Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/04/2026, n. 8714
CASS
Sentenza 8 aprile 2026

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  • Accolto
    Esclusione esterovestizione società portoghese

    La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accolto l'appello, escludendo l'esterovestizione della società portoghese BTO sulla base di documentazione attestante l'effettivo svolgimento dell'attività in Portogallo, la presenza di dipendenti, riunioni societarie e pagamenti di imposte in Portogallo. Ha ritenuto che le contestazioni relative alla non imponibilità IVA fossero prive di fondamento una volta esclusa l'esterovestizione.

  • Improcedibile
    Rigetto del ricorso

    La Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la sentenza impugnata avesse fatto corretta applicazione dei principi in materia di esterovestizione e che le contestazioni dell'Agenzia fossero infondate o inammissibili. In particolare, ha confermato l'esclusione dell'esterovestizione della società portoghese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/04/2026, n. 8714
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8714
    Data del deposito : 8 aprile 2026

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