Articolo 5 della Legge 24 aprile 1967, n. 261
Articolo 4Articolo 6
Versione
31 maggio 1967
Art. 5.
Il quarto capoverso dell' articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317 , e' sostituito dai seguenti:
"Per la validita' delle deliberazioni della Commissione e' richiesta la presenza del presidente e di almeno quattro membri votanti.
Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza e a parita' di voti prevale quello del presidente".
Entrata in vigore il 31 maggio 1967
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