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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/04/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1110 /2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno del 20 marzo 2025 alla quale è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. promossa da
(c.f. e Parte_1 C.F._1 [...]
), elettivamente domiciliati digitalmente Pt_2 C.F._2 presso l'indirizzo p.e.c. rappresentati e Email_1 difesi dall'avv. Valeria Perrino, giusta procura in atti,
opponenti contro
(C.F. ), elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliata in Santa Teresa di Riva (ME), via F. Crispi 227, presso lo studio dell'avv. Antonino Caliri, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
opposto avente ad oggetto: mutuo. In fatto ed in diritto
e hanno proposto opposizione avverso il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 112/2024 – provvisto di provvisoria esecutorietà – con il quale il Tribunale di Messina ha ingiunto loro il pagamento della somma di € 350.001,34 ciascuno, oltre interessi legali dal 24.3.2022 e spese della fase monitoria pari a € 4.829,00, in favore di a titolo di regresso, CP_1 avendo la ricorrente in monitorio estinto l'obbligazione solidale gravante sugli stessi in qualità di fideiussori della in ordine al credito costituito da Parte_3 contratto di mutuo stipulato con l'Istituto di credito Monte dei Paschi di Siena in data 19.7.2007.
A fondamento della proposta opposizione, in punto di fatto hanno allegato che il contratto di mutuo ha quale oggetto un finanziamento di € 658.359,00 da parte di Monte dei Paschi di Siena, nonché, un finanziamento dello stesso importo ma da parte di Cassa depositi e prestiti e che l'erogazione delle somme è stata condizionata sospensivamente alla realizzazione di lavori a opera della finanziata di cui gli odierni opponenti e opposta erano Parte_3 soci. In diritto, hanno eccepito la carenza di prova dell'insorgenza del debito, avendo la ricorrente in monitorio omesso di dimostrare la dazione della somma da parte dell'Istituto di credito, l'imputabilità delle somme restituite da al credito garantito dalla fideiussione gravante su CP_1 [...]
e , il difetto di prova in ordine al CP_1 Parte_1 CP_2 quantum del credito di regresso, in ragione della assenza di prova quanto alla somma effettivamente ricevuta a mutuo da l'inutilizzabilità della Parte_3 transazione prodotta da controparte in sede monitoria, trattandosi di documento sprovvisto di data certa, oltre che di sottoscrizione.
Con comparsa di costituzione depositata in data 24.4.2024,
[...] ha contestato la fondatezza dell'opposizione e chiesto il rigetto, CP_1 allegando come, in relazione al finanziamento di cui al contratto di mutuo del 19.7.2007, la banca avesse mediante transazione del 19.7.2007 CP_3 confermato l'avvenuta restituzione da parte di della somma CP_1 di € 1.050.000,00 e come la stessa fosse stata imputata al soddisfacimento dei crediti vantati da e da Cassa depositi e prestiti. CP_3
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono. Ai fini della decisione, occorre osservare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio
(cfr. tra le tante, Cass. Civ. n. 5055/1999, Cass. Civ. n. 15186/2004; Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”). In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003). La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece,
2 ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, inferiore rispetto a quella portata dal decreto.
A ciò consegue, intanto, l'infondatezza della contestazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo dovendosi accertare, come esposto, la fondatezza del diritto azionato alla luce del compendio probatorio e delle difese spiegate nel giudizio di opposizione.
La domanda azionata in via monitoria da va inquadrata CP_1 nello schema del diritto di regresso tra condebitori solidali di cui all'art. 1299 c.c., ai sensi del quale il debitore in solido che adempie può ripetere dagli altri condebitori la parte di ciascuno di essi. Secondo costante orientamento giurisprudenziale “il condebitore solidale, sia ex contractu, sia ex delicto, che paga al creditore una somma maggiore rispetto alla parte incombentegli (artt. 1299 e 2055 c.c.), ha diritto di regresso anche se non ha corrisposto l'intero, perché la ratio delle norme è il depauperamento del suo patrimonio oltre il dovuto e il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori (…), con la conseguenza che ciascun debitore può agire in regresso nei confronti dell'altro a condizione che l'importo azionato non ecceda la parte di pertinenza del condebitore nei cui confronti l'azione viene esercitata” (Cass. Civ., sez. II, 27.08.2018, n. 21197, conf. Cass. Civ., sez. III, 13.02.2018, n. 3404). Nel caso di specie, a fondamento del credito azionato in via monitoria ha allegato l'erogazione di somme a mutuo in favore della CP_1
la restituzione dell'importo mutuato da parte della stessa, la Parte_3 sussistenza di una posizione di garanzia in capo agli odierni opponenti. Tali allegazioni sono assistite da idonee prove documentali avendo la già in sede monitoria, prodotto il contratto di finanziamento con il CP_1 quale sono stati concessi alla un finanziamento agevolato ed un Parte_3 finanziamento bancario ciascuno dell'importo di € 658.359,00 erogati rispettivamente da Cassa Depositi e prestiti e Banca Monte dei Paschi di Siena per un ammontare di 1.316.718,00 garantito dai soci, odierne parti in causa. Emerge altresì in atti che ha restituito in via esclusiva alla CP_1
l'importo di €1050,004,00 atteso che Controparte_4
l'istituto di credito aveva espresso l'intenzione di promuovere azione di espropriazione immobiliare nei confronti della stessa.
Tale pagamento è stato effettuato con bonifico in favore di Monte dei Paschi di Siena che ha rilasciato quietanza liberatoria ( cfr. allegato al fascicolo di parte opposta) sottoscritta digitalmente e dunque non censurabile di mancata sottoscrizione, nella quale dà atto di ricevere la somma ad estinzione dell'obbligazione solidale gravante sulle odierne parti in causa in relazione ai rapporti di finanziamento di cui all'oggetto e di cui al presente giudizio.
3 Non possono, pertanto, residuare dubbi in ordine all'avvenuta erogazione, alla restituzione della somma ed all'obbligo solidale dei CP_1
Il pagamento da parte di a legittima, pertanto, ad agire in CP_1 regresso nei confronti degli odierni opposti nella misura di 1/3 ciascuno, come da quote sociali. Al difetto dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo che va dichiarato definitivamente esecutivo. Le spese complessive del giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente ed in favore dell'opposta e liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di calore compreso tra € 520.000,00 ed 1.0000,00 ( fase studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messin, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n1110 /2024 R.G.A.C., così provvede: 1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto liquidate in € 7831,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Si comunichi.
Così deciso in Messina il, 17 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
4
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1110 /2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno del 20 marzo 2025 alla quale è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. promossa da
(c.f. e Parte_1 C.F._1 [...]
), elettivamente domiciliati digitalmente Pt_2 C.F._2 presso l'indirizzo p.e.c. rappresentati e Email_1 difesi dall'avv. Valeria Perrino, giusta procura in atti,
opponenti contro
(C.F. ), elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliata in Santa Teresa di Riva (ME), via F. Crispi 227, presso lo studio dell'avv. Antonino Caliri, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
opposto avente ad oggetto: mutuo. In fatto ed in diritto
e hanno proposto opposizione avverso il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 112/2024 – provvisto di provvisoria esecutorietà – con il quale il Tribunale di Messina ha ingiunto loro il pagamento della somma di € 350.001,34 ciascuno, oltre interessi legali dal 24.3.2022 e spese della fase monitoria pari a € 4.829,00, in favore di a titolo di regresso, CP_1 avendo la ricorrente in monitorio estinto l'obbligazione solidale gravante sugli stessi in qualità di fideiussori della in ordine al credito costituito da Parte_3 contratto di mutuo stipulato con l'Istituto di credito Monte dei Paschi di Siena in data 19.7.2007.
A fondamento della proposta opposizione, in punto di fatto hanno allegato che il contratto di mutuo ha quale oggetto un finanziamento di € 658.359,00 da parte di Monte dei Paschi di Siena, nonché, un finanziamento dello stesso importo ma da parte di Cassa depositi e prestiti e che l'erogazione delle somme è stata condizionata sospensivamente alla realizzazione di lavori a opera della finanziata di cui gli odierni opponenti e opposta erano Parte_3 soci. In diritto, hanno eccepito la carenza di prova dell'insorgenza del debito, avendo la ricorrente in monitorio omesso di dimostrare la dazione della somma da parte dell'Istituto di credito, l'imputabilità delle somme restituite da al credito garantito dalla fideiussione gravante su CP_1 [...]
e , il difetto di prova in ordine al CP_1 Parte_1 CP_2 quantum del credito di regresso, in ragione della assenza di prova quanto alla somma effettivamente ricevuta a mutuo da l'inutilizzabilità della Parte_3 transazione prodotta da controparte in sede monitoria, trattandosi di documento sprovvisto di data certa, oltre che di sottoscrizione.
Con comparsa di costituzione depositata in data 24.4.2024,
[...] ha contestato la fondatezza dell'opposizione e chiesto il rigetto, CP_1 allegando come, in relazione al finanziamento di cui al contratto di mutuo del 19.7.2007, la banca avesse mediante transazione del 19.7.2007 CP_3 confermato l'avvenuta restituzione da parte di della somma CP_1 di € 1.050.000,00 e come la stessa fosse stata imputata al soddisfacimento dei crediti vantati da e da Cassa depositi e prestiti. CP_3
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono. Ai fini della decisione, occorre osservare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio
(cfr. tra le tante, Cass. Civ. n. 5055/1999, Cass. Civ. n. 15186/2004; Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”). In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003). La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece,
2 ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, inferiore rispetto a quella portata dal decreto.
A ciò consegue, intanto, l'infondatezza della contestazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo dovendosi accertare, come esposto, la fondatezza del diritto azionato alla luce del compendio probatorio e delle difese spiegate nel giudizio di opposizione.
La domanda azionata in via monitoria da va inquadrata CP_1 nello schema del diritto di regresso tra condebitori solidali di cui all'art. 1299 c.c., ai sensi del quale il debitore in solido che adempie può ripetere dagli altri condebitori la parte di ciascuno di essi. Secondo costante orientamento giurisprudenziale “il condebitore solidale, sia ex contractu, sia ex delicto, che paga al creditore una somma maggiore rispetto alla parte incombentegli (artt. 1299 e 2055 c.c.), ha diritto di regresso anche se non ha corrisposto l'intero, perché la ratio delle norme è il depauperamento del suo patrimonio oltre il dovuto e il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori (…), con la conseguenza che ciascun debitore può agire in regresso nei confronti dell'altro a condizione che l'importo azionato non ecceda la parte di pertinenza del condebitore nei cui confronti l'azione viene esercitata” (Cass. Civ., sez. II, 27.08.2018, n. 21197, conf. Cass. Civ., sez. III, 13.02.2018, n. 3404). Nel caso di specie, a fondamento del credito azionato in via monitoria ha allegato l'erogazione di somme a mutuo in favore della CP_1
la restituzione dell'importo mutuato da parte della stessa, la Parte_3 sussistenza di una posizione di garanzia in capo agli odierni opponenti. Tali allegazioni sono assistite da idonee prove documentali avendo la già in sede monitoria, prodotto il contratto di finanziamento con il CP_1 quale sono stati concessi alla un finanziamento agevolato ed un Parte_3 finanziamento bancario ciascuno dell'importo di € 658.359,00 erogati rispettivamente da Cassa Depositi e prestiti e Banca Monte dei Paschi di Siena per un ammontare di 1.316.718,00 garantito dai soci, odierne parti in causa. Emerge altresì in atti che ha restituito in via esclusiva alla CP_1
l'importo di €1050,004,00 atteso che Controparte_4
l'istituto di credito aveva espresso l'intenzione di promuovere azione di espropriazione immobiliare nei confronti della stessa.
Tale pagamento è stato effettuato con bonifico in favore di Monte dei Paschi di Siena che ha rilasciato quietanza liberatoria ( cfr. allegato al fascicolo di parte opposta) sottoscritta digitalmente e dunque non censurabile di mancata sottoscrizione, nella quale dà atto di ricevere la somma ad estinzione dell'obbligazione solidale gravante sulle odierne parti in causa in relazione ai rapporti di finanziamento di cui all'oggetto e di cui al presente giudizio.
3 Non possono, pertanto, residuare dubbi in ordine all'avvenuta erogazione, alla restituzione della somma ed all'obbligo solidale dei CP_1
Il pagamento da parte di a legittima, pertanto, ad agire in CP_1 regresso nei confronti degli odierni opposti nella misura di 1/3 ciascuno, come da quote sociali. Al difetto dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo che va dichiarato definitivamente esecutivo. Le spese complessive del giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente ed in favore dell'opposta e liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di calore compreso tra € 520.000,00 ed 1.0000,00 ( fase studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messin, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n1110 /2024 R.G.A.C., così provvede: 1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto liquidate in € 7831,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Si comunichi.
Così deciso in Messina il, 17 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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