TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 07/07/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1697 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Massimo DI PATRIA Presidente
dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel.
dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 1697 /2024 promosso da
nato a [...] il [...], c.f. e Parte_1 C.F._1 residente in [...] con il patrocinio dell'avv. RICCIARDI
RAFFAELLA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cesena (FC) VIALE
EUROPA N. 654
- ricorrente
, nata a [...] il [...], c.f. CP_1
, e residente a [...] con il C.F._2
patrocinio dell'avv. MARIANI SUSANNA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cesena (FC) alla galleria Cavour n. 24
- resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.07.2024 dopo aver dato atto dell'intervenuta Parte_1 separazione avvenuta con sentenza n. 682/2023 in data 18.10.2023 e dell'impossibilità di ristabilire
1 la comunione coniugale ha chiesto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile con in data 04.04.1994, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di CP_1
Cesenatico (FC) Anno 1994, Numero 8, Parte II, Serie A, dal quale nascevano, in data 27.12.1996, Per_ la figlia e, in data 03.08.2003, i gemelli e;
nel ricorso Per_2 Per_3 Parte_1 chiedeva di versare direttamente a ciascun figlio un assegno di mantenimento mensile pari ad €
325,00 a titolo di contributo al loro mantenimento, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT come per legge.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 11.03.2025 la CP_1 quale, si opponeva alle richieste del ricorrente, con particolare riferimento al quantum dell'assegno di mantenimento dei figli (pari ad € 657,15 da luglio 2024 tenuto conto della rivalutazione monetaria), e alla modalità di versamento diretto. Evidenziava come dalla data della separazione la Per_ situazione fosse cambiata, sia per il rientro in casa della figlia maggiore , avvenuto nell'aprile del 2024 quindi successivamente all'omologa della separazione, sia per l'aumento del reddito del
Sig. che ora svolge un secondo lavoro e presto percepirà la pensione di anzianità. Parte_1
All'udienza del 22.4.2025 il giudice, dopo avere sentito le parti, formulava loro la seguente proposta: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra e in data 04.04.1994, con atto trascritto nei Parte_1 CP_1
Registri dello Stato Civile del Comune di Cesenatico (FC) Anno 1994, Numero 8, Parte II, Serie A;
2. disporre che l'ex casa coniugale, sita in Cesenatico (FC), viale Fratelli Rosselli n.23, resti assegnata unitamente agli arredi presenti alla sig.ra che ivi abiterà insieme ai figli CP_1
Per_ maggiorenni e , attualmente studenti universitari e non economicamente Per_2 autosufficienti, limitatamente alla durata della convivenza anagrafica dei figli presso l'immobile;
3. il sig. verserà alla signora un assegno di mantenimento mensile per Parte_1 CP_1
i figli ed di complessivi € 720,00 (€ 360,00 per figlio), somma da Persona_4 Persona_5 rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT come per legge, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul c/c intestato a , oltre il 50% delle spese CP_2 straordinarie secondo il Protocollo in essere presso questo tribunale, ivi compresi i costi di manutenzione, assicurazione, bollo, revisione, cambio pneumatici, cambio bombole gas dell'autovettura Renault CL tg. EY117JX di proprietà del sig. del motociclo KI tg. Parte_1
X4FDSP e dell'autovettura Opel IL tg. DS874NZ di proprietà della sig.ra fintanto che CP_1
Per_ tutti questi mezzi resteranno in uso ai figli e , con obbligo del rimborso a favore del Per_2 genitore anticipatario entro 15 gg dalla richiesta di rimborso con presentazione di relative ricevute/fatture;
4. in merito al cane LI di proprietà della sig.ra , il ricorrente CP_1 continuerà a rimborsare il 50% delle spese per alimenti e delle sole spese veterinarie ordinarie, toelettatura (4 volte anno) e di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, dietro presentazione di relative fatture e ricevute comprovanti le predette spese, entro 15 giorni dalla
2 richiesta di rimborso, fino alla convivenza anagrafica dei figli presso l'immobile ex casa coniugale
e contestuale permanenza di LI presso medesima abitazione;
5. spese di lite interamente compensate.
Le parti accettavano personalmente tale proposta e quindi i loro procuratori discutevano oralmente la causa e precisavano le conclusioni chiedendo l'accoglimento dell'accordo raggiunto.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in
Roncofreddo (FC) in data 8 settembre 2018, trascritto negli atti di Matrimonio del predetto Comune dell'anno 2018 n.11 Parte II Serie A Ufficio, deve essere senz'altro dichiarata ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n° 2) lett. b), della legge 1° dicembre 1970 n° 898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale (avvenuta il 24 gennaio 2023) nella procedura di separazione definita con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Forlì in data 15 novembre 2023 e pubblicato in data 2 dicembre 2023. Alla luce di quanto esposto in atti, è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Non sussistono ragioni ostative all'accoglimento della domanda congiunta ed al recepimento delle condizioni concordate, di sopra integralmente trascritte, che risultano conformi all'interesse dei figli e non contrarie all'ordine pubblico.
Le spese di lite devono compensarsi in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente provvedendo, con l'intervento del
Pubblico Ministero, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato il 4.4.1994 con rito civile tra Parte_1 nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], con atto CP_1 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cesenatico (FC) Anno 1994, Numero 8,
Parte II, Serie A,
-recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate fra le parti riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte e dispone in conformità; -
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cesenatico (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza successivamente al passaggio in giudicato;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
3 Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 24.06.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessandra Medi
Il Presidente
Dott. Massimo Di Patria
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Massimo DI PATRIA Presidente
dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel.
dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 1697 /2024 promosso da
nato a [...] il [...], c.f. e Parte_1 C.F._1 residente in [...] con il patrocinio dell'avv. RICCIARDI
RAFFAELLA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cesena (FC) VIALE
EUROPA N. 654
- ricorrente
, nata a [...] il [...], c.f. CP_1
, e residente a [...] con il C.F._2
patrocinio dell'avv. MARIANI SUSANNA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cesena (FC) alla galleria Cavour n. 24
- resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.07.2024 dopo aver dato atto dell'intervenuta Parte_1 separazione avvenuta con sentenza n. 682/2023 in data 18.10.2023 e dell'impossibilità di ristabilire
1 la comunione coniugale ha chiesto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile con in data 04.04.1994, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di CP_1
Cesenatico (FC) Anno 1994, Numero 8, Parte II, Serie A, dal quale nascevano, in data 27.12.1996, Per_ la figlia e, in data 03.08.2003, i gemelli e;
nel ricorso Per_2 Per_3 Parte_1 chiedeva di versare direttamente a ciascun figlio un assegno di mantenimento mensile pari ad €
325,00 a titolo di contributo al loro mantenimento, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT come per legge.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 11.03.2025 la CP_1 quale, si opponeva alle richieste del ricorrente, con particolare riferimento al quantum dell'assegno di mantenimento dei figli (pari ad € 657,15 da luglio 2024 tenuto conto della rivalutazione monetaria), e alla modalità di versamento diretto. Evidenziava come dalla data della separazione la Per_ situazione fosse cambiata, sia per il rientro in casa della figlia maggiore , avvenuto nell'aprile del 2024 quindi successivamente all'omologa della separazione, sia per l'aumento del reddito del
Sig. che ora svolge un secondo lavoro e presto percepirà la pensione di anzianità. Parte_1
All'udienza del 22.4.2025 il giudice, dopo avere sentito le parti, formulava loro la seguente proposta: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra e in data 04.04.1994, con atto trascritto nei Parte_1 CP_1
Registri dello Stato Civile del Comune di Cesenatico (FC) Anno 1994, Numero 8, Parte II, Serie A;
2. disporre che l'ex casa coniugale, sita in Cesenatico (FC), viale Fratelli Rosselli n.23, resti assegnata unitamente agli arredi presenti alla sig.ra che ivi abiterà insieme ai figli CP_1
Per_ maggiorenni e , attualmente studenti universitari e non economicamente Per_2 autosufficienti, limitatamente alla durata della convivenza anagrafica dei figli presso l'immobile;
3. il sig. verserà alla signora un assegno di mantenimento mensile per Parte_1 CP_1
i figli ed di complessivi € 720,00 (€ 360,00 per figlio), somma da Persona_4 Persona_5 rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT come per legge, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul c/c intestato a , oltre il 50% delle spese CP_2 straordinarie secondo il Protocollo in essere presso questo tribunale, ivi compresi i costi di manutenzione, assicurazione, bollo, revisione, cambio pneumatici, cambio bombole gas dell'autovettura Renault CL tg. EY117JX di proprietà del sig. del motociclo KI tg. Parte_1
X4FDSP e dell'autovettura Opel IL tg. DS874NZ di proprietà della sig.ra fintanto che CP_1
Per_ tutti questi mezzi resteranno in uso ai figli e , con obbligo del rimborso a favore del Per_2 genitore anticipatario entro 15 gg dalla richiesta di rimborso con presentazione di relative ricevute/fatture;
4. in merito al cane LI di proprietà della sig.ra , il ricorrente CP_1 continuerà a rimborsare il 50% delle spese per alimenti e delle sole spese veterinarie ordinarie, toelettatura (4 volte anno) e di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, dietro presentazione di relative fatture e ricevute comprovanti le predette spese, entro 15 giorni dalla
2 richiesta di rimborso, fino alla convivenza anagrafica dei figli presso l'immobile ex casa coniugale
e contestuale permanenza di LI presso medesima abitazione;
5. spese di lite interamente compensate.
Le parti accettavano personalmente tale proposta e quindi i loro procuratori discutevano oralmente la causa e precisavano le conclusioni chiedendo l'accoglimento dell'accordo raggiunto.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in
Roncofreddo (FC) in data 8 settembre 2018, trascritto negli atti di Matrimonio del predetto Comune dell'anno 2018 n.11 Parte II Serie A Ufficio, deve essere senz'altro dichiarata ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n° 2) lett. b), della legge 1° dicembre 1970 n° 898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale (avvenuta il 24 gennaio 2023) nella procedura di separazione definita con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Forlì in data 15 novembre 2023 e pubblicato in data 2 dicembre 2023. Alla luce di quanto esposto in atti, è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Non sussistono ragioni ostative all'accoglimento della domanda congiunta ed al recepimento delle condizioni concordate, di sopra integralmente trascritte, che risultano conformi all'interesse dei figli e non contrarie all'ordine pubblico.
Le spese di lite devono compensarsi in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente provvedendo, con l'intervento del
Pubblico Ministero, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato il 4.4.1994 con rito civile tra Parte_1 nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], con atto CP_1 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cesenatico (FC) Anno 1994, Numero 8,
Parte II, Serie A,
-recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate fra le parti riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte e dispone in conformità; -
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cesenatico (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza successivamente al passaggio in giudicato;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
3 Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 24.06.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessandra Medi
Il Presidente
Dott. Massimo Di Patria
4