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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4607 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27121/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio delle note scritte.
Viste le note depositate.
Letti gli atti di causa.
Considerato che sono state precisate le conclusioni.
Pronuncia la seguente sentenza.
Roma, 25 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
N. R.G. 27121/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 27121/2020 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, con l'Avv. Pietro Parente come in atti. Parte_1
ATTORE
E
pagina1 di 3 Controparte_1
, con l'Avvocatura Generale dello Stato come in atti.
[...]
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio l' e il Parte_1 Controparte_2 [...]
chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento Controparte_1
(n. 097 2019 90816242 78/000) che assumeva esserle stata notificata il 25.11.2019, relativamente ad alcune delle cartelle in essa indicate (n. 09720100189245467000; n. 09720120217685439000; n.
09720120256771117000; n. 09720130236324945000; n. 09720130295787226000; n.
09720130318363679000; n. 09720140129399689000; n. 09720160140485962000) riguardanti sanzioni amministrative.
Eccepiva la prescrizione mancando atti interruttivi.
Si costituivano a mezzo di unica comparsa il Controparte_1
e l' deducendo l'avvenuta notificazione degli atti interruttivi, come da allegata
[...] CP_3
documentazione.
L'attrice con le memorie ex art. 183 c.p.c. eccepiva che alcuni atti interruttivi erano stati invalidamente notificati presso la sua precedente residenza.
La domanda è infondata.
Risultano regolarmente notificati con riferimento alle cartelle di cui all'atto impugnato anche tenuto conto della residenza dell'attrice risultante dal certificato storico dallo stesso allegato: a) il preavviso di fermo amministrativo (09780201400044150000) in data 07.12.2015 b) il preavviso di iscrizione ipotecaria (0977620170000025000) il 10.03.2017 c) l'avviso di intimazione
(09720199081624278000) il 25.11.2019.
Quindi il termine di prescrizione (legge n. 689 del 1981; art. 28) non risulta decorso per alcuna delle cartelle avuto anche riguardo alla data della loro notifica indicata nell'atto impugnato e non contestata.
La legge non prescrive che il preavviso di fermo debba contenere l'indicazione della data di formazione del ruolo prevista soltanto per la cartella e neanche a pena di nullità (art. 25 del dPR n.
602 del 1973).
L'attore non è legittimato a far valere nell'odierna sede alcun vizio relativo alle cartelle di pagamento o ad altri atti prodromici anche in relazione alla richiamata norma avendo l'onere di impugnarli cui non risulta che abbia assolto.
pagina2 di 3 La domanda deve quindi essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta la domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2
e del
[...] Controparte_1
condannandola al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti che si liquidano nell'unica somma di euro 5600,00, per compensi oltre accessori come previsti per legge.
Roma, 25 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio delle note scritte.
Viste le note depositate.
Letti gli atti di causa.
Considerato che sono state precisate le conclusioni.
Pronuncia la seguente sentenza.
Roma, 25 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
N. R.G. 27121/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 27121/2020 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, con l'Avv. Pietro Parente come in atti. Parte_1
ATTORE
E
pagina1 di 3 Controparte_1
, con l'Avvocatura Generale dello Stato come in atti.
[...]
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio l' e il Parte_1 Controparte_2 [...]
chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento Controparte_1
(n. 097 2019 90816242 78/000) che assumeva esserle stata notificata il 25.11.2019, relativamente ad alcune delle cartelle in essa indicate (n. 09720100189245467000; n. 09720120217685439000; n.
09720120256771117000; n. 09720130236324945000; n. 09720130295787226000; n.
09720130318363679000; n. 09720140129399689000; n. 09720160140485962000) riguardanti sanzioni amministrative.
Eccepiva la prescrizione mancando atti interruttivi.
Si costituivano a mezzo di unica comparsa il Controparte_1
e l' deducendo l'avvenuta notificazione degli atti interruttivi, come da allegata
[...] CP_3
documentazione.
L'attrice con le memorie ex art. 183 c.p.c. eccepiva che alcuni atti interruttivi erano stati invalidamente notificati presso la sua precedente residenza.
La domanda è infondata.
Risultano regolarmente notificati con riferimento alle cartelle di cui all'atto impugnato anche tenuto conto della residenza dell'attrice risultante dal certificato storico dallo stesso allegato: a) il preavviso di fermo amministrativo (09780201400044150000) in data 07.12.2015 b) il preavviso di iscrizione ipotecaria (0977620170000025000) il 10.03.2017 c) l'avviso di intimazione
(09720199081624278000) il 25.11.2019.
Quindi il termine di prescrizione (legge n. 689 del 1981; art. 28) non risulta decorso per alcuna delle cartelle avuto anche riguardo alla data della loro notifica indicata nell'atto impugnato e non contestata.
La legge non prescrive che il preavviso di fermo debba contenere l'indicazione della data di formazione del ruolo prevista soltanto per la cartella e neanche a pena di nullità (art. 25 del dPR n.
602 del 1973).
L'attore non è legittimato a far valere nell'odierna sede alcun vizio relativo alle cartelle di pagamento o ad altri atti prodromici anche in relazione alla richiamata norma avendo l'onere di impugnarli cui non risulta che abbia assolto.
pagina2 di 3 La domanda deve quindi essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta la domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2
e del
[...] Controparte_1
condannandola al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti che si liquidano nell'unica somma di euro 5600,00, per compensi oltre accessori come previsti per legge.
Roma, 25 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina3 di 3