comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato
Tribunale e che, da quella data, non era più ripresa l'unione coniugale. Pertanto, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.05.2023, si Controparte_1 costituiva in giudizio e non si opponeva alla domanda di divorzio ma chiedeva accogliersi le condizioni indicate nel proprio scritto difensivo.
Con sentenza n. 1655 pubblicata in data 05.07.2024, il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e rimettendo le parti dinanzi al giudice istruttore per il
[...] Controparte_1 prosieguo del giudizio.
All'udienza del 04.06.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti accettavano la proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. dal Giudicante con ordinanza depositata in data 26.06.2024 e la causa veniva assunta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In ordine ai provvedimenti accessori, con l'ordinanza depositata in data 26.06.2024, veniva formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. la seguente proposta conciliativa: “cessazione degli effetti civili del matrimonio;
conferma delle statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale depositata in data 05.07.2023, ad esclusione dell'affidamento e del collocamento nonché del diritto di visita relativi al figlio , in quanto divenuto maggiorenne;
spese di lite Per_1 compensate”.
Avendo le parti accettato la suddetta proposta (v. atti rispettivamente depositati in data
21.05.2025 e in data 26.05.2025), il Tribunale ritiene di disporre in conformità a quanto indicato nella proposta conciliativa formulata con ordinanza depositata in data 26.06.2024, ad eccezione della pronuncia del divorzio essendo già stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la sentenza n. 1655/2024. Per il resto, la proposta conciliativa è adeguata a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare gli interessi del figlio (divenuto maggiorenne nelle more del presente Per_1 procedimento) e del figlio ancora minore . Per_2
Le spese di lite vengono compensate tra le parti in ragione di quanto indicato nella proposta conciliativa formulata con ordinanza depositata in data 26.06.2024.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone in conformità al in conformità al contenuto della proposta conciliativa formulata in data 26.06.2024, da intendersi integralmente richiamata per relationem nei limiti sopra indicati;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 05.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire