Ordinanza collegiale 26 giugno 2020
Sentenza breve 27 luglio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, ordinanza collegiale 26/06/2020, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2020
N. 01546/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00698/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 698 del 2020, proposto da
Birane Mboup, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Mario Pasqualino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura CA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CA, domiciliataria ex lege in CA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro autonomo, emesso dalla Questura di CA in data 4.11.2015;
del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, emesso dalla Questura di CA in data 15.06.2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2020 il dott. Francesco Bruno;
Ritenuto di dover sollevare d’ufficio una questione di irricevibilità del ricorso, per tardiva notifica, che appare sussistente anche ove si consideri quale dies a quo per il computo del termine di impugnazione la data del 20 gennaio 2020, nella quale il ricorrente stesso dichiara di aver avuto piena conoscenza degli atti impugnati;
Ritenuto di dover riservare la decisione – da adottare eventualmente anche con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. – e di sottoporre alle parti la questione di irricevibilità, come previsto dall’art. 73 c.p.a., assegnando loro il termine di giorni dieci per eventuali deduzioni al riguardo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Quarta), riserva la decisione della causa, e sottopone alle parti la questione di rito indicata in motivazione, ai fini di eventuali controdeduzioni, da proporre con memorie che andranno depositate entro dieci giorni dalla comunicazione o notifica della presente ordinanza.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2020, celebrata con modalità da remoto, in videoconferenza, come previsto dall’art. 84 del D.L. 18/2020 e dall’art. 4 del D.L. 28/2020, con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Francesco Bruno, Consigliere, Estensore
Maurizio Antonio Pasquale Francola, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Bruno | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO