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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 14/03/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Giulia Capannoli Presidente rel.
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice o.p.
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale iscritto al n. 167/2025 V.G. promosso da
), rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Primo Giorgio Belardi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via G. Di Vittorio n. 125, Chianciano Terme (Si)
PARTE RICORRENTE
e da
), rappresentato e difeso giusta CP_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Michele Del Giusto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via delle Terme Sud n.7, loc. Sant'Albino, Montepulciano (Si)
PARTE RICORRENTE
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “Art. 1) I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto.
Art. 2) Nella casa coniugale sita in Montepulciano, loc. Sant'Albino, Via dei Tigli
n.16, 53045 (Siena) resterà ad abitare la SI.ra , in quanto Parte_1 unica proprietaria della stessa, mentre il SI. si impegna a CP_1 trasferirsi altrove, prelevando dalla suddetta abitazione tutti i propri effetti personali.
Art. 3) I signori e dichiarano di essere entrambi autosufficienti Pt_1 CP_1 economicamente (si allega copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi di entrambi i coniugi;
all. doc. 6 e 7) e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di contributo al proprio mantenimento;
Art. 4) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver provveduto, anteriormente alla sottoscrizione del presente atto, a definire i loro rapporti di natura economica e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro né in relazione al rapporto di coniugio né a nessun altro titolo o ragione;
Art. 5) I ricorrenti si prestano sin da ora assenso all'espatrio ed al rilascio del passaporto e si impegnano a sottostare alle formalità necessarie;
I coniugi ex art. 473 bis 51 comma II dichiarano di voler sostituire l'udienza di comparazione con il deposito di note scritte dichiarando espressamente di non volersi riconciliare”.
RAGIONI di FATTO di DIRITTO
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la
2 prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio non sono nati figli;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di Messina per l'anno 2014 al n. 117, Parte 2, Serie C,
Mandamento 64; il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c., 69 lett. d) d.P.R.
396/2000,
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
02/05/1973 a Messina (ME) e nato il [...] a CP_1
Montepulciano (SI), che si sono uniti in matrimonio in data 26/07/2014, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Messina dell'anno
2014 al n. 117, Parte 2, Serie C, Mandamento 64 alle condizioni di cui in epigrafe;
3 dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Messina in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 07/03/2025 La Presidente rel.
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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