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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 09/02/2026, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 780/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSACCA ROSSELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1473/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00332244 38 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 490/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2023 00332244 38 000, notificata in data 24.02.2025, ed i ruoli ivi contenuti, con cui è stato chiesta la somma di € 251,88 per il pagamento della tassa rifiuti solidi urbani per gli anni 2006 e 2007.
Il ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e/o la maturata decadenza, il difetto di motivazione.
L'AdER, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione affermando la correttezza del proprio operato;
la stessa ha evidenziato di avere ricevuto i ruoli in data 8.11.2023 e di avere successivamente provveduto a notificare al contribuente la cartella impugnata.
L'ATO ME 1 S.p.A.” in liquidazione, costituitasi in giudizio, affermando che stava “provvedendo allo sgravio totale delle fatture riferite al ricorrente ed in relazione agli anni 2006 e 2007” ha chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di giudizio.
Prima dell'udienza il ricorrente ha depositato una memoria cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In via preliminare occorre ricordare che la cognizione della controversia appartiene alla Corte di Giustizia
Tributaria.
Fatta questa premessa, occorre precisare che il tributo in esame trattandosi di una prestazione periodica si prescrive nel termine di 5 anni, ex art. 2948 c.c..
Invero con la cartella impugnata è stato chiesto il pagamento di un tributo locale che si struttura come prestazione periodica, caratterizzata da una causa debendi di tipo continuativo per la quale l'utente è tenuto al pagamento di essa in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza del presupposto impositivo.
Pertanto, essa va considerata come un'obbligazione periodica o di durata ed è sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c..
Orbene, nella fattispecie in esame non può essere dichiarata la cessata materia del contendere in assenza di prova documentale dell'avvenuto sgravio da parte dell'ente impositore;
consegue che il ricorso è meritevole di accoglimento per la maturata prescrizione del credito vantato atteso che non sono stati prodotti - per il credito dovuto per gli anni 2006 e 2007 - atti interruttivi della prescrizione notificati anteriormente alla cartella
.
Le spese di lite sono compensate tra la parte ricorrente e l' AdER atteso che il vizio invalidante è imputabile esclusivamente alla condotta posta in essere dall'ATO, mentre nei confronti di quest'ultima seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri vigenti, le suddette spese sono distratte in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna l'ATO a corrispondere alla parte ricorrente l'importo di
€ 300,00 oltre accessori se dovuti come per legge e il contributo unificato ove versato da distrarsi in favore dei procuratori che hanno reso la dichiarazione di rito;
compensa le spese di lite con l'AdER. Così deciso in Messina, 27.1.2026 Il Giudice dott.ssa Rossella Busacca
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSACCA ROSSELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1473/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00332244 38 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 490/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2023 00332244 38 000, notificata in data 24.02.2025, ed i ruoli ivi contenuti, con cui è stato chiesta la somma di € 251,88 per il pagamento della tassa rifiuti solidi urbani per gli anni 2006 e 2007.
Il ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e/o la maturata decadenza, il difetto di motivazione.
L'AdER, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione affermando la correttezza del proprio operato;
la stessa ha evidenziato di avere ricevuto i ruoli in data 8.11.2023 e di avere successivamente provveduto a notificare al contribuente la cartella impugnata.
L'ATO ME 1 S.p.A.” in liquidazione, costituitasi in giudizio, affermando che stava “provvedendo allo sgravio totale delle fatture riferite al ricorrente ed in relazione agli anni 2006 e 2007” ha chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di giudizio.
Prima dell'udienza il ricorrente ha depositato una memoria cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In via preliminare occorre ricordare che la cognizione della controversia appartiene alla Corte di Giustizia
Tributaria.
Fatta questa premessa, occorre precisare che il tributo in esame trattandosi di una prestazione periodica si prescrive nel termine di 5 anni, ex art. 2948 c.c..
Invero con la cartella impugnata è stato chiesto il pagamento di un tributo locale che si struttura come prestazione periodica, caratterizzata da una causa debendi di tipo continuativo per la quale l'utente è tenuto al pagamento di essa in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza del presupposto impositivo.
Pertanto, essa va considerata come un'obbligazione periodica o di durata ed è sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c..
Orbene, nella fattispecie in esame non può essere dichiarata la cessata materia del contendere in assenza di prova documentale dell'avvenuto sgravio da parte dell'ente impositore;
consegue che il ricorso è meritevole di accoglimento per la maturata prescrizione del credito vantato atteso che non sono stati prodotti - per il credito dovuto per gli anni 2006 e 2007 - atti interruttivi della prescrizione notificati anteriormente alla cartella
.
Le spese di lite sono compensate tra la parte ricorrente e l' AdER atteso che il vizio invalidante è imputabile esclusivamente alla condotta posta in essere dall'ATO, mentre nei confronti di quest'ultima seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri vigenti, le suddette spese sono distratte in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna l'ATO a corrispondere alla parte ricorrente l'importo di
€ 300,00 oltre accessori se dovuti come per legge e il contributo unificato ove versato da distrarsi in favore dei procuratori che hanno reso la dichiarazione di rito;
compensa le spese di lite con l'AdER. Così deciso in Messina, 27.1.2026 Il Giudice dott.ssa Rossella Busacca