Articolo 1 della Legge 5 giugno 1974, n. 283
Articolo 2
Versione
11 agosto 1974
Art. 1.
Il Ministero dei lavori pubblici provvede, a cura e spese dello Stato, al trasferimento in altra sede del rione Addolorata del comune di Agrigento.
Il perimetro del rione da trasferire e' delimitato dal Ministro per i lavori pubblici con proprio decreto, sentita l'amministrazione comunale di Agrigento.
L'ufficio del genio civile di Agrigento predispone, sentito il comune di Agrigento, il programma dei lavori di sistemazione generale, ivi compresi i necessari collegamenti viari, e gli interventi di consolidamento e di risanamento del rione, tenute presenti le indicazioni fornite dalla commissione di studio di cui all' articolo 2 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749 .
All'espropriazione degli immobili compresi nel perimetro delimitato a norma del precedente secondo comma, alla demolizione dei fabbricati ed allo sgombero dei materiali risultanti dalle demolizioni provvede a proprie spese la Cassa per il Mezzogiorno nell'ambito del programma relativo ai lavori di sistemazione generale e di consolidamento dell'abitato di Agrigento, previsti dall' articolo 10 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749 .
I materiali risultanti dalle demolizioni sono acquisiti dalla Cassa per il Mezzogiorno. Le aree nonche' le opere e gli impianti realizzati o da realizzare dallo Stato per la sistemazione idrogeologica del rione sono acquisiti al patrimonio del comune di Agrigento.
Entrata in vigore il 11 agosto 1974