Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/04/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1497/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Monica Lovadina e dell'Avv. Francesca Simona Rossana Cascione ed elettivamente domiciliato presso il loro studio;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Cristina Bianchi e dell'Avv. Simona Mandorino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Disporre l'affido dei figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocamento presso la madre;
2) Assegnare la casa coniugale, di proprietà esclusiva della signora alla signora Parte_2
quale genitore collocatario, con tutto quanto l'arreda; Parte_2
3) Stabilire che il padre avrà ampio diritto di vedere e frequentare i figli e potrà tenere con sè i figli, compatibilmente con i turni lavorativi di entrambi i genitori, secondo le seguenti modalità:
- il padre potrà tenere con sè i figli e , a week end alternati, dal venerdì all'uscita Per_1 Per_2 da scuola, sino alla sera della domenica, alle ore 20.30 circa, quando li riaccompagnerà a casa dalla madre;
- il padre terrà poi con sè i figli e il martedì e il giovedì pomeriggio di ogni Per_1 Per_2 settimana, dall'uscita da scuola sino a dopo cena, alle ore 20.30;
resta fermo che entrambi i genitori dovranno comunicarsi il luogo ove trascorreranno la vacanza con i figli e durante la stessa dovranno consentire ai minori di sentire telefonicamente, quotidianamente, l'altro genitore rimasto a casa;
- per quanto riguarda le festività natalizie, i genitori si suddivideranno in misura uguale ad anni alterni il periodo delle vacanze natalizie compreso tra la fine delle lezioni scolastiche ed il giorno
01 gennaio e dal giorno 2 gennaio sino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
quanto ai giorni del 25 dicembre e del 26 dicembre verranno trascorsi rispettivamente con l'uno e con l'altro genitore sempre ad anni alterni;
per il 2024 il giorno di Natale spetterà alla madre visto che nel 2023 sono stati con il padre;
- l'intero periodo delle vacanze di Pasqua ad anni alterni con la madre, viene altresì concordata l'alternanza delle festività infrasettimanali e dei così detti “ponti festivi”;
- l'assegno unico viene percepito interamente dalla signora Parte_2
- il padre contribuirà al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre entro il 30 di ogni mese per 12 mensilità dell'importo di € 400,00 mensili (somma soggetta a rivalutazione ISTAT da febbraio 2024), oltre al 50 % della mensa scolastica, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo di Monza;
- Le parti si atterranno alle linee guida condivise del Tribunale di Monza, pubblicate in data
07/05/2018 che qui si trascrivono integralmente ed alle quali le parti dichiarano di volersi riportare:
A) SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA IL PREVENTIVO ACCORDO
Aa) SPESE MEDICHE
- Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
- Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
- Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
- Spese mediche urgenti;
Ab) SPESE SCOLASTICHE E DI ISTRUZIONE
- Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
- Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
- Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
- Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
- Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
- Frequentazione di centri estivi gestiti da enti pubblici (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
B) SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
- SPESE MEDICHE
- Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
- Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
- Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
- Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
- ALTRE SPESE
- Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
- Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
- Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
- Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
- Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
- Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
- La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, SMS, messaggio WhatsApp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni 15, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
- In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
-Entro giorni 7 dalla comunicazione, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
- Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
- I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
-In caso di spese superiori a euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuno dei genitori dovrà anticipare –
e quindi versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di sua spettanza.
- Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio;
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia pretesa economica a titolo di contributo al proprio mantenimento e dichiarano di avere regolamentato ogni altra questione di carattere materiale e patrimoniale connessa al rapporto matrimoniale;
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione personale con decreto di omologa emesso in data 23.02.2023 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Correzzana in data 02.06.2012 (atto n. 2, Parte II, Serie A del registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di Correzzana), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Correzzana, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 03.04.2025. Il Presidente est.
Laura Gaggiotti