Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 11/05/2026, n. 2962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2962 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02962/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03723/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3723 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Palermo Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Perpetua, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Loggia dei Pisani, n. 25;
contro
Comune di CO NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Speciale “La Marina di CO NO”, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
a) della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 20.05.2024, successivamente pubblicata all’Albo Pretorio, con la quale il Comune di CO NO ha deliberato: “ - di esprimere indirizzo circa la conferma della titolarità in capo al Comune di CO NO delle concessioni demaniali marittime relative a tutte le aree a mare e a terra corrispondenti all’approdo turistico di CO NO con relative pertinenze; - di statuire che l’opzione amministrativa prescelta dall’amministrazione giuridicamente lecita e conforme all’ordinamento nazionale, al diritto unionale e al pubblico interesse, è, per le motivazioni sopra riportate, quella della gestione diretta e della internalizzazione dell’approdo turistico di CO NO e dei relativi servizi strumentali, ovvero mediante azienda speciale; - di stabilire, sin d’ora che il Comune di CO NO provvederà direttamente: a. alla determinazione e all’incasso delle tariffe per l’erogazione dei servizi svolti (ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 26 del d.lgs n. 201/22); b. al pagamento dei costi di gestione e al funzionamento della costituenda azienda speciale, evidenziandosi che eventuali utili di gestione saranno di esclusiva competenza dell’Ente comunale; c. al pagamento del costo degli oneri derivanti dei soli interventi di manutenzione straordinaria dei manufatti e delle attrezzature necessarie per l’espletamento dei servizi di nautica da diporto; d. all’esecuzione di tutti gli opportuni investimenti al fine di implementare i servizi diportistici e quelli turistici, mantenendo costantemente nel tempo elevati standard di qualità; - di riservare l’adozione di separati atti e provvedimenti per la gestione diretta, ovvero mediante azienda speciale, dell’approdo turistico di CO NO e dei relativi servizi strumentali; - di dare indirizzo al Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell’Ente, e ai Responsabili dei Settori competenti di predisporre tutti i provvedimenti consequenziali anche ai sensi dell’art.14, comma 1, lett. d), del d.lgs n. 201/22 ”; nonché per quanto di ragione del parere favorevole reso dall’Organo di Revisione;
b) della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 20.05.2024, successivamente pubblicata all’Albo Pretorio, con la quale il Comune di CO NO ha deliberato: “- Di costituire l’Azienda Speciale “La Marina di CO NO” secondo le norme dell’art. 114 del TUEL 267/2000, cui affidare con separati atti corredati di adeguata giustificazione economico – organizzativa la gestione dei servizi in premessa richiamati: di dare atto che - l’A.S. “Marina di CO NO” sarà dotata di personalità giuridica e di autonomina gestionale e imprenditoriale, secondo quanto stabilito dalle normative statali, dalle norme statuarie dell’Ente Locale e dallo Statuto dell’A.S.; - al Consiglio comunale compete l’indicazione degli indirizzi generali ai quali l’Azienda deve attenersi nell’attuazione dei suoi compiti e degli obiettivi di interesse generale e pubblico che l’assunzione e l’esercizio dei pubblici servizi sono destinati a soddisfare; - il controllo sugli Organi dell’Azienda spetta al Consiglio Comunale che lo esercita nei casi e con le modalità previsti dalla legge e dallo Statuto; - sono soggetti all’approvazione del Consiglio comunale le delibere aventi ad oggetto: - a) il Piano Programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra Ente Locale ed Azienda Speciale; - b) I Bilanci Economici di Previsione Annuale e Pluriennale; - c) Il Piano degli indicatori di bilancio; - d) Il Bilancio di Esercizio; l’eventuale perdita d’esercizio non dovrà essere oggetto di ripiano ad opera dell’Ente, non configurandosi l’obbligo di cui al comma 1 lett. b dell’art. 194 del TU 267/2000; - di approvare lo schema di Statuto dell’Azienda Speciale “La Marina di CO NO” che ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli, trasmesso dal Responsabile del III Settore comunale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si ritiene qui letto e approvato articolo per articolo e con votazione finale; - di conferire all’Azienda quale capitale di dotazione iniziale la somma di € 30.000,00; - di procedere alla sottoscrizione dell’Atto costitutivo, delegando a tale fine il sindaco di CO NO Giacomo Pascale, nella sua qualità di Legale rappresentante dell’Ente; - di demandare ai Responsabili dei Settori comunali competenti i provvedimenti consequenziali di rispettiva competenza”; nonché, per quanto di ragione: i) dell’istruttoria – ignota negli estremi e nei contenuti, “svolta in esecuzione delle delibere di Giunta Municipale n. 46 del 07.04.2023 e n. 138 del 14.09.2023 nonché della determina n. 138 del 25.07.2023 del Responsabile del III Settore Lavori Pubblici ”, nonché (i) dei medesimi atti deliberativi e gestionali; ii) dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai relativi Responsabili e dell’Organo di Revisione;
c) della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 06.06.2024, successivamente pubblicata all’Albo Pretorio, con la quale il Comune di CO NO ha deliberato: “- di confermare che l’opzione amministrativa prescelta dall’amministrazione, giuridicamente lecita e conforme all’ordinamento nazionale, a diritto unionale e al pubblico interesse, è per le motivazioni sopra riportate, quella della gestione diretta e della “internalizzazione” dell’approdo turistico di CO NO e dei relativi servizi strumentali, ovvero mediante azienda speciale; - di confermare, altresì, che il Comune di CO NO provvederà direttamente: a) alla determinazione e all’incasso delle tariffe per l’erogazione dei servizi svolti (ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 26 del d.lgs n. 201/22); b) al pagamento dei costi di gestione e al funzionamento della costituenda azienda speciale, evidenziandosi che eventuali utili di gestione saranno di esclusiva competenza dell’Ente comunale; c) al pagamento del costo degli oneri derivanti dai soli interventi di manutenzione straordinaria dei manufatti e delle attrezzature necessarie per l’espletamento dei servizi di nautica da diporto; d) all’esecuzione di tutti gli opportuni investimenti al fine di implementare i servizi diportistici e quelli turistici, mantenendo costantemente nel tempo elevati standard di qualità; e) di approvare la relazione ex art. 14 comma 3 del d.lgs del 22 dicembre 2022, n. 201, e il Piano economico finanziario – dal quale emergono ricavi e costi della gestione diretta ovvero tramite azienda speciale, dell’approdo turistico (specchi acquei, aree e beni) e dei servizi funzionali alla nautica da diporto de quibus – allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali, riservando l’adozione di ulteriori atti e provvedimenti per la gestione diretta, ovvero mediante azienda speciale, dell’approdo turistico di CO NO e dei relativi servizi strumentali; f) di dare indirizzo al Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell’Ente, a ai Responsabili dei Settori competenti di predisporre tutti i provvedimenti consequenziali anche ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. d), del d.lgs n. 201/22; g) di demandare, in particolare, al I Settore Affari Generali l’approvazione di idoneo avviso pubblico ai sensi dell’art. 15, comma 2, dello Statuto della costituenda Azienda Speciale “La Marina di CO NO”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 20 maggio 2024, e al Sindaco di procedere, all’esito, alla nomina, previa comparizione curriculare, dei componenti del Consiglio di amministrazione ”; nonché, per quanto di ragione: i) della relazione ex art. 14 comma 3 D.lgs 201/2022; ii) del Piano Economico Finanziario entrambi approvati con la delibera gravata;
d) di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente ivi comprese eventuali concessioni demaniali marittime (auto)rilasciate per la gestione dell’approdo di CO NO e/o eventuali atti di anticipata occupazione ex art. 38 c.n.;
per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da Palermo Group S.r.l. il 09/09/2024 e depositati in giudizio in pari data:
a) della concessione demaniale marittima n. 10974/U del 05.09.2024 con la quale il Comune di CO NO si è autoassegnato “ dal 05.09.2024 al 04.09.2028, per anni 4 (quattro), la concessione demaniale marittima con occupazione di suolo demaniale marittimo per complessivi mq 58.660,13 […]”;
b) dell’autorizzazione ex art. 38 c.n. prot. 9371/U del 26.07.2024 con la quale il Comune di CO NO ha autorizzato il Sindaco p.t. all’“ anticipata occupazione…di un’area demaniale marittima, comprensiva di opere sovrastanti, per complessivi mq 58.660,13 in località Capitello… ”;
c) di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente ivi compresi: i) dell’istanza prot. 8864/I del 16.07.2024 con allegato modello D1 prot. 8849/E del 16.07.2024 in uno alle valutazioni amministrative alle stesse sottese; ii) dell’istanza prot. 8864/E del 16.07.2024 con allegato modello D5 in uno alle valutazioni amministrative alla stessa sottese; iii) della nota prot. 10973/I del 05.09.2024 con la quale il Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di CO NO ha attestato che “a seguito di regolare pubblicazione all’Albo Pretorio online…dell’istanza…per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi…non sono state prodotte osservazioni o opposizioni di sorta”; iv) della Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del
04.09.2024 (avente ad oggetto modifica del piano del fabbisogno del personale per l’assunzione di 3 operatori esperti con contratto a tempo pieno e determinato nell’ambito dell’approdo turistico), nonché delle Deliberazioni di Giunta Comunale nn. 27, 97 e 114 del 2024 (ignote nei contenuti); v) della Determinazione Reg. Gen. N. 747 del 06/09/2024 avente ad oggetto “servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di n. 3 figure…con profilo di ormeggiatore/guardiano…”; vi) della Determinazione Reg. Gen. N. 745 del 06/09/2024 avente ad oggetto “approvazione schemi di contratto di ormeggio…”; vii) del Regolamento dell’Approdo Turistico e Peschereccio del Comune di CO NO di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 22.07.2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di CO NO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa AN BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
La Società ricorrente (che, dichiarando di operare nel settore nautica da diporto offrendo una serie indistinta di sevizi ivi compresi quelli relativi alla gestione dei porti turistici, degli approdi e dei punti di ormeggi, in data 10/05/2024, ha presentato al Comune di CO NO istanza, ex art. 36 cod. nav., artt. 5 e 6 cod. nav. e art. 3 D.P.R. n. 509/1997, per il rilascio della concessione demaniale marittima con riferimento all’intero approdo turistico di CO NO, e che asserisce di avere reiterato la suddetta istanza a fronte della pubblicazione dell’avviso prot. 8950 del 17/07/2024 con il quale il Comune di CO NO ha reso noto, ai sensi dell’art. 18 reg. cod. nav., la presentazione ad opera del Sindaco, in via tuzioristica, dell’istanza prot. 8864 del 16/07/2024 volta al rilascio della concessione demaniale marittima per una superficie complessiva di mq 58.660,13), con ricorso notificato il 18/07/2024 e depositato in giudizio il 31/07/2024, impugna a) la Deliberazione di Consiglio Comunale di CO NO n. 20 del 20/05/2024, recante in oggetto “ Approdo turistico di CO NO - Indirizzi per la gestione pubblica ”, nonché, per quanto di ragione, il parere favorevole reso dall’Organo di Revisione; b) la Deliberazione di Consiglio Comunale di CO NO n. 21 del 20/05/2024, recante in oggetto “ Costituzione di azienda speciale “La Marina di CO NO” ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Approvazione schema di statuto ed adempimenti ”, nonché (i) i medesimi atti deliberativi e gestionali e (ii) i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai relativi Responsabili e dell’Organo di Revisione; c) la Deliberazione di Consiglio Comunale di CO NO n. 22 del 06/06/2024, recante in oggetto “ Gestione pubblica dell’approdo turistico di CO NO - Adempimenti ” nonché, per quanto di ragione: i) la relazione ex art. 14 comma 3 D.lgs. 201/2022; ii) il Piano Economico Finanziario entrambi approvati con la delibera gravata; ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente ivi comprese eventuali concessioni demaniali marittime (auto)rilasciate per la gestione dell’approdo di CO NO e/o eventuali atti di anticipata occupazione ex art. 38 c.n.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 10 E 12 DIRETTIVA 2006/123/CE DEL 12.12.2006 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 49, 56 E 106 TFUE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 16 D.LGS 59/2010 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1 COMMA 1, 3 E 7 LEGGE 241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 97 E 117 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 36, 37 C.N. E 18 REG. COD. NAV. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 509/1997 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 118/2022 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE CIRCOLARE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N. 25400/2019, N. 57/2013 E N. 6105/2010 – DECRETI DIRIGENZIALI REGIONE CAMPANIA NN. 25/2011 E 133/2010 – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.M. 31 dicembre 1983 (art. un. n. 14) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS 201/2022 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 10 E 12 DIRETTIVA 2006/123/CE DEL 12.12.2006 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 49, 56 E 106 TFUE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 16 D.LGS 59/2010 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1 COMMA 1, 3 E 7 LEGGE 241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 97 E 117 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 36, 37 C.N. E 18 REG. COD. NAV. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 509/1997 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 118/2022.
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 10 E 12 DIRETTIVA 2006/123/CE DEL 12.12.2006 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 49, 56 E 106 TFUE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 16 D.LGS 59/2010 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1 COMMA 1, 3 E 7 LEGGE 241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 97, 117, 118 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 36, 37 C.N. E 18 REG. COD. NAV. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 509/1997 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 118/2022 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE CIRCOLARE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N. 25400/2019, N. 57/2013 E N. 6105/2010 – DECRETI DIRIGENZIALI REGIONE CAMPANIA NN. 25/2011 E 133/2010 – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA.
4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS 201/2022 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 10 E 12 DIRETTIVA 2006/123/CE DEL 12.12.2006 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 49, 56 E 106 TFUE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 16 D.LGS 59/2010 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1 COMMA 1, 3 E 7 LEGGE 241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 97 E 117 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 36, 37 C.N. E 18 REG. COD. NAV. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 509/1997 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 118/2022 – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA.
5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS 201/2022 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 118/2022 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.Lgs. 192/2016 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1 COMMA 1, 3 E 7 LEGGE 241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA.
Il 27/08/2024, si è costituito in giudizio il Comune di CO NO, depositando all’uopo una memoria di costituzione formale, concludendo per il rigetto del ricorso perché infondato.
Il 09/09/2024, il Comune di CO NO ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha replicato ai motivi di ricorso e ha concluso per il rigetto del ricorso e della istanza cautelare di sospensione.
Con motivi aggiunti notificati e depositati in giudizio il 09/09/2024, la Società ricorrente impugna la concessione demaniale marittima n. 10974/U del 05/09/2024 con la quale il Comune di CO NO ha rilasciato in proprio favore dal 05/09/2024 al 04/09/2028, per anni 4, la concessione demaniale marittima con occupazione di suolo demaniale marittimo per complessivi mq 58.660,13; l’autorizzazione ex art. 38 c.n. prot. 9371/U del 26.07.2024 con la quale il Comune di CO NO ha autorizzato il Sindaco p.t. all’“ anticipata occupazione…di un’area demaniale marittima, comprensiva di opere sovrastanti, per complessivi mq 58.660,13 in località Capitello… ”; ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente ivi compresi: i) l’istanza prot. 8864/I del 16.07.2024 con allegato modello D1 prot. 8849/E del 16.07.2024 in uno alle valutazioni amministrative alle stesse sottese; ii) l’istanza prot. 8864/E del 16.07.2024 con allegato modello D5 in uno alle valutazioni amministrative alla stessa sottese; iii) la nota prot. 10973/I del 05.09.2024 con la quale il Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di CO NO ha attestato che “ a seguito di regolare pubblicazione all’Albo Pretorio online…dell’istanza…per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi…non sono state prodotte osservazioni o opposizioni di sorta ”; iv) la Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 04.09.2024 (avente ad oggetto modifica del piano del fabbisogno del personale per l’assunzione di 3 operatori esperti con contratto a tempo pieno e determinato nell’ambito dell’approdo turistico), nonché le Deliberazioni di Giunta Comunale nn. 27, 97 e 114 del 2024 (ignote nei contenuti); v) la Determinazione Reg. Gen. N. 747 del 06/09/2024 avente ad oggetto “servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di n. 3 figure…con profilo di ormeggiatore/guardiano…”; vi) la Determinazione Reg. Gen. N. 745 del 06/09/2024 avente ad oggetto “approvazione schemi di contratto di ormeggio…”; vii) il Regolamento dell’Approdo Turistico e Peschereccio del Comune di CO NO di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 22.07.2024.
L’11/09/2024, il Comune di CO NO ha depositato in giudizio un’istanza di rinvio dell’udienza in Camera di Consiglio già fissata per il 12 settembre 2024 nel rispetto dei termini indicati dall’art. 55 c.p.a.
L’11/09/2024, il Comune di CO NO ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha concluso per la inammissibilità e, comunque, per il rigetto del ricorso per motivi aggiunti nonché della istanza cautelare di sospensione perché infondato.
Nella Camera di Consiglio del 12/09/2024, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di parte ricorrente, il Collegio, preso atto dell'istanza di rinvio avanzata dal difensore del Comune di CO NO a seguito del deposito di motivi aggiunti in data 9 settembre 2024, e rilevato che per la trattazione di detti motivi aggiunti non sussistevano i termini a difesa, ha differito la trattazione alla Camera di Consiglio del 9 ottobre 2024.
Il 04/10/2024, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una istanza di cancellazione dell’udienza camerale fissata per il giorno 09/10/2024 dal ruolo delle sospensive, ovvero di rinvio della stessa, in relazione al ricorso recante R.G. 3723/2024, per la proposizione di ulteriori motivi aggiunti.
Nella Camera di Consiglio del 09/10/2024, la causa è stata cancellata dal ruolo cautelare su istanza di parte ricorrente.
Il 26/01/2026, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, in cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.
Il 04/02/2026, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica in cui ha svolto le proprie controdeduzioni rispetto alla nota di deposito del 16/01/2026, con cui il Comune resistente ha rappresentato che dall’accesso agli atti presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale emergeva che la concessione intestata alla società ricorrente è scaduta al 2012, ha ad oggetto una area demaniale di soli 6 mq e riguarda un chiosco edicola, precisando che la concessione in titolarità della ricorrente: “a ) è stata prorogata negli anni e, da ultimo, con Deliberazione dell’Autorità n. 17/2025; b) ha ad oggetto attività di info point turistico; attività di noleggio imbarcazioni (cfr. concessione suppletiva); può esercitare nel settore della nautica da diporto in generale ”, e chiedendo l’acquisizione ex art. 54 comma 1 c.p.a. della documentazione tardivamente allegata, e ha ribadito la fondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.
Il 05/02/2026, il Comune di CO NO ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha eccepito la tardività della memoria difensiva di parte ricorrente del 04/02/2026 e del provvedimento dell'Autorità Portuale n. 17/2025 ivi allegato, nonché la carenza di legittimazione attiva e di interesse a ricorrere in capo alla Società ricorrente e, ribadita l’infondatezza del ricorso, ha insistito per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Nella pubblica udienza del 26/02/2026, il difensore di parte ricorrente ha eccepito l'inutilizzabilità del deposito documentale effettuato dall'Amministrazione dopo le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile, quindi la causa è passata in decisione.
IR
0. - Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti del 09/09/2024, è infondato nel merito e pertanto va respinto, in disparte l’eccezione di inammissibilità del gravame per carenza di legittimazione attiva e di interesse a ricorrere della Società ricorrente (sollevata nella memoria difensiva del 05/02/2026 dal Comune resistente, il quale deduce che la Società ricorrente non ha dimostrato di operare stabilmente nel settore della nautica da diporto, né di essere titolare di concessioni per la gestione di porti turistici, approdi o punti di ormeggio, ovvero disporre di un complesso organizzato di beni, strutture e servizi riconducibili, anche solo in astratto, alle attività che assume di svolgere e, anzi, che, dalla comunicazione di riscontro prot. n. 30725 del 14 novembre 2024 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale alla istanza di accesso agli atti presentata dal Comune medesimo il 30/09/2024, emerge che la Palermo Group S.r.l. risulta titolare di una sola concessione demaniale marittima, peraltro risalente all’anno 2012, avente ad oggetto una porzione di area demaniale di appena mq 6, ubicata nel Comune di Napoli, località Mergellina e destinata ad un piccolo chiosco adibito ad edicola) e in disparte ogni questione sulle sopra menzionate reciproche eccezioni di tardività del deposito della memoria e/o della documentazione versate in atti, che si ritengono, comunque, irrilevanti ai fini della presente decisione.
1. - Ciò premesso, con il primo motivo di gravame, la Società ricorrente lamenta - essenzialmente - la illegittimità, per violazione dei principi declinati dalla Direttiva Bolkestein, dal D.lgs 59/2010, dall’art. 49, 56 e 106 del TFUE, dal codice della navigazione (art. 18 reg. cod. nav. e 37 cod. nav.), dal D.P.R. 509/1997, nonché dalla Legge 118/2022, degli atti impugnati nella parte in cui “ l’amministrazione comunale ha internalizzato il servizio di gestione dell’approdo turistico e confermato la titolarità delle concessioni demaniali marittime (peraltro già scadute al 31.12.2023 per effetto dell’art. 3 della Legge 118/2022) “relative a tutte le aree a mare e a terra corrispondenti all’approdo turistico di CO NO” “senza il preventivo esperimento di una gara” ritenendo erroneamente che la stessa non ricadrebbe “sotto l’egida della Direttiva Bolkestein” ”.
Con il secondo motivo di gravame, la Società ricorrente lamenta la violazione del D.M. 31 dicembre 1983 (art. un. n. 14) nonché dell’art. 2 comma 1 lett. c) del D.lgs 201/2022 e della normativa applicabile in materia di servizi pubblici locali, nonché il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati, laddove l’amministrazione nell’autoaffidarsi le concessioni demaniali ed il relativo servizio di gestione dell’approdo pone in essere un inaccettabile automatismo tra servizio pubblico locale a domanda individuale/sua non contendibilità sul mercato, in quanto si tratterebbe, nel caso di specie, di un servizio spiccatamente remunerativo per l’amministrazione comunale erogabile, a parità di condizioni, anche senza un intervento pubblico e, dunque, assoggettato ai principi di concorrenza ex art. 3, comma 2, D.lgs n. 201/2022.
Con il terzo motivo di gravame, la Società ricorrente lamenta che l’autoassegnazione di un bene demaniale marittimo con finalità turistico - ricreative, senza tener nel minimo conto l’istanza avanzata dalla ricorrente, si pone in palese contrasto con i principi del codice della navigazione e con i principi di libertà di stabilimento e libera circolazione dei servizi sanciti da T.F.U.E.
1.1. - I primi tre motivi di gravame, che sono strettamente connessi e possono essere trattati congiuntamente, vengono complessivamente disattesi.
Infatti, come affermato dalla giurisprudenza prevalente condivisa da questo Collegio (T.A.R. Liguria, Sezione I, 9/11/2021, n. 946), richiamata anche nella gravata delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 2024, « L’affidamento della gestione di un porto turistico si caratterizza per il fatto che, accanto alla concessione di beni demaniali marittimi, impone la prestazione di servizi funzionali all’esercizio della nautica da diporto (ormeggio, disormeggio, alaggio, varo, etc.). Si tratta, quindi, di una figura complessa e peculiare (sebbene non isolata, potendo talvolta la concessione di un bene pubblico risultare servente alla prestazione di un servizio al pubblico: cfr., ex aliis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis, 13 giugno 2017, n. 6985), nella quale profili in tema di concessione di beni pubblici coesistono con aspetti attinenti all’affidamento di servizi pubblici. Di qui l’astratta convergenza della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (artt. 112 e ss. del d.lgs. n. 267/2000) e degli appalti pubblici (norme europee e d.lgs. n. 50/2016), nonché della normativa in materia di demanio marittimo (codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione) e delle regole concernenti l’autorizzazione delle attività economiche (direttiva 2006/123/CE e d.lgs. n. 59/2010).
Nella prassi, peraltro, accade sovente che, per gestire l’approdo direttamente oppure tramite una società in house o mista, i Comuni si autoaffidino in concessione il compendio portuale. […]
Siffatto modus operandi è legato sia all’esigenza formale di redigere un atto scritto ai fini dell’iscrizione nel registro delle concessioni demaniali marittime, sia alla distinzione, risalente al codice della navigazione del 1942, fra profili dominicali e gestionali del demanio marittimo (in argomento cfr. Cons. St., commissione speciale, parere n. 1808 in data 12 aprile 2012).
Invero, la proprietà dei beni demaniali marittimi fa capo allo Stato, sì che attualmente i poteri attinenti alla situazione proprietaria (ad esempio, la sdemanializzazione) vengono esercitati di concerto fra il Ministero delle Infrastrutture e l’Agenzia del Demanio. Invece, le competenze gestorie spettano alle Regioni o, nel caso di rilascio di concessioni demaniali, ai Comuni, ove non attribuite alle Autorità di Sistema Portuale dalla legge n. 84/1994 (artt. 105, comma 2, del d.lgs. n. 112/1998 e 42 del d.lgs. n. 96/1999; art. 10 della L.R. n. 13/1999).
2.1. Ciò premesso, la gestione di un porto turistico è qualificabile come servizio pubblico locale di rilevanza economica e a domanda individuale (cfr. D.M. 31 dicembre 1983, art. un., n. 14), giacché, nonostante la finalità turistico-ricreativa soddisfi interessi privati di una fascia ristretta di utenti, sussistono nondimeno rilevanti interessi pubblici quali la valorizzazione turistica ed economica del territorio, l’accesso alla via di comunicazione marina e la potenziale fruizione da parte dell’intera collettività laddove ricorrano eccezionali esigenze di trasporto pubblico (in tal senso cfr., ex aliis, Cons. St., sez. VI, 18 dicembre 2012, n. 6488; T.A.R. Liguria, sez. I, 23 gennaio 2021, n. 59). In virtù del principio di autoorganizzazione ed in base al diritto unionale, il Comune può esercitare anche i servizi pubblici di interesse economico (oltre a quelli privi di tale rilievo) nelle forme dell’amministrazione diretta, ossia internalizzandoli e gestendoli con la propria organizzazione. In particolare, per quanto concerne il quadro normativo nazionale (artt. 112 e 113 del d.lgs. n. 267/2000), è pacifico che attualmente non sussiste alcun obbligo degli enti locali di affidare a terzi sul mercato i servizi pubblici di rilevanza economica, potendo senz’altro optare per la gestione in via diretta (tale assunto è oggi unanimemente condiviso, essendo venuta meno l’originaria previsione che consentiva l’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica solamente a società miste o ad imprese private selezionate con gara, oppure, in presenza dei relativi presupposti, ad enti in house: sul punto cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 27 maggio 2014, n. 2716; Cons. St., sez. VI, 18 dicembre 2012, n. 6488, cit.; T.A.R. Lazio, sez. II-ter, 22 marzo 2011, n. 2538). Né un simile obbligo è rinvenibile nel diritto europeo, che configura la gestione diretta o tramite società in house come modulo generale alternativo all’affidamento a terzi mediante selezione pubblica. Segnatamente, il quinto “considerando” della direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici precisa che “nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici”. Inoltre, ai sensi dell’art. 2, par. 1, della direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, “le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l’esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell’Unione…Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d’interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni”. È peraltro vero che, ai sensi dell’art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, per affidare ad una società in house un contratto avente ad oggetto un servizio remunerativo, l’Amministrazione deve dare conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività. Come noto, infatti, il legislatore nazionale ha approntato una disciplina pro concorrenziale più rigorosa rispetto a quanto richiesto dalla normativa comunitaria, in quanto non limitata a garantire la concorrenza “nel mercato” attraverso le procedure competitive, ma estesa alla concorrenza “per il mercato” attraverso il predetto onere motivazionale (cfr., ex aliis, Corte cost., 27 maggio 2020, n. 100). Tuttavia, tale supplementare obbligo di motivazione non pare estensibile all’internalizzazione pura e semplice del servizio pubblico, ossia con assunzione della gestione direttamente in capo agli uffici comunali, in quanto non espressamente previsto dalla citata disposizione, né ricavabile dal diritto dell’Unione (sul punto si veda Corte di Giustizia UE, 9 giugno 2009, C-480/06, secondo cui un’autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza fare ricorso ad entità esterne, non contrastando tale modalità con la tutela della concorrenza, poiché nessuna impresa privata viene posta in una situazione di privilegio rispetto alle altre).
2.2. Sotto altro profilo si osserva che la gestione diretta del bene demaniale da parte dell’Amministrazione è la modalità fondamentale per garantirne l’uso generale, che, a sua volta, costituisce la regola (in tal senso Cons. St., sez. V, 2 marzo 2018, n. 1296, relativa proprio ad un porticciolo turistico, secondo cui “una condivisibile giurisprudenza ha ripetutamente individuato la finalità basilare dei beni pubblici come funzione di interesse generale e ciò specificamente per quei beni che assolvono la propria funzione sociale servendo immediatamente non la pubblica amministrazione, ma la collettività ed in particolare i suoi componenti che sono ammessi a godere indistintamente in modo diretto: tale uso è denominato uso generale e la gestione diretta da parte del titolare del bene demaniale – quello marittimo ne è un esempio tra i più tipici – costituisce l’estrinsecazione fondamentale per garantire alla collettività il predetto uso generale”). […] Deve tuttavia evidenziarsi che, negli anni più recenti, è stata elaborata una nozione unitaria di “bene pubblico”, che ricomprende entrambe le categorie dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili e si caratterizza per la “vocazione” a soddisfare interessi generali (c.d. proprietà-funzione). In tale prospettiva, allora, anche il bene demaniale marittimo costituito dal porto turistico, non diversamente da un bene del patrimonio indisponibile quale uno stadio, rappresenta uno strumento per realizzare fini pubblici (oltre che per fornire un servizio ad una platea indifferenziata, seppur ristretta, di utenti), sì che la prospettata differenziazione fra le due tipologie di beni, ai fini della scelta delle modalità di gestione, si appalesa, a ben vedere, ingiustificata ed irragionevole.
Ciò posto, nel caso in cui l’ente locale preferisca gestire direttamente l’approdo, non risultano applicabili gli artt. 37 cod. nav. e 18 reg. es. cod. nav. invocati dal deducente.
Infatti, per le ragioni illustrate (supra, § 2.1), il provvedimento comunale di autoaffidamento è superfluo (v. Cons. St., sez. V, 2 marzo 2018, n. 1296, cit., secondo cui “l’atto di concessione a se stesso…costituisce un’irrilevante superfetazione formale della scelta della gestione diretta del bene”). Di conseguenza, non può parlarsi di concorso fra la (non necessaria) istanza di concessione del Sindaco e quella dell’impresa [ricorrente] e, quindi, non deve essere effettuata la valutazione comparativa di cui all’art. 37 cod. nav. (cfr. sempre Cons. St., sez. V, 2 marzo 2018, n. 1296, cit., secondo cui “la scelta dell’appellante Comune di riservare a sé l’uso del bene demaniale in questione, pur nella vesta formale della concessione in proprio favore, non risulta in contrasto con i principi dell’evidenza pubblica e concorrenziale”; in argomento si veda anche Cons. St., sez. V, 17 gennaio 2020, n. 431, che ha ribadito come l’intento del Comune di gestire un’area demaniale in via diretta, e non mediante affidamento a privato, sia logicamente incompatibile con l’avvio di una procedura selettiva). Né la decisione dell’Amministrazione di assumere l’esercizio diretto del porticciolo, pur in presenza di una domanda di concessione, deve essere fondata su particolari motivazioni, trattandosi, appunto, dell’ordinaria modalità di utilizzo del bene pubblico (in tal senso si veda sempre Cons. St., sez. V, 2 marzo 2018, n. 1296, cit.).
2.3. Il caso in specie non ricade nemmeno sotto l’egida della direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein), con conseguente insussistenza dell’obbligo di selezione tra i candidati sancito dall’art. 12 della medesima direttiva (e recepito nell’art. 16 del d.lgs. n. 59/2010). Invero, la non operatività della normativa in parola risulta dai “considerando” nn. 8 e 21 della stessa direttiva 2006/123/CE: il n. 8 precisa che le relative disposizioni non obbligano gli Stati a liberalizzare i servizi di interesse economico generale, sì che i predetti servizi possono essere somministrati dagli enti pubblici (senza attivare una procedura concorrenziale tra loro ed i potenziali fornitori privati); il n. 21, inoltre, esclude dal campo applicativo della direttiva i servizi portuali, nei quali devono ritenersi compresi anche quelli afferenti alla portualità turistica ».
Tali conclusioni sono state di recente ribadite, in relazione a una fattispecie analoga riguardante il limitrofo Comune di Casamicciola Terme, da questo Tribunale (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VII, 13 novembre 2025, n. 7396), il quale ha affermato che « In relazione all’asserito obbligo “di svolgere ogni procedura comparativa/competitiva tra la istanza presentata dalla scrivente e quella di autoassegnazione presentata dal Comune di Casamicciola Terme” occorre rilevare che … spetta alla discrezionale valutazione del Comune decidere se gestire in proprio il bene demaniale del Porto di Casamicciola Terme o se procedere all’affidamento ad un concessionario privato, previa procedura selettiva.
Ed infatti: “La gestione di un porto turistico è qualificabile come servizio pubblico locale di rilevanza economica e a domanda individuale, giacché, nonostante la finalità turistico-ricreativa soddisfi interessi privati di una fascia ristretta di utenti, sussistono nondimeno rilevanti interessi pubblici quali la valorizzazione turistica ed economica del territorio, l'accesso alla via di comunicazione marina e la potenziale fruizione da parte dell'intera collettività laddove ricorrano eccezionali esigenze di trasporto pubblico; in virtù del principio di auto-organizzazione e in base al diritto euro-unitario, il Comune può esercitare anche i servizi pubblici di interesse economico (oltre a quelli privi di tale rilievo) nelle forme dell'amministrazione diretta, ossia internalizzandoli e gestendoli con la propria organizzazione.” (cfr. ex multis T.A.R. Liguria sez. I, 9 novembre 2021, n. 946 e T.A.R. Liguria, Sez. I, 23 gennaio 2021 n. 59) ».
2. - Con il quarto motivo di gravame, la Società ricorrente lamenta che i provvedimenti impugnati sono affetti da violazione di legge, difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto le deliberazioni nn. 20 e 21 del 2024 (di internalizzazione del servizio e di auto affidamento delle concessioni) non conterrebbero le valutazioni di cui all’art. 14, comma 2, del D.lgs 201/2022, che sarebbero state operate solo con la relazione allegata alla deliberazione n. 22 del 2024, la quale, comunque, non farebbe riferimento a i “ risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili ”, nonché a “ i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti ”, che la durata dell’autoassegnazione delle aree demaniali non sarebbe parametrata rispetto ad alcun ammortamento dell’investimento ma solo ad elementi empirici i quali, per tesi, non escludono una proroga/rinnovo ad libitum del predetto affidamento, che parimenti illegittima è la determinazione, contenuta negli atti gravati, di “continuare” ad utilizzare i beni demaniali marittimi anche in assenza di un formale titolo concessorio ex art. 36 c.n., essendo i titoli demaniali ad esso intestati scaduti al 31/12/2023, e che gli atti impugnati sarebbero altresì illegittimi alla luce della lacunosità del PEF che cristallizza l’operazione di autoassegnazione.
Anche le predette censure vanno disattese, poiché, in disparte il fatto che la decisione dell’Amministrazione Comunale di assumere l’esercizio diretto all’approdo turistico di CO NO, pur in presenza di una domanda di concessione, non deve essere fondata su particolari motivazioni, trattandosi, appunto, dell’ordinaria modalità di utilizzo del bene pubblico, l’A.C. resistente ha dato conto negli atti impugnati, sin dalla prima delibera n. 20/2024, delle motivazioni poste alla base della scelta di internalizzare i servizi in questione e, in particolare, degli esiti fallimentari del pregresso affidamento a soggetto privato (che ha portato anche al sequestro preventivo delle aree e dei beni in concessione affidati in custodia giudiziale al Comune di CO NO) e dell’interesse all’immediato riutilizzo dell’approdo turistico in questione, previo dissequestro ad opera della competente A.G., nonché della somma urgenza nella gestione dei servizi connessi al porto turistico di CO NO, attesa l’essenzialità e l’infungibilità dei servizi stessi, e ha poi correttamente allegato alla delibera n. 22/2024 la “RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA PER I SERVIZI DI GESTIONE DELL’APPRODO TURISTICO DEL COMUNE DI LACCO AMENO AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 3, DEL D.LGS. N° 201/2022” e il Piano Economico e Finanziario relativo alla gestione dell’approdo turistico di CO NO mediante azienda speciale, nel mentre le censure incentrate sulla asserita scadenza dei titoli demaniali al 31/12/2023 e sulla lacunosità del P.E.F. sono inammissibili, prima ancora che infondate, le une per carenza di interesse, poiché incompatibili con la pretesa di parte ricorrente a che l’A.C. resistente esperisse una gara/valutazione comparativa per l’affidamento dei servizi di gestione dell’approdo turistico di CO NO, le altre perché impingono nel merito delle valutazioni tecnico discrezionali dell’Amministrazione resistente.
In ogni caso le predette censure sono infondate, le prime poiché, come riconosciuto anche dal Giudice penale nel provvedimento di revoca del sequestro preventivo dell’11/06/2024, l'Ente Locale (il Comune di CO NO) è “ preposto alle gestione del bene demaniale marittimo del tipo in disamina e del relativo servizio portuale ”, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 105, c. 2, lett. L) d.lgs 112 del 1998 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e all'art. art. 42 d.lgs 96 del 1999 (intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni), le seconde poiché gli atti impugnati danno puntuale conto della ritenuta sostenibilità economico-finanziaria della gestione, sulla base delle stime dei ricavi e dei costi della gestione, come, peraltro, precisato nella relazione tecnico-contabile, ritualmente depositata in giudizio in data 16 gennaio 2026 dall’Amministrazione comunale in replica alle osservazioni di parte ricorrente contenute nel documento “Analisi comparativa del Piano Economico Finanziario per l’approdo turistico”.
3. - Con il quinto motivo di gravame, la Società ricorrente lamenta che gli atti impugnati sono illegittimi (id. est. costituzione di un’Azienda Speciale e non una Società in house ), in quanto attraverso gli stessi l’amministrazione comunale vuole erroneamente sottrarsi ai controlli di legge previsti in caso di Società in house .
Anche la predetta censura è infondata.
Osserva, infatti, il Collegio che l’art. 14, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 201/2022 indica nell’azienda speciale la formula preferita per la gestione dei servizi pubblici locali non a rete. La scelta della modalità di gestione del servizio, di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 lett. e) del TUEL, deve essere oggetto di apposita deliberazione, accompagnata dalla predetta relazione nella quale si deve dare atto delle specifiche valutazioni che l’organo deliberante ha effettuato sulla base dell’istruttoria tecnica degli uffici, come avvenuto nel caso di specie.
Lo stesso art. 14, al comma 2, dispone che “ Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l’ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l’ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati ” e, proprio in ossequio alla previsione sopra richiamata, come sopra detto, l’A.C. resistente, nel caso di specie, ha valutato, nella suddetta relazione di cui all’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 201/2022, (anche) come la precedente forma di gestione esternalizzata a favore di un operatore economico privato si fosse rivelata contraria agli interessi pubblici sottesi all’utilizzo della infrastruttura più importante del Comune di CO NO anche in ragione delle gravi violazioni ed inadempienze contrattuali addebitabili alla società privata, tali, tra l’altro, da dare vita a contenziosi innescati innanzi a varie Autorità Giudiziarie, compresa quella civile (ancora pendenti), e motivato “ La volontà di assumere l’attività di porto turistico come propria … determinata dai benefici derivanti alla comunità dallo stesso amministrata, in termini di sviluppo economico locale ”.
4. - Con il primo motivo dei motivi aggiunti, la Società ricorrente lamenta che “ I principi della c.d. concorrenza e quelli del c.d. più proficuo sfruttamento ex art. 37 del bene demaniale [declinati dalla Direttiva Bolkestein, dal D.lgs 59/2010, dall’art. 49, 56 e 106 del TFUE, dal codice della navigazione (art. 18 reg. cod. nav. e 37 cod. nav.), dal D.P.R. 509/1997, nonché dalla Legge 118/2022], imponevano all’amministrazione comunale, prima ancora di (auto)concedersi le aree, di comparare e di verificare quale delle due istanze (id. est. quella del Sindaco o quella della ricorrente) assicurasse il più proficuo sfruttamento dei beni demaniali ”, nel mentre “ i provvedimenti impugnati – in violazione della normativa richiamata in rubrica e con gravissimo difetto di motivazione – non procedono alla comparazione delle due istanze né motivano in merito alla prevalenza – nei sensi voluti dall’art. 37 c.n. – dell’una rispetto all’altra ”, nonché lamenta la violazione del principio del c.d. autovincolo “ laddove si consideri che nell’avviso prot. 8950/I del 17.07.2024 l’amministrazione aveva specificatamente contemplato la possibilità di presentare domande concorrenti ”.
Tutte le predette censure sono infondate alla stregua di quanto già affermato nel precedente paragrafo 1.1., in quanto, da un lato, “ il provvedimento comunale di autoaffidamento è superfluo (v. Cons. St., sez. V, 2 marzo 2018, n. 1296, cit., secondo cui “ l’atto di concessione a se stesso…costituisce un’irrilevante superfetazione formale della scelta della gestione diretta del bene”). Di conseguenza, non può parlarsi di concorso fra la (non necessaria) istanza di concessione del Sindaco e quella dell’impresa [ricorrente] e, quindi, non deve essere effettuata la valutazione comparativa di cui all’art. 37 cod. nav. ” (T.A.R. Liguria, Sezione I, 9/11/2021, n. 946, cit.), ovvero il provvedimento mediante il quale un comune affida a se stesso la gestione di un porto turistico, intestandosi la relativa concessione demaniale, è legittimo anche se la concessione non sia stata affidata mediante una procedura comparativa con le istanze pervenute dai privati, trattandosi dell’ordinaria modalità di utilizzo del bene pubblico e, dall’altro lato, non rileva il fatto che il Comune resistente avesse originariamente contemplato la possibilità della presentazione di domande concorrenti, ben potendo lo stesso successivamente decidere, come avvenuto nel caso di specie, di mantenere in capo a sè stesso l'amministrazione del demanio marittimo, nell’ambito dell’ampia discrezionalità ad esso spettante nella scelta sulle modalità di gestione del bene in discussione e dei servizi ad esso connessi, che può essere sindacata in sede giurisdizionale solo nei limiti del difetto di motivazione e della manifesta illogicità o irragionevolezza (ipotesi non ricorrenti nel caso di specie).
5. - Con il secondo motivo dei motivi aggiunti, la Società ricorrente lamenta che “ La durata della concessione impugnata risulta arbitrariamente determinata dall’amministrazione comunale e, dunque, in violazione dell’art. 4 comma 7 della Legge 118/2022 ”.
Anche la predetta censura è infondata ove si consideri che, in disparte il fatto che la durata della concessione è disciplinata al comma 5 e non al comma 7 dell’art. 4 della Legge 118/2022, secondo la giurisprudenza sopra citata, il provvedimento amministrativo di autoaffidamento della concessione demaniale risponde alla sola necessità di dare formale veste giuridica all'assegnazione, ma è di per sé un atto superfluo poiché il suo contenuto dispositivo si limita ad attribuire la disponibilità di un bene e la gestione dei servizi ad esso connessi al medesimo soggetto che ne detiene l'amministrazione, senza apportare modifiche alla realtà giuridica, sicché in ipotesi di autoaffidamento non si applica l’invocato art. 4 (“ Disposizioni in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive ”) della Legge 118/2022.
6. - Con il terzo motivo dei motivi aggiunti, la Società ricorrente lamenta ancora che “ ritenere che l’autoassegnazione di un bene demaniale marittimo con finalità turistico – ricreative prescinda da qualsivoglia procedura comparativa in presenza di domande dirette e concorrenti che, comunque, assicurino il più proficuo sfruttamento dei beni demaniali ex art. 37 cod. nav. si pone in palese contrasto con i medesimi principi del codice della navigazione e con i principi di libertà di stabilimento e libera circolazione dei servizi sanciti da TFUE ”.
La predetta censura va disattesa alla stregua di tutto quanto sopra detto, in quanto, secondo la giurisprudenza sopra richiamata e condivisa da questo Collegio, il provvedimento mediante il quale un comune affida a se stesso la gestione di un porto turistico, intestandosi la relativa concessione demaniale, è legittimo anche se la concessione non sia stata affidata mediante una procedura comparativa con le istanze pervenute dai privati. Il Comune, difatti, può gestire direttamente il servizio portuale, che presenta rilievo economico, in virtù del principio di autoorganizzazione e conformemente al diritto europeo. Pur essendo il porto un bene demaniale a fruizione non generale, esso è infatti funzionale alla realizzazione di interessi pubblici, cosicché può essere gestito direttamente dall'ente locale, non trovando applicazione gli artt. 37 c. nav. e 18 Reg. es. cod. nav. (cfr. T.A.R. Liguria, Sezione I, 9/11/2021, n. 946, cit.).
7. - Con il quarto motivo dei motivi aggiunti, la Società ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e, comunque, lo sviamento, in quanto, “ benché la ricorrente avesse presentato tanto l’istanza principale quanto quella concorrente in risposta all’avviso pubblico, l’amministrazione comunale ha falsamente attestato che a fronte di tale pubblicazione “non sono state prodotte osservazioni o opposizioni di sorta”. Per converso, è documentato in atti che la ricorrente non solo si è opposta alle predetta (auto)assegnazione attraverso la proposizione dei ricorsi giurisdizionali ma è intervenuta anche in sede procedimentale attraverso una specifica opposizione/istanza concorrente attraverso le quali ha contestato la predetta scelta amministrativa e dimostrato un più proficuo sfruttamento del bene demaniale ”.
La predetta censura è infondata, in quanto, in disparte il fatto che l’attestazione comunale che “ non sono state prodotte osservazioni o opposizioni di sorta ” non sembra escludere (anche) che siano state presentate istanze concorrenti, l’A.C. resistente non doveva necessariamente effettuare, come sopra detto, alcuna previa valutazione comparativa tra l’istanza di concessione del Sindaco e quella dell’impresa ricorrente, attesa la discrezionale e motivata scelta del Comune di CO NO di internalizzare la gestione del demanio marittimo costituente l'approdo turistico di CO NO anziché ricorrere al mercato.
8. - Con il quinto motivo dei predetti motivi aggiunti, la Società ricorrente lamenta che “ I provvedimenti gravati si pongono in palese contraddizione con gli atti deliberativi di indirizzo impugnati con l’atto introduttivo ”, poiché “ l’amministrazione comunale, nonostante immessasi nei beni demaniali per l’anno 2024 non ha utilizzato gli stessi per gli scopi deliberati non utilizzando, neppure in via anticipata e/o interinale (cfr. infra), i beni demaniali. È provato dagli atti di causa che per tutta la stagione 2024 (cfr. documenti approvati successivamente ed impugnati con il presente mezzo), l’approdo di CO NO è stato utilizzato abusivamente dalle imbarcazioni senza che il Comune attivasse le procedure di tariffazione, erogazione d’acqua, di energia elettrica, assunzione di personale né di incasso dei corrispettivi; neppure risulta costituita l’Azienda Speciale strumentale alla predetta gestione ”.
Le predette censure sono infondate poiché, da un lato, i provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti costituiscono logica e consequenziale applicazione degli atti impugnati con l’atto introduttivo e, dall’altro lato, le doglianze della Società ricorrente incentrate sulle presunte criticità della gestione comunale nel 2024 risultano inammissibili, in quanto formulate ex post rispetto all’adozione degli atti impugnati, restando estranee al sindacato di legittimità i risultati gestionali successivamente maturati e in disparte il fatto che la concessione demaniale marittima che il Comune si è autoassegnata è stata rilasciata solo il 05/09/2024, ossia a secondo semestre del 2024 già avviato.
9. - Con il sesto motivo dei motivi aggiunti, la Società ricorrente lamenta che “ Anche l’anticipata occupazione ex art. 38 c.n. rilasciata è incrinata da una gravissima violazione di legge nonché da eccesso di potere, difetto di motivazione e sviamento ”, evidenziando, da un lato, che per tutta la stagione 2024 l’approdo è stato abusivamente utilizzato da terzi e, dall’altro lato, l’insussistenza delle ragioni di urgenza.
Le predette doglianze sono, anzitutto, inammissibili per carenza di interesse, in quanto la Società ricorrente, non essendo, peraltro, la concessionaria uscente dell’approdo turistico in questione, non potrebbe conseguire alcuna utilità concreta da un eventuale annullamento dell’atto di anticipata occupazione, e, comunque, sono anche infondate nel merito, avendo il Comune resistente rappresentato già negli atti di indirizzo politico impugnati con il ricorso introduttivo la somma urgenza nella gestione dei servizi connessi al porto turistico di CO NO, attesa l’essenzialità e l’infungibilità dei servizi stessi, nel mentre, come sopra detto, le doglianze della Società ricorrente incentrate sulle presunte criticità della gestione comunale nel 2024 risultano inammissibili, in quanto formulate ex post rispetto all’adozione degli atti impugnati.
10. - Per tutto quanto innanzi illustrato, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti del 09/09/2024, deve essere respinto.
11. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della Società ricorrente, e sono liquidate come da dispositivo in favore del Comune resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune resistente, nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AU MA, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
AN BA, Primo Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AN BA | IA AU MA |
IL SEGRETARIO