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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/03/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1367/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
27.2.2025, assunto in decisione in data 24.3.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con gli Parte_2 C.F._2
Avvocati Giulia Lanzoni e Denise Pizzi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Bovisio Masciago
(MB) Piazza Bonaparte n. 18/E;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale dei coniugi.
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, in regime Per_1 Per_2 di bigenitorialità, mantenendo la residenza nella casa familiare insieme alla madre;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 337 ter c.c., devono essere assunte da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
3) I genitori convengono che le modalità di visita e tenuta dei ragazzi, da parte del padre, saranno concordate di volta in volta tra i genitori stessi, compatibilmente con gli impegni lavorativi del SI. Parte_2 che svolge la sua attività lavorativa anche nei week end e gode di un giorno di riposo settimanale, ed anche con gli impegni scolastici e ricreativi dei ragazzi;
il padre li vedrà e terrà con sé per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive concordando il periodo entro il 31 maggio di ogni anno ed entrambi i genitori si informeranno reciprocamente del luogo di destinazione della vacanza.
I figli minori trascorreranno le Festività Natalizie e Pasquali in attuazione del principio di reciprocità dei rapporti genitoriali, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e, pertanto, ad anni alterni il 24
Dicembre con un genitore ed il 25 Dicembre con l'altro genitore;
così come il 31 Dicembre con un genitore e l'1 Gennaio con l'altro genitore. Inoltre, ad anni alterni, trascorreranno il sabato e la domenica di Pasqua con un genitore, la Pasquetta ed il successivo martedì li trascorreranno invece con l'altro Genitore.
Il tutto sempre salvo diversi accordi tra i genitori stessi ed espresse richieste dei figli.
4) Il padre corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_1 Per_1
e , fino alla loro autosufficienza economica, l'importo di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio) per Per_2
12 mensilità; tale importo, soggetto a rivalutazione Istat, sarà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese.
Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo le linee guida del Tribunale di Monza del 7/05/18, che successivamente integralmente si riportano:
“A. SPESE ORDINARIE Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza SInificativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum. Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario: a. Vitto e mensa scolastica b. Abbonamenti a trasporti per eSIenze di istruzione;
c. Farmaci da banco;
d.
Abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e. Contributi alle spese di abitazione (canone di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); f. Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g. Baby Sitter, frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. dopo scuola;
B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche h. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da pagina 2 di 5 banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabile dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante
(es.: fisioterapia); k. Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione l. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. Libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. Partecipazione
a gite scolastiche senza pernottamento;
q. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es.
Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). C. SPESE PER LE
QUALI E' NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: Spese mediche r. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa sperimentale;
Altre spese v. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento w. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari;
alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. iscrizione, corsi. Oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb. Acquisto e utilizzo di mezzi a trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); D. DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. E. MODALITA' DI
RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spese. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività; entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei pagina 3 di 5 motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. F. RICHIESTA
DEL RIMBORSO E MODALITA' DI ADEMPIMENTO I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza. G. PERCENTUALE DELLE SPESE STRAORDINARIE A CARICO DI CIASCUNO
DEI GENITORI Salvo eSIenze particolari o sensibili squilibri nelle situazioni economiche dei genitori, le spese straordinarie saranno di norma corrisposte da ciascuno dei genitori nella misura di metà; saranno applicati i criteri di cui all'art. 337 ter cod. civ. avuto riguardo, peraltro, anche al saldo netto disponibile per ciascuno dei coniugi dopo l'erogazione delle spese ordinarie per sé e per i figli. H. BENIFICI FISCALI O
ASSICURATIVI Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio. I. DECORRENZA DI
EFFICACIA DELLE PRESENTI LINEE GUIDA Le disposizioni di cui sopra saranno applicate ai giudizi in corso nonché agli accordi che saranno conclusi successivamente alla data di sottoscrizione. Monza, 7 maggio 2018”.
5) Il SI. corrisponderà, in favore della SI.ra , un assegno di mantenimento Parte_2 Parte_1 in ragione di € 200,00 mensili per dodici mensilità; tale importo, soggetto a rivalutazione Istat, sarà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese.
6) La casa coniugale sita in Muggiò (MB), Via Lamarmora n. 13, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla SI.ra con quanto l'arreda, che vi abiterà con i figli e , ed il Parte_1 Per_1 Per_2 marito si impegna a rilasciare la casa coniugale, con la consegna delle chiavi, indicativamente entro due mesi dal deposito del ricorso, asportando i propri effetti personali e provvedendo, altresì, al cambio di residenza.
7) I ricorrenti si accordano affinché l'assegno unico per i figli venga percepito per intero dalla madre ed il padre si impegna a fornire e sottoscrivere la documentazione all'uopo necessaria.
8) I genitori si rilasciano reciproca autorizzazione per il rilascio del passaporto e/o documento equipollente valido per l'espatrio dei figli minori.
9) Le spese ed i compensi legali devono intendersi nella misura del 50% ciascuno.
pagina 4 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 5.6.2004 a Senago;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione sono nati in data 10.12.2007 e , in data 1.11.2010. Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
24.3.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( in data 10.12.2007 e , in data 1.11.2010) e, per le restanti pattuizioni, Per_1 Per_2 tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, con ricorso depositato in data 27.2.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Senago in data 5.6.2004 (Atto n. 11, Parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Senago), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Senago, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di conSIlio, in data 27.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
27.2.2025, assunto in decisione in data 24.3.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con gli Parte_2 C.F._2
Avvocati Giulia Lanzoni e Denise Pizzi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Bovisio Masciago
(MB) Piazza Bonaparte n. 18/E;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale dei coniugi.
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, in regime Per_1 Per_2 di bigenitorialità, mantenendo la residenza nella casa familiare insieme alla madre;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 337 ter c.c., devono essere assunte da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
3) I genitori convengono che le modalità di visita e tenuta dei ragazzi, da parte del padre, saranno concordate di volta in volta tra i genitori stessi, compatibilmente con gli impegni lavorativi del SI. Parte_2 che svolge la sua attività lavorativa anche nei week end e gode di un giorno di riposo settimanale, ed anche con gli impegni scolastici e ricreativi dei ragazzi;
il padre li vedrà e terrà con sé per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive concordando il periodo entro il 31 maggio di ogni anno ed entrambi i genitori si informeranno reciprocamente del luogo di destinazione della vacanza.
I figli minori trascorreranno le Festività Natalizie e Pasquali in attuazione del principio di reciprocità dei rapporti genitoriali, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e, pertanto, ad anni alterni il 24
Dicembre con un genitore ed il 25 Dicembre con l'altro genitore;
così come il 31 Dicembre con un genitore e l'1 Gennaio con l'altro genitore. Inoltre, ad anni alterni, trascorreranno il sabato e la domenica di Pasqua con un genitore, la Pasquetta ed il successivo martedì li trascorreranno invece con l'altro Genitore.
Il tutto sempre salvo diversi accordi tra i genitori stessi ed espresse richieste dei figli.
4) Il padre corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_1 Per_1
e , fino alla loro autosufficienza economica, l'importo di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio) per Per_2
12 mensilità; tale importo, soggetto a rivalutazione Istat, sarà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese.
Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo le linee guida del Tribunale di Monza del 7/05/18, che successivamente integralmente si riportano:
“A. SPESE ORDINARIE Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza SInificativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum. Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario: a. Vitto e mensa scolastica b. Abbonamenti a trasporti per eSIenze di istruzione;
c. Farmaci da banco;
d.
Abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e. Contributi alle spese di abitazione (canone di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); f. Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g. Baby Sitter, frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. dopo scuola;
B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche h. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da pagina 2 di 5 banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabile dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante
(es.: fisioterapia); k. Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione l. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. Libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. Partecipazione
a gite scolastiche senza pernottamento;
q. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es.
Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). C. SPESE PER LE
QUALI E' NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: Spese mediche r. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa sperimentale;
Altre spese v. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento w. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari;
alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. iscrizione, corsi. Oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb. Acquisto e utilizzo di mezzi a trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); D. DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. E. MODALITA' DI
RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spese. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività; entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei pagina 3 di 5 motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. F. RICHIESTA
DEL RIMBORSO E MODALITA' DI ADEMPIMENTO I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza. G. PERCENTUALE DELLE SPESE STRAORDINARIE A CARICO DI CIASCUNO
DEI GENITORI Salvo eSIenze particolari o sensibili squilibri nelle situazioni economiche dei genitori, le spese straordinarie saranno di norma corrisposte da ciascuno dei genitori nella misura di metà; saranno applicati i criteri di cui all'art. 337 ter cod. civ. avuto riguardo, peraltro, anche al saldo netto disponibile per ciascuno dei coniugi dopo l'erogazione delle spese ordinarie per sé e per i figli. H. BENIFICI FISCALI O
ASSICURATIVI Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio. I. DECORRENZA DI
EFFICACIA DELLE PRESENTI LINEE GUIDA Le disposizioni di cui sopra saranno applicate ai giudizi in corso nonché agli accordi che saranno conclusi successivamente alla data di sottoscrizione. Monza, 7 maggio 2018”.
5) Il SI. corrisponderà, in favore della SI.ra , un assegno di mantenimento Parte_2 Parte_1 in ragione di € 200,00 mensili per dodici mensilità; tale importo, soggetto a rivalutazione Istat, sarà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese.
6) La casa coniugale sita in Muggiò (MB), Via Lamarmora n. 13, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla SI.ra con quanto l'arreda, che vi abiterà con i figli e , ed il Parte_1 Per_1 Per_2 marito si impegna a rilasciare la casa coniugale, con la consegna delle chiavi, indicativamente entro due mesi dal deposito del ricorso, asportando i propri effetti personali e provvedendo, altresì, al cambio di residenza.
7) I ricorrenti si accordano affinché l'assegno unico per i figli venga percepito per intero dalla madre ed il padre si impegna a fornire e sottoscrivere la documentazione all'uopo necessaria.
8) I genitori si rilasciano reciproca autorizzazione per il rilascio del passaporto e/o documento equipollente valido per l'espatrio dei figli minori.
9) Le spese ed i compensi legali devono intendersi nella misura del 50% ciascuno.
pagina 4 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 5.6.2004 a Senago;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione sono nati in data 10.12.2007 e , in data 1.11.2010. Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
24.3.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( in data 10.12.2007 e , in data 1.11.2010) e, per le restanti pattuizioni, Per_1 Per_2 tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, con ricorso depositato in data 27.2.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Senago in data 5.6.2004 (Atto n. 11, Parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Senago), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Senago, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di conSIlio, in data 27.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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