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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 29/09/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2173 / 2023
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2173 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 , vertente
TRA
con l'avv.to Parte_1 [...]
; Parte_1 ricorrente
E
con Controparte_1
l'avv.to COMITO DAMIANO;
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.10.2023 Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 242/2023, notificatogli in data 28.07.2023, con il quale il giudice, su ricorso della
[...]
), gli aveva ingiunto il pagamento della somma Controparte_1
complessiva di € 91.546,77, oltre interessi legali, a titolo di sanzioni civili per il ritardato pagamento della contribuzione relativamente agli anni 2015-2018. A fondamento dell'opposizione l'opponente eccepiva la disparità di trattamento
“che la riserva ai suoi iscritti, per quanto concerne la riscossione dei CP_1 crediti” per avere la facoltà di agire anche mediante ricorso per ingiunzione con conseguente applicazione di un diverso termine prescrizionale;
la presentazione di una istanza di definizione agevolata dei contributi, per gli anni 2017 e 2018, per un importo pari ad euro 8,623,00.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
“Esaminare i profili di costituzionalità o meno delle norme richiamate, circa la disparità di trattamento riservato agli i scritti alla CP_1
2) ACCOGLIERE l'opposizione, fondata in fatto ed in diritto, poiché il credito reclamato, sì come richiesto non è dovuto, se non nella inferiore misura, decurtando le somme iscritte al ruolo esattoriale ed oggetto di rottamazione.
Non per ultimo esaminare nuovamente e alla luce di quanto dedotto nel presente atto di opposizione, per l'abbondante decorso del tempo, l'intervenuta prescrizione, sempre per le motivazioni in premessa specificate.
In ogni caso
3) REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto poiché infondato in fatto ed in diritto”.
Con deposito di memoria difensiva, si costituiva in giudizio la , la CP_1 quale contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
La causa, di natura documentale, veniva decisa in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 25.09.2025.
Deve preliminarmente rilevarsi che non sussiste alcun obbligo normativamente previsto per la di agire esclusivamente con gli strumenti previsti agli art. 24 e CP_1 ss. del d.lgs. 46/1999 sia perché ciò è espressamente consentito da norma di rango primario istitutiva della (art. 17, comma 6, legge 6/81, il quale prevede che CP_1
“La può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle CP_1 somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 16, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette”), poi ripresa anche dall'art. 37, comma 6, del relativo Statuto.
Non è chiaro poi in cosa consista il lamentato vizio di costituzionalità che si ripercuoterebbe sulla scelta della di agire con ricorso monitorio ovvero con lo CP_2 speciale strumento della iscrizione a ruolo del credito: invero, in entrambi i casi, il termine prescrizionale decennale applicabile al credito è il medesimo, permanendo tale anche all'esito dell'emanazione di un titolo giudiziale, rappresentato, in questo caso dalla eventuale sentenza che definisce un procedimento giurisdizionale di opposizione al decreto ingiuntivo emesso, come di opposizione alla cartella esattoriale.
Il decreto ingiuntivo si basa come specificatamente dedotto dalla CP_1 documentato e non contestato su: omesso versamento dei contributi minimi soggettivi e dei contributi di maternità degli anni 2016,2017 e 2018, dei contributi minimi integrativi degli anni 2016 e 2017 e dei contributi soggettivi ed integrativi dovuti in eccedenza rispetto ai minimi per gli anni 2015,2016,2017 e 2018, oltre interessi e sanzioni, nonché della sanzione per il tardivo invio del modello 5/2020, per un ammontare complessivo pari ad euro 91.546,77, come da dichiarazione ex art. 635 c.p.c., resa dal Dirigente del competente Servizio dell'Ente, omissioni tutte previamente contestate dall'Ente con con le note pec prot. n. 2021/144942 del
3.06.2021 (ricevuta in data 8.06.2021) e n. 2022/24920 del 1.02.2022 (ricevuta in data 4.02.2022), allegate in atti e che l'istante non contesta aver ricevuto.
Seppure non sia stata specificatamente sollevata alcuna eccezione di prescrizione – limitandosi parte opponente ad investire il Magistrato di una generica indagine sulla eventuale generica prescrizione di alcuni ovvero tutti i contributi richiesti –si osserva che è oramai principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale l'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335/95, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa (così, Cass. 13.12.2006, n. 26621, in una fattispecie riguardante l' , cui è seguita Cass. 29.11.2007, n. 24910, sempre in una CP_3
fattispecie riguardante l' . Tale orientamento è poi stato seguito da Cass. sez. CP_3 un. 4.3.2008, n. 5784).
A questo quadro normativo e giurisprudenziale deve però aggiungersi quanto disposto in relazione al termine di prescrizione dei contributi dovuti alla
[...]
che ha natura decennale, come disposto dall'art. 66 L. 247/2012, secondo CP_1
cui «La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ». Controparte_1
Tale disposizione, secondo la giurisprudenza di legittimità (sentenza
6729/2013), deve interpretarsi nel senso che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 legge n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non CP_1
ancora maturate secondo il regime precedente”.
Per quanto concerne il dies a quo della decorrenza della prescrizione, le normative delle varie Casse di previdenza dei liberi professionisti dispongono che la prescrizione decorre dalla data di invio alla da parte dell'obbligato, della CP_1
comunicazione reddituale obbligatoria, con la conseguenza che l'omessa trasmissione della comunicazione reddituale viene considerata dal legislatore evento interruttivo della prescrizione e, pertanto, la prescrizione non inizia a decorrere.
In particolare, con riferimento alla previdenza forense, giova rammentare che il termine di prescrizione decennale decorre solamente dalla data di presentazione della dichiarazione a cura dell'obbligato, in conformità al disposto dell'art. 19, comma 2, della legge 576/1980.
Ebbene, rilevato che il decorso del termine prescrizionale (decennale) opera dalla data in cui il professionista comunica alla l'ammontare dei redditi (ex CP_1
multis Cass. 3586/2012), risulta pienamente condivisibile quanto dedotto e documentato dalla con riferimento ai contributi soggettivi ed CP_1
integrativi dovuti in eccedenza rispetto ai minimi per gli anni 2015, 2016, 2017 e
2018 oltre interessi e sanzioni, per i quali il professionista ha inviato le relative comunicazioni reddituali, rispettivamente, in data 27.7.2016 (per l'anno 2015),
28.07.2017( per l'anno 2016), 25.07.2018 (per l'anno 2017) e 3.08.2019 (per l'anno
2018), ossia successivamente all'entrata in vigore della l. n. 247/2012, risulta, pacificamente, applicabile il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 66 della predetta normativa, ad oggi non decorso. Anche per quanto riguarda i contributi minimi soggettivi e i contributi di maternità degli anni 2016, 2017 e 2018 nonché per i contributi minimi integrativi degli anni 2016 e 2017, trattandosi di contribuzione i cui termini di scadenza di pagamento erano successivi al 28 febbraio dell'anno di rispettiva competenza, ossia successivi all'entrata in vigore della l. n. 247/2012, risulta, pacificamente, applicabile il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 66 della predetta normativa. Allo stesso modo, con riguardo alla sanzione dichiarativa dell'anno 2019 (modello 5/2020), da inviare rispettivamente entro il
31.12.2020 (a seguito di proroga giusta delibera del Consiglio di amministrazione della del 2.04.2020), il termine di prescrizione quinquennale, applicabile alla CP_1 fattispecie delle sanzioni dichiarative, non risulta allo stato decorso.
Il credito quindi, non contestato in punto di quantum, risulta tutt'ora certo, liquido e ed esigibile: invero, quanto alla effettiva debenza del credito vantato deve rilevarsi che alcuna specifica contestazione sul punto è stata avanzata dall'opponente che, anzi, in via stragiudiziale, aveva chiesto la possibilità di rateizzare parte del debito: se quindi è corretto affermare che le attestazioni dei competenti uffici della
Cassa opposta pur costituendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo (art. 635, comma 2, c.p.c.), non sono fornite di completa efficacia probatoria nell'eventuale successivo giudizio di opposizione, è altrettanto vero che in mancanza di idonea prova documentale attestante l'avvenuto pagamento, la domanda in questa sede avanzata non possa essere accolta.
Alla somma come indicata nel decreto ingiuntivo opposto debbono però essere detratte specifiche somme oggetto di stanza di rateizzazione, concessa dalla CP_1 prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto: invero l'avv. Parte_1
ha depositato in atti istanza di rateizzazione relativa alle cartelle “66400”
[...]
e “25000” la quale, tra i crediti soggetti a rateizzazione, indica espressamente i contributi soggettivo, di maternità e integrativo (partita 8007) dell'anno 2017 (per importi pari ad euro 69,76+3,80+17,56) e dell'anno 2018 (per importi pari ad euro
70,72+17,88+3,32), importi che corrispondono esattamente – fatti salvi gli arrotondamenti - a quanto indicato nei ruoli 2018 e 2019 (allegati c) e d), per un totale pari ad euro 183,04.
Deve quindi ritenersi che tali importi non siano dovuti, posto che il provvedimento di rateizzazione è del 21.07.2023, a fronte di una domanda del
25.05.2023, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in data
28.07.2023, vale a dire quando la richiesta rateizzazione era già stata concessa.
Per tali motivi, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
L'opponente deve quindi essere condannato alla corresponsione della somma pari ad euro 91.363,73 (91.546,77-183,04), oltre accessori come per legge.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di , previa Parte_1
compensazione di un sesto per entrambe le fasi del giudizio (liquidate per intero nel procedimento monitorio nella misura di euro 2.242,00 ed in applicazione, nella presente fase, dei compensi minimi dello scaglione di riferimento, per tutte le fasi del giudizio), in considerazione della esiguità della somma che si ritiene non dovuta:
l'imposto di 5/6 è quindi pari ad euro 7.540,83 [(2.242,00+6.699,00)/6*5].
p.q.m.
- revoca il decreto ingiuntivo n. 242/2023; condanna alla corresponsione in favore Parte_1 della della somma pari ad euro Parte_2
91.363,73, oltre accessori come per legge;
- condanna parte opponente alla rifusione dei 5/6 delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano in complessivi euro 7.540,83 oltre spese generali al
15%, Iva e CPA come per legge e contributo unificato se dovuto.
Così deciso in data 29.09.2023
Il giudice
Annalisa Gualtieri
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2173 / 2023
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2173 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 , vertente
TRA
con l'avv.to Parte_1 [...]
; Parte_1 ricorrente
E
con Controparte_1
l'avv.to COMITO DAMIANO;
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.10.2023 Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 242/2023, notificatogli in data 28.07.2023, con il quale il giudice, su ricorso della
[...]
), gli aveva ingiunto il pagamento della somma Controparte_1
complessiva di € 91.546,77, oltre interessi legali, a titolo di sanzioni civili per il ritardato pagamento della contribuzione relativamente agli anni 2015-2018. A fondamento dell'opposizione l'opponente eccepiva la disparità di trattamento
“che la riserva ai suoi iscritti, per quanto concerne la riscossione dei CP_1 crediti” per avere la facoltà di agire anche mediante ricorso per ingiunzione con conseguente applicazione di un diverso termine prescrizionale;
la presentazione di una istanza di definizione agevolata dei contributi, per gli anni 2017 e 2018, per un importo pari ad euro 8,623,00.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
“Esaminare i profili di costituzionalità o meno delle norme richiamate, circa la disparità di trattamento riservato agli i scritti alla CP_1
2) ACCOGLIERE l'opposizione, fondata in fatto ed in diritto, poiché il credito reclamato, sì come richiesto non è dovuto, se non nella inferiore misura, decurtando le somme iscritte al ruolo esattoriale ed oggetto di rottamazione.
Non per ultimo esaminare nuovamente e alla luce di quanto dedotto nel presente atto di opposizione, per l'abbondante decorso del tempo, l'intervenuta prescrizione, sempre per le motivazioni in premessa specificate.
In ogni caso
3) REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto poiché infondato in fatto ed in diritto”.
Con deposito di memoria difensiva, si costituiva in giudizio la , la CP_1 quale contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
La causa, di natura documentale, veniva decisa in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 25.09.2025.
Deve preliminarmente rilevarsi che non sussiste alcun obbligo normativamente previsto per la di agire esclusivamente con gli strumenti previsti agli art. 24 e CP_1 ss. del d.lgs. 46/1999 sia perché ciò è espressamente consentito da norma di rango primario istitutiva della (art. 17, comma 6, legge 6/81, il quale prevede che CP_1
“La può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle CP_1 somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 16, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette”), poi ripresa anche dall'art. 37, comma 6, del relativo Statuto.
Non è chiaro poi in cosa consista il lamentato vizio di costituzionalità che si ripercuoterebbe sulla scelta della di agire con ricorso monitorio ovvero con lo CP_2 speciale strumento della iscrizione a ruolo del credito: invero, in entrambi i casi, il termine prescrizionale decennale applicabile al credito è il medesimo, permanendo tale anche all'esito dell'emanazione di un titolo giudiziale, rappresentato, in questo caso dalla eventuale sentenza che definisce un procedimento giurisdizionale di opposizione al decreto ingiuntivo emesso, come di opposizione alla cartella esattoriale.
Il decreto ingiuntivo si basa come specificatamente dedotto dalla CP_1 documentato e non contestato su: omesso versamento dei contributi minimi soggettivi e dei contributi di maternità degli anni 2016,2017 e 2018, dei contributi minimi integrativi degli anni 2016 e 2017 e dei contributi soggettivi ed integrativi dovuti in eccedenza rispetto ai minimi per gli anni 2015,2016,2017 e 2018, oltre interessi e sanzioni, nonché della sanzione per il tardivo invio del modello 5/2020, per un ammontare complessivo pari ad euro 91.546,77, come da dichiarazione ex art. 635 c.p.c., resa dal Dirigente del competente Servizio dell'Ente, omissioni tutte previamente contestate dall'Ente con con le note pec prot. n. 2021/144942 del
3.06.2021 (ricevuta in data 8.06.2021) e n. 2022/24920 del 1.02.2022 (ricevuta in data 4.02.2022), allegate in atti e che l'istante non contesta aver ricevuto.
Seppure non sia stata specificatamente sollevata alcuna eccezione di prescrizione – limitandosi parte opponente ad investire il Magistrato di una generica indagine sulla eventuale generica prescrizione di alcuni ovvero tutti i contributi richiesti –si osserva che è oramai principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale l'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335/95, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa (così, Cass. 13.12.2006, n. 26621, in una fattispecie riguardante l' , cui è seguita Cass. 29.11.2007, n. 24910, sempre in una CP_3
fattispecie riguardante l' . Tale orientamento è poi stato seguito da Cass. sez. CP_3 un. 4.3.2008, n. 5784).
A questo quadro normativo e giurisprudenziale deve però aggiungersi quanto disposto in relazione al termine di prescrizione dei contributi dovuti alla
[...]
che ha natura decennale, come disposto dall'art. 66 L. 247/2012, secondo CP_1
cui «La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ». Controparte_1
Tale disposizione, secondo la giurisprudenza di legittimità (sentenza
6729/2013), deve interpretarsi nel senso che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 legge n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non CP_1
ancora maturate secondo il regime precedente”.
Per quanto concerne il dies a quo della decorrenza della prescrizione, le normative delle varie Casse di previdenza dei liberi professionisti dispongono che la prescrizione decorre dalla data di invio alla da parte dell'obbligato, della CP_1
comunicazione reddituale obbligatoria, con la conseguenza che l'omessa trasmissione della comunicazione reddituale viene considerata dal legislatore evento interruttivo della prescrizione e, pertanto, la prescrizione non inizia a decorrere.
In particolare, con riferimento alla previdenza forense, giova rammentare che il termine di prescrizione decennale decorre solamente dalla data di presentazione della dichiarazione a cura dell'obbligato, in conformità al disposto dell'art. 19, comma 2, della legge 576/1980.
Ebbene, rilevato che il decorso del termine prescrizionale (decennale) opera dalla data in cui il professionista comunica alla l'ammontare dei redditi (ex CP_1
multis Cass. 3586/2012), risulta pienamente condivisibile quanto dedotto e documentato dalla con riferimento ai contributi soggettivi ed CP_1
integrativi dovuti in eccedenza rispetto ai minimi per gli anni 2015, 2016, 2017 e
2018 oltre interessi e sanzioni, per i quali il professionista ha inviato le relative comunicazioni reddituali, rispettivamente, in data 27.7.2016 (per l'anno 2015),
28.07.2017( per l'anno 2016), 25.07.2018 (per l'anno 2017) e 3.08.2019 (per l'anno
2018), ossia successivamente all'entrata in vigore della l. n. 247/2012, risulta, pacificamente, applicabile il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 66 della predetta normativa, ad oggi non decorso. Anche per quanto riguarda i contributi minimi soggettivi e i contributi di maternità degli anni 2016, 2017 e 2018 nonché per i contributi minimi integrativi degli anni 2016 e 2017, trattandosi di contribuzione i cui termini di scadenza di pagamento erano successivi al 28 febbraio dell'anno di rispettiva competenza, ossia successivi all'entrata in vigore della l. n. 247/2012, risulta, pacificamente, applicabile il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 66 della predetta normativa. Allo stesso modo, con riguardo alla sanzione dichiarativa dell'anno 2019 (modello 5/2020), da inviare rispettivamente entro il
31.12.2020 (a seguito di proroga giusta delibera del Consiglio di amministrazione della del 2.04.2020), il termine di prescrizione quinquennale, applicabile alla CP_1 fattispecie delle sanzioni dichiarative, non risulta allo stato decorso.
Il credito quindi, non contestato in punto di quantum, risulta tutt'ora certo, liquido e ed esigibile: invero, quanto alla effettiva debenza del credito vantato deve rilevarsi che alcuna specifica contestazione sul punto è stata avanzata dall'opponente che, anzi, in via stragiudiziale, aveva chiesto la possibilità di rateizzare parte del debito: se quindi è corretto affermare che le attestazioni dei competenti uffici della
Cassa opposta pur costituendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo (art. 635, comma 2, c.p.c.), non sono fornite di completa efficacia probatoria nell'eventuale successivo giudizio di opposizione, è altrettanto vero che in mancanza di idonea prova documentale attestante l'avvenuto pagamento, la domanda in questa sede avanzata non possa essere accolta.
Alla somma come indicata nel decreto ingiuntivo opposto debbono però essere detratte specifiche somme oggetto di stanza di rateizzazione, concessa dalla CP_1 prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto: invero l'avv. Parte_1
ha depositato in atti istanza di rateizzazione relativa alle cartelle “66400”
[...]
e “25000” la quale, tra i crediti soggetti a rateizzazione, indica espressamente i contributi soggettivo, di maternità e integrativo (partita 8007) dell'anno 2017 (per importi pari ad euro 69,76+3,80+17,56) e dell'anno 2018 (per importi pari ad euro
70,72+17,88+3,32), importi che corrispondono esattamente – fatti salvi gli arrotondamenti - a quanto indicato nei ruoli 2018 e 2019 (allegati c) e d), per un totale pari ad euro 183,04.
Deve quindi ritenersi che tali importi non siano dovuti, posto che il provvedimento di rateizzazione è del 21.07.2023, a fronte di una domanda del
25.05.2023, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in data
28.07.2023, vale a dire quando la richiesta rateizzazione era già stata concessa.
Per tali motivi, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
L'opponente deve quindi essere condannato alla corresponsione della somma pari ad euro 91.363,73 (91.546,77-183,04), oltre accessori come per legge.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di , previa Parte_1
compensazione di un sesto per entrambe le fasi del giudizio (liquidate per intero nel procedimento monitorio nella misura di euro 2.242,00 ed in applicazione, nella presente fase, dei compensi minimi dello scaglione di riferimento, per tutte le fasi del giudizio), in considerazione della esiguità della somma che si ritiene non dovuta:
l'imposto di 5/6 è quindi pari ad euro 7.540,83 [(2.242,00+6.699,00)/6*5].
p.q.m.
- revoca il decreto ingiuntivo n. 242/2023; condanna alla corresponsione in favore Parte_1 della della somma pari ad euro Parte_2
91.363,73, oltre accessori come per legge;
- condanna parte opponente alla rifusione dei 5/6 delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano in complessivi euro 7.540,83 oltre spese generali al
15%, Iva e CPA come per legge e contributo unificato se dovuto.
Così deciso in data 29.09.2023
Il giudice
Annalisa Gualtieri