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Decreto 14 marzo 2025
Decreto 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, decreto 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Il Consigliere designato dott.ssa Maria Luisa Tortorella ha emesso il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 958/2024 RGVG promosso, ai sensi degli artt. 2 e ss. legge 24 maggio 2001 n. 89, con ricorso depositato in data
19/09/2024 da (c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Rita Lazzara per procura in atti;
premessa la competenza per territorio di questo ufficio, essendo stato il procedimento presupposto trattato in primo grado innanzi al Tribunale di Patti;
ritenuto che
la domanda indennitaria risulta correttamente proposta nei confronti del , atteso che il predetto procedimento è Controparte_1 stato celebrato innanzi a Giudice ordinario;
considerato che
il procedimento presupposto, promosso da Parte_2
e da con atto di citazione notificato il 30
[...] Controparte_2 settembre 2009, è stato definito, in primo grado, con sentenza n. 785/2021, pubblicata il 27 ottobre 2021; che avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 CP_3 con citazione del 6 marzo 2022 e il relativo giudizio (iscritto al n. 188/22
[...]
RG di questa Corte) è stato dichiarato interrotto all'udienza dell'1 giugno
2023; che, come risulta dalla produzione del fascicolo di secondo grado, il giudizio non è stato riassunto nel termine prescritto per legge;
che non è stato emesso allo stato provvedimento dichiarativo di estinzione, dovendosi considerare, quindi, il giudizio pendente;
che, pertanto, il ricorso è stato tempestivamente proposto;
rilevato che il giudizio presupposto ha avuto inizio, in primo grado, con atto di citazione notificato il 30 settembre 2002, è stato definito, in primo grado, con sentenza n. 785/2021, pubblicata il 27 ottobre 2021 e che, pertanto, ha avuto durata pari complessivamente ad anni 19 e giorni 27; ritenuto, pertanto, che il periodo eccedente la ragionevole durata ammonta ad anni 16 giorni 27, da cui va detratto il rinvio per astensione dalle udienze disposto all'udienza del 15 novembre 2006, (da contenere in un periodo di quattro mesi, non considerando quindi l'intera durata del periodo di tempo intercorso tra una udienza e la successiva, pari a 6 mesi 21 giorni: cfr. Cass.
Civ. Sez. 6 - 2, 10 aprile 2015 n. 7323) con una durata finale rilevante di anni
15 mesi 8 giorni 27 in assenza di (ulteriori) rallentamenti imputabili alle parti, avuto anche riguardo ai rinvii per carico del ruolo o per impedimento del giudice sicché, essendo la frazione di anno superiore a sei mesi, l'indennizzo va rapportato alla durata di anni 16; ritenuto non necessario esperire alcun rimedio preventivo di cui all'art.
1-ter legge n. 89/2001 nei procedimenti nei quali – come nel caso in esame – la durata ragionevole è stata già superata anteriormente al 31 ottobre 2016 (art. 6, co. 2 bis); ritenuto che, in ordine al quantum, in relazione alla posta in gioco, alla natura patrimoniale degli interessi coinvolti ed al valore ed alla rilevanza della causa nonché alla effettiva durata in eccesso ed all'esito della causa, l'equa riparazione per il danno non patrimoniale va liquidata in euro 400,00 annui, per un totale di euro 6.400,00;
che su tale somma spettano, in quanto espressamente richiesti dal ricorrente, gli interessi legali a decorrere dalla data di deposito del ricorso (cfr.
Cass. Civ. Sez. 2, 17 aprile 2023 n. 10096: “In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'indennizzo costituisce un'obbligazione "ex lege", con la conseguenza che gli interessi legali sulla somma dovuta decorrono dal giorno della domanda giudiziale, nel caso in cui in essa siano stati esplicitamente richiesti, o dalla pronuncia del decreto che liquida
l'indennizzo, nel caso in cui non siano stati richiesti con la domanda”); ritenuto che va, altresì, ingiunto il pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate in applicazione del correlato valore medio, di cui alla tariffa prevista dal D.M. n. 55/2014, per il procedimento monitorio, con distrazione in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
Letto l'art. 3, comma 5, legge 24 marzo 2001 n. 89,
INGIUNGE al di pagare senza dilazione a (c.f. Controparte_4 Parte_1
) la somma di euro 6.400,00, oltre interessi legali dalla C.F._1 domanda al soddisfo e spese della presente procedura che liquida in euro
567,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA, ed euro 27,00 per esborsi, con distrazione a favore dell'Avv. Rita Lazzara;
autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione;
manda alla Cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 5 legge n. 89/2001.
Messina, 14 marzo 2025
Il Consigliere designato dott.ssa Maria Luisa Tortorella