Articolo 1 della Legge 18 marzo 1982, n. 89
Articolo 2
Versione
7 aprile 1982
Art. 1.
Le pensioni erogate dal Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in godimento al 31 dicembre 1979, nell'importo in essere a tale data, sono rivalutate, con decorrenza 1 gennaio 1980, secondo i coefficienti appresso indicati, in relazione ai rispettivi periodi di decorrenza:
Anno di decorrenza originario Coefficienti
della pensione di rivalutazione
ante 1964 1,25
anno 1964 1,20
anno 1965 1,16
anno 1966 1,14
anno 1967 1,11
anno 1968 1,09
anno 1969 1,07
Entrata in vigore il 7 aprile 1982
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