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Decreto 15 marzo 2025
Decreto 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, decreto 15/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 310/2025
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2 SEZIONE CIVILE
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott. Domenico Stilo,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
(C.F. . P.IVA_1
ritenuta la propria competenza;
esaminata la documentazione allegata;
rilevato che parte ricorrente ha depositato ricorso per ottenere decreto ingiuntivo sulla base di una creditoria derivante da un contratto di finanziamento, come si evince chiaramente dalla lettura del documento contrattuale da essa depositato (cfr. all. 2);
ritenuto, pertanto, che stante l'inequivocabile “nomen iuris” del contratto (oppure: altre ragioni),
nonché la natura di persona fisica dell'ingiunto (eventualmente: tenuto conto dei chiarimenti resi dalla pare ricorrente, dell'integrazione documentale), il contratto posto alla base del ricorso monitorio rientra indubbiamente nell'ambito di applicazione della Direttiva 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e, dunque, del Decreto Legislativo n.
206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”);
osservato che secondo la giurisprudenza assolutamente consolidata della Corte di Giustizia
dell'Unione Europea il Giudice nazionale, per ovviare allo squilibrio che si presume sussistere tra consumatore e professionista, è tenuto a verificare d'ufficio la presenza di eventuali clausole abusive nel contratto da cui origina la controversia non appena disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine (“ex multis” CGUE, 4 Giugno 2009, Pannon GSM, causa C-243/08,
punti 31 e 32 della motivazione;
CGUE, 11 Marzo 2020, causa C-511/17, punto 26 della CP_1
motivazione; CGUE 4 Giugno 2020, Kancelaria Medius, causa C-495/19, punto 37 della motivazione);
considerato che tale sindacato circa l'abusività/vessatorietà delle clausole contenute nei contratti
“B2C”, cioè conclusi tra professionista e consumatore, non è escluso nel procedimento monitorio,
ma è anzi vieppiù doveroso stante l'assenza di contraddittorio con l'ingiunto/consumatore, specie alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE 17
maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e Controparte_2 Controparte_3
, che ha sancito che “L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della
[...]
direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa – per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole.”, in tal modo consentendo finanche al Giudice dell'Esecuzione di controllare, se del caso, la natura abusiva o meno delle pattuizioni contenute nel contratto che costituisce il substrato della pretesa creditoria cristallizzata in un decreto ingiuntivo divenuto formalmente irrevocabile, in quanto non opposto entro il termine perentorio di cui all'articolo 641 c.p.c.; considerato, altresì, che “…solo le clausole contrattuali che, pur non essendo interessate dal ricorso del consumatore, sono connesse all'oggetto della controversia quale definito dalle parti alla luce delle loro conclusioni e dei loro motivi, rientrano nell'obbligo di esame d'ufficio incombente al giudice nazionale adito e devono essere esaminate, per verificare il loro eventuale carattere abusivo,
non appena quest'ultimo disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.” (così
CGUE, 11 Marzo 2020, causa C-511/17); CP_1
ritenuto, pertanto, che nel caso di specie il controllo “ex officio” circa l'eventuale abusività delle clausole contenute nei contratti che costituiscono il substrato della pretesa creditoria fatta valere in via di ingiunzione debba investire soltanto quelle relative agli interessi moratori, atteso che
(indicare le ragioni del perché il controllo debba investire solo alcune clausole) l'importo cui quest'ultima chiede ingiungersi il soggetto finanziato/consumatore comprende anche gli interessi di mora al tasso contrattualmente pattuito, come si evince dall'estratto conto depositato dalla ricorrente;
ritenuto che in base ad un esame sommario di tale pattuizione, essa non appaia abusiva ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo;
ritenuto, altresì, di dover avvertire l'ingiunto che, laddove non proporrà opposizione entro il termine perentorio di cui all'articolo 641 c.p.c., non potrà più chiedere l'accertamento e la declaratoria dell'abusività (cioè la nullità) delle predette clausole contenute nei contratto di finanziamento depositato dalla ricorrente davanti a nessun altra Autorità Giudiziaria, e che su di esso non potrà più
esprimersi nessun altro Giudice, neanche d'ufficio (CGUE 17 Maggio 2022 “causa C-600/19
Ibercaja”);
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE A
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
). C.F._2
di pagare, in solido tra loro, alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 47851,73;
2. gli interessi come determinati nella domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1305,00 per compensi ed € 286,00
per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a.
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica e che, in difetto, il decreto diverrà
esecutivo e definitivo e che laddove non proporrà opposizione entro il suddetto termine, non potrà
più chiedere l'accertamento e la declaratoria dell'abusività (cioè la nullità) delle clausole contenute nel contratto di finanziamento depositato dalla ricorrente davanti a nessun altra Autorità
Giudiziaria, e che su di esso non potrà più esprimersi nessun altro Giudice, neanche d'ufficio, e non potrà più proporre opposizione.
Siracusa, 15 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2 SEZIONE CIVILE
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott. Domenico Stilo,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
(C.F. . P.IVA_1
ritenuta la propria competenza;
esaminata la documentazione allegata;
rilevato che parte ricorrente ha depositato ricorso per ottenere decreto ingiuntivo sulla base di una creditoria derivante da un contratto di finanziamento, come si evince chiaramente dalla lettura del documento contrattuale da essa depositato (cfr. all. 2);
ritenuto, pertanto, che stante l'inequivocabile “nomen iuris” del contratto (oppure: altre ragioni),
nonché la natura di persona fisica dell'ingiunto (eventualmente: tenuto conto dei chiarimenti resi dalla pare ricorrente, dell'integrazione documentale), il contratto posto alla base del ricorso monitorio rientra indubbiamente nell'ambito di applicazione della Direttiva 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e, dunque, del Decreto Legislativo n.
206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”);
osservato che secondo la giurisprudenza assolutamente consolidata della Corte di Giustizia
dell'Unione Europea il Giudice nazionale, per ovviare allo squilibrio che si presume sussistere tra consumatore e professionista, è tenuto a verificare d'ufficio la presenza di eventuali clausole abusive nel contratto da cui origina la controversia non appena disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine (“ex multis” CGUE, 4 Giugno 2009, Pannon GSM, causa C-243/08,
punti 31 e 32 della motivazione;
CGUE, 11 Marzo 2020, causa C-511/17, punto 26 della CP_1
motivazione; CGUE 4 Giugno 2020, Kancelaria Medius, causa C-495/19, punto 37 della motivazione);
considerato che tale sindacato circa l'abusività/vessatorietà delle clausole contenute nei contratti
“B2C”, cioè conclusi tra professionista e consumatore, non è escluso nel procedimento monitorio,
ma è anzi vieppiù doveroso stante l'assenza di contraddittorio con l'ingiunto/consumatore, specie alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE 17
maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e Controparte_2 Controparte_3
, che ha sancito che “L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della
[...]
direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa – per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole.”, in tal modo consentendo finanche al Giudice dell'Esecuzione di controllare, se del caso, la natura abusiva o meno delle pattuizioni contenute nel contratto che costituisce il substrato della pretesa creditoria cristallizzata in un decreto ingiuntivo divenuto formalmente irrevocabile, in quanto non opposto entro il termine perentorio di cui all'articolo 641 c.p.c.; considerato, altresì, che “…solo le clausole contrattuali che, pur non essendo interessate dal ricorso del consumatore, sono connesse all'oggetto della controversia quale definito dalle parti alla luce delle loro conclusioni e dei loro motivi, rientrano nell'obbligo di esame d'ufficio incombente al giudice nazionale adito e devono essere esaminate, per verificare il loro eventuale carattere abusivo,
non appena quest'ultimo disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.” (così
CGUE, 11 Marzo 2020, causa C-511/17); CP_1
ritenuto, pertanto, che nel caso di specie il controllo “ex officio” circa l'eventuale abusività delle clausole contenute nei contratti che costituiscono il substrato della pretesa creditoria fatta valere in via di ingiunzione debba investire soltanto quelle relative agli interessi moratori, atteso che
(indicare le ragioni del perché il controllo debba investire solo alcune clausole) l'importo cui quest'ultima chiede ingiungersi il soggetto finanziato/consumatore comprende anche gli interessi di mora al tasso contrattualmente pattuito, come si evince dall'estratto conto depositato dalla ricorrente;
ritenuto che in base ad un esame sommario di tale pattuizione, essa non appaia abusiva ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo;
ritenuto, altresì, di dover avvertire l'ingiunto che, laddove non proporrà opposizione entro il termine perentorio di cui all'articolo 641 c.p.c., non potrà più chiedere l'accertamento e la declaratoria dell'abusività (cioè la nullità) delle predette clausole contenute nei contratto di finanziamento depositato dalla ricorrente davanti a nessun altra Autorità Giudiziaria, e che su di esso non potrà più
esprimersi nessun altro Giudice, neanche d'ufficio (CGUE 17 Maggio 2022 “causa C-600/19
Ibercaja”);
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE A
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
). C.F._2
di pagare, in solido tra loro, alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 47851,73;
2. gli interessi come determinati nella domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1305,00 per compensi ed € 286,00
per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a.
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica e che, in difetto, il decreto diverrà
esecutivo e definitivo e che laddove non proporrà opposizione entro il suddetto termine, non potrà
più chiedere l'accertamento e la declaratoria dell'abusività (cioè la nullità) delle clausole contenute nel contratto di finanziamento depositato dalla ricorrente davanti a nessun altra Autorità
Giudiziaria, e che su di esso non potrà più esprimersi nessun altro Giudice, neanche d'ufficio, e non potrà più proporre opposizione.
Siracusa, 15 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.