Decreto cautelare 17 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 13 marzo 2024
Sentenza 10 giugno 2024
Decreto cautelare 4 luglio 2024
Ordinanza cautelare 19 luglio 2024
Improcedibile
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 28/02/2025, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01763/2025REG.PROV.COLL.
N. 05399/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5399 del 2024, proposto da Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mariamichaela Li Volti, Alessandra Martini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IC CA BA, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Franchino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN Corapi, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 624/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio di IC CA BA;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 il Cons. Gianluca Rovelli e udito l’avvocato Sara Franchino;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune di Torino ha indetto una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001, finalizzata al reclutamento, mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, di 20 agenti di Polizia Locale.
2. Ha partecipato alla suddetta procedura per mobilità volontaria il signor BA, il quale, però, all’esito del colloquio è stato giudicato non idoneo, avendo totalizzato un punteggio inferiore a 36/60esimi necessario per essere inserito in graduatoria. La graduatoria di merito dell’espletata selezione è stata approvata con determinazione n. 7172 del 1° dicembre 2023.
3. Con nota datata 30 dicembre 2023, il signor BA ha presentato istanza di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 22 e ss. d.lgs. n. 241/1992, con cui ha chiesto di ricevere copia di numerosi atti, tra cui “ i curricula dei candidati alla procedura di mobilità ”.
4. Con nota prot. 2757 dell’8 febbraio 2024 sono stati trasmessi i documenti richiesti limitatamente ai candidati ritenuti idonei dato che, secondo la prospettazione del Comune, solo rispetto a questi l'interesse conoscitivo del ricorrente poteva essere considerato diretto, concreto e attuale, nonché corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, non rinvenendo un identico interesse rispetto agli altri partecipanti che, similmente a lui, hanno ottenuto una valutazione inferiore a 36/60esimi.
5. Avverso il parziale diniego dell’amministrazione, che ha escluso dall’ostensione i curricula, le domande di ammissione e i verbali di valutazione dei candidati giudicati non idonei, il sig. BA, con ricorso ex art. 116 c.p.a., notificato in data 14 febbraio 2024, adiva il TAR Piemonte per conseguire - previa sospensione del provvedimento impugnato, anche inaudita altera parte - l’accesso ai curricula, alle domande di ammissione e ai verbali di valutazione dei candidati giudicati non idonei nella procedura di mobilita volontaria Mob. 02/23 indetta dal Comune di Torino per 20 posti di agente della Polizia Comunale.
6. All’esito della camera di consiglio del 13 marzo 2024, il TAR Piemonte pubblicava ordinanza n. 106/2024 che rigettava la domanda incidentale di sospensione con la seguente motivazione: “ Considerato, ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare, che le doglianze svolte dalla parte ricorrente, in disparte i possibili profili di inammissibilità dell’istanza cautelare proposta in via incidentale nel rito camerale dell’accesso, si appalesano prive di sufficienti profili di fumus boni juris, come evidenziato dall’Amministrazione intimata nella memoria depositata agli atti l’8.3.2024; Considerato, infatti, che la domanda di accesso si configura come meramente esplorativa e volta ad un controllo generalizzato dell’operato della Pubblica Amministrazione, inammissibile ai sensi dell’art. 24, comma 3, L. n. 241/1990; e che pertanto va respinta la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati; Ritenuto di disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare, ricorrendone giusti motivi ”.
7. Veniva quindi fissata per il giorno 5 giugno 2024 la camera di consiglio per la discussione nel merito del ricorso, all’esito della quale il TAR Piemonte pubblicava, in data 10 giugno 2024, la sentenza n. 624/2024 che accoglieva il ricorso del sig. BA e ordinava all’amministrazione di consentire al ricorrente l’accesso ai curricula, alle domande di ammissione e ai verbali di valutazione relativi ai candidati risultati inidonei.
8. Di tale sentenza, il Comune di Torino ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato ai motivi così rubricati: “ I Sull’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui afferma la fondatezza della pretesa del ricorrente all’ostensione integrale delle domande di ammissione, dei curricula e delle valutazioni espresse in relazione ai candidati non idonei; II Sull’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ritiene che l’attualità dell’interesse dell’istante sia comprovata dalla circostanza relativa alla sopravvenuta instaurazione del giudizio innanzi al giudice ordinario competente avverso la procedura di mobilità di cui è causa”; III Istanza di rimessione al Giudice di primo grado ex art. 105 c.p.a III.1. Integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati nel giudizio di primo grado; III.2. Rimessione agli atti al giudice di primo grado per l’adozione delle cautele necessarie per la tutela della riservatezza dei non idonei”.
9. Ha resistito al gravame IC CA BA chiedendone il rigetto.
10. Alla camera di consiglio del 18 luglio 2024, con ordinanza n. 2794, il Collegio ha respinto la domanda cautelare del Comune con la seguente motivazione: “ Ritenuto che le argomentazioni dell’appellante non siano idonee a supportare la domanda cautelare in quanto il primo Giudice sembra aver correttamente colto, pur nella sua complessità, la questione di fondo oggetto della vicenda controversa.
La stessa parte ricorrente in primo grado, nella memoria di costituzione depositata il 15 luglio 2024, alla pagina 10, afferma che nella ipotesi in cui si ritenesse di dover garantire la riservatezza dei terzi, tale esigenza ben potrebbe essere assolta con la cancellazione dei nominativi dei candidati ovvero oscurando i dati ritenuti sensibili, con ciò escludendo ogni ipotesi di pregiudizio ”.
11. In data 16 dicembre 2024 il Comune di Torino depositava memoria con la quale precisava che:
a) “ alla luce della decisione assunta da codesto Consiglio di Stato il Comune di Torino con propria nota prot. n. 15900 del 31.07.2024 ha provveduto a trasmettere alla parte istante i restanti atti, in relazione ai candidati ritenuti non idonei, della procedura di mobilità volontaria n. MOB 02/23 (doc. A1, A2, A3) ad integrazione di quanto già alla stessa trasmesso con la precedente nota prot. n. 2757 del 8.02.2024, limitatamente ai candidati ritenuti idonei ”;
b) “ nelle more del giudizio è quindi venuta meno la materia del contendere risultando pienamente soddisfatta la pretesa del ricorrente in primo grado ex art. 34, co. 5 c.p.a., avendo l’Amministrazione comunale provveduto all’ostensione della documentazione inerente la procedura di mobilità volontaria de qua nella sua integralità ”.
12. Alla camera di consiglio del 16 gennaio 2025 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
13. In questa sede di esame del merito del ricorso in appello è sufficiente osservare che quanto statuito in sede cautelare va confermato dato che, nel merito, le conclusioni cui è giunto il TAR sono corrette, tenuto conto che è stata riconosciuta la fondatezza della pretesa del ricorrente all’ostensione integrale della documentazione richiesta, attesa la configurabilità di un interesse a conoscere le valutazioni espresse in relazione anche ai candidati non idonei, dalle quali, in ipotesi, sarebbe stato possibile ricavare elementi da cui desumere l’irragionevolezza del giudizio di non idoneità.
14. In ogni caso, l'intervenuta ostensione documentale, motivata alla stregua di quanto disposto dalla sentenza di prime cure e dell’ordinanza cautelare, comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. L’ostensione dei documenti, in pendenza di giudizio, determinandone la discovery , è incompatibile con la persistenza dell’interesse alla decisione del merito della controversia (Consiglio di Stato, sez. V, 4 aprile 2023, n. 3449).
15. Il ricorso in appello va dunque dichiarato improcedibile.
Le spese della presente fase di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna l’appellante alle spese del presente grado di giudizio liquidate in € 2.000/00 (duemila/00) oltre accessori e spese di legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF
Alberto Urso, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
Diana Caminiti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Rovelli | Alessandro Maggio |
IL SEGRETARIO