CA
Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/12/2024, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 420/24 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente in [...], cod. fisc.: , C.F._1
elettivamente domiciliato in Caltagirone, Piazza Falcone e Borsellino n. 6/C presso lo studio dell'Avv. Daniele Guzzetta (cod. fisc.:
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
Appellante
CONTRO
C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._3
Ganzaria (CT) il 25.01.1946, ed ivi residente in [...], e
C.F. , nata a [...]- Controparte_2 C.F._4
zaria il 16.03.1950, ed ivi residente in [...] rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Antonino Piluso del Foro di Caltagirone, Cod.
Fisc. , e Avv. Dario Longo C.F. C.F._5
elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in C.F._6
Caltagirone, via Tasca n. 2;
Appellati
All'udienza del 19/11/24, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis citava, innanzi il Tribunale di Parte_1
Caltagirone, premettendo: Controparte_1
Di essere proprietario di un fondo sito in San Michele di Ganzaria c. da Favara, via Virticchio n. 40, identificato al NCT pag. 6581, fg 11, pt nn. 208 e 930, confinante con la proprietà di , identificato al NCT alla pg Controparte_1
6581, fg 11, pt 209, nonché con strada che si diparte dalla via Pubblica fin all'ingresso dello stesso terreno.
Che detto fondo ha un difficile accesso poiché è intercluso dai caseggiati e da altri fondi, tanto è vero che il medesimo vanta diritto di servitù di passaggio sul tratto di terreno distinto al NCT del comune di San Michele di Ganzaria al fg 11, pt 213, specificamente in seno all'originario atto di passaggio che è scaturito a seguito di frazionamento e divisione tra germani.
Che fino al luglio 2008 il aveva esercitato tale diritto fino a quando Pt_1
aveva realizzato una recinzione con muretto munito di Controparte_1
catena e lucchetto che impedivano al ricorrente di accedere al proprio fondo.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la servitù di passaggio sulla strada privata denominata Verdicchio che conduce fino al proprio fondo, come previsto nel rogito notarile del 05.06.1967, rep. N. 50964 e racc. n. 25646 e per l'effetto far cessare ogni impedimento e turbativa ex art. 1079 c.c.
Condannarsi il resistente ex artt. 1064 e 1067 c.c. a rimuovere la recinzione e la catena con lucchetto ed ogni qualsivoglia ostacolo posto al confine con la particella di proprietà del ricorrente, che ne impedisce il libero ed indisturbato accesso nel di lui fondo e il relativo esercizio della servitù di passaggio sulla detta strada.
Con comparsa di costituzione e risposta, ritualmente depositata, si costituiva in giudizio il quale chiedeva il rigetto delle avverse Controparte_1
domande in quanto infondate.
Veniva integrato il contraddittorio con la chiamata in causa di CP_2
comproprietaria del fondo servente, che si costituiva chiedendo il
[...]
rigetto del ricorso. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Istruita la causa a mezzo produzione documentale il Tribunale di Caltagirone, con ordinanza n. 1668/2024 del 15/02/2024, rigettava il ricorso con condanna del alle spese di giudizio. Pt_1
Avverso detta sentenza con atto notificato il 14/3/24, proponeva appello, assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento della domanda e vittoria di spese e compensi.
Si costituivano in giudizio gli appellati chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
In assenza di attività istruttoria, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 19/11/24.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dagli appellati.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art. 342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
( Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199). Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicchè nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice;
conclusioni, queste da ritenersi valide anche Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
relativamente al nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., introdotto dal D.lgs n. 149/22
e applicabile ratione temporis.
2) Con il proposto gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza appellata per errata valutazione degli atti di causa e delle allegazioni istruttorie, laddove il ricorso è stato ritenuto infondato per la lacunosità del materiale istruttorio allegato.
2.1) Il gravame è infondato.
La Suprema Corte sull'argomento ritiene che colui che agisce in confessoria servitutis (art. 1079 c.c.) ha l'onere di fornire la prova dell'esistenza di tale diritto — presumendosi il fondo preteso servente libero da pesi e limitazioni
— mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (artt. 1058 e ss. c.c.) non essendo all'uopo sufficiente la mera esistenza di opere visibili e permanenti, non costituendo l'esistenza di siffatti elementi un autonomo modo di acquisto della servita, ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione
o per destinazione del padre di famiglia. Né possono dare luogo ad inversione dell'onere della prova le ammissioni del convenuto, trattandosi dell'esistenza di un diritto reale, rimanendo salva solo la possibilità per il giudice di avvalersi degli elementi scaturenti dalle ammissioni del convenuto nella valutazione delle risultanze della prova offerta dall'attore” (Cassazione civile sez. II sentenza n. 113 del 2017, Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8527 del 27 settembre 1996).
Nel caso che ci occupa l'odierno appellante ha prodotto in giudizio, al fine di provare la servitù in oggetto, il rogito del notaio rep. 50964 e racc. n. Per_1
25646 del 05.06.1967 ed il successivo atto di compravendita del 22-11.1983 del notaio rep. 5654 e racc. 2348. Persona_2
Nell'atto del 1967 si legge: ”il venditore garantisce la proprietà e disponibilità dell'immobile che dichiara libero da ipoteche, soggetto a servitù costituita dalla stradella larga tre metri circa che inizia dalla strada comunale
Pietralonga, attraversa il terreno come sopra venduto e da accesso alla restante proprietà del venditore… detta stradella e il cancello da cui si accede restano in comuni tra venditore e compratore”. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
Da quanto sopra non si evincono gli estremi identificativi, soprattutto del fondo dominante, perché ove il fondo servente, in effetti, fosse quello venduto con il già menzionato atto, manca la specifica indicazione del fondo dominante, accennandosi genericamente ad una servitù di passaggio costituita da una stradella che dalla via pubblica attraversa il terreno acquistato dai sigg.ri e dal sig. , al fine Parte_2 Parte_3 Persona_3 di permettere a quest'ultimo l'accesso alla sua restante proprietà.
Pertanto, pur volendo riconoscere la volontà di costituire una servitù di passaggio, non è dato identificare il fondo dominante, in quanto assolutamente generico è il riferimento alla restante proprietà del venditore.
Per quanto riguarda il contratto di vendita del 22-11.1983 ai rogiti del notaio rep. 5654 e racc. 2348, con il quale, appunto, Persona_2 Parte_1
acquistava lo stacco di terreno identificato al NCT al fg 11, pt, 208 e
[...]
930, derivante da precedente frazionamento dell'ex particella 208/A e 208/C, nello stesso si fa cenno, genericamente, alle servitù attive e passive legalmente costituite e trascritte, ma mancando la prova della costituzione della servitù oggetto di giudizio, la sopra indicata locuzione non può sopperire in tal senso.
Pertanto, in mancanza di prova in merito all'esistenza della servitù, non conducenti si rappresentano i rilievi fotografici prodotti;
infatti, l'esistenza di opere visibili e permanenti non costituisce un autonomo modo di acquisto della servitù, ma solo il presupposto dell'eventuale acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Per quanto fin qui esposto, in assenza di prova, esplorativa si rappresenta la chiesta CTU.
3.) Alla luce di quanto fin qui argomentato, corretta appare l'ordinanza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza;
giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del dichiarato valore
(indeterminabile) della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n. 31884/18, 19989/21). Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Caltagirone
[...]
n. 1668/2024 Cron. del 15/02/2024, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, nei confronti degli appellati, che liquida in complessivi €.8.469,00, di cui €.
2.058,00 per la fase di studio, €.1.418,00 fase introduttiva, €.1.523,00 fase di trattazione ed €. 3.470,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 26 novembre 2024 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 420/24 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente in [...], cod. fisc.: , C.F._1
elettivamente domiciliato in Caltagirone, Piazza Falcone e Borsellino n. 6/C presso lo studio dell'Avv. Daniele Guzzetta (cod. fisc.:
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
Appellante
CONTRO
C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._3
Ganzaria (CT) il 25.01.1946, ed ivi residente in [...], e
C.F. , nata a [...]- Controparte_2 C.F._4
zaria il 16.03.1950, ed ivi residente in [...] rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Antonino Piluso del Foro di Caltagirone, Cod.
Fisc. , e Avv. Dario Longo C.F. C.F._5
elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in C.F._6
Caltagirone, via Tasca n. 2;
Appellati
All'udienza del 19/11/24, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis citava, innanzi il Tribunale di Parte_1
Caltagirone, premettendo: Controparte_1
Di essere proprietario di un fondo sito in San Michele di Ganzaria c. da Favara, via Virticchio n. 40, identificato al NCT pag. 6581, fg 11, pt nn. 208 e 930, confinante con la proprietà di , identificato al NCT alla pg Controparte_1
6581, fg 11, pt 209, nonché con strada che si diparte dalla via Pubblica fin all'ingresso dello stesso terreno.
Che detto fondo ha un difficile accesso poiché è intercluso dai caseggiati e da altri fondi, tanto è vero che il medesimo vanta diritto di servitù di passaggio sul tratto di terreno distinto al NCT del comune di San Michele di Ganzaria al fg 11, pt 213, specificamente in seno all'originario atto di passaggio che è scaturito a seguito di frazionamento e divisione tra germani.
Che fino al luglio 2008 il aveva esercitato tale diritto fino a quando Pt_1
aveva realizzato una recinzione con muretto munito di Controparte_1
catena e lucchetto che impedivano al ricorrente di accedere al proprio fondo.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la servitù di passaggio sulla strada privata denominata Verdicchio che conduce fino al proprio fondo, come previsto nel rogito notarile del 05.06.1967, rep. N. 50964 e racc. n. 25646 e per l'effetto far cessare ogni impedimento e turbativa ex art. 1079 c.c.
Condannarsi il resistente ex artt. 1064 e 1067 c.c. a rimuovere la recinzione e la catena con lucchetto ed ogni qualsivoglia ostacolo posto al confine con la particella di proprietà del ricorrente, che ne impedisce il libero ed indisturbato accesso nel di lui fondo e il relativo esercizio della servitù di passaggio sulla detta strada.
Con comparsa di costituzione e risposta, ritualmente depositata, si costituiva in giudizio il quale chiedeva il rigetto delle avverse Controparte_1
domande in quanto infondate.
Veniva integrato il contraddittorio con la chiamata in causa di CP_2
comproprietaria del fondo servente, che si costituiva chiedendo il
[...]
rigetto del ricorso. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Istruita la causa a mezzo produzione documentale il Tribunale di Caltagirone, con ordinanza n. 1668/2024 del 15/02/2024, rigettava il ricorso con condanna del alle spese di giudizio. Pt_1
Avverso detta sentenza con atto notificato il 14/3/24, proponeva appello, assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento della domanda e vittoria di spese e compensi.
Si costituivano in giudizio gli appellati chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
In assenza di attività istruttoria, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 19/11/24.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dagli appellati.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art. 342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
( Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199). Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicchè nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice;
conclusioni, queste da ritenersi valide anche Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
relativamente al nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., introdotto dal D.lgs n. 149/22
e applicabile ratione temporis.
2) Con il proposto gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza appellata per errata valutazione degli atti di causa e delle allegazioni istruttorie, laddove il ricorso è stato ritenuto infondato per la lacunosità del materiale istruttorio allegato.
2.1) Il gravame è infondato.
La Suprema Corte sull'argomento ritiene che colui che agisce in confessoria servitutis (art. 1079 c.c.) ha l'onere di fornire la prova dell'esistenza di tale diritto — presumendosi il fondo preteso servente libero da pesi e limitazioni
— mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (artt. 1058 e ss. c.c.) non essendo all'uopo sufficiente la mera esistenza di opere visibili e permanenti, non costituendo l'esistenza di siffatti elementi un autonomo modo di acquisto della servita, ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione
o per destinazione del padre di famiglia. Né possono dare luogo ad inversione dell'onere della prova le ammissioni del convenuto, trattandosi dell'esistenza di un diritto reale, rimanendo salva solo la possibilità per il giudice di avvalersi degli elementi scaturenti dalle ammissioni del convenuto nella valutazione delle risultanze della prova offerta dall'attore” (Cassazione civile sez. II sentenza n. 113 del 2017, Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8527 del 27 settembre 1996).
Nel caso che ci occupa l'odierno appellante ha prodotto in giudizio, al fine di provare la servitù in oggetto, il rogito del notaio rep. 50964 e racc. n. Per_1
25646 del 05.06.1967 ed il successivo atto di compravendita del 22-11.1983 del notaio rep. 5654 e racc. 2348. Persona_2
Nell'atto del 1967 si legge: ”il venditore garantisce la proprietà e disponibilità dell'immobile che dichiara libero da ipoteche, soggetto a servitù costituita dalla stradella larga tre metri circa che inizia dalla strada comunale
Pietralonga, attraversa il terreno come sopra venduto e da accesso alla restante proprietà del venditore… detta stradella e il cancello da cui si accede restano in comuni tra venditore e compratore”. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
Da quanto sopra non si evincono gli estremi identificativi, soprattutto del fondo dominante, perché ove il fondo servente, in effetti, fosse quello venduto con il già menzionato atto, manca la specifica indicazione del fondo dominante, accennandosi genericamente ad una servitù di passaggio costituita da una stradella che dalla via pubblica attraversa il terreno acquistato dai sigg.ri e dal sig. , al fine Parte_2 Parte_3 Persona_3 di permettere a quest'ultimo l'accesso alla sua restante proprietà.
Pertanto, pur volendo riconoscere la volontà di costituire una servitù di passaggio, non è dato identificare il fondo dominante, in quanto assolutamente generico è il riferimento alla restante proprietà del venditore.
Per quanto riguarda il contratto di vendita del 22-11.1983 ai rogiti del notaio rep. 5654 e racc. 2348, con il quale, appunto, Persona_2 Parte_1
acquistava lo stacco di terreno identificato al NCT al fg 11, pt, 208 e
[...]
930, derivante da precedente frazionamento dell'ex particella 208/A e 208/C, nello stesso si fa cenno, genericamente, alle servitù attive e passive legalmente costituite e trascritte, ma mancando la prova della costituzione della servitù oggetto di giudizio, la sopra indicata locuzione non può sopperire in tal senso.
Pertanto, in mancanza di prova in merito all'esistenza della servitù, non conducenti si rappresentano i rilievi fotografici prodotti;
infatti, l'esistenza di opere visibili e permanenti non costituisce un autonomo modo di acquisto della servitù, ma solo il presupposto dell'eventuale acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Per quanto fin qui esposto, in assenza di prova, esplorativa si rappresenta la chiesta CTU.
3.) Alla luce di quanto fin qui argomentato, corretta appare l'ordinanza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza;
giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del dichiarato valore
(indeterminabile) della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n. 31884/18, 19989/21). Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Caltagirone
[...]
n. 1668/2024 Cron. del 15/02/2024, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, nei confronti degli appellati, che liquida in complessivi €.8.469,00, di cui €.
2.058,00 per la fase di studio, €.1.418,00 fase introduttiva, €.1.523,00 fase di trattazione ed €. 3.470,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 26 novembre 2024 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro