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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/07/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott. Bruno Gian Pio Conca Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1384 / 2022 R.G.;
promosso da:
(c.f. e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'Avv. ROLANDI NUNZIO DOMENICO ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in VIA MARCONA, 45 20129 MILANO;
- appellanti contro
c.f. ), contumace; Controparte_1 P.IVA_2
- parte appellata
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., l. 689/1981.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia la Ecc.ma Corte d'appello di Torino, contrariis rejectis, in accoglimento dei gradati motivi di appello di cui al ricorso introduttivo del presente gravame
- IN PRINCIPALITA' -
- riformare integralmente la sentenza n. 1522/2022 emessa all'esito del procedimento civile
R.G. 21696/2021 dal Tribunale di Torino (Sez. III Civ. - G.U. Dott.ssa Maria Vittoria
Chiavazza) pubblicata in data 06 aprile 2022, comunicata a mezzo pec in data 07 aprile
2022 e non notificata (docc. 1 e 1bis in fascicolo del presente grado), per l'effetto
- annullando integralmente l'ordinanza ingiunzione impugnata in primo grado n. prot. Gen.
34664 del 08.10.2021 (rif. 866/17) - n. cron. 70/21/ER - notificata in data 13 ottobre 2021
(doc.1 in fascicolo primo grado) - con la quale l
[...]
Controparte_2
- Sede di Torino, Corso Sebastopoli n. 3, cap 10134, in persona del Dirigente -
[...]
Titolare della P.O.E.R. Dott. - ha ordinato al signor quale Controparte_3 Parte_1 legale rappresentante della Società “ , di corrispondere la somma di € Parte_2
69.000,00 (sessantanovemila,00), oltre le spese di notifica pari ad €.8,75;
- IN SUBORDINE -
- rideterminare in melius la misura della sanzione pecuniaria irrogata con l'ordinanza impugnata in primo grado.
- IN VIA ISTRUTTORIA -
Si chiede ammettersi prova orale per testi sulla seguente circostanza di fatto:
- è vero che la società titolare dei locali di esercizio nonché installatrice Controparte_4
degli apparecchi ivi rinvenuti, a seguito della incorporazione della società Playpark s.r.l. giusta atto ai rogiti del Notaio in Salò (Rep. 1441 - Raccolta 998) del 29 Persona_1
ottobre 2013 (doc. 5 in fascicolo di primo grado), che mi si rammostra e riconosco, ebbe ad incaricare il signor , legale rappresentante della società acchè Parte_1 Parte_2 svolgesse l'attività di preposto di sala dell'esercizio pubblico ubicato in Torino, Via Salita
Michelangelo Garove n.24, come da contratto che mi si rammostra e riconosco (doc.6bis in fascicolo di primo grado).
Si indica a teste il Dott. con domicilio professionale in Salò (Bs), Via Enrico Persona_2
Fermi n. 7, cap 25087.
Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori di legge e refusione dei relativi contributi unificati”.
2
Per parte appellata: contumace.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Gli antefatti e il giudizio di primo grado.
1.1 – Il Comune di Torino ha rilasciato in data 24 aprile 2003 a , legale Controparte_5 rappresentante della PLAYPARK s.r.l., una licenza ex 86, 1° co., TULPS per l'esercizio di una sala giochi in Torino, salita Michelangelo Garove n. 24 presso il cinema “THE SPACE”.
1.2 - La Guardia di Finanza - Gruppo Torino, all'esito delle operazioni svolte nel predetto locale il 12 settembre, il 9 e 29 novembre 2017, e con contestazione dell'illecito del 9 novembre 2017, ha contestato che la sala giochi in questione sarebbe stata gestita di fatto da , legale rappresentante della in assenza di qualsiasi Parte_1 Parte_2 autorizzazione comunale, sussistendo, altresì, un'ipotesi di interposizione fittizia.
Con ordinanza ingiunzione n. prot. 34664 dell'8 ottobre 2021 - n. cron. 70/21/ER, notificata il 13 ottobre 2021, l rrogava a Controparte_1 Pt_1
, in qualità di legale rappresentante della la sanzione amministrativa
[...] Parte_3 di € 69.000, più spese, per la violazione dell'art. 110, co. 9, lett. f-bis), TULPS.
Il fatto contestato veniva così descritto: “per aver consentito l'uso presso l'esercizio pubblico ubicato in Torino, Via Salita Michelangelo Garove n. 24, di n.23 apparecchi da intrattenimento, di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 TULPS, pur essendo, lo stesso, sprovvisto della licenza ex art. 86 del TULPS, in quanto trattasi di esercizio commerciale non munito della prevista autorizzazione di installazione apparecchi”.
1.3 - Con ricorso ex art. 22 l. 698/1981 depositato il 22 novembre 2020 al Tribunale di Torino, il , in proprio e quale rappresentante della DORA s.r.l., impugnava la Parte_1
predetta ordinanza ingiunzione, contestando:
a) la sussistenza dell'illecito amministrativo: la PLAYPARK s.r.l., titolare della licenza di polizia, si è fusa per incorporazione nella società per atto di fusione in Controparte_4
data 29 ottobre 2015, e di tale fusione era stata data comunicazione, a mezzo p.e.c., al
Comune di Torino in pari data;
a sua volta, la titolare dei locali di Controparte_4
esercizio ed installatrice degli apparecchi ivi collocati, aveva incaricato , Parte_1 legale rappresentante della a svolgere l'attività di preposto di sala. Parte_2
3 Era perciò errata la contestazione per cui esso ricorrente avesse gestito la sala giochi in
Torino, salita Garove n. 24, in assenza di autorizzazione ex art. 86 TUPLS, così come era errato ritenerlo come un “interposto fittizio” della divenuta titolare del Controparte_4 locale, dal momento che egli era, in realtà, un “preposto di sala” nominato dalla stessa società;
b) l'eccessività, in subordine, della sanzione: l Controparte_1 veva applicato una sanzione di €3.000 per ciascun apparecchio accertato
[...] come presente nei locali, in numero di 23, ottenendo una sanzione di € 69.000; la sanzione prevista dall'art. 110, co. 9, lett. f-bis, , nel testo applicabile all'epoca dei fatti, nel CP_6
2017, andava da € 1.500 ad € 15.000 per ciascun apparecchio, e non vi erano ragioni per applicare la sanzione nella misura di € 3.000, considerata l'esiguità dei fatti e la buona fede del ricorrente e della società da lui rappresentata, in rapporto alla complessità e specificità della normativa in materia.
1.4 – Con sent. n. 1522/2022, pubblicata il 6 aprile 2022, il Tribunale ha respinto l'opposizione sui seguenti rilievi:
- la licenza di polizia ha carattere strettamente personale e dunque, al mutare del soggetto, essa viene meno. La avrebbe, quindi, dovuto munirsi di nuova ed Controparte_4 autonoma licenza, non potendosi applicare per tale tipo di provvedimenti l'art. 2504 bis c.c. sulla fusione delle società; viceversa, risultava provato che la già di Controparte_4
per sé neppure titolare della licenza, aveva, con un semplice contratto di gestione degli apparecchi di intrattenimento (prodotto in atti), consentito alla anch'essa priva Parte_2 della licenza ex art. 86 TULPS, l'uso dei ventitrè apparecchi rinvenuti dagli organi accertatori, circostanza da cui discendeva la contestazione della violazione di cui all'art. 110, co. 9, lett. f-bis, TULPS (nel testo applicabile ratione temporis).
- la sanzione irrogata, pari al doppio del minimo, era congrua in ragione della gravità della violazione, non ravvisandosi elementi a base dell'asserita buona fede.
2. – L'appello di e di Parte_1 Parte_2
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
deducendo prove orali, non ammesse in primo grado, per dimostrare che il e la Pt_1 società ricevettero l'incarico di “preposto di sala” nella sala giochi in Torino, salita Pt_2
Michelangelo Garove n. 24.
E' rimasta contumace l' Controparte_1
4 2.1 – Con il primo motivo, gli appellanti contestano la violazione o falsa applicazione degli artt. 110, co. 9, lett. f-bis TUPLS, degli artt. 8, 86 e 93 del medesimo TU, nonché dell'art. 2504 bis c.c.: la normativa di pubblica sicurezza si limita a prescrivere che i locali di esercizio dell'attività di gioco siano coperti dalle autorizzazioni previste dagli artt. 86 e 88 TULPS, senza alcun rilievo dei mutamenti soggettivi di titolarità o le vicende amministrative relative ai cambi di intestazione delle licenze, e la fattispecie della fusione societaria realizza un semplice mutamento dell'assetto organizzativo delle società coinvolte, non un fenomeno successorio con il venir meno delle società preesistenti. Per osservare la normativa del
TUPLS sarebbe, perciò, sufficiente che i luoghi pubblici presso cui sono installati gli apparecchi da gioco siano “muniti delle prescritte autorizzazioni”, cioè siano “autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88”, dovendosi dare degli illeciti amministrativi una interpretazione restrittiva e tassativa ai sensi degli artt. 23 Cost. e 1, 2° co., l. 689/1981; e nella specie, i locali presentavano comunque la necessaria copertura autorizzatoria ed all'interno degli stessi potevano quindi essere legittimamente installati gli apparecchi da gioco lecito della società CP_4
Non è vero, prosegue l'appello, che la sala giochi era stata data in “totale gestione” al quale legale rappresentante della perché a seguito della fusione Pt_1 Parte_2
per incorporazione, la titolare dei locali di esercizio ed installatrice degli Controparte_4
apparecchi ivi collocati, era subentrata nelle autorizzazioni ex art. 86, commi 1 e 3, TULPS, ed aveva, in questa veste, incaricato il e, per suo tramite, la quale Pt_1 Parte_2 preposto di sala;
è in effetti previsto dagli artt. 8 e 93 T.U.L.P.S. che l'attività soggetta ad autorizzazione di polizia venga svolta a mezzo di un preposto.
Il motivo è infondato.
Al si contesta, nella sua qualità di legale rappresentante della di Pt_1 Parte_2
“aver consentito l'uso presso l'esercizio … in Torino, … salita Michelangelo Garove n. 24, di n. 23 apparecchi da intrattenimento … essendo … sprovvisto della licenza ex art. 86 del
TULPS, in quanto trattasi di esercizio commerciale non munito della prevista autorizzazione di installazione apparecchi”.
Il contratto concluso in data 29.11.2013 tra la e la Parte_2 Controparte_4 denominato “contratto di gestione di apparecchi da intrattenimento” (al doc. 6 bis prodd. appellanti), affida alla la gestione della sala giochi in Torino, salita Garove n. Parte_2
24, con la custodia degli arredi e delle apparecchiature, la loro manutenzione ordinaria,
5 l'assistenza alla clientela e la gestione degli incassi (art. 2 del contratto), dietro pagamento di un compenso in misura percentuale sugli incassi (art. 6).
Sui contenuti gestori dell'attività affidata alla è chiarissimo il testo dell'art. 2, Parte_2
qui di seguito riportato:
Ora, l'art. 93 TUPLS consente, bensì, l'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia “per mezzo di rappresentante”; nondimeno, l'art. 8, 2° co., dello stesso TU prescrive che, nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e, soprattutto, deve ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione.
Nessuna “approvazione”, nel senso richiesto dall'art. 8, 2° co., TULPS ha ottenuto il
, né personalmente né come legale rappresentante della benchè Pt_1 Parte_2 quest'ultima società gestisca la sala giochi di salita Garove n. 34 su incarico della installatrice e proprietaria dei locali incorporante la PLAYPARK s.r.l., Controparte_4
originaria intestataria della licenza rilasciata in data 24 aprile 2003.
Tanto basta per ritenere integrata la fattispecie contestata di violazione dell'art. 110, co. 9, lett. f-bis, TULPS, consistita nell'avere consentito l'uso di apparecchi da gioco lecito in luogo aperto al pubblico in difetto di valida autorizzazione in rapporto a quanto richiesto dall'art. 8,
2° co., del TU e in relazione a quanto previsto, sull'esercizio di attività soggette a licenza, dall'art. 93 del medesimo testo normativo.
2.2. – Con il secondo motivo, gli appellanti contestano la decisione di primo grado nella parte in cui ha confermato la sanzione amministrativa, si dice violando l'art. 11 l. 689/81: i fatti appaiono di modesta entità in quanto i locali erano muniti di copertura autorizzatoria e non si raccoglievano scommesse clandestine;
chiedono, quindi, in via di subordine, di rideterminare la sanzione applicata riducendola al minimo edittale pari ad € 34.500.
Anche questo secondo motivo è infondato.
6 L'entità della sanzione, in misura superiore rispetto al minimo edittale di € 1.500 per ciascun apparecchio da gioco, si giustifica in ragione dell'elevato numero di apparecchiature presenti nella sala e del carattere remunerativo dell'attività svolta dal contravventore (egli è infatti pagato in percentuale sugli incassi dei giochi); non c'entra nulla il fatto che si trattasse di apparecchi da gioco lecito (diversamente sarebbe stato contestato un illecito penale), né può invocarsi la buona fede in relazione alla complessità della regolamentazione della materia, proprio per via che si trattava di un'attività esercitata professionalmente e che, quindi, si sarebbe richiesto uno speciale grado di diligenza nell'adempimento degli obblighi informativi quanto alle condizioni di liceità del proprio agire.
3. - Conclusioni e spese.
L'appello proposto da e da va, pertanto, respinto. Parte_1 Parte_2
Nulla a provvedere sulle spese, essendo l Controparte_1
imasta contumace in questa fase processuale.
[...]
Va nondimeno dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante della contro l Parte_2 Controparte_1
on ricorso ex artt. 6 d.lgs. 150/2011 e 434 c.p.c. depositato in
[...]
data 7.11.2022, avverso la sent. n. 1522/2022, pronunciata in data 6.04.2022 dal Tribunale di Torino:
a) rigetta l'appello;
b) nulla a provvedere sulle spese;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino, il 1.07.2025
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott. Bruno Gian Pio Conca Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1384 / 2022 R.G.;
promosso da:
(c.f. e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'Avv. ROLANDI NUNZIO DOMENICO ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in VIA MARCONA, 45 20129 MILANO;
- appellanti contro
c.f. ), contumace; Controparte_1 P.IVA_2
- parte appellata
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., l. 689/1981.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia la Ecc.ma Corte d'appello di Torino, contrariis rejectis, in accoglimento dei gradati motivi di appello di cui al ricorso introduttivo del presente gravame
- IN PRINCIPALITA' -
- riformare integralmente la sentenza n. 1522/2022 emessa all'esito del procedimento civile
R.G. 21696/2021 dal Tribunale di Torino (Sez. III Civ. - G.U. Dott.ssa Maria Vittoria
Chiavazza) pubblicata in data 06 aprile 2022, comunicata a mezzo pec in data 07 aprile
2022 e non notificata (docc. 1 e 1bis in fascicolo del presente grado), per l'effetto
- annullando integralmente l'ordinanza ingiunzione impugnata in primo grado n. prot. Gen.
34664 del 08.10.2021 (rif. 866/17) - n. cron. 70/21/ER - notificata in data 13 ottobre 2021
(doc.1 in fascicolo primo grado) - con la quale l
[...]
Controparte_2
- Sede di Torino, Corso Sebastopoli n. 3, cap 10134, in persona del Dirigente -
[...]
Titolare della P.O.E.R. Dott. - ha ordinato al signor quale Controparte_3 Parte_1 legale rappresentante della Società “ , di corrispondere la somma di € Parte_2
69.000,00 (sessantanovemila,00), oltre le spese di notifica pari ad €.8,75;
- IN SUBORDINE -
- rideterminare in melius la misura della sanzione pecuniaria irrogata con l'ordinanza impugnata in primo grado.
- IN VIA ISTRUTTORIA -
Si chiede ammettersi prova orale per testi sulla seguente circostanza di fatto:
- è vero che la società titolare dei locali di esercizio nonché installatrice Controparte_4
degli apparecchi ivi rinvenuti, a seguito della incorporazione della società Playpark s.r.l. giusta atto ai rogiti del Notaio in Salò (Rep. 1441 - Raccolta 998) del 29 Persona_1
ottobre 2013 (doc. 5 in fascicolo di primo grado), che mi si rammostra e riconosco, ebbe ad incaricare il signor , legale rappresentante della società acchè Parte_1 Parte_2 svolgesse l'attività di preposto di sala dell'esercizio pubblico ubicato in Torino, Via Salita
Michelangelo Garove n.24, come da contratto che mi si rammostra e riconosco (doc.6bis in fascicolo di primo grado).
Si indica a teste il Dott. con domicilio professionale in Salò (Bs), Via Enrico Persona_2
Fermi n. 7, cap 25087.
Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori di legge e refusione dei relativi contributi unificati”.
2
Per parte appellata: contumace.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Gli antefatti e il giudizio di primo grado.
1.1 – Il Comune di Torino ha rilasciato in data 24 aprile 2003 a , legale Controparte_5 rappresentante della PLAYPARK s.r.l., una licenza ex 86, 1° co., TULPS per l'esercizio di una sala giochi in Torino, salita Michelangelo Garove n. 24 presso il cinema “THE SPACE”.
1.2 - La Guardia di Finanza - Gruppo Torino, all'esito delle operazioni svolte nel predetto locale il 12 settembre, il 9 e 29 novembre 2017, e con contestazione dell'illecito del 9 novembre 2017, ha contestato che la sala giochi in questione sarebbe stata gestita di fatto da , legale rappresentante della in assenza di qualsiasi Parte_1 Parte_2 autorizzazione comunale, sussistendo, altresì, un'ipotesi di interposizione fittizia.
Con ordinanza ingiunzione n. prot. 34664 dell'8 ottobre 2021 - n. cron. 70/21/ER, notificata il 13 ottobre 2021, l rrogava a Controparte_1 Pt_1
, in qualità di legale rappresentante della la sanzione amministrativa
[...] Parte_3 di € 69.000, più spese, per la violazione dell'art. 110, co. 9, lett. f-bis), TULPS.
Il fatto contestato veniva così descritto: “per aver consentito l'uso presso l'esercizio pubblico ubicato in Torino, Via Salita Michelangelo Garove n. 24, di n.23 apparecchi da intrattenimento, di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 TULPS, pur essendo, lo stesso, sprovvisto della licenza ex art. 86 del TULPS, in quanto trattasi di esercizio commerciale non munito della prevista autorizzazione di installazione apparecchi”.
1.3 - Con ricorso ex art. 22 l. 698/1981 depositato il 22 novembre 2020 al Tribunale di Torino, il , in proprio e quale rappresentante della DORA s.r.l., impugnava la Parte_1
predetta ordinanza ingiunzione, contestando:
a) la sussistenza dell'illecito amministrativo: la PLAYPARK s.r.l., titolare della licenza di polizia, si è fusa per incorporazione nella società per atto di fusione in Controparte_4
data 29 ottobre 2015, e di tale fusione era stata data comunicazione, a mezzo p.e.c., al
Comune di Torino in pari data;
a sua volta, la titolare dei locali di Controparte_4
esercizio ed installatrice degli apparecchi ivi collocati, aveva incaricato , Parte_1 legale rappresentante della a svolgere l'attività di preposto di sala. Parte_2
3 Era perciò errata la contestazione per cui esso ricorrente avesse gestito la sala giochi in
Torino, salita Garove n. 24, in assenza di autorizzazione ex art. 86 TUPLS, così come era errato ritenerlo come un “interposto fittizio” della divenuta titolare del Controparte_4 locale, dal momento che egli era, in realtà, un “preposto di sala” nominato dalla stessa società;
b) l'eccessività, in subordine, della sanzione: l Controparte_1 veva applicato una sanzione di €3.000 per ciascun apparecchio accertato
[...] come presente nei locali, in numero di 23, ottenendo una sanzione di € 69.000; la sanzione prevista dall'art. 110, co. 9, lett. f-bis, , nel testo applicabile all'epoca dei fatti, nel CP_6
2017, andava da € 1.500 ad € 15.000 per ciascun apparecchio, e non vi erano ragioni per applicare la sanzione nella misura di € 3.000, considerata l'esiguità dei fatti e la buona fede del ricorrente e della società da lui rappresentata, in rapporto alla complessità e specificità della normativa in materia.
1.4 – Con sent. n. 1522/2022, pubblicata il 6 aprile 2022, il Tribunale ha respinto l'opposizione sui seguenti rilievi:
- la licenza di polizia ha carattere strettamente personale e dunque, al mutare del soggetto, essa viene meno. La avrebbe, quindi, dovuto munirsi di nuova ed Controparte_4 autonoma licenza, non potendosi applicare per tale tipo di provvedimenti l'art. 2504 bis c.c. sulla fusione delle società; viceversa, risultava provato che la già di Controparte_4
per sé neppure titolare della licenza, aveva, con un semplice contratto di gestione degli apparecchi di intrattenimento (prodotto in atti), consentito alla anch'essa priva Parte_2 della licenza ex art. 86 TULPS, l'uso dei ventitrè apparecchi rinvenuti dagli organi accertatori, circostanza da cui discendeva la contestazione della violazione di cui all'art. 110, co. 9, lett. f-bis, TULPS (nel testo applicabile ratione temporis).
- la sanzione irrogata, pari al doppio del minimo, era congrua in ragione della gravità della violazione, non ravvisandosi elementi a base dell'asserita buona fede.
2. – L'appello di e di Parte_1 Parte_2
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
deducendo prove orali, non ammesse in primo grado, per dimostrare che il e la Pt_1 società ricevettero l'incarico di “preposto di sala” nella sala giochi in Torino, salita Pt_2
Michelangelo Garove n. 24.
E' rimasta contumace l' Controparte_1
4 2.1 – Con il primo motivo, gli appellanti contestano la violazione o falsa applicazione degli artt. 110, co. 9, lett. f-bis TUPLS, degli artt. 8, 86 e 93 del medesimo TU, nonché dell'art. 2504 bis c.c.: la normativa di pubblica sicurezza si limita a prescrivere che i locali di esercizio dell'attività di gioco siano coperti dalle autorizzazioni previste dagli artt. 86 e 88 TULPS, senza alcun rilievo dei mutamenti soggettivi di titolarità o le vicende amministrative relative ai cambi di intestazione delle licenze, e la fattispecie della fusione societaria realizza un semplice mutamento dell'assetto organizzativo delle società coinvolte, non un fenomeno successorio con il venir meno delle società preesistenti. Per osservare la normativa del
TUPLS sarebbe, perciò, sufficiente che i luoghi pubblici presso cui sono installati gli apparecchi da gioco siano “muniti delle prescritte autorizzazioni”, cioè siano “autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88”, dovendosi dare degli illeciti amministrativi una interpretazione restrittiva e tassativa ai sensi degli artt. 23 Cost. e 1, 2° co., l. 689/1981; e nella specie, i locali presentavano comunque la necessaria copertura autorizzatoria ed all'interno degli stessi potevano quindi essere legittimamente installati gli apparecchi da gioco lecito della società CP_4
Non è vero, prosegue l'appello, che la sala giochi era stata data in “totale gestione” al quale legale rappresentante della perché a seguito della fusione Pt_1 Parte_2
per incorporazione, la titolare dei locali di esercizio ed installatrice degli Controparte_4
apparecchi ivi collocati, era subentrata nelle autorizzazioni ex art. 86, commi 1 e 3, TULPS, ed aveva, in questa veste, incaricato il e, per suo tramite, la quale Pt_1 Parte_2 preposto di sala;
è in effetti previsto dagli artt. 8 e 93 T.U.L.P.S. che l'attività soggetta ad autorizzazione di polizia venga svolta a mezzo di un preposto.
Il motivo è infondato.
Al si contesta, nella sua qualità di legale rappresentante della di Pt_1 Parte_2
“aver consentito l'uso presso l'esercizio … in Torino, … salita Michelangelo Garove n. 24, di n. 23 apparecchi da intrattenimento … essendo … sprovvisto della licenza ex art. 86 del
TULPS, in quanto trattasi di esercizio commerciale non munito della prevista autorizzazione di installazione apparecchi”.
Il contratto concluso in data 29.11.2013 tra la e la Parte_2 Controparte_4 denominato “contratto di gestione di apparecchi da intrattenimento” (al doc. 6 bis prodd. appellanti), affida alla la gestione della sala giochi in Torino, salita Garove n. Parte_2
24, con la custodia degli arredi e delle apparecchiature, la loro manutenzione ordinaria,
5 l'assistenza alla clientela e la gestione degli incassi (art. 2 del contratto), dietro pagamento di un compenso in misura percentuale sugli incassi (art. 6).
Sui contenuti gestori dell'attività affidata alla è chiarissimo il testo dell'art. 2, Parte_2
qui di seguito riportato:
Ora, l'art. 93 TUPLS consente, bensì, l'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia “per mezzo di rappresentante”; nondimeno, l'art. 8, 2° co., dello stesso TU prescrive che, nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e, soprattutto, deve ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione.
Nessuna “approvazione”, nel senso richiesto dall'art. 8, 2° co., TULPS ha ottenuto il
, né personalmente né come legale rappresentante della benchè Pt_1 Parte_2 quest'ultima società gestisca la sala giochi di salita Garove n. 34 su incarico della installatrice e proprietaria dei locali incorporante la PLAYPARK s.r.l., Controparte_4
originaria intestataria della licenza rilasciata in data 24 aprile 2003.
Tanto basta per ritenere integrata la fattispecie contestata di violazione dell'art. 110, co. 9, lett. f-bis, TULPS, consistita nell'avere consentito l'uso di apparecchi da gioco lecito in luogo aperto al pubblico in difetto di valida autorizzazione in rapporto a quanto richiesto dall'art. 8,
2° co., del TU e in relazione a quanto previsto, sull'esercizio di attività soggette a licenza, dall'art. 93 del medesimo testo normativo.
2.2. – Con il secondo motivo, gli appellanti contestano la decisione di primo grado nella parte in cui ha confermato la sanzione amministrativa, si dice violando l'art. 11 l. 689/81: i fatti appaiono di modesta entità in quanto i locali erano muniti di copertura autorizzatoria e non si raccoglievano scommesse clandestine;
chiedono, quindi, in via di subordine, di rideterminare la sanzione applicata riducendola al minimo edittale pari ad € 34.500.
Anche questo secondo motivo è infondato.
6 L'entità della sanzione, in misura superiore rispetto al minimo edittale di € 1.500 per ciascun apparecchio da gioco, si giustifica in ragione dell'elevato numero di apparecchiature presenti nella sala e del carattere remunerativo dell'attività svolta dal contravventore (egli è infatti pagato in percentuale sugli incassi dei giochi); non c'entra nulla il fatto che si trattasse di apparecchi da gioco lecito (diversamente sarebbe stato contestato un illecito penale), né può invocarsi la buona fede in relazione alla complessità della regolamentazione della materia, proprio per via che si trattava di un'attività esercitata professionalmente e che, quindi, si sarebbe richiesto uno speciale grado di diligenza nell'adempimento degli obblighi informativi quanto alle condizioni di liceità del proprio agire.
3. - Conclusioni e spese.
L'appello proposto da e da va, pertanto, respinto. Parte_1 Parte_2
Nulla a provvedere sulle spese, essendo l Controparte_1
imasta contumace in questa fase processuale.
[...]
Va nondimeno dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante della contro l Parte_2 Controparte_1
on ricorso ex artt. 6 d.lgs. 150/2011 e 434 c.p.c. depositato in
[...]
data 7.11.2022, avverso la sent. n. 1522/2022, pronunciata in data 6.04.2022 dal Tribunale di Torino:
a) rigetta l'appello;
b) nulla a provvedere sulle spese;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino, il 1.07.2025
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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