TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 27/03/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del Dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1974/2023 R.G., vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Alessandro Luciano (C.F.: , elettivamente domiciliato presso lo Studio del C.F._2
proprio difensore, sito in Padova, Via San Fermo, n. 38;
- attore –
CONTRO
(C.F.: ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv.to Marco Portantiolo (C.F.: C.F._4
), elettivamente domiciliate presso lo Studio del proprio difensore, sito in C.F._5
Treviso (TV), Strada Comunale delle Corti, n. 61;
- convenute-
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da verbale dell'11.12.2024.
Per le convenute: come da verbale dell'11.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 132 c.p.c. così come modificato dalla legge 69/2009, ovvero mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
1 L'Avv. ha allegato di essere creditore di in ragione dell'attività Parte_1 Controparte_1
professionale svolta in favore della stessa nel periodo tra il 2013 ed il 2020, avendola assistita sia nell'ambito di procedimenti e processi penali sia di processi civili.
L'attore ha precisato che, trascorsi quasi due anni dalla risoluzione del rapporto professionale, avvenuta il 6.7.2020, considerato il mancato pagamento di quanto dovuto da parte dell'odierna convenuta, ha ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo per la somma di 34.956,12, oltre interessi spese, in data
30.6.2022; successivamente, notificato il decreto ingiuntivo e non avendo la svolto CP_1
opposizione, è stato pronunciato decreto ex art. 647 c.p.c..
L'istante ha dedotto che, disposta ispezione ipotecaria, ha riscontrato che a circa due mesi dalla notifica del decreto ingiuntivo, la ha stipulato un contratto di mutuo fondiario, con il quale è stato CP_1
concesso alla stessa ed alla di lei figlia la somma di 120.000,00 euro, di cui 60.000,00 euro per l'acquisto di una casa e 60.000,00 euro per liquidità.
L'attore ha precisato che, a garanzia del mutuo fondiario, la che lo ha erogato ha iscritto ipoteca CP_3
su un immobile contestualmente acquistato ed intestato a , figlia della , a CP_2 CP_1
fronte del pagamento alla venditrice del prezzo di 150.000,00 euro;
pagamento avvenuto mediante l'emissione di due assegni circolari da parte della , uno del valore di 100.000,00 euro e l'altro di CP_2
50.000,00, euro, entrambi emessi da Banca del Veneto Centrale.
Dunque, l'attore ha dedotto che, ottenuta da Agenzia delle Entrate documentazione relativa alla situazione reddituale e patrimoniale della , quest'ultima è risultata prova di capacità CP_2 patrimoniale e restitutoria, ragione per cui deve ritenersi che l'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dalla risulta pregiudizievole per l'istante. CP_1
In particolare, l'attore ha evidenziato come si sia sostanzialmente realizzata una donazione indiretta, in quanto con l'atto di compravendita del 20.9.2022 l'immobile è stato formalmente intestato alla , CP_2
ma lo stesso è stato acquistato con somme di denaro provenienti unicamente dalla , che, CP_1
peraltro, è tenuta unitamente alla figlia alla restituzione delle rate del mutuo acceso con Banca del
Veneto Centrale.
Pertanto, l'attore ha chiesto dichiararsi l'inefficacia nei suoi confronti del predetto atto di compravendita, in quanto effettuata in suo danno.
Si sono costituite in giudizio e , le quali hanno contestato la sussistenza Controparte_1 CP_2 dei presupposti dell'azione ex art. 2910 c.c..
2 In primo luogo, le convenute hanno evidenziato che l'attore ha dato avvio ad una procedura esecutiva, che ha avuto esito positivo per l'Avv. , in quanto è stata ordinata l'assegnazione in suo favore di Pt_1
un quinto dello stipendio della . CP_1
Inoltre, le convenute hanno contestato la sussistenza della scientia fraudis, in quanto essendo il creditore già tutelato dal provvedimento sopra citato, non vi era volontà o consapevolezza di rendere più difficoltoso il recupero del credito da parte dell'attore.
E ancora, le convenute hanno precisato che l'eventuale inefficacia dell'atto in questione non avrebbe alcuna effettiva utilità per l'attore, in quanto l'immobile è gravato da iscrizione ipotecaria della banca che ha concesso il mutuo.
2. Nel merito, si ritiene opportuno vagliare l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2901 c.c..
Ebbene, com'è noto, i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. ai fini del vittorioso esperimento dell'azione revocatoria rispetto ad un atto dispositivo posto in essere dal debitore sono costituiti: dalla sussistenza di un valido rapporto di credito, sia pure soggetto a condizione o a termine;
dalla ricorrenza dell'elemento oggettivo dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni creditorie derivante dalla lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento dell'atto dispositivo;
nonché dall'elemento soggettivo del consilium fraudis, ossia la ricorrenza in capo al debitore (nonché in capo al terzo, per i soli atti a titolo oneroso - cd. scientia damni) della consapevolezza che l'atto dispositivo diminuisca la consistenza della garanzia patrimoniale o, laddove l'atto dispositivo sia anteriore all'insorgenza del credito, la dolosa preordinazione dello stesso a pregiudicarne il soddisfacimento (in tal caso, se si tratta di atti a titolo oneroso è altresì richiesta la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione, cd. partecipatio fraudis).
Di recente, la Suprema Corte ha chiarito che, in tema di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della
"dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico) ma è necessario che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro
(Cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 1898 del 27/01/2025).
3 L'onere della prova circa la ricorrenza di tali condizioni, integrando queste ultime i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, incombe sul creditore.
Peraltro, nel caso di specie occorre vagliare ciascuno di tali presupposti alla luce delle prove fornite da parte attrice.
3. Quanto alla prima condizione, parte attrice ha fornito prova del diritto di credito, producendo il decreto ingiuntivo n. 519/2022 emesso dal Tribunale di Rovigo in data 13.7.2022, dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 6.10.2022 (Cfr. doc. n. 1 e 2 di parte ricorrente).
Peraltro, come noto, l'esistenza di un credito anche eventuale, in quanto contestato giudizialmente, è condizione sufficiente per la proposizione dell'azione revocatoria ordinaria.
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità la titolarità di un diritto di credito, anche
"sub iudice", costituisce condizione dell'azione revocatoria, sotto il profilo della "legitimatio ad causam" dell'attore (Cfr. ex multis Cass. Sez.6 - 3, Ordinanza n. 12975 del 30/06/2020).
3.1 A questo punto, occorre vagliare la collocazione temporale del momento genetico dei crediti fatti valere dall'attore.
Non è revocabile in dubbio che, nella più sfavorevole delle ipotesi per il ricorrente, il credito dedotto sia sorto in un momento precedente all'atto di cui si chiede la revoca.
Infatti, anche a volere individuare il momento genetico del credito con la documentata messa in mora, nella specie corrispondente alla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 13.7.2022, comunque la dedotta donazione indiretta è collocabile in data successiva, ossia il 20.9.2022 (Cfr. doc. n. 1 e n. 4 di parte ricorrente).
Dunque, a parere di questo giudicante, non è revocabile in dubbio che il credito azionato dall'Avv.
fosse già integralmente maturato nel momento in cui è stato posto in essere l'atto di cui si chiede Pt_1
la revoca.
4. Posti i requisiti già esaminati, occorre inoltre, ai fini dell'accoglimento dell'actio Pauliana, che il debitore abbia posto in essere un atto dispositivo pregiudizievole per le ragioni del creditore, produttivo del cd. eventus damni. Tale requisito è interpretato dalla giurisprudenza di legittimità in senso estensivo, in modo da includervi anche il mero pericolo di danno, ossia la semplice possibilità che l'attuazione coattiva del credito rimanga vanificata (in questo senso, Cfr. Cass., sent. n. 25733/2015).
Ai fini della sussistenza del presupposto oggettivo non è dunque necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata «ex ante», con riferimento alla data
4 dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito (Cass. n. 16986/2007;
Cass. n. 9461/2016).
Del resto, tale impostazione estensiva risulta coerente con la finalità cautelare e conservativa dell'actio
Pauliana, il cui accoglimento comporta non già la nullità dell'atto posto in essere, ma solo l'inefficacia relativa dello stesso nei confronti del creditore che l'abbia proposta.
In linea con la ratio dell'istituto, la giurisprudenza prevalente ha dunque ritenuto sussistente l'eventus damni non solo in presenza di una compromissione totale della consistenza del patrimonio del debitore, ma anche a fronte di una variazione quantitativa o qualitativa dello stesso tale da rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito (cfr. Cass., Sez. III, 14/07/2023, n. 20232; Cass., Sez. VI,
18/06/2019, n. 16221; Cass., Sez. II, 3/02/2015, n. 1902; Cass. n.1896/2012; Cass., n. 7767/2007).
Dunque, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto di compravendita di un immobile stipulato dal debitore convenuto, il cui patrimonio immobiliare residuo risultava gravato da un fondo patrimoniale e da iscrizioni ipotecarie, reputando irrilevante che il credito sottostante a una di tali iscrizioni fosse stato contestato dal debitore medesimo, in seno ad un giudizio instaurato successivamente all'atto dispositivo) (Cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del
18/06/2019).
Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione, che va valutata con riferimento al momento in cui lo stesso è compiuto, deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria;
è viceversa onere del debitore, in ossequio al principio di vicinanza della prova, dimostrare la capienza del suo patrimonio residuo per sottrarsi alla dichiarazione di inefficacia dell'atto.
4.1 Posti tali principi, occorre identificare l'atto dispositivo impugnato dal ricorrente, tenuto conto della peculiarità del caso di specie, con particolare riferimento alla complessiva operazione realizzata dalla convenuta.
Ebbene, si osserva che, nel precisare le conclusioni, il ricorrente ha fatto riferimento all'atto di compravendita dell'immobile sito in Rovigo, Via Clelia Consigli n. 10, a rogito Notaio Dott.ssa
5 di Rovigo, Rep. n. 23400 – Racc. 20322 del 20/09/2022, sottoscritto dalla Sig.ra Persona_1
, costituente in realtà una donazione indiretta in favore di quest'ultima. CP_2
Dunque, occorre preliminarmente verificare se l'atto in questione configuri effettivamente una donazione indiretta.
Il Tribunale reputa che, a fronte della dettagliata ricostruzione dell'atto dispositivo da parte del ricorrente, le resistenti non abbiano specificamente contestato la sussistenza di una donazione indiretta, che, comunque, può ritenersi provata dal complessivo esame dei documenti prodotti.
Infatti, è riscontrabile per tabulas che:
- con contratto di mutuo fondiario del 20.9.2022, e hanno ottenuto Controparte_1 CP_2
l'erogazione della somma di 120.000,00 euro da Banca del Veneto Centrale, obbligandosi al pagamento di una rata mensile di circa 520,00 euro (cfr. doc. 3 di parte ricorrente);
- con contratto di compravendita del 20.9.2022, ha acquistato da un CP_2 Persona_2
immobile sito in Rovigo, per la complessiva somma di 150.000,00, corrisposta con due assegni del rispettivo valore di 100.000,00 e 50.000,00 euro (cfr. doc. 4 di parte ricorrente);
- è titolare di un patrimonio mobiliare di valore prossimo allo zero (Cfr. doc. n. 9 di parte CP_2
ricorrente).
Inoltre, va posto in rilievo che , al momento della compravendita, aveva ventun anni ed è CP_2
pacifico che non svolgesse alcuna attività lavorativa.
A ben vedere, inoltre, non è neppure specificamente contestata la circostanza per cui tutte le somme ottenute con il contratto di mutuo del 20.9.2022, dunque anche quelle riferibili alla , siano CP_1
state tutte destinate all'acquisto dell'immobile in questione e che, in ogni caso, il prezzo formalmente corrisposto dalla sola sia costituito da somme sostanzialmente riferibili al patrimonio della CP_2
. CP_1
Inoltre, non è stato contestato dalle resistenti che al pagamento delle rate del mutuo provveda integralmente la sola . CP_1
In tal senso, vale comunque evidenziare come le resistenti non abbiano fornito alcuna plausibile ricostruzione alternativa a quella offerta dall'Avv. , sostanzialmente confermando che si sia Pt_1
realizzata una donazione indiretta.
Come noto, la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le
6 circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio (Cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9379 del 21/05/2020).
Nella specie, come detto, il fine di liberalità non è neppure messo in dubbio dalle resistenti, le quali hanno omesso ogni precisazione, contestazione o specificazione sul punto nei loro scritti difensivi.
4.2 Dunque, posta la ritenuta sussistenza di una donazione indiretta nei termini sopra esposti, occorre verificare se sia plausibile ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. rispetto al predetto atto.
Ebbene, di recente la Suprema Corte ha enunciato il condivisibile principio per cui l'azione revocatoria può avere ad oggetto la donazione indiretta che il debitore abbia compiuto in favore degli acquirenti del bene da un terzo, fornendogli il denaro necessario per la relativa compravendita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda revocatoria dell'atto con cui la moglie e i figli del debitore avevano acquistato da un terzo, rispettivamente, l'usufrutto e la nuda proprietà di un immobile, con denaro messo a disposizione dal marito e padre degli stessi) (Cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 16680 del 13/06/2023).
Ciò posto, è opportuno precisare che il Tribunale reputa corretta l'individuazione dell'atto oggetto di revoca, come effettuata dal ricorrente.
Sul punto merita di essere riportata la motivazione della sentenza n. 14098/2022 della Corte di
Cassazione, la quale ha puntualmente esaminato la questione: strumento formale di trasferimento della proprietà del bene per l'attuazione di un complesso procedimento di arricchimento del destinatario per cui si ha donazione indiretta non già del denaro ma dell'immobile poiché quest'ultimo è il bene che entra nel patrimonio del beneficiario (Cass., 2, n.
29924 del 2020; sul punto si veda anche Cass., U, n. 9282 del 5/8/1992…)>>. In altri termini la revoca colpisce l'effetto frutto della donazione indiretta (l'acquisto immobiliare), che diviene inefficace nei confronti del creditore. (Cfr. in motivazione Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 16680 del 13/06/2023).
4.3 Tutto quanto premesso, alla luce dei principi sopra esaminati anche in punto di eventus damni, può rilevarsi che, nel caso di specie, parte attrice ha fornito la prova che l'atto dispositivo impugnato sia stato idoneo a modificare dal punto di vista quantitativo e qualitativo il patrimonio della debitrice convenuta, potendo pregiudicare il soddisfacimento della pretesa creditoria.
Infatti, il trasferimento di un bene immobile determina necessariamente una maggiora difficoltà per il creditore di aggredire il patrimonio del debitore;
inoltre, va rilevata l'oggettiva diminuzione qualitativa patrimoniale subita dalla per effetto dell'atto contestato, avendo la debitrice ceduto tutto il CP_1
suo patrimonio immobiliare, ovvero i cespiti più facilmente aggredibili da un creditore.
7 Viceversa, parte convenuta non ha fornito la prova contraria in ordine alla capienza del proprio patrimonio, ma ha sostanzialmente confermato quanto dedotto dal ricorrente.
Infatti, la si è limitata a dedurre che: CP_1
- l'Avv. ha già ottenuto l'assegnazione di un quinto del suo stipendio e tanto è sufficiente ad Pt_1
assicurare la soddisfazione del suo credito;
- in ogni caso, l'eventuale azione esecutiva promossa dal ricorrente in caso di accoglimento della domanda risulterebbe infruttuosa, in quanto l'immobile è gravato da ipoteca di primo grado, iscritta dalla banca che ha concesso il mutuo.
Il Tribunale reputa che tali elementi non siano idonei ad obliterare la sussistenza dell'eventus damni.
In primo luogo, non può trascurarsi che l'odierno ricorrente ha ottenuto sinora solo una parzialissima soddisfazione del credito vantato, come meglio precisato a pagina 4 della memoria n. 1 ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c..
Soddisfazione che, peraltro, è interamente vincolata al patrimonio futuro della resistente, atteso che, pur avendo ottenuto l'assegnazione del quinto dello stipendio della , tale entrata, per quanto CP_1
connotata da relativa stabilità, resta comunque futura ed incerta, proprio in quanto connessa alla situazione lavorativa della odierna resistente.
Inoltre, neppure appare dirimente l'esistenza di una ipoteca di primo grado iscritta sull'immobile in questione.
A tal proposito, giova richiamare il principio per il quale l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore chirografario (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16793 del 13/08/2015).
E ancora, in tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come "eventus damni", atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del
8 compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria (Cfr. Cass. civ. n.
5815/2023).
Nella specie, le odierne resistenti sono comunque onerate del pagamento delle rate del mutuo e, dunque, con il decorso del tempo verosimilmente l'incidenza dell'ipoteca rispetto al valore del bene andrà gradualmente diminuendo.
Dunque, alla stregua dei principi e degli elementi sopra esaminati, si opina che l'atto dispositivo realizzato dalla abbia determinato una modificazione in peius, qualitativa e quantitativa, CP_1
della garanzia patrimoniale, che ha reso certamente quantomeno più incerto e difficoltoso il soddisfacimento del credito, condizione ritenuta sufficiente dalla costante giurisprudenza ai fini dell'accoglimento dell'actio Pauliana.
6. Con riferimento all'elemento soggettivo, giova ribadire quanto sopra argomentato in ordine alla anteriorità del credito fatto valere dal ricorrente rispetto all'atto di cui si chiede la revoca.
Come noto, in tal caso, l'atto è soggetto all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ. in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del debitore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni).
Nella specie, ovviamente la natura gratuita dell'operazione rende irrilevante la sussistenza della consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore in capo al terzo beneficiato.
Per contro, la era sicuramente consapevole del pregiudizio che con l'atto arrecava alle CP_1
ragioni creditorie.
Tanto è desumibile non solo dalla circostanza relativa alla anteriorità del credito, ma anche dalla vicinanza temporale dell'atto dispositivo realizzato, collocabile a circa due mesi di distanza dalla notifica del decreto ingiuntivo, nonché dalle peculiari modalità, sopra descritte, con cui ha tentato di occultare la donazione effettuata in favore della figlia.
Nondimeno, è d'uopo rilevare che al momento della donazione indiretta l'odierno ricorrente non aveva ancora ottenuto l'assegnazione del quinto dello stipendio della , posto che la relativa CP_1
ordinanza del G.E. risale al 9.10.2023 (Cfr. doc. n. 1 di parte resistente).
Dunque, anche accedendo alla prova presuntiva, è possibile ritenere provato che la fosse CP_1
pienamente consapevole di determinare un pregiudizio alle ragioni dell'odierno attore.
La domanda del ricorrente pertanto va accolta, avendo egli fornito la prova circa la ricorrenza di tutti i presupposti dell'actio Pauliana.
9 7. Le spese seguono la soccombenza delle resistenti e vengono liquidate, ai sensi del D.M. n. 55 del
2014, tenuto conto che per giurisprudenza costante il valore della controversia si determina in base al credito per cui si agisce (Cass. Ordinanza n. 10089 del 09/05/2014), nonché dell'attività in concreto svolta.
Ai sensi dell'art. 2655 c.c. la presente sentenza dovrà essere annotata (a richiesta delle parti o dei loro procuratori entro trenta giorni dalla pubblicazione, come disposto dall'art. 15 D.P.R. n. 635/72) in margine alla trascrizione dell'atto cui si riferisce.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA inefficace, nei confronti di ex art. 2901 c.c. la donazione indiretta Parte_1
realizzata da in favore di , e, per l'effetto, il contratto di compravendita Controparte_1 CP_2 dell'immobile sito in Rovigo, Via Clelia Consigli n. 10, a rogito Notaio Dott.ssa di Persona_1
Rovigo, Rep. n. 23400 – Racc. 20322 del 20/09/2022, stipulato da e CP_2 CP_4
CONDANNA le resistenti, in solido, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in euro 572,98 per spese vive ed euro 5.261,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge.
Così deciso in Rovigo, il 27.3.2025
IL GIUDICE
Dott. Nicola Del Vecchio
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del Dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1974/2023 R.G., vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Alessandro Luciano (C.F.: , elettivamente domiciliato presso lo Studio del C.F._2
proprio difensore, sito in Padova, Via San Fermo, n. 38;
- attore –
CONTRO
(C.F.: ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv.to Marco Portantiolo (C.F.: C.F._4
), elettivamente domiciliate presso lo Studio del proprio difensore, sito in C.F._5
Treviso (TV), Strada Comunale delle Corti, n. 61;
- convenute-
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da verbale dell'11.12.2024.
Per le convenute: come da verbale dell'11.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 132 c.p.c. così come modificato dalla legge 69/2009, ovvero mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
1 L'Avv. ha allegato di essere creditore di in ragione dell'attività Parte_1 Controparte_1
professionale svolta in favore della stessa nel periodo tra il 2013 ed il 2020, avendola assistita sia nell'ambito di procedimenti e processi penali sia di processi civili.
L'attore ha precisato che, trascorsi quasi due anni dalla risoluzione del rapporto professionale, avvenuta il 6.7.2020, considerato il mancato pagamento di quanto dovuto da parte dell'odierna convenuta, ha ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo per la somma di 34.956,12, oltre interessi spese, in data
30.6.2022; successivamente, notificato il decreto ingiuntivo e non avendo la svolto CP_1
opposizione, è stato pronunciato decreto ex art. 647 c.p.c..
L'istante ha dedotto che, disposta ispezione ipotecaria, ha riscontrato che a circa due mesi dalla notifica del decreto ingiuntivo, la ha stipulato un contratto di mutuo fondiario, con il quale è stato CP_1
concesso alla stessa ed alla di lei figlia la somma di 120.000,00 euro, di cui 60.000,00 euro per l'acquisto di una casa e 60.000,00 euro per liquidità.
L'attore ha precisato che, a garanzia del mutuo fondiario, la che lo ha erogato ha iscritto ipoteca CP_3
su un immobile contestualmente acquistato ed intestato a , figlia della , a CP_2 CP_1
fronte del pagamento alla venditrice del prezzo di 150.000,00 euro;
pagamento avvenuto mediante l'emissione di due assegni circolari da parte della , uno del valore di 100.000,00 euro e l'altro di CP_2
50.000,00, euro, entrambi emessi da Banca del Veneto Centrale.
Dunque, l'attore ha dedotto che, ottenuta da Agenzia delle Entrate documentazione relativa alla situazione reddituale e patrimoniale della , quest'ultima è risultata prova di capacità CP_2 patrimoniale e restitutoria, ragione per cui deve ritenersi che l'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dalla risulta pregiudizievole per l'istante. CP_1
In particolare, l'attore ha evidenziato come si sia sostanzialmente realizzata una donazione indiretta, in quanto con l'atto di compravendita del 20.9.2022 l'immobile è stato formalmente intestato alla , CP_2
ma lo stesso è stato acquistato con somme di denaro provenienti unicamente dalla , che, CP_1
peraltro, è tenuta unitamente alla figlia alla restituzione delle rate del mutuo acceso con Banca del
Veneto Centrale.
Pertanto, l'attore ha chiesto dichiararsi l'inefficacia nei suoi confronti del predetto atto di compravendita, in quanto effettuata in suo danno.
Si sono costituite in giudizio e , le quali hanno contestato la sussistenza Controparte_1 CP_2 dei presupposti dell'azione ex art. 2910 c.c..
2 In primo luogo, le convenute hanno evidenziato che l'attore ha dato avvio ad una procedura esecutiva, che ha avuto esito positivo per l'Avv. , in quanto è stata ordinata l'assegnazione in suo favore di Pt_1
un quinto dello stipendio della . CP_1
Inoltre, le convenute hanno contestato la sussistenza della scientia fraudis, in quanto essendo il creditore già tutelato dal provvedimento sopra citato, non vi era volontà o consapevolezza di rendere più difficoltoso il recupero del credito da parte dell'attore.
E ancora, le convenute hanno precisato che l'eventuale inefficacia dell'atto in questione non avrebbe alcuna effettiva utilità per l'attore, in quanto l'immobile è gravato da iscrizione ipotecaria della banca che ha concesso il mutuo.
2. Nel merito, si ritiene opportuno vagliare l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2901 c.c..
Ebbene, com'è noto, i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. ai fini del vittorioso esperimento dell'azione revocatoria rispetto ad un atto dispositivo posto in essere dal debitore sono costituiti: dalla sussistenza di un valido rapporto di credito, sia pure soggetto a condizione o a termine;
dalla ricorrenza dell'elemento oggettivo dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni creditorie derivante dalla lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento dell'atto dispositivo;
nonché dall'elemento soggettivo del consilium fraudis, ossia la ricorrenza in capo al debitore (nonché in capo al terzo, per i soli atti a titolo oneroso - cd. scientia damni) della consapevolezza che l'atto dispositivo diminuisca la consistenza della garanzia patrimoniale o, laddove l'atto dispositivo sia anteriore all'insorgenza del credito, la dolosa preordinazione dello stesso a pregiudicarne il soddisfacimento (in tal caso, se si tratta di atti a titolo oneroso è altresì richiesta la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione, cd. partecipatio fraudis).
Di recente, la Suprema Corte ha chiarito che, in tema di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della
"dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico) ma è necessario che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro
(Cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 1898 del 27/01/2025).
3 L'onere della prova circa la ricorrenza di tali condizioni, integrando queste ultime i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, incombe sul creditore.
Peraltro, nel caso di specie occorre vagliare ciascuno di tali presupposti alla luce delle prove fornite da parte attrice.
3. Quanto alla prima condizione, parte attrice ha fornito prova del diritto di credito, producendo il decreto ingiuntivo n. 519/2022 emesso dal Tribunale di Rovigo in data 13.7.2022, dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 6.10.2022 (Cfr. doc. n. 1 e 2 di parte ricorrente).
Peraltro, come noto, l'esistenza di un credito anche eventuale, in quanto contestato giudizialmente, è condizione sufficiente per la proposizione dell'azione revocatoria ordinaria.
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità la titolarità di un diritto di credito, anche
"sub iudice", costituisce condizione dell'azione revocatoria, sotto il profilo della "legitimatio ad causam" dell'attore (Cfr. ex multis Cass. Sez.6 - 3, Ordinanza n. 12975 del 30/06/2020).
3.1 A questo punto, occorre vagliare la collocazione temporale del momento genetico dei crediti fatti valere dall'attore.
Non è revocabile in dubbio che, nella più sfavorevole delle ipotesi per il ricorrente, il credito dedotto sia sorto in un momento precedente all'atto di cui si chiede la revoca.
Infatti, anche a volere individuare il momento genetico del credito con la documentata messa in mora, nella specie corrispondente alla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 13.7.2022, comunque la dedotta donazione indiretta è collocabile in data successiva, ossia il 20.9.2022 (Cfr. doc. n. 1 e n. 4 di parte ricorrente).
Dunque, a parere di questo giudicante, non è revocabile in dubbio che il credito azionato dall'Avv.
fosse già integralmente maturato nel momento in cui è stato posto in essere l'atto di cui si chiede Pt_1
la revoca.
4. Posti i requisiti già esaminati, occorre inoltre, ai fini dell'accoglimento dell'actio Pauliana, che il debitore abbia posto in essere un atto dispositivo pregiudizievole per le ragioni del creditore, produttivo del cd. eventus damni. Tale requisito è interpretato dalla giurisprudenza di legittimità in senso estensivo, in modo da includervi anche il mero pericolo di danno, ossia la semplice possibilità che l'attuazione coattiva del credito rimanga vanificata (in questo senso, Cfr. Cass., sent. n. 25733/2015).
Ai fini della sussistenza del presupposto oggettivo non è dunque necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata «ex ante», con riferimento alla data
4 dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito (Cass. n. 16986/2007;
Cass. n. 9461/2016).
Del resto, tale impostazione estensiva risulta coerente con la finalità cautelare e conservativa dell'actio
Pauliana, il cui accoglimento comporta non già la nullità dell'atto posto in essere, ma solo l'inefficacia relativa dello stesso nei confronti del creditore che l'abbia proposta.
In linea con la ratio dell'istituto, la giurisprudenza prevalente ha dunque ritenuto sussistente l'eventus damni non solo in presenza di una compromissione totale della consistenza del patrimonio del debitore, ma anche a fronte di una variazione quantitativa o qualitativa dello stesso tale da rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito (cfr. Cass., Sez. III, 14/07/2023, n. 20232; Cass., Sez. VI,
18/06/2019, n. 16221; Cass., Sez. II, 3/02/2015, n. 1902; Cass. n.1896/2012; Cass., n. 7767/2007).
Dunque, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto di compravendita di un immobile stipulato dal debitore convenuto, il cui patrimonio immobiliare residuo risultava gravato da un fondo patrimoniale e da iscrizioni ipotecarie, reputando irrilevante che il credito sottostante a una di tali iscrizioni fosse stato contestato dal debitore medesimo, in seno ad un giudizio instaurato successivamente all'atto dispositivo) (Cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del
18/06/2019).
Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione, che va valutata con riferimento al momento in cui lo stesso è compiuto, deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria;
è viceversa onere del debitore, in ossequio al principio di vicinanza della prova, dimostrare la capienza del suo patrimonio residuo per sottrarsi alla dichiarazione di inefficacia dell'atto.
4.1 Posti tali principi, occorre identificare l'atto dispositivo impugnato dal ricorrente, tenuto conto della peculiarità del caso di specie, con particolare riferimento alla complessiva operazione realizzata dalla convenuta.
Ebbene, si osserva che, nel precisare le conclusioni, il ricorrente ha fatto riferimento all'atto di compravendita dell'immobile sito in Rovigo, Via Clelia Consigli n. 10, a rogito Notaio Dott.ssa
5 di Rovigo, Rep. n. 23400 – Racc. 20322 del 20/09/2022, sottoscritto dalla Sig.ra Persona_1
, costituente in realtà una donazione indiretta in favore di quest'ultima. CP_2
Dunque, occorre preliminarmente verificare se l'atto in questione configuri effettivamente una donazione indiretta.
Il Tribunale reputa che, a fronte della dettagliata ricostruzione dell'atto dispositivo da parte del ricorrente, le resistenti non abbiano specificamente contestato la sussistenza di una donazione indiretta, che, comunque, può ritenersi provata dal complessivo esame dei documenti prodotti.
Infatti, è riscontrabile per tabulas che:
- con contratto di mutuo fondiario del 20.9.2022, e hanno ottenuto Controparte_1 CP_2
l'erogazione della somma di 120.000,00 euro da Banca del Veneto Centrale, obbligandosi al pagamento di una rata mensile di circa 520,00 euro (cfr. doc. 3 di parte ricorrente);
- con contratto di compravendita del 20.9.2022, ha acquistato da un CP_2 Persona_2
immobile sito in Rovigo, per la complessiva somma di 150.000,00, corrisposta con due assegni del rispettivo valore di 100.000,00 e 50.000,00 euro (cfr. doc. 4 di parte ricorrente);
- è titolare di un patrimonio mobiliare di valore prossimo allo zero (Cfr. doc. n. 9 di parte CP_2
ricorrente).
Inoltre, va posto in rilievo che , al momento della compravendita, aveva ventun anni ed è CP_2
pacifico che non svolgesse alcuna attività lavorativa.
A ben vedere, inoltre, non è neppure specificamente contestata la circostanza per cui tutte le somme ottenute con il contratto di mutuo del 20.9.2022, dunque anche quelle riferibili alla , siano CP_1
state tutte destinate all'acquisto dell'immobile in questione e che, in ogni caso, il prezzo formalmente corrisposto dalla sola sia costituito da somme sostanzialmente riferibili al patrimonio della CP_2
. CP_1
Inoltre, non è stato contestato dalle resistenti che al pagamento delle rate del mutuo provveda integralmente la sola . CP_1
In tal senso, vale comunque evidenziare come le resistenti non abbiano fornito alcuna plausibile ricostruzione alternativa a quella offerta dall'Avv. , sostanzialmente confermando che si sia Pt_1
realizzata una donazione indiretta.
Come noto, la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le
6 circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio (Cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9379 del 21/05/2020).
Nella specie, come detto, il fine di liberalità non è neppure messo in dubbio dalle resistenti, le quali hanno omesso ogni precisazione, contestazione o specificazione sul punto nei loro scritti difensivi.
4.2 Dunque, posta la ritenuta sussistenza di una donazione indiretta nei termini sopra esposti, occorre verificare se sia plausibile ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. rispetto al predetto atto.
Ebbene, di recente la Suprema Corte ha enunciato il condivisibile principio per cui l'azione revocatoria può avere ad oggetto la donazione indiretta che il debitore abbia compiuto in favore degli acquirenti del bene da un terzo, fornendogli il denaro necessario per la relativa compravendita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda revocatoria dell'atto con cui la moglie e i figli del debitore avevano acquistato da un terzo, rispettivamente, l'usufrutto e la nuda proprietà di un immobile, con denaro messo a disposizione dal marito e padre degli stessi) (Cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 16680 del 13/06/2023).
Ciò posto, è opportuno precisare che il Tribunale reputa corretta l'individuazione dell'atto oggetto di revoca, come effettuata dal ricorrente.
Sul punto merita di essere riportata la motivazione della sentenza n. 14098/2022 della Corte di
Cassazione, la quale ha puntualmente esaminato la questione: strumento formale di trasferimento della proprietà del bene per l'attuazione di un complesso procedimento di arricchimento del destinatario per cui si ha donazione indiretta non già del denaro ma dell'immobile poiché quest'ultimo è il bene che entra nel patrimonio del beneficiario (Cass., 2, n.
29924 del 2020; sul punto si veda anche Cass., U, n. 9282 del 5/8/1992…)>>. In altri termini la revoca colpisce l'effetto frutto della donazione indiretta (l'acquisto immobiliare), che diviene inefficace nei confronti del creditore. (Cfr. in motivazione Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 16680 del 13/06/2023).
4.3 Tutto quanto premesso, alla luce dei principi sopra esaminati anche in punto di eventus damni, può rilevarsi che, nel caso di specie, parte attrice ha fornito la prova che l'atto dispositivo impugnato sia stato idoneo a modificare dal punto di vista quantitativo e qualitativo il patrimonio della debitrice convenuta, potendo pregiudicare il soddisfacimento della pretesa creditoria.
Infatti, il trasferimento di un bene immobile determina necessariamente una maggiora difficoltà per il creditore di aggredire il patrimonio del debitore;
inoltre, va rilevata l'oggettiva diminuzione qualitativa patrimoniale subita dalla per effetto dell'atto contestato, avendo la debitrice ceduto tutto il CP_1
suo patrimonio immobiliare, ovvero i cespiti più facilmente aggredibili da un creditore.
7 Viceversa, parte convenuta non ha fornito la prova contraria in ordine alla capienza del proprio patrimonio, ma ha sostanzialmente confermato quanto dedotto dal ricorrente.
Infatti, la si è limitata a dedurre che: CP_1
- l'Avv. ha già ottenuto l'assegnazione di un quinto del suo stipendio e tanto è sufficiente ad Pt_1
assicurare la soddisfazione del suo credito;
- in ogni caso, l'eventuale azione esecutiva promossa dal ricorrente in caso di accoglimento della domanda risulterebbe infruttuosa, in quanto l'immobile è gravato da ipoteca di primo grado, iscritta dalla banca che ha concesso il mutuo.
Il Tribunale reputa che tali elementi non siano idonei ad obliterare la sussistenza dell'eventus damni.
In primo luogo, non può trascurarsi che l'odierno ricorrente ha ottenuto sinora solo una parzialissima soddisfazione del credito vantato, come meglio precisato a pagina 4 della memoria n. 1 ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c..
Soddisfazione che, peraltro, è interamente vincolata al patrimonio futuro della resistente, atteso che, pur avendo ottenuto l'assegnazione del quinto dello stipendio della , tale entrata, per quanto CP_1
connotata da relativa stabilità, resta comunque futura ed incerta, proprio in quanto connessa alla situazione lavorativa della odierna resistente.
Inoltre, neppure appare dirimente l'esistenza di una ipoteca di primo grado iscritta sull'immobile in questione.
A tal proposito, giova richiamare il principio per il quale l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore chirografario (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16793 del 13/08/2015).
E ancora, in tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come "eventus damni", atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del
8 compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria (Cfr. Cass. civ. n.
5815/2023).
Nella specie, le odierne resistenti sono comunque onerate del pagamento delle rate del mutuo e, dunque, con il decorso del tempo verosimilmente l'incidenza dell'ipoteca rispetto al valore del bene andrà gradualmente diminuendo.
Dunque, alla stregua dei principi e degli elementi sopra esaminati, si opina che l'atto dispositivo realizzato dalla abbia determinato una modificazione in peius, qualitativa e quantitativa, CP_1
della garanzia patrimoniale, che ha reso certamente quantomeno più incerto e difficoltoso il soddisfacimento del credito, condizione ritenuta sufficiente dalla costante giurisprudenza ai fini dell'accoglimento dell'actio Pauliana.
6. Con riferimento all'elemento soggettivo, giova ribadire quanto sopra argomentato in ordine alla anteriorità del credito fatto valere dal ricorrente rispetto all'atto di cui si chiede la revoca.
Come noto, in tal caso, l'atto è soggetto all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ. in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del debitore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni).
Nella specie, ovviamente la natura gratuita dell'operazione rende irrilevante la sussistenza della consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore in capo al terzo beneficiato.
Per contro, la era sicuramente consapevole del pregiudizio che con l'atto arrecava alle CP_1
ragioni creditorie.
Tanto è desumibile non solo dalla circostanza relativa alla anteriorità del credito, ma anche dalla vicinanza temporale dell'atto dispositivo realizzato, collocabile a circa due mesi di distanza dalla notifica del decreto ingiuntivo, nonché dalle peculiari modalità, sopra descritte, con cui ha tentato di occultare la donazione effettuata in favore della figlia.
Nondimeno, è d'uopo rilevare che al momento della donazione indiretta l'odierno ricorrente non aveva ancora ottenuto l'assegnazione del quinto dello stipendio della , posto che la relativa CP_1
ordinanza del G.E. risale al 9.10.2023 (Cfr. doc. n. 1 di parte resistente).
Dunque, anche accedendo alla prova presuntiva, è possibile ritenere provato che la fosse CP_1
pienamente consapevole di determinare un pregiudizio alle ragioni dell'odierno attore.
La domanda del ricorrente pertanto va accolta, avendo egli fornito la prova circa la ricorrenza di tutti i presupposti dell'actio Pauliana.
9 7. Le spese seguono la soccombenza delle resistenti e vengono liquidate, ai sensi del D.M. n. 55 del
2014, tenuto conto che per giurisprudenza costante il valore della controversia si determina in base al credito per cui si agisce (Cass. Ordinanza n. 10089 del 09/05/2014), nonché dell'attività in concreto svolta.
Ai sensi dell'art. 2655 c.c. la presente sentenza dovrà essere annotata (a richiesta delle parti o dei loro procuratori entro trenta giorni dalla pubblicazione, come disposto dall'art. 15 D.P.R. n. 635/72) in margine alla trascrizione dell'atto cui si riferisce.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA inefficace, nei confronti di ex art. 2901 c.c. la donazione indiretta Parte_1
realizzata da in favore di , e, per l'effetto, il contratto di compravendita Controparte_1 CP_2 dell'immobile sito in Rovigo, Via Clelia Consigli n. 10, a rogito Notaio Dott.ssa di Persona_1
Rovigo, Rep. n. 23400 – Racc. 20322 del 20/09/2022, stipulato da e CP_2 CP_4
CONDANNA le resistenti, in solido, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in euro 572,98 per spese vive ed euro 5.261,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge.
Così deciso in Rovigo, il 27.3.2025
IL GIUDICE
Dott. Nicola Del Vecchio
10