Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 11/02/2026, n. 2358
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità per mancata indicazione del responsabile del procedimento

    La norma invocata è stata abrogata e non era applicabile ratione temporis agli atti contestati.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    Il contribuente non ha contestato la notifica delle cartelle richiamate nelle intimazioni, facendo presumere la conoscenza delle pretese tributarie.

  • Rigettato
    Estinzione dei crediti tributari per intervenuta prescrizione

    Le cartelle sono state notificate in date precedenti, alcune hanno formato oggetto di rateazione, sono intervenute intimazioni di pagamento e sospensioni dovute alla normativa emergenziale Covid-19. Il termine di prescrizione è decennale per i tributi e quinquennale per sanzioni e interessi, e non è decorso.

  • Rigettato
    Nullità degli atti impositivi per carenza di motivazione

    Il contribuente non ha contestato la notifica delle cartelle richiamate nelle intimazioni, facendo presumere la conoscenza delle pretese tributarie.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 7 ed 8 della L n. 241 del 1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento

    Il contribuente non ha contestato la notifica delle cartelle richiamate nelle intimazioni, facendo presumere la conoscenza delle pretese tributarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 11/02/2026, n. 2358
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2358
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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