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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 27/05/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 800/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 800/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Sarzana (SP), Via Cisa IV Traversa n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Di Negro (C.F.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Masini
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici C.F._4
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
pag. 1 di 3 CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti come da ricorso: ““Voglia il Tribunale Ill.mo, 1) In parziale modifica/revisione di quanto stabilito nelle condizioni del ricorso congiunto di divorzio del
17.10.2008 recepite nella Sentenza di divorzio n. 1263/08 pubblicata in data 13.11.2008 depositata in data 14.11.2008 emessa dal Tribunale della Spezia (di cui al n. 1047/2008 r.g.) revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta l'obbligazione di pagamento gravante sul signor CP_1
quale contributo al mantenimento della figlio di cui al punto 7) del ricorso
[...] Per_1
congiunto di divorzio così come recepita nella sentenza di divorzio n. 1263/08 emessa dal Tribunale della Spezia, in ragione del venir meno dei presupposti per i quali la medesima era stata concessa, per tutte le ragioni espresse in narrativa;
2) In parziale modifica/revisione di quanto stabilito nelle condizioni del ricorso congiunto di divorzio del 17.10.2008 recepite nella Sentenza di divorzio n.
1263/08 pubblicata in data 13.11.2008 depositata in data 14.11.2008 emessa dal Tribunale della
Spezia (di cui al n. 1047/2008 r.g.) revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, l'obbligazione di pagamento gravante sul signor quale contributo alle spese straordinarie in Controparte_1
favore del figlio di cui al punto 8) del ricorso congiunto di divorzio così come recepita nella Per_1
sentenza di divorzio n. 1263/08 emessa dal Tribunale della Spezia, in ragione del venir meno dei presupposti per i quali la medesima era stata concessa, per tutte le ragioni espresse in narrativa;
3) Con conferma delle altre condizioni stabilite nel ricorso congiunto di divorzio del 17.10.2008 recepite nella Sentenza di divorzio n. 1263/08 pubblicata in data 13.11.2008 depositata in data
14.11.2008 emessa dal Tribunale della Spezia (di cui al n. 1047/2008 r.g.). 4) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Le parti con ricorso, anche personalmente sottoscritto e depositato in data 18/04/2025, a modifica delle condizioni stabilite con sentenza di divorzio n. 1263/2008 del Tribunale della Spezia, depositata in data 14/11/2008, hanno concordemente chiesto la modifica delle condizioni relative al mantenimento dei figli , in ragione dell'autosufficienza economica raggiunta dallo stesso. Per_1
Il P.M. ha apposto il visto in data 20/05/2025.
Il Giudice relatore, ritenuto non necessario assumere chiarimenti dalle parti personalmente, acquisito il parere del P.M., ha riferito al Collegio in camera di consiglio ai sensi dell'art. 473-bis.51 u.c. c.p.c.
pag. 2 di 3 Le modifiche concordate tra le parti sono conformi a legge in quanto giustificate dalla raggiunta autosufficienza economica da parte del figlio , che entrambe le parti attestano essere Per_1
intervenuta, con conseguente venir meno di ogni obbligo di mantenimento in capo ad entrambi i genitori.
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.
1263/2008 del Tribunale della Spezia, depositata in data 14/11/2008, fermo il resto, così provvede:
- revoca l'obbligo a carico di di corrispondere l'assegno di mantenimento in Controparte_1
favore del figlio;
Parte_2
- revoca l'obbligo a carico di di contribuire alle spese straordinarie in favore Controparte_1
del figlio . Parte_2
Spese compensate.
Si comunichi.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 22/05/2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 800/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Sarzana (SP), Via Cisa IV Traversa n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Di Negro (C.F.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Masini
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici C.F._4
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
pag. 1 di 3 CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti come da ricorso: ““Voglia il Tribunale Ill.mo, 1) In parziale modifica/revisione di quanto stabilito nelle condizioni del ricorso congiunto di divorzio del
17.10.2008 recepite nella Sentenza di divorzio n. 1263/08 pubblicata in data 13.11.2008 depositata in data 14.11.2008 emessa dal Tribunale della Spezia (di cui al n. 1047/2008 r.g.) revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta l'obbligazione di pagamento gravante sul signor CP_1
quale contributo al mantenimento della figlio di cui al punto 7) del ricorso
[...] Per_1
congiunto di divorzio così come recepita nella sentenza di divorzio n. 1263/08 emessa dal Tribunale della Spezia, in ragione del venir meno dei presupposti per i quali la medesima era stata concessa, per tutte le ragioni espresse in narrativa;
2) In parziale modifica/revisione di quanto stabilito nelle condizioni del ricorso congiunto di divorzio del 17.10.2008 recepite nella Sentenza di divorzio n.
1263/08 pubblicata in data 13.11.2008 depositata in data 14.11.2008 emessa dal Tribunale della
Spezia (di cui al n. 1047/2008 r.g.) revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, l'obbligazione di pagamento gravante sul signor quale contributo alle spese straordinarie in Controparte_1
favore del figlio di cui al punto 8) del ricorso congiunto di divorzio così come recepita nella Per_1
sentenza di divorzio n. 1263/08 emessa dal Tribunale della Spezia, in ragione del venir meno dei presupposti per i quali la medesima era stata concessa, per tutte le ragioni espresse in narrativa;
3) Con conferma delle altre condizioni stabilite nel ricorso congiunto di divorzio del 17.10.2008 recepite nella Sentenza di divorzio n. 1263/08 pubblicata in data 13.11.2008 depositata in data
14.11.2008 emessa dal Tribunale della Spezia (di cui al n. 1047/2008 r.g.). 4) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Le parti con ricorso, anche personalmente sottoscritto e depositato in data 18/04/2025, a modifica delle condizioni stabilite con sentenza di divorzio n. 1263/2008 del Tribunale della Spezia, depositata in data 14/11/2008, hanno concordemente chiesto la modifica delle condizioni relative al mantenimento dei figli , in ragione dell'autosufficienza economica raggiunta dallo stesso. Per_1
Il P.M. ha apposto il visto in data 20/05/2025.
Il Giudice relatore, ritenuto non necessario assumere chiarimenti dalle parti personalmente, acquisito il parere del P.M., ha riferito al Collegio in camera di consiglio ai sensi dell'art. 473-bis.51 u.c. c.p.c.
pag. 2 di 3 Le modifiche concordate tra le parti sono conformi a legge in quanto giustificate dalla raggiunta autosufficienza economica da parte del figlio , che entrambe le parti attestano essere Per_1
intervenuta, con conseguente venir meno di ogni obbligo di mantenimento in capo ad entrambi i genitori.
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.
1263/2008 del Tribunale della Spezia, depositata in data 14/11/2008, fermo il resto, così provvede:
- revoca l'obbligo a carico di di corrispondere l'assegno di mantenimento in Controparte_1
favore del figlio;
Parte_2
- revoca l'obbligo a carico di di contribuire alle spese straordinarie in favore Controparte_1
del figlio . Parte_2
Spese compensate.
Si comunichi.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 22/05/2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 3 di 3