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Decreto 28 marzo 2025
Decreto 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE I CIVILE
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
TUTELA 1734 / 2020
Nella tutela della minore , nat a COMO il 10/08/1917 Persona_1
IL GIUDICE
Letta l'istanza depositata dal tutore per essere autorizzata ad investire i risparmi della minore attualmente in giacenza sul libretto alla stessa intestato nel fondo Horizon;
Rilevato che :
- il rappresentante dell'incapace ha il dovere di rendere produttivi i capitali dello stesso e l'art. 372
c.c – richiamato dall'art. 411 c.c. – prevede che i capitali devono essere investiti, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, nelle forme di investimento tipizzate da 1 a 4 della norma citata e che solo in via residualem e per motivi particolari, il Giudice Tutelare può autorizzare un investimento diverso da quelli sopra indicati;
- l'investimento nel prodotto finanziario richiesto non si reputa opportuno, in mancanza di seri e specifici indici probatori in relazione al rischio, all'esame comparativo con i titoli di Stato o i buoni postali fruttiferi , ed in mancanza di atto peritale asseverato che ne diagnostichi, nei contenuti, profili economico-giuridici di rilievo nell'orbita dell'art. 372
P.Q.M
RIGETTA l'istanza finalizzata dei capitali in modi diversi da quelli indicati dall'art. 372 c.c.
AUTORIZZA
Il tutore ad investire in uno degli strumenti indicati nell'art. 372 c.c a sua scelta
Con obbligo di sintentico rendiconto da depositare in cancelleria entro 30 giorni
Efficacia immediata
Como, 27 marzo 2025
Si comunichi
Il Giudice Tutelare onorario
Avv. Diana Sabetai
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
TUTELA 1734 / 2020
Nella tutela della minore , nat a COMO il 10/08/1917 Persona_1
IL GIUDICE
Letta l'istanza depositata dal tutore per essere autorizzata ad investire i risparmi della minore attualmente in giacenza sul libretto alla stessa intestato nel fondo Horizon;
Rilevato che :
- il rappresentante dell'incapace ha il dovere di rendere produttivi i capitali dello stesso e l'art. 372
c.c – richiamato dall'art. 411 c.c. – prevede che i capitali devono essere investiti, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, nelle forme di investimento tipizzate da 1 a 4 della norma citata e che solo in via residualem e per motivi particolari, il Giudice Tutelare può autorizzare un investimento diverso da quelli sopra indicati;
- l'investimento nel prodotto finanziario richiesto non si reputa opportuno, in mancanza di seri e specifici indici probatori in relazione al rischio, all'esame comparativo con i titoli di Stato o i buoni postali fruttiferi , ed in mancanza di atto peritale asseverato che ne diagnostichi, nei contenuti, profili economico-giuridici di rilievo nell'orbita dell'art. 372
P.Q.M
RIGETTA l'istanza finalizzata dei capitali in modi diversi da quelli indicati dall'art. 372 c.c.
AUTORIZZA
Il tutore ad investire in uno degli strumenti indicati nell'art. 372 c.c a sua scelta
Con obbligo di sintentico rendiconto da depositare in cancelleria entro 30 giorni
Efficacia immediata
Como, 27 marzo 2025
Si comunichi
Il Giudice Tutelare onorario
Avv. Diana Sabetai