CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 11/02/2026, n. 2358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2358 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2358/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente
DI VITA GIANLUCA, Relatore
BARBIERI LUIGI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15694/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco, 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130084334630000 IRPEF-ALTRO 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Raiola, 50 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco, 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130112568319000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150057157968000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160025716873000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160066098180000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180019192178000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2111/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso in trattazione ha ad oggetto gli atti di seguito indicati:
- intimazione di pagamento n. 071 2025 90227192 70/000, notificata il 27.6.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiede il pagamento del complessivo importo di euro 6.361,10 (l'atto richiama le seguenti cartelle: n. 071 2015 0057157968, n. 071 2016 0025716873, n. 071 2016 0066098180; n. 071
2018 0019192178);
- intimazione di pagamento n. 071 2024 90342169 23/000, notificata il 26.5.2025, con importo di € 17.076,99
(tale atto menziona le medesime cartelle di cui sopra e, inoltre, quelle recanti n. 071 2013 0084334630 e n.
071 2013 0112568319).
Parte ricorrente deduce i seguenti motivi di gravame: illegittimità per mancata indicazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 36, comma 4 ter, del D.L. n. 248 del 2007; omessa notifica degli atti presupposti sottesi alle gravate cartelle (avviso bonario, preavvisi e richieste di pagamento); estinzione dei crediti tributari per intervenuta prescrizione dei tributi, delle sanzioni e degli interessi;
nullità degli atti impositivi per carenza di motivazione;
violazione degli artt. 7 ed 8 della L n. 241 del 1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Resiste in giudizio la Direzione Provinciale II di Napoli dell'Agenzia delle Entrate che replica alle censure e chiede il rigetto del gravame.
Con memoria depositata il 22.1.2026 l'istante ribadisce i motivi del ricorso ed insiste per l'accoglimento del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
Non ha pregio il motivo di diritto con cui si deduce l'illegittimità degli atti impugnati per mancata indicazione del responsabile del procedimento. Ed invero, la disposizione invocata (art. 36, comma 4-ter, del D.L. n. 248 del 2007) prevedeva che “La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità,
l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse”.
Tale previsione è stata, tuttavia, abrogata dall'art. 2, comma 4, lett. d), D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, di talché non è predicabile alcuna illegittimità di atti adottati sulla base di un assetto normativo che ratione temporis non contemplava l'adempimento in questione.
Non hanno pregio le censure con cui si lamenta l'omessa notifica degli atti presupposti sottesi alle gravate cartelle (avviso bonario, preavvisi e richieste di pagamento), il difetto di motivazione e l'omessa comunicazione di avvio del procedimento. Ciò in quanto il contribuente non ha contestato la ritualità della notifica delle cartelle richiamate nelle intimazioni impugnate, circostanza idonea a far presumere la piena conoscenza delle pretese tributarie sottese e, conseguentemente, a escludere qualsivoglia vulnus al diritto di difesa.
Tanto si ricava, infatti, dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 che, solo in caso di mancata notifica di atti autonomamente impugnabili, ne ammette l'impugnazione unitamente a quello consequenziale.
Va rigettato il motivo di diritto con cui si lamenta la presunta estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
Come evidenziato dall'amministrazione resistente: i) le cartelle richiamate nelle intimazioni di pagamento gravate sono state notificate tra il 10.5.2013 e il 10.12.2018; ii) alcune hanno costituito oggetto di rateazione, su richiesta di parte, con provvedimento del 30.5.2017; iii) i titoli hanno costituito poi oggetto di intimazioni di pagamento notificate il 27.11.2017, il 6.6.2019 (di quest'ultima è stata documentata la notifica) e di un preavviso di fermo notificato il 26.2.2020 e tali atti operano come causa interruttiva del termine di prescrizione;
iv) occorre poi tenere conto della sospensione del termine prescrizionale previsto dalla normativa emergenziale Covid-19 ex art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
Rispetto a tali considerazioni, tenuto conto dei rilievi articolati nell'ultima memoria difensiva dalla parte ricorrente, va poi aggiunto che il termine di prescrizione per i tributi erariali è quello decennale (Cass. civ.,
n. 4723 del 2025) ex art. 2946 c.c. - in ragione dell'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni - e non quello quinquennale previsto dall'art. 2948 comma 1 n. 4 c.c. che invece opera unicamente per le sanzioni e gli interessi.
Tale termine non può quindi ritenersi decorso con riferimento ai tributi e agli accessori del credito, tenuto conto: - quanto alla cartelle n. 071 2013 0084334630, n. 071 2013 0112568319, n. 071 2015 0057157968, n. 071
2016 0025716873, n. 071 2016 0066098180, della rituale notifica dell'intimazione di pagamento effettuata in data 6.6.2019 – non impugnata e divenuta, pertanto, inoppugnabile - e della predetta sospensione di 541 giorni prevista dalla normativa emergenziale, con la conseguenza che, alla data di notifica delle intimazioni impugnate in questa sede (26.5.2025, 27.6.2025), va esclusa sia la prescrizione decennale dei crediti erariali
Irpef, sia quella quinquennale delle sanzioni ed interessi;
- in riferimento alla cartella n. 071 2018 0019192178 notificata in data 10.12.2018 (non ricompresa nella intimazione di pagamento notificata il 6.6.2019), della natura decennale della prescrizione dei crediti erariali e quinquennale per le sanzioni ed interessi con la conseguenza che, tenuto conto della predetta sospensione di 541 giorni prevista dall'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020, tali termini prescrizionali non possono ritenersi spirati alla data di notifica della intimazione impugnata in questa sede, effettuata il 26.5.2025.
In conclusione, i ricorsi vanno rigettati con conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
1.200,00 a favore di Ag. Entrate Direzione Provinciale II Di Napoli , oltre oneri ed accessori, come per legge, se dovuti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente
DI VITA GIANLUCA, Relatore
BARBIERI LUIGI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15694/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco, 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130084334630000 IRPEF-ALTRO 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Raiola, 50 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco, 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130112568319000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150057157968000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160025716873000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160066098180000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180019192178000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2111/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso in trattazione ha ad oggetto gli atti di seguito indicati:
- intimazione di pagamento n. 071 2025 90227192 70/000, notificata il 27.6.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiede il pagamento del complessivo importo di euro 6.361,10 (l'atto richiama le seguenti cartelle: n. 071 2015 0057157968, n. 071 2016 0025716873, n. 071 2016 0066098180; n. 071
2018 0019192178);
- intimazione di pagamento n. 071 2024 90342169 23/000, notificata il 26.5.2025, con importo di € 17.076,99
(tale atto menziona le medesime cartelle di cui sopra e, inoltre, quelle recanti n. 071 2013 0084334630 e n.
071 2013 0112568319).
Parte ricorrente deduce i seguenti motivi di gravame: illegittimità per mancata indicazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 36, comma 4 ter, del D.L. n. 248 del 2007; omessa notifica degli atti presupposti sottesi alle gravate cartelle (avviso bonario, preavvisi e richieste di pagamento); estinzione dei crediti tributari per intervenuta prescrizione dei tributi, delle sanzioni e degli interessi;
nullità degli atti impositivi per carenza di motivazione;
violazione degli artt. 7 ed 8 della L n. 241 del 1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Resiste in giudizio la Direzione Provinciale II di Napoli dell'Agenzia delle Entrate che replica alle censure e chiede il rigetto del gravame.
Con memoria depositata il 22.1.2026 l'istante ribadisce i motivi del ricorso ed insiste per l'accoglimento del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
Non ha pregio il motivo di diritto con cui si deduce l'illegittimità degli atti impugnati per mancata indicazione del responsabile del procedimento. Ed invero, la disposizione invocata (art. 36, comma 4-ter, del D.L. n. 248 del 2007) prevedeva che “La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità,
l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse”.
Tale previsione è stata, tuttavia, abrogata dall'art. 2, comma 4, lett. d), D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, di talché non è predicabile alcuna illegittimità di atti adottati sulla base di un assetto normativo che ratione temporis non contemplava l'adempimento in questione.
Non hanno pregio le censure con cui si lamenta l'omessa notifica degli atti presupposti sottesi alle gravate cartelle (avviso bonario, preavvisi e richieste di pagamento), il difetto di motivazione e l'omessa comunicazione di avvio del procedimento. Ciò in quanto il contribuente non ha contestato la ritualità della notifica delle cartelle richiamate nelle intimazioni impugnate, circostanza idonea a far presumere la piena conoscenza delle pretese tributarie sottese e, conseguentemente, a escludere qualsivoglia vulnus al diritto di difesa.
Tanto si ricava, infatti, dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 che, solo in caso di mancata notifica di atti autonomamente impugnabili, ne ammette l'impugnazione unitamente a quello consequenziale.
Va rigettato il motivo di diritto con cui si lamenta la presunta estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
Come evidenziato dall'amministrazione resistente: i) le cartelle richiamate nelle intimazioni di pagamento gravate sono state notificate tra il 10.5.2013 e il 10.12.2018; ii) alcune hanno costituito oggetto di rateazione, su richiesta di parte, con provvedimento del 30.5.2017; iii) i titoli hanno costituito poi oggetto di intimazioni di pagamento notificate il 27.11.2017, il 6.6.2019 (di quest'ultima è stata documentata la notifica) e di un preavviso di fermo notificato il 26.2.2020 e tali atti operano come causa interruttiva del termine di prescrizione;
iv) occorre poi tenere conto della sospensione del termine prescrizionale previsto dalla normativa emergenziale Covid-19 ex art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
Rispetto a tali considerazioni, tenuto conto dei rilievi articolati nell'ultima memoria difensiva dalla parte ricorrente, va poi aggiunto che il termine di prescrizione per i tributi erariali è quello decennale (Cass. civ.,
n. 4723 del 2025) ex art. 2946 c.c. - in ragione dell'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni - e non quello quinquennale previsto dall'art. 2948 comma 1 n. 4 c.c. che invece opera unicamente per le sanzioni e gli interessi.
Tale termine non può quindi ritenersi decorso con riferimento ai tributi e agli accessori del credito, tenuto conto: - quanto alla cartelle n. 071 2013 0084334630, n. 071 2013 0112568319, n. 071 2015 0057157968, n. 071
2016 0025716873, n. 071 2016 0066098180, della rituale notifica dell'intimazione di pagamento effettuata in data 6.6.2019 – non impugnata e divenuta, pertanto, inoppugnabile - e della predetta sospensione di 541 giorni prevista dalla normativa emergenziale, con la conseguenza che, alla data di notifica delle intimazioni impugnate in questa sede (26.5.2025, 27.6.2025), va esclusa sia la prescrizione decennale dei crediti erariali
Irpef, sia quella quinquennale delle sanzioni ed interessi;
- in riferimento alla cartella n. 071 2018 0019192178 notificata in data 10.12.2018 (non ricompresa nella intimazione di pagamento notificata il 6.6.2019), della natura decennale della prescrizione dei crediti erariali e quinquennale per le sanzioni ed interessi con la conseguenza che, tenuto conto della predetta sospensione di 541 giorni prevista dall'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020, tali termini prescrizionali non possono ritenersi spirati alla data di notifica della intimazione impugnata in questa sede, effettuata il 26.5.2025.
In conclusione, i ricorsi vanno rigettati con conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
1.200,00 a favore di Ag. Entrate Direzione Provinciale II Di Napoli , oltre oneri ed accessori, come per legge, se dovuti.