Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 14/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Giudice Francescamaria Piruzza
Giampaolo Bellofiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1511/2024 V.G. introdotta con ricorso del 17.10.2024
(C.F. C.F. 1 Parte 1congiuntamente proposto da
rappresentata e difesa dall'Avv. Ippolito Vita Maria e Parte 2 (C.F.
() rappresentato e difeso dall'Avv. Pinta Giuseppe C.F. 2
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero;
***
premesso che:
'dopo aver dedotto che dalla loro Parte 1 Parte 2
Persona 1 hannorelazione sentimentale è nato a [...] l'[...] il figlio chiesto che ne venga regolato il regime di affidamento e mantenimento alle condizioni di cui all'accordo formalizzato con il ricorso, di seguito riportate:
"Il figlio minore Per_1 è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
In caso di dissenso/mancato accordo il padre dovrà tenere con se il figlio, tre volte alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle ore 13:00 alle ore 20:00, nelle settimane in cui non dormiranno con lui, invece in quelle in cui dormiranno con lui li terrà due volte a settimana (martedì e Giovedì dalle 13.00 alle 20.00); con riferimento ai fine settimana, il padre potrà tenere con i figli per due fine settimana al mese (in caso di disaccordo il primo e il terzo), dalle ore 13:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica, con pernottamento presso il domicilio paterno;
nelle principali festività religiose e civili in alternanza con l'altro genitore;
quindici giorni (anche non continuativi) durante le vacanze estive (da concordare ogni anno) in luglio o in agosto, in caso di disaccordo, ad anni alterni, dal 01 al 15 agosto o dal 16 al 30 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono.
Ribadito che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il genitore non convivente.
In casi eccezionali, le parti potranno concordare diverse giornate ed orari previo preavviso di almeno 3 gg.
CP 1 si obbliga a corrispondere a titolo di concorso al mantenimento del figlio euro 250,00 Il Sig.
mensili, entro il 5 di ogni mese.
Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori al 50%.
L'assegno unico verrà assegnato metà ciascuno ad entrambi i genitori
Si ritiene opportuno, al fine di evitare l'insorgenza di possibili future liti tra le parti, specificare che sono da considerare spese extra-assegno rimborsabili, anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori le seguenti: spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto. spese scolastiche relative a:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola.
spese extra-scolastiche relative a:
a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola.
Sono da considerare spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori le seguenti: spese mediche relative a:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a:
a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica)
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica) spese extra-scolastiche relative a:
a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va disposto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni, deve, inoltre, prevedersi un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. ilIn difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. In relazione alle spese extra assegno genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
Si chiede venga garantito il diritto di visita dei nonni".
con decreto del 25.10.2024 è stata disposta, ai sensi dell'art. 473-bis.51, ult. co., c.p.c., la trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del relativo parere;
con atto acquisito al fascicolo telematico in data 5.11.2024, il PM ha espresso parere favorevole;
all'udienza del 5.2.2025 le parti, comparse personalmente, hanno confermato il contenuto dell'accordo contenuto nel ricorso per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del minore Persona 1 e il Tribunale, trattenuta la causa in decisione, si è
riservato di riferire al Collegio;
ritenuto che le condizioni di cui all'accordo raggiunto possono essere recepite in quanto non contrarie alle norme imperative e all'ordine pubblico e rispondenti all'interesse del minore, con compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- dispone che i rapporti tra le parti in ordine all'affidamento e al mantenimento del figlio minore Persona 1 siano regolati alle condizioni indicate nel ricorso congiunto così come sopra riportato e trascritto;
dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Marsala, il 10.2.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Francesco Paolo Pizzo Giampaolo Bellofiore