Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/01/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1332/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
Alberto Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 24 febbraio 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1332 dell'anno 2023
T R A
in MA AN (Ta) (c.f. Parte_1 Parte_2
) elettivamente domiciliato in Via G. Chiarelli n. 14B a MA AN (Taranto) P.IVA_1
presso lo studio dell' Avv. Carlo Agrusta (c.f. ) dal quale è rappresentato e C.F._1
difeso come da documentazione in atti;
Appellante
C O N T R O
(c.f. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Maria Cristina Controparte_1 C.F._2
Muschio Schiavone e dall'Avv. Giuseppe Astolfi;
Appellato
Ove all'udienza del 25 ottobre 2024 , tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori dell'11
1
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo conveniva innanzi al Giudice di Pace di MA AN (Ta) Controparte_1
il in MA AN (Ta) deducendo: Parte_1 Parte_2
1) che l'autovettura Ford Fiesta tg. GD767CS in data 14 marzo 2021 era parcheggiata lungo la civica in MA AN (Ta) all'altezza dei civici 14G e 14S quando la caduta di alcuni pezzi Parte_1
di cemento danneggiava il lunotto posteriore;
2) che interveniva la Polizia Locale del Comune di
MA AN (Ta) che verificavano il distacco come avvenuto dai frontalini del balcone dell'ultimo piano dello stabile condominiale di Via Chiarelli n. 14 Palazzina A Scala B e transennavano l'area a tutela della pubblica incolumità.
Concludeva chiedendo la condanna del predetto Condominio al ristoro dei danni sofferti.
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda col ristoro delle spese di Parte_1
lite.
Con sentenza n. 29/2023 emessa in data 23 gennaio 2023 all'esito del giudizio vertito col numero
629/2021 r.g. il Giudice di Pace di MA AN così stabiliva:
“1) accoglie la domanda attrice nei limiti indicati e per l'effetto condanna il
[...]
in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di Controparte_2
della somma di € 410,00 oltre gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza Controparte_1
sino al soddisfo;
2) condanna altresì il in persona del legale Controparte_3 Parte_2
rappresentante, al pagamento delle spese processuali che riconosce e liquida in …..- omissis -……da
distrarsi ai procuratori antistatari..”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il in Parte_1
MA AN (Ta) , rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_2
“1) in via preliminare e pregiudiziale, la nullità della sentenza pronunciata dal giudice di primo
2 grado e/o l'inammissibilità della domanda azionata in primo grado stante il difetto di legittimazione passiva del A, “scala B”, essendo legittimato passivamente Parte_3
il “A” della stessa . Controparte_4 Parte_3
2) nel merito rigettare la domanda di risarcimento proposta dall'odierno appellato poichè non
provata, infondata in fatto e in diritto per le motivazioni sopraspecificate.
3) Conseguentemente condannare l'appellato alla restituzione degli importi percepiti in esecuzione
della sentenza del G.d.P. di MA AN n. 29/2023 per complessivi euro 869,00, di cui 410.00 a
titolo di risarcimento dei danni, oltre alle spese processuali di soccombenza indicate nella misura di
euro 390,00 oltre oneri di legge, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo.
Col beneficio di spese, diritti ed onorari del doppio giudizio.”
A fondamento delle predette richieste deduceva: 1) error in iudicando per non avere il GdP accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, essendo legittimato passivamente il cd condominio generale comprendente la palazzina , e dotato di autonomia giuridica e di proprio codice Pt_2
fiscale; 2) error in iudicando per non avere il GdP applicato i criteri di ripartizione delle spese condominiali di cui agli artt.1223 e ss cc;
3) error in iudicando per non avere il GdP rilevato che il fatto si era verificato non già in una strada soggetta all'uso pubblico ma su area cortilizia privata dell'unico condominio generale di;
4) error in iudicando per non avere il Parte_1
GdP rilevato che l'area cortilizia de qua è riservata al solo parcheggio ed uso in genere dei condòmini
e non invece del pubblico;
5) error in iudicando per non avere il GdP riscontrato l'assenza di prova del nesso di causalità tra la caduta dei calcinacci ed il danno assertivamente patito dalla vettura;
6)
error in iudicando per non avere il GdP riscontrato una ipotesi di autoresponsabilità ex art. 1227 cc per avere esso sig. nell'area sottratta all'uso pubblico e destinata esclusivamente Parte_4
all'uso dei condòmini; 7) error in iudicando del GdP per non aver valutato la deposizione della teste nel corso della udienza tenutasi il 22 giugno 2022 e che avrebbe dichiarato “….in realtà Testimone_1
non ho visto da dove cadevano i frammenti di cemento…”.
Si costituiva con comparsa di risposta in appello il sig. rassegnando le seguenti Controparte_1
3 conclusioni:
“a) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Parte_3
A scala B, alla stregua delle eccezioni formulate, con conseguente condanna dell'appellante
[...]
al pagamento delle spese e compensi spettanti ai sottoscritti procuratori;
b) subordinatamente, nel merito, rigettare comunque il proposto gravame siccome infondato in fatto ed in diritto, per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi spettanti ai sottoscritti procuratori.”
Così argomentava l'appellato le proprie richieste: 1) inammissibilità dell'appello in quanto proposto avverso una sentenza del GdP che, avendo statuito su importo inferiore ad euro 1100,00, doveva ritenersi emessa secondo equità ai sensi dell'art. 339 cpc;
2) inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc;
3) infondatezza della eccezione di carenza di legittimazione passiva, avendo il GdP
riconosciuto che i frammenti caduti al suolo si erano distaccati da frontalini di balconi, come tali ricondotti dal giudicante alla facciata condominiale ex art. 1117 del codice civile;
4) piena prova del fatto derivante dal rapporto di intervento della Polizia Locale che, provvisto di fotografie effigianti la facciata dello stabile di Pal. A Scala B, ne evidenziava il diffuso ammaloramento Parte_1
frutto di evidente trascuratezza nella esecuzione dei lavori di periodica manutenzione;
5) apertura al pubblico transito dell'area ove era accaduto il fatto, come pure rilevato nel verbale di intervento della
Polizia Locale;
6) assenza di prova del caso fortuito mai resa dal a norma dell'art. 2051 Parte_1
cc.
Motivi della decisione
I.- Nel corso del processo di primo grado non sembra sia stata negata l'esistenza di una autonomia giuridica del A Scala B, con l'esclusione di una propria Parte_3
contabilità, di un proprio amministratore, di propri atti di gestione posti in essere dall'amministratore e dall'Assemblea condominiale.
Nel corso del processo di primo grado non sembra sia stata negata l'esistenza dell'autonomia
4 Part Pa strutturale edificatoria del fabbricato condominiale di Chiarelli 4 pal. A Scala B, e dei rapporti di aderenza, comunione o vicinanza con gli altri fabbricati condominiali presenti nell'intero complesso edilizio.
Ugualmente non sembra sia stata negata la provenienza dei frammenti cementizi da strutture ubicate all'interno dello stabile di Via Chiarelli n. 14 Palazzina A Scala B.
L'esistenza di una entità più vasta rileverà sotto il profilo della gestione di parti comuni a tutti gli stabili presenti nel complesso dando vita al cd condominio orizzontale, in cui sono normalmente compresi il verde, le aree esterne, i parcheggi, i passaggi ed i marciapiedi, l'illuminazione esterna,
eventuali impianti di depurazione di acque meteoriche cadute sulle aree esterne, sistemi di sicurezza posti agli accessi al complesso edilizio quali fotocamere di sicurezza, barre e/o cancelli meccanici e/o automatici ed altro ancora.
L'esistenza di tale entità non modifica la natura giuridica autonoma ed unitaria dei singoli fabbricati condominiali presenti nel complesso edilizio.
II.- Gli artt. 1223 e ss cpc non vengono in applicazione.
Nella vicenda sottoposta a giudizio si verte in tema di conseguenze risarcitorie derivanti da fatti illeciti e, pertanto, non si applicano le disposizioni legislative in tema di ripartizione delle spese derivanti dalla gestione e conservazione delle parti comuni del fabbricato.
Nella vicenda sottoposta a giudizio si verte in tema di risarcimento del danno, e le quote millesimali di proprietà del fabbricato non misura la intensità e gravità della colpa dell'autore dell'illecito, né
tantomeno la partecipazione alla obbligazione risarcitoria che è distinta ed autonoma rispetto alla obbligazione di contribuzione alle spese comuni di cui all'art. 1104 del codice civile (“1.- Ciascun
partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della
cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto.”) ed all''art. 1123 del codice civile (“1.- Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono
5 sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.”).
III.- Irrilevante rispetto al thema decidendi, come introdotto nel giudizio di primo grado, la natura condominiale o privata dell'area ove era parcheggiata l'autovettura rimasta danneggiata dalla caduta di frammenti della costruzione.
L'illiceità del fatto di cui di discute non è condizionata e/o eliminata dalla circostanza che il veicolo fosse o meno regolarmente parcheggiato in una zona ove avesse diritto di accedere.
IV.- Non sembra contestato nel giudizio di primo grado che l'autovettura di proprietà dell'attore fosse parcheggiata lungo il confine del fabbricato condominiale di Parte_1 Parte_2
Parte_2
Il verbale redatto dalla Polizia Locale del Comune in data 24 marzo 2021 n. 20198 prot. riporta:
“I sottoscritti ed informano la S.V. che il 14/03 u.s., Parte_5 Pt_6 Tes_2
ore 17,50 circa, a seguito di richiesta di intervento eseguivano un sopralluogo all'esterno dell'edificio residenziale in oggetto per verificarne lo stato dei luoghi. Giunti sul posto constatavano
la caduta di parte dei frontalini, con conseguente esposizione dei tondini in acciaio ammalorati, del
balcone dell'ultimo piano del condominio di ( tratto compreso Parte_1 Parte_2
tra i civici 14/G 3 14/S) e la presenza sulla pubblica via, precisamente sul lato che si affaccia di
fronte all'ingresso del condominio di Via Chiarelli 16 scala B, di due frammenti di cemento….”
“Nell'area immediatamente sotto a quella interessata dalla caduta di calcinacci, al momento del
sopralluogo, gli scriventi trovavano in sosta una Ford Fiesta targata GD767CS con il lunotto
frantumato e dei frammenti sulla carrozzeria…..”
“Il giorno 24/03 c.m., a seguito di sopralluogo delle ore 15,00, si accertava che numerose parti dell'immobile risultavano asportate e che i ferri d'armatura, a parete non tecnico degli scriventi,
risultavano essere stati ricoperti presumibilmente con materiale anticorrosione.”
V.- Il convenuto non sembra aver allegato e provato di aver curato con la diligenza Parte_1
6 dovuta e l'osservanza della buona tecnica edile la periodica esecuzione dei lavori di manutenzione e conservazione del fabbricato.
In particolare non sembrano depositati in giudizio copia delle delibere Assembleari colle quali venivano decisi i lavori de quibus, copia del contratti di affidamento dei lavori, copia delle fatture emesse dalle imprese esecutrici e dei bonifici con i quali venivano pagati i corrispettivi dei lavori,
copia delle autorizzazioni amministrative necessarie o delle comunicazioni agli uffici della P.A.,
copia di relazioni tecniche eseguite da professionisti incaricati di dirigere i lavori de quibus.
Il convenuto non ha provato di essere stato diligente custode del fabbricato e di aver Parte_1
profuso la diligenza del buon padre di famiglia per evitare che dalle sue componenti potessero derivare pericoli di danni a persone e cose.
Il convenuto ed oggi appellante non ha provato così che il fatto si è verificato per caso Parte_1
fortuito secondo l'equazione casus = non culpa.
VI.- L'appello deve essere rigettato.
VII.- Le spese del giudizio di appello devono gravare sull'appellante ai sensi dell'art. 91 cpc.
P.Q.M.
a) rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 29/2023 emessa in data 23 gennaio 2023 all'esito del giudizio vertito col numero 629/2021 r.g. dal Giudice di Pace di MA AN;
b) condanna l'appellante a rifondere spese e competenze di lite in favore dell'appellato, liquidandole in euro 300,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza, con distrazione in favore dei costituiti procuratori.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 20 gennaio 2025;
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Il giudice dott. Alberto Munno
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