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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5107 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11808 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad
OGGETTO: risarcimento danni da diffamazione Oggetto: risarcimento danni da diffamazione TRA
(C.F.: ), nato il Parte_1 C.F._1
27/05/1963 a AG ST (CS) e residente in [...], che agisce ai sensi dell'art. 86 c.p.c. quale difensore di sé stesso, unitamente e disgiuntamente all'avvocato Michele Mariano Arpaia (C.F.:
; P.E.C.: , che lo rappresenta e C.F._2 Email_1
difende in virtù di mandato allegato in atti, ed elettivamente domiciliato per il seguente giudizio presso il suo studio legale sito in Napoli, al Centro direzionale, isola G/1
ATTORE
E
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._3
Obl (Ucraina) il 22/05/1981 e residente in [...], in proprio e nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori
(C.F.: ) nato a [...] il Persona_1 C.F._4
06/07/2009; ( ) nato a Parte_2 C.F._5
1 Napoli il 26/09/2012, e (C.F.: Parte_3
) nato a [...] il [...]; anch'essa C.F._6
rappresentata e difesa - unitamente e disgiuntamente - dagli avv.ti Pt_1
(C.F.: ) e Michele Mariano Arpaia (C.F.
[...] C.F._1
), ed elettivamente domiciliata per il seguente C.F._7
giudizio presso il loro studio legale sito in Napoli, al Centro direzionale, isola
G/1,
ATTORI
CONTRO
(C.F.: , nata a [...] CP_2 C.F._8
(Svizzera) il 9.6.1975 e residente in [...], scala A, piano 2 int.6;
CONVENUTA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio , deducendo: CP_2
1) di aver conosciuto la RA a AG ST (CS), suo CP_2
comune di nascita, nell'anno 1993 e, dopo due anni di fidanzamento e circa tre di convivenza, di aver contratto con essa matrimonio con rito concordatario in Napoli, il 12 settembre 1998, nella parrocchia di S. Antonio
a PO (registrato con atto n. 245, parte II, serie A, reg. atti matrimoniali anno 1998 del Comune di Napoli);
2) che, in data 7.09.2009 il Tribunale di Napoli, I sez. civile, emetteva sentenza di separazione n.5689/09, senza nessun addebito al marito/attore, in quanto la fine del matrimonio era dovuto esclusivamente alla volontà e al comportamento della moglie;
CP_2
3) che, in seguito a ricorso presentato dall'odierno attore, veniva anche
2 dichiarato nullo il matrimonio religioso, celebrato con la RA
[...]
dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro di primo grado, con CP_2
sentenza emessa in data 29 dicembre 2007, che riporta tale motivazione:
“nullità del matrimonio in esame per avere la parte convenuta escluso
l'indissolubilità del vincolo”; tale provvedimento veniva poi ratificato dal
Tribunale Ecclesiastico regionale Campano di Appello in data 24 febbraio
2016, e munito in data 26 giugno 2017 del decreto di esecutività della
Segnatura Apostolica, con cui veniva dichiarato definitivamente nullo il matrimonio celebrato inter partes con rito concordatario a Napoli, il 12 settembre 1998, perché la RA aveva posto riserva CP_2
mentale, nascondendo all'istante “di prendere il Sacramento del matrimonio solo per prova”; tanto che la stessa riceveva la sanzione canonica del divieto di risposarsi con rito religioso cattolico;
4) che, in data 11.11.2014, veniva emessa la sentenza definitiva di divorzio n.14885/14, sempre dal Tribunale di Napoli, senza addebito per l'attore e nessun assegno di mantenimento per la sig.ra CP_2
5) che la sig.ra trasferitasi a Roma per necessità lavorative, avrebbe CP_2
intrapreso una intensa attività legata alla pubblicazione e promozione dei suoi lavori letterari unitamente all'impegno pubblico per temi sociali, quali la tutela delle donne vittime di violenza;
6) che, in data 25 settembre 2021, si è svolta nella sala polifunzionale del comune di AG ST (CS), in via Scuola d'Arte Barone, la manifestazione pubblica di presentazione del libro “Mia o di nessun' altro – il lato impervio dell'amore” della giornalista;
CP_2
7) che, durante l'evento pubblico, sia nell'intervento che nelle risposte alle domande della interlocutrice, l'odierna convenuta si rendeva responsabile di una serie di diffamazioni, realizzate in pubblico e ritrasmesse a mezzo stampa,
3 nei confronti dell'odierno attore;
8) che, segnatamente, la RA , rispondendo alla domanda CP_2 che le veniva posta dall'interlocutrice dottoressa : “dove Persona_2
trovi la forza di trattare questi temi?” rispondeva: “perché anch'io sono stata vittima di violenza e stalking […] ho incontrato il mio persecutore in questo paese”;
9) che, all'apertura dell'evento sono stati letti alla platea stralci del libro di cui la sig.ra è autrice, che descriverebbero episodi reali relativi CP_2
all'inizio della relazione dell'attore con la RA , seppure CP_2
alterati in alcuni punti, ma tanto dettagliati e circostanziati da poter essere facilmente ricondotti ad eventi e situazioni che i due ex coniugi hanno realmente vissuto insieme;
10) la portata di tale atto diffamatorio è andata oltre la platea dei presenti, in quanto l'evento è stato trasmesso e reso disponibile, dal 28 settembre 2021, sulla piattaforma di social network “Facebook.com” e precisamente sulla pagina “Esaro TV” (https://www.facebook.com/reportertvgennarogallo/), gestita dal sig. , titolare del canale di informazione “Esaro TV”, CP_3
operante in AG ST (CS), che rendeva pubblica la ripresa integrale della manifestazione “Mia o di nessun'altro - il lato impervio dell'amore” della giornalista;
svoltosi in data 25/09/2021 presso la Sala CP_2
Polifunzionale del suddetto comune;
11) che, come è tipico delle piattaforme sociali, il video e le sue numerose visualizzazioni hanno dato vita a commenti, post, interazioni tra gli utenti, tutte tese a ricondurre i fatti e i comportamenti raccontati dalla sig.ra CP_2
ad , suo ex marito;
Parte_1
12) che la campagna diffamatoria non si sarebbe limitata a disonorare dinnanzi al pubblico di AG ST e a quello collegatosi tramite il video
4 postato sulla piattaforma “Facebook” la persona dell'odierno attore, ma sarebbe continuata tramite una serie di interviste, articoli d'informazione rilasciati a testate giornalistiche online e siti web d'informazione, su tematiche di attualità quali stalking, femminicidio e denuncia di reati contro le donne, in cui la parte convenuta ha affermato che presentare il suo libro a
AG ST ha rappresentato per lei un'emozione profonda, perché è stato proprio in quel paese che la stessa ha incontrato il suo persecutore e stalker, paragonando la sua vicenda a quella della RA Persona_3
uccisa il 13 settembre 2021 proprio nel comune di AG dal marito, che non è riuscita a salvarsi – a differenza sua – da una storia di persecuzione e violenza;
13) la RA perpetrerebbe la diffamazione attraverso i CP_2
social network: utilizzerebbe con frequenza quotidiana e professionalità una pagina pubblica “ ”, aperta sulla piattaforma “Facebook” il 29 CP_2
aprile 2020 (https://www.facebook.com/Catia-Acquesta-101727218199941), nonché un profilo “ , sempre su “Facebook” CP_2
(https://www.facebook.com/catia.acquesta), con cui informa il pubblico della sua partecipazione a manifestazioni in diverse parti d'Italia, riportando suoi impegni personali e commentandoli, rilasciando interviste rinvenibili in internet, su Google e su Facebook, oltre che su siti di informazione locali e nazionali, in cui vengono ripetute affermazioni e riferimenti diffamatori alla persona dell'attore, indicandolo come il suo persecutore e “stalker”;
14) che la maggior parte delle sue attività pubbliche sono legate alla promozione dell'opera letteraria “Mia o di nessun' altro - il lato impervio dell'amore”, diffusa dalla casa editrice “Caosfera edizioni” di Vicenza nel marzo 2020, di 138 pagine e disponibile in tutta Italia, dove tutto l'impianto narrativo del racconto si sostanzierebbe in una continua diffamazione
5 aggravata nei confronti dell'attore;
15) che nel programma televisivo “Mille e un libro” trasmesso su Rai1 il 15 luglio 2020, la RA invitata dal conduttore a CP_2 Persona_4
raccontare del suo libro, ha affermato “in questo libro racconto tre storie di cronaca”;
16) che nella video intervista a “la voce di Genova” (reperibile al link
enova) rilasciata il 21/12/2021 ha affermato all'intervistatore che “'Mia o di nessun altro' è un libro che ho scritto anche con dolore e sofferenza, perché anche io sono vittima di violenza, lo sono stata e purtroppo lo sono tutt'ora”;
17) che l'odierno attore non ha mai subito una condanna per stalking e atti persecutori e nessun procedimento penale e da anni non ha più nessun rapporto con la RA , avendo ottenuto lo scioglimento del CP_2
matrimonio; vive e lavora a Napoli, è padre di tre figli minori , nato Per_1
a Napoli il 06.07.2009; , nato a [...] il [...] e Parte_2 [...]
nato a [...] il [...]) ed è coniugato da molti anni con la Pt_3
RA madre dei propri figli;
Controparte_1
18) che in aggiunta ai fatti sin qui dettagliatamente esposti, la RA
[...]
tramite il suo profilo personale e la sua pagina Facebook, CP_2
partecipando a manifestazioni in tutta Italia, come la manifestazione pubblica da lei condotta per la presentazione del libro “Viaggio e destino” di Per_5
Con
, edito dalla editore (con ospiti di livello nazionale tra cui il
[...]
giornalista e conduttore televisivo il cantante CP_5 Parte_4 nella cornice della “Voscenza Luxury Spaces” di Santa Venerina (CT)) in
Sicilia il 21/06/2021, il “ ” a Vibo Valentia in data Controparte_6
28/10/2021 e il “ ” tenutosi a Venezia in data 25/11/2021, Controparte_7 avrebbe continuato a diffamare la persona dell'avv presentandolo Pt_1
6 al pubblico come suo persecutore e stalker attraverso interviste e commenti pubblici disponibili su siti web, piattaforme social e sui suoi profili social;
19) che è stato svolto il tentativo di mediazione obbligatoria (art. 5, co.
1-bis,
D. Lgs. 28/2010) in data 13.12.2021 presso l'organismo di mediazione civile
“ con sede a Napoli, con esito negativo: la convenuta non si è Controparte_8 presentata all'incontro, ma il suo legale di fiducia ha inoltrato a mezzo PEC una lettera nella quale scriveva “la RA non intende CP_2
aderire al procedimento di mediazione, perché la pretesa è totalmente illegittima ed infondata e va ben oltre la soglia della temerarietà” senza motivare l'illegittimità ed infondatezza della procedura e quantomeno i contorni della temerarietà;
20) che, in tutti i suoi incontri pubblici e nelle diverse iniziative editoriali e sociali che organizza, la RA si sarebbe presentata come una CP_2
donna che ha subito violenze e persecuzioni dall'ex marito, proponendo al pubblico un racconto falso e distorto della propria vita, al fine di trarre un vantaggio economico e sfruttando a meri fini di lucro l'attenzione mediatica e sociale che in questi ultimi anni le istituzioni e il dibattito pubblico danno alla prevenzione e sensibilizzazione del fenomeno del femminicidio e della violenza di genere, inserendosi non come vittima reale e quindi meritevole di attenzione e tutela, ma come vittima “inventata”, poiché – nella realtà dei fatti
– nessuno dei tribunali da lei interpellati ha mai riconosciuto alcun crimine nei suoi confronti;
21) che l'odierno attore esercita con successo la professione forense ed alla sua attività professionale affianca quella di procuratore sportivo nel settore calcistico, di direttore sportivo e fondatore della scuola calcio “France
Academy” di Napoli, con relazioni in tutta Italia con operatori di mercato e società di calcio professionistiche;
7 22) che tale situazione avrebbe causato ripercussioni pesanti anche nel nucleo familiare dell'odierno attore, poiché le false notizie e la lesione dell'onore che ne sarebbero conseguite avrebbero generato ingiustificati stati d'animo negativi e sentimenti di vergogna anche nella RA sua Persona_6
coniuge, e nei figli dell'attore, dato che la diffusione di tale diffamazione ha colpito i rapporti sociali di tutto il nucleo familiare dell'avvocato Pt_1
con riduzione dei rapporti e l'emergere di opinioni di discredito che
[...]
hanno colpito anche la moglie e i figli del Pt_1
Tanto premesso, l'attore chiedeva al Tribunale di dichiarare non corrispondenti al vero le affermazioni riportate nell'atto di citazione e fatte dalla RA nel libro richiamato nelle premesse dell'atto di CP_2
citazione, nelle dichiarazioni rese ai mezzi di stampa, nelle pubblicazioni e nei messaggi fatti al pubblico della rete attraverso account social, siti web ed altri mezzi di comunicazione di massa;
dichiarare la RA CP_2
responsabile della diffamazione e delle falsità sopra descritte e - conseguentemente - condannarla a risarcire al signor i danni dal Pt_1
medesimo subiti in dipendenza e per effetto dei fatti qui descritti, nella misura di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta più equa;
condannare, altresì, la convenuta a corrispondere alla RA e i figli minori, attori e familiari Persona_6
dell'avvocato , a titolo di riparazione, la somma di euro Parte_1
200.000,00 (duecentomila/00) o quella somma maggiore o minore, che sarà ritenuta più equa per il danno subito, con gli interessi dalla data del fatto fino all'effettivo soddisfo e vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio ai difensori costituiti.
La convenuta regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
La causa veniva riservata in decisione il 23.4.2025.
8 La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta, così come precisato nella motivazione che segue.
La vicenda in esame attiene a presunte esternazioni diffamatorie nei confronti dell'odierno attore perpetrate dalla sua ex moglie – in CP_2
possesso della qualifica professionale di giornalista - in un proprio romanzo, intitolato “Mia o di nessun' altro - il lato impervio dell'amore” e in pubbliche occasioni connesse alla presentazione della predetta opera letteraria, poi trasmesse su social network e su You Tube.
Orbene, in primo luogo deve valutarsi se il possesso della qualifica professionale di giornalista professionista da parte dell'odierna convenuta debba, per ciò solo, imporre a questo Giudicante di valutare la sua opera letteraria secondo i parametri di liceità della attività giornalistica (veridicità dei fatti, interesse pubblico alla notizia e continenza della forma).
Sul punto, si ritiene di dover fornire risposta negativa.
Invero, appare di immediata evidenza che un giornalista professionista possa voler dedicarsi alla produzione letteraria e scrivere un'opera di fantasia e non può essere giudicato, in questo caso, secondo i parametri che governano la sua attività professionale.
Ciò in quanto – aldilà del fatto che si verificherebbe un ingiusto trattamento deteriore del giornalista per il solo possesso della qualifica soggettiva nello svolgimento di un'attività in cui si estrinseca il libero svolgimento della sua personalità – perché diversi sono il fondamento costituzionale e le caratteristiche dell'attività giornalistica e della produzione di opere letterarie.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen.
Sez. 3, Sentenza n. 7798 del 31/03/2010: “L'estrinsecazione del pensiero che si realizza tramite un'opera letteraria è diversa rispetto a quella che si compie tramite l'attività giornalistica;
mentre quest'ultima, che trova il proprio
9 fondamento nell'art. 21 Cost., svolge la funzione di offrire informazioni, notizie, fatti e vicende, anche se con l'aggiunta di valutazioni soggettive,
l'opera letteraria, tutelata innanzitutto dall'art. 9 Cost., si connota per la creatività o, comunque, per l'affermazione di ideali e valori che l'autore intende trasmettere agli altri;
ne consegue che, affinché un'opera letteraria assuma carattere diffamatorio, non basta che essa non sia veritiera, perché compito dell'arte non è quello di descrivere la realtà nel suo obiettivo e concreto verificarsi”).
Ed invero, nel caso di attività di scrittrice, lo scritto non va valutato sulla base dei parametri di liceità della attività giornalistica (veridicità dei fatti, interesse pubblico alla notizia e continenza della forma).
Al riguardo, va osservato che la prefazione redatta dalla convenuta al suo romanzo rientra palesemente non nell'attività giornalistica ma in quella letteraria. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass.
n. 10495/2009) ha nettamente distinto tali tipi di forme di estrinsecazione del pensiero, affermando l'esistenza di una profonda diversità tra le notizie giornalistiche e le opere artistiche (letterarie, teatrali o cinematografiche), nel senso che le prime (che hanno la principale norma di riferimento nell'art. 21
Cost.) svolgono la funzione di "offrire" informazioni, notizie, fatti e vicende
(cronaca), anche con valutazioni soggettive di ordine etico-politico (critica), mentre le seconde (fondate soprattutto sull'art. 9 Cost. e sulla configurazione del nostro ordinamento come dello "Stato di cultura") sono connotate dalla creatività o comunque da un' attività intellettiva tendente all'affermazione di ideali e valori, che l'autore, facendoli propri, intende trasmettere agli altri.
Ed è per questo che, perché un opera letteraria (artistica in senso lato) sia effettivamente lesiva dell'altrui reputazione non basta (come ritenuto dall'attore) ritenere e accertare che l'opera artistica non sia veritiera, perché
10 "l'arte" non deve svolgere la funzione di descrivere la realtà nel suo obiettivo e concreto verificarsi ma quella, come detto, della estrinsecazione di un modo di pensare e di essere dell'artista, in base ai suoi valori.
Tuttavia, nel caso di specie la situazione appare maggiormente complessa.
Invero, in buona sostanza, l'odierna convenuta ha scritto un'opera letteraria di fantasia contro la violenza di genere e gli atteggiamenti possessivi da parte dei soggetti di sesso maschile nelle relazioni di coppia, più volte dichiarando, in occasione di interviste e delle presentazioni del libro, che si è basata anche sulla propria esperienza di vita in quanto vittima di violenza e stalking.
Fatta questa premessa, occorre esaminare i documenti prodotti da parte attrice.
Ebbene, esclusa ogni disamina delle pagine del romanzo prodotte da parte attrice, l'attività diffamatoria contestata a parte convenuta, titolare di un blog personale intestato al suo libro “Mia o di nessun altro. Il lato impervio dell'amore” si sarebbe estrinsecata nei seguenti fatti:
1) in data 25 settembre 2021, in occasione della presentazione del libro
Pers
o di nessun altro. Il lato impervio dell'amore presso il Comune di
AG ST (CS) – città natale di parte attrice- la RA
[...]
rispondendo alla domanda che le veniva posta CP_2 dall'interlocutrice dottoressa : “dove trovi la forza di Persona_2
trattare questi temi?” rispondeva: “perché anch'io sono stata vittima di violenza e stalking […] ho incontrato il mio persecutore in questo paese”;
2) l'evento è stato trasmesso e reso disponibile, dal 28 settembre 2021, sulla piattaforma di social network “Facebook.com” e precisamente sulla pagina “Esaro TV”
(https://www.facebook.com/reportertvgennarogallo/),operante in
11 AG ST (CS), che rendeva pubblica la ripresa integrale della manifestazione “Mia o di nessun'altro - il lato impervio dell'amore” della giornalista;
svoltosi in data 25/09/2021 presso la CP_2
Sala Polifunzionale del suddetto comune.
Di fondamentale rilevanza ai fini del decidere è anche il contenuto delle dichiarazioni rilasciate dalla giornalista a pagina 10 degli allegati parte I alla citazione del 12.05.2022. Infatti, nell'articolo datato 28 settembre 2021, intitolato: “Stalking, denunciare e non chiudersi” la giornalista
[...]
a AG ST (Cosenza), così espressamente dichiara: CP_2
“presentare a AG ST il mio libro contro il femminicidio, per me è un'emozione profonda perché in questo paese ho trascorso la mia infanzia, sono cresciuta, vi ho lasciato la mia famiglia, e purtroppo, ho incontrato quello che poi è diventato il mio persecutore, il mio stalker. Oggi mi sento di dire che le coltellate che hanno ucciso in questo stesso paese la povera
[...]
è come se le avessimo prese anche io e tutte le donne che sono riuscite Per_3
a salvarsi da una storia di persecuzione e violenza”.
Ancora a pagina 12 degli allegati parte I alla citazione del 12.05.2022 si legge:
“ho deciso di metterci cuore, anima e corpo, - ha sottolineato CP_2
– abbracciando il dolore di altre donne che, come me, hanno subito violenze, minacce, persecuzioni e soprusi, ma per fortuna sono riuscite a non finire ammazzate…”
Ebbene, relativamente a tali dichiarazioni, emerge un univoco riferimento a vicende personali, che esulano dalla ricostruzione di fantasia tipica del romanzo.
Non risulta agli atti di causa che il sia stato condannato per i fatti Pt_1
che gli vengono addebitati nelle dichiarazioni sopra riportate.
Sono state, invero, prodotte sentenze resa da altre Autorità giudiziarie, dalle
12 quali emerge una copiosa disputa giudiziaria tra i due ex coniugi, ma non si rinviene alcuna condanna ai danni del Pt_1
Deve, quindi, ritenersi insussistente il requisito della verità dei fatti dichiarati dall' mentre, invece, appare integrato, da parte della convenuta, CP_2
l'elemento soggettivo del dolo (generico) e la "riconoscibilità" dell' attore come soggetto coinvolto nella vicenda delle violenze in Parte_1
questione.
Ebbene, le suesposte circostanze consentono di ritenere che sostanzialmente l' si è pubblicamente presentata quale soggetto che avrebbe patito CP_2
in passato la tipologia di condotte oggi sussunte nella fattispecie penale di cui all'art. 612 bis c.p. (atti persecutori) e, sulla base di tale traumatica esperienza, ha scritto un' opera letteraria per stigmatizzare quanto accaduto e sensibilizzare l'opinione pubblica al riguardo.
Oltre a ciò ella – proprio perché sosteneva di rifarsi al proprio vissuto personale – ha più volte offerto elementi idonei ad identificare il Pt_1
quale autore degli atti persecutori ai suoi danni.
Pertanto, in tal senso ella ha esplicato il proprio diritto di libera manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 Cost. offrendo al pubblico notizie ed informazioni.
Ebbene, come è noto il diritto di libera manifestazione del pensiero trova alcuni limiti imposti dall'ordinamento che esso trasmodi in un'indebita lesione della sfera soggettiva altrui mediante la propalazione di contenuti diffamatori.
Uno di tali limiti è che, quando ci si riferisce pubblicamente a circostanze presentandole come realmente accadute, i fatti posti alla base del narrato debbono essere realmente accaduti e riportati correttamente nelle loro linee essenziali ( il requisito della verità che la giurisprudenza di legittimità assume
13 quale parametro di liceità dell'attività giornalistica).
Ciò posto, si osserva che non vi sono elementi per affermare che nel caso di specie operi l'esimente del diritto di critica.
Come è noto, il risarcimento dei danni da diffamazione è escluso dall'esimente dell'esercizio del diritto di critica quando i fatti narrati corrispondano a verità e l'autore, nell'esposizione degli stessi, seppur con terminologia aspra e di pungente disapprovazione, si sia limitato ad esprimere l'insieme delle proprie opinioni (Cass. 19 giugno 2012, n. 10031).
Se è vero, infatti, che il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione veritiera di fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, resta fermo che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca (cfr. Cass. 06 aprile 2011, n. 7847).
L'esimente in parola, così rapidamente tratteggiata, è applicabile non soltanto nelle ipotesi di diffamazione a mezzo stampa, ma anche nell'ipotesi di diffamazione tramite internet e ciò in forza della considerazione che «internet costituisce un mezzo di diffusione di notizie e idee (al pari, se non di più, di stampa, radio e televisione), di modo che il diritto di esprimere le proprie opinioni, riconosciuto a "tutti" dall'art. 21 Cost., da cui discendono i diritti di informazione e critica, può e deve essere esercitato - quale che sia, tra quelli indicati, il mezzo di diffusione nell'ottica del necessario bilanciamento con l'altro diritto primario all'onore e alla reputazione e, quindi, nei limiti tradizionalmente indicati dalla giurisprudenza, con le precisazioni sopra svolte con specifico riguardo alla critica, della verità obiettiva (per quanto ciò sia accertabile), della continenza e della pertinenza» (Cass. 18174/2014).
14 Il giudizio critico per rimanere nei limiti della liceità deve trarre spunto dalla realtà oggettiva e, quindi, da fatti realmente accaduti.
E' pur vero che, nell'esercizio del diritto di critica è necessario il rispetto del nucleo essenziale di verità del fatto relativamente al quale la critica è svolta
(ed in mancanza del quale la critica sarebbe pura congettura), ma è innegabile, altresì, che in tal caso l'onere del rispetto della verità sia più attenuato rispetto all'ipotesi di mera cronaca giornalistica, atteso che “la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo” (Cass. Pen., n. 43403 del 18.6.2009).
La critica è infatti, per sé stessa, espressione di un'opinione, che come tale non può essere rigorosamente obiettiva e che comunque non ha nulla a che vedere col diritto di cronaca.
Tanto premesso in diritto, deve rilevarsi che, nel caso di specie, può pacificamente affermarsi sulla base degli atti giudiziari prodotti dall'attore che quanto riferito dall'odierna convenuta relativamente all'essere stata vittima di atti persecutori da parte del non corrisponde al vero. Pt_1
Difatti, come riporta la sentenza 1437/2019 del Tribunale Civile di Cosenza,
l'odierno attore è stato assolto in sede penale da tutte le imputazioni afferenti a simili condotte.
Sul punto, giova rammentare che l'art. art. 652 c.p.p., sancisce che “la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che
l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte
15 civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75 comma 2“.
Pertanto, deve ritenersi che quanto attribuito dall' all'odierno attore CP_2
non possa essere ritenuto vero.
Inoltre, proprio la suddetta pronuncia del Tribunale bruzio (che rigetta la domanda dell'odierna convenuta) dà atto che, con riferimento ad un'asserita aggressione subita dall' da parte dell' odierno attore, la Corte d' CP_2
Appello di Catanzaro ha fornito una ricostruzione dei fatti diversa da quella da essa prospettata.
Oltre a ciò, il Tribunale di Cosenza ha descritto una situazione di conflittualità tra coniugi in cui a volte sarebbe stato proprio il vittima di Pt_1
aggressioni e condotte minacciose e violente ad opera di congiunti dell'odierna convenuta.
Pertanto, nelle pubbliche affermazioni dell'Acquesta deve ritenersi pienamente integrata una condotta diffamatoria, in quanto ha pubblicamente propalato affermazioni basate su dati di fatto falsi e lesivi dell'onore del
Pt_1
Vero è che il reato di diffamazione è integrato anche qualora chi comunica con una persona è consapevole che la notizia sarà divulgata anche ad altri e voglia ed accetti tale evento e nel caso di specie, esponendo i fatti ad un giornalista, non poteva non rappresentarsi che ciò sarebbe avvenuto.
La domanda principale va allora accolta relativamente all'an debeatur nei confronti della convenuta, la quale deve essere ritenuta responsabile della lesione della reputazione e dell'onore dell'attore e obbligata, quindia al risarcimento del danno.
Tutto ciò considerato, il danno non patrimoniale da esso derivato è stato adeguatamente dedotto e documentato da parte attrice, essendo, del resto,
16 intuibile come l'attribuzione di determinati fatti, della cui verità non vi è prova in atti, abbia arrecato un pregiudizio eziologicamente riconducibile alla condotta della convenuta, in termini di danno non patrimoniale, al suo onore, reputazione ed immagine professionale. Sono del resto presumibili la sofferenza interiore ed il disagio di tipo sociale e professionale che possano essere derivati all'odierno attore non avendo siffatte affermazioni trovato alcun riscontro istruttorio nel presente giudizio.
Indubbiamente, le affermazioni riportate nelle dichiarazioni rese in occasioni di interviste hanno provocato quanto meno sospetti sulla onestà e dirittura morale dell'attore, costringendolo ad assumere comportamenti diversi da quelli che avrebbero normalmente assunto per effetto di un senso di vergogna, di imbarazzo e riservatezza derivanti dall'offesa alla propria reputazione, specie in relazione alla considerazione che si ha di sè stessi e a quella di cui si gode nell'ambito della collettività, anche professionale, nella quale si vive e si opera.
Poiché tali danni non possono che essere determinati in via equitativa occorre fare riferimento alla prova per presunzioni in relazione alla determinazione dell'entità del pregiudizio.
Al riguardo, giova premettere che è pacifico in giurisprudenza, che la sua determinazione debba avvenire “con criteri equitativi, il ricorso ai quali è insito nella natura del danno e nella funzione del risarcimento, realizzato mediante la dazione di una somma di denaro compensativa di un pregiudizio di tipo non patrimoniale” (cfr. Cass. n. 8861/2021).
Senonché, per evitare che la decisione relativa alla liquidazione equitativa del danno - ancorché fondata su valutazioni discrezionali - sia arbitraria e sottratta a qualsiasi controllo, è necessario che il Giudice indichi, almeno sommariamente e sia pure con l'elasticità propria dell'istituto e nell'ambito
17 dell'ampio potere discrezionale che lo caratterizza, i criteri che egli ha seguito per determinare l'entità del danno (cfr. ex multis Cass. 10271/2002; Cass.
7896/2002; Cass. 6426/2001; Cass. 14166/1999; Cass. 9734/1998; Cass.
9588/1998; Cass. 10606/1996; Cass. 6082/1996).
Nel caso di specie, è possibile determinare, sulla base dei principi ormai consolidati in materia (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26972/2008), in applicazione di un legittimo procedimento presuntivo, la portata del patimento psicologico
(danno morale soggettivo, cd. patema d'animo).
Infatti, il danno conseguente alla condotta di diffamazione di natura non patrimoniale è risarcibile in via equitativa secondo la valutazione del giudice ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., considerando che, seppure non possa essere ritenuto danno “in re ipsa” e cioè coincidente con la lesione dell'interesse protetto, può essere provato ed accertato mediante il ricorso a presunzioni, fondate sulla constatazione che propalazione di notizie false e offensive incidenti negativamente sulla reputazione e l'onore di una persona
è causa, secondo ragionevoli canoni eziologici probabilistici, di un turbamento morale transitorio e di una ripercussione negativa sulla vita di relazione e sociale.
Dunque, la determinazione del risarcimento deve avvenire con criteri equitativi, assumendo come parametri di riferimento la rilevanza dell'offesa, la posizione sociale della persona colpita, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto professionale e sociale (cfr. Cass. civ., sez. III, 5 dicembre 2014, n. 25739; Cass. civ. n. 13153/2017).
In sintesi, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato
18 dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima” (così, di recente, Cass. civ. sez. VI, 31.03.2021, n.
8861).
Il risarcimento deve, poi, essere commisurato a precisi parametri oggettivi, quali: (i) l'oggettiva portata offensiva della notizia che è stata diffusa, (ii) le ricadute negative sulla reputazione nell'ambito privato, professionale e sociale nonché il grado di disagio e sofferenza che inevitabilmente ne è conseguito per la carica ricoperta all'interno della società, (iii) il ruolo ed la funzione ricoperta dal diffamato, (iv) la risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie, (v) la diffusione della notizia sul territorio nazionale, (vi) al mezzo con il quale è stata diffusa la notizia e (vii) l'esistenza di una reiterazione delle condotte.
In ordine alla quantificazione del danno, ritiene il Tribunale di potersi attenere ai condivisibili criteri orientativi per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa elaborati nel marzo del 2018 dall'osservatorio sulla giustizia civile di Milano relativamente alle pronunce risarcitorie emesse in relazione alle cause di diffamazione, secondo i quali vengono distinte cinque tipologie di diffamazione, con individuazione per ognuna di esse del danno liquidabile. In particolare, vengono distinte: la diffamazione di tenue gravità (danno liquidabile da euro 1.000,00 ad euro
10.000,00), la diffamazione di modesta gravità (danno liquidabile da euro
11.000,000,00 ad euro 20.000,00), la diffamazione di media gravità (danno liquidabile da euro 21.000,00 ad euro 30.000,00), la diffamazione di elevata gravità (danno liquidabile da euro 31.000,00 ad euro 50.000,00) e la
19 diffamazione di eccezionale gravità (danno liquidabile da euro 50.000,00 in su).
Ad avviso del giudicante l'odierna fattispecie deve essere considerata di modesta gravità, considerata la natura diffamatoria solo di alcune delle condotte indicate nell'atto di citazione e la non elevata diffusione delle stesse e dei siti/ giornali online ove gli stessi sono stati pubblicati, di interesse, evidentemente solo locale, con scarso rilievo mediatico, , con la conseguente possibilità di liquidare in favore del danneggiato una somma compresa tra i
11.000,00 euro ed i 20.000,00 euro.
Ciò posto, tenuto conto dei sopra menzionati parametri, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale deve essere equitativamente liquidata nella misura di euro 20.000,00 in favore di parte attrice, all'attualità, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Viene riconosciuto il valore massimo del parametro di riferimento, atteso che agisce unitamente al proprio nucleo familiare, poiché la Parte_1
diffusione delle notizie ha cagionato una riduzione dei rapporti sociali di tutto il nucleo familiare dell'odierno attore, a cagione dell'emergere di un'opinione negativa nei suoi confronti e ciò può ragionevolmente aver comportato l'insorgere di sentimenti negativi e di vergogna anche nella RA sua coniuge ( odierna attrice) , e nei figli del Persona_6
Pt_1
Pertanto, va condannata a corrispondere a parte attrice la CP_2
somma di euro 20.000,00 (ventimila/00).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento ed applicato il valore dei parametri per causa ricompresa nello scaglione di
20 valore indeterminato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 11808/2022 R.G.A.C., pendente tra e contro ogni altra Parte_1 Persona_6 CP_2
domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta e, per l'effetto, condanna al risarcimento del danno subito da parte attrice, che CP_2
liquida in euro 20.000,00 (duecentomila/00), oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
d) condanna , a pagare a le spese del presente giudizio, che si CP_2
liquidano in misura pari ad € 600,00 per spese vive e in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, 21.5.2025
Napoli, così deciso il 22/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11808 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad
OGGETTO: risarcimento danni da diffamazione Oggetto: risarcimento danni da diffamazione TRA
(C.F.: ), nato il Parte_1 C.F._1
27/05/1963 a AG ST (CS) e residente in [...], che agisce ai sensi dell'art. 86 c.p.c. quale difensore di sé stesso, unitamente e disgiuntamente all'avvocato Michele Mariano Arpaia (C.F.:
; P.E.C.: , che lo rappresenta e C.F._2 Email_1
difende in virtù di mandato allegato in atti, ed elettivamente domiciliato per il seguente giudizio presso il suo studio legale sito in Napoli, al Centro direzionale, isola G/1
ATTORE
E
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._3
Obl (Ucraina) il 22/05/1981 e residente in [...], in proprio e nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori
(C.F.: ) nato a [...] il Persona_1 C.F._4
06/07/2009; ( ) nato a Parte_2 C.F._5
1 Napoli il 26/09/2012, e (C.F.: Parte_3
) nato a [...] il [...]; anch'essa C.F._6
rappresentata e difesa - unitamente e disgiuntamente - dagli avv.ti Pt_1
(C.F.: ) e Michele Mariano Arpaia (C.F.
[...] C.F._1
), ed elettivamente domiciliata per il seguente C.F._7
giudizio presso il loro studio legale sito in Napoli, al Centro direzionale, isola
G/1,
ATTORI
CONTRO
(C.F.: , nata a [...] CP_2 C.F._8
(Svizzera) il 9.6.1975 e residente in [...], scala A, piano 2 int.6;
CONVENUTA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio , deducendo: CP_2
1) di aver conosciuto la RA a AG ST (CS), suo CP_2
comune di nascita, nell'anno 1993 e, dopo due anni di fidanzamento e circa tre di convivenza, di aver contratto con essa matrimonio con rito concordatario in Napoli, il 12 settembre 1998, nella parrocchia di S. Antonio
a PO (registrato con atto n. 245, parte II, serie A, reg. atti matrimoniali anno 1998 del Comune di Napoli);
2) che, in data 7.09.2009 il Tribunale di Napoli, I sez. civile, emetteva sentenza di separazione n.5689/09, senza nessun addebito al marito/attore, in quanto la fine del matrimonio era dovuto esclusivamente alla volontà e al comportamento della moglie;
CP_2
3) che, in seguito a ricorso presentato dall'odierno attore, veniva anche
2 dichiarato nullo il matrimonio religioso, celebrato con la RA
[...]
dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro di primo grado, con CP_2
sentenza emessa in data 29 dicembre 2007, che riporta tale motivazione:
“nullità del matrimonio in esame per avere la parte convenuta escluso
l'indissolubilità del vincolo”; tale provvedimento veniva poi ratificato dal
Tribunale Ecclesiastico regionale Campano di Appello in data 24 febbraio
2016, e munito in data 26 giugno 2017 del decreto di esecutività della
Segnatura Apostolica, con cui veniva dichiarato definitivamente nullo il matrimonio celebrato inter partes con rito concordatario a Napoli, il 12 settembre 1998, perché la RA aveva posto riserva CP_2
mentale, nascondendo all'istante “di prendere il Sacramento del matrimonio solo per prova”; tanto che la stessa riceveva la sanzione canonica del divieto di risposarsi con rito religioso cattolico;
4) che, in data 11.11.2014, veniva emessa la sentenza definitiva di divorzio n.14885/14, sempre dal Tribunale di Napoli, senza addebito per l'attore e nessun assegno di mantenimento per la sig.ra CP_2
5) che la sig.ra trasferitasi a Roma per necessità lavorative, avrebbe CP_2
intrapreso una intensa attività legata alla pubblicazione e promozione dei suoi lavori letterari unitamente all'impegno pubblico per temi sociali, quali la tutela delle donne vittime di violenza;
6) che, in data 25 settembre 2021, si è svolta nella sala polifunzionale del comune di AG ST (CS), in via Scuola d'Arte Barone, la manifestazione pubblica di presentazione del libro “Mia o di nessun' altro – il lato impervio dell'amore” della giornalista;
CP_2
7) che, durante l'evento pubblico, sia nell'intervento che nelle risposte alle domande della interlocutrice, l'odierna convenuta si rendeva responsabile di una serie di diffamazioni, realizzate in pubblico e ritrasmesse a mezzo stampa,
3 nei confronti dell'odierno attore;
8) che, segnatamente, la RA , rispondendo alla domanda CP_2 che le veniva posta dall'interlocutrice dottoressa : “dove Persona_2
trovi la forza di trattare questi temi?” rispondeva: “perché anch'io sono stata vittima di violenza e stalking […] ho incontrato il mio persecutore in questo paese”;
9) che, all'apertura dell'evento sono stati letti alla platea stralci del libro di cui la sig.ra è autrice, che descriverebbero episodi reali relativi CP_2
all'inizio della relazione dell'attore con la RA , seppure CP_2
alterati in alcuni punti, ma tanto dettagliati e circostanziati da poter essere facilmente ricondotti ad eventi e situazioni che i due ex coniugi hanno realmente vissuto insieme;
10) la portata di tale atto diffamatorio è andata oltre la platea dei presenti, in quanto l'evento è stato trasmesso e reso disponibile, dal 28 settembre 2021, sulla piattaforma di social network “Facebook.com” e precisamente sulla pagina “Esaro TV” (https://www.facebook.com/reportertvgennarogallo/), gestita dal sig. , titolare del canale di informazione “Esaro TV”, CP_3
operante in AG ST (CS), che rendeva pubblica la ripresa integrale della manifestazione “Mia o di nessun'altro - il lato impervio dell'amore” della giornalista;
svoltosi in data 25/09/2021 presso la Sala CP_2
Polifunzionale del suddetto comune;
11) che, come è tipico delle piattaforme sociali, il video e le sue numerose visualizzazioni hanno dato vita a commenti, post, interazioni tra gli utenti, tutte tese a ricondurre i fatti e i comportamenti raccontati dalla sig.ra CP_2
ad , suo ex marito;
Parte_1
12) che la campagna diffamatoria non si sarebbe limitata a disonorare dinnanzi al pubblico di AG ST e a quello collegatosi tramite il video
4 postato sulla piattaforma “Facebook” la persona dell'odierno attore, ma sarebbe continuata tramite una serie di interviste, articoli d'informazione rilasciati a testate giornalistiche online e siti web d'informazione, su tematiche di attualità quali stalking, femminicidio e denuncia di reati contro le donne, in cui la parte convenuta ha affermato che presentare il suo libro a
AG ST ha rappresentato per lei un'emozione profonda, perché è stato proprio in quel paese che la stessa ha incontrato il suo persecutore e stalker, paragonando la sua vicenda a quella della RA Persona_3
uccisa il 13 settembre 2021 proprio nel comune di AG dal marito, che non è riuscita a salvarsi – a differenza sua – da una storia di persecuzione e violenza;
13) la RA perpetrerebbe la diffamazione attraverso i CP_2
social network: utilizzerebbe con frequenza quotidiana e professionalità una pagina pubblica “ ”, aperta sulla piattaforma “Facebook” il 29 CP_2
aprile 2020 (https://www.facebook.com/Catia-Acquesta-101727218199941), nonché un profilo “ , sempre su “Facebook” CP_2
(https://www.facebook.com/catia.acquesta), con cui informa il pubblico della sua partecipazione a manifestazioni in diverse parti d'Italia, riportando suoi impegni personali e commentandoli, rilasciando interviste rinvenibili in internet, su Google e su Facebook, oltre che su siti di informazione locali e nazionali, in cui vengono ripetute affermazioni e riferimenti diffamatori alla persona dell'attore, indicandolo come il suo persecutore e “stalker”;
14) che la maggior parte delle sue attività pubbliche sono legate alla promozione dell'opera letteraria “Mia o di nessun' altro - il lato impervio dell'amore”, diffusa dalla casa editrice “Caosfera edizioni” di Vicenza nel marzo 2020, di 138 pagine e disponibile in tutta Italia, dove tutto l'impianto narrativo del racconto si sostanzierebbe in una continua diffamazione
5 aggravata nei confronti dell'attore;
15) che nel programma televisivo “Mille e un libro” trasmesso su Rai1 il 15 luglio 2020, la RA invitata dal conduttore a CP_2 Persona_4
raccontare del suo libro, ha affermato “in questo libro racconto tre storie di cronaca”;
16) che nella video intervista a “la voce di Genova” (reperibile al link
enova) rilasciata il 21/12/2021 ha affermato all'intervistatore che “'Mia o di nessun altro' è un libro che ho scritto anche con dolore e sofferenza, perché anche io sono vittima di violenza, lo sono stata e purtroppo lo sono tutt'ora”;
17) che l'odierno attore non ha mai subito una condanna per stalking e atti persecutori e nessun procedimento penale e da anni non ha più nessun rapporto con la RA , avendo ottenuto lo scioglimento del CP_2
matrimonio; vive e lavora a Napoli, è padre di tre figli minori , nato Per_1
a Napoli il 06.07.2009; , nato a [...] il [...] e Parte_2 [...]
nato a [...] il [...]) ed è coniugato da molti anni con la Pt_3
RA madre dei propri figli;
Controparte_1
18) che in aggiunta ai fatti sin qui dettagliatamente esposti, la RA
[...]
tramite il suo profilo personale e la sua pagina Facebook, CP_2
partecipando a manifestazioni in tutta Italia, come la manifestazione pubblica da lei condotta per la presentazione del libro “Viaggio e destino” di Per_5
Con
, edito dalla editore (con ospiti di livello nazionale tra cui il
[...]
giornalista e conduttore televisivo il cantante CP_5 Parte_4 nella cornice della “Voscenza Luxury Spaces” di Santa Venerina (CT)) in
Sicilia il 21/06/2021, il “ ” a Vibo Valentia in data Controparte_6
28/10/2021 e il “ ” tenutosi a Venezia in data 25/11/2021, Controparte_7 avrebbe continuato a diffamare la persona dell'avv presentandolo Pt_1
6 al pubblico come suo persecutore e stalker attraverso interviste e commenti pubblici disponibili su siti web, piattaforme social e sui suoi profili social;
19) che è stato svolto il tentativo di mediazione obbligatoria (art. 5, co.
1-bis,
D. Lgs. 28/2010) in data 13.12.2021 presso l'organismo di mediazione civile
“ con sede a Napoli, con esito negativo: la convenuta non si è Controparte_8 presentata all'incontro, ma il suo legale di fiducia ha inoltrato a mezzo PEC una lettera nella quale scriveva “la RA non intende CP_2
aderire al procedimento di mediazione, perché la pretesa è totalmente illegittima ed infondata e va ben oltre la soglia della temerarietà” senza motivare l'illegittimità ed infondatezza della procedura e quantomeno i contorni della temerarietà;
20) che, in tutti i suoi incontri pubblici e nelle diverse iniziative editoriali e sociali che organizza, la RA si sarebbe presentata come una CP_2
donna che ha subito violenze e persecuzioni dall'ex marito, proponendo al pubblico un racconto falso e distorto della propria vita, al fine di trarre un vantaggio economico e sfruttando a meri fini di lucro l'attenzione mediatica e sociale che in questi ultimi anni le istituzioni e il dibattito pubblico danno alla prevenzione e sensibilizzazione del fenomeno del femminicidio e della violenza di genere, inserendosi non come vittima reale e quindi meritevole di attenzione e tutela, ma come vittima “inventata”, poiché – nella realtà dei fatti
– nessuno dei tribunali da lei interpellati ha mai riconosciuto alcun crimine nei suoi confronti;
21) che l'odierno attore esercita con successo la professione forense ed alla sua attività professionale affianca quella di procuratore sportivo nel settore calcistico, di direttore sportivo e fondatore della scuola calcio “France
Academy” di Napoli, con relazioni in tutta Italia con operatori di mercato e società di calcio professionistiche;
7 22) che tale situazione avrebbe causato ripercussioni pesanti anche nel nucleo familiare dell'odierno attore, poiché le false notizie e la lesione dell'onore che ne sarebbero conseguite avrebbero generato ingiustificati stati d'animo negativi e sentimenti di vergogna anche nella RA sua Persona_6
coniuge, e nei figli dell'attore, dato che la diffusione di tale diffamazione ha colpito i rapporti sociali di tutto il nucleo familiare dell'avvocato Pt_1
con riduzione dei rapporti e l'emergere di opinioni di discredito che
[...]
hanno colpito anche la moglie e i figli del Pt_1
Tanto premesso, l'attore chiedeva al Tribunale di dichiarare non corrispondenti al vero le affermazioni riportate nell'atto di citazione e fatte dalla RA nel libro richiamato nelle premesse dell'atto di CP_2
citazione, nelle dichiarazioni rese ai mezzi di stampa, nelle pubblicazioni e nei messaggi fatti al pubblico della rete attraverso account social, siti web ed altri mezzi di comunicazione di massa;
dichiarare la RA CP_2
responsabile della diffamazione e delle falsità sopra descritte e - conseguentemente - condannarla a risarcire al signor i danni dal Pt_1
medesimo subiti in dipendenza e per effetto dei fatti qui descritti, nella misura di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta più equa;
condannare, altresì, la convenuta a corrispondere alla RA e i figli minori, attori e familiari Persona_6
dell'avvocato , a titolo di riparazione, la somma di euro Parte_1
200.000,00 (duecentomila/00) o quella somma maggiore o minore, che sarà ritenuta più equa per il danno subito, con gli interessi dalla data del fatto fino all'effettivo soddisfo e vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio ai difensori costituiti.
La convenuta regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
La causa veniva riservata in decisione il 23.4.2025.
8 La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta, così come precisato nella motivazione che segue.
La vicenda in esame attiene a presunte esternazioni diffamatorie nei confronti dell'odierno attore perpetrate dalla sua ex moglie – in CP_2
possesso della qualifica professionale di giornalista - in un proprio romanzo, intitolato “Mia o di nessun' altro - il lato impervio dell'amore” e in pubbliche occasioni connesse alla presentazione della predetta opera letteraria, poi trasmesse su social network e su You Tube.
Orbene, in primo luogo deve valutarsi se il possesso della qualifica professionale di giornalista professionista da parte dell'odierna convenuta debba, per ciò solo, imporre a questo Giudicante di valutare la sua opera letteraria secondo i parametri di liceità della attività giornalistica (veridicità dei fatti, interesse pubblico alla notizia e continenza della forma).
Sul punto, si ritiene di dover fornire risposta negativa.
Invero, appare di immediata evidenza che un giornalista professionista possa voler dedicarsi alla produzione letteraria e scrivere un'opera di fantasia e non può essere giudicato, in questo caso, secondo i parametri che governano la sua attività professionale.
Ciò in quanto – aldilà del fatto che si verificherebbe un ingiusto trattamento deteriore del giornalista per il solo possesso della qualifica soggettiva nello svolgimento di un'attività in cui si estrinseca il libero svolgimento della sua personalità – perché diversi sono il fondamento costituzionale e le caratteristiche dell'attività giornalistica e della produzione di opere letterarie.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen.
Sez. 3, Sentenza n. 7798 del 31/03/2010: “L'estrinsecazione del pensiero che si realizza tramite un'opera letteraria è diversa rispetto a quella che si compie tramite l'attività giornalistica;
mentre quest'ultima, che trova il proprio
9 fondamento nell'art. 21 Cost., svolge la funzione di offrire informazioni, notizie, fatti e vicende, anche se con l'aggiunta di valutazioni soggettive,
l'opera letteraria, tutelata innanzitutto dall'art. 9 Cost., si connota per la creatività o, comunque, per l'affermazione di ideali e valori che l'autore intende trasmettere agli altri;
ne consegue che, affinché un'opera letteraria assuma carattere diffamatorio, non basta che essa non sia veritiera, perché compito dell'arte non è quello di descrivere la realtà nel suo obiettivo e concreto verificarsi”).
Ed invero, nel caso di attività di scrittrice, lo scritto non va valutato sulla base dei parametri di liceità della attività giornalistica (veridicità dei fatti, interesse pubblico alla notizia e continenza della forma).
Al riguardo, va osservato che la prefazione redatta dalla convenuta al suo romanzo rientra palesemente non nell'attività giornalistica ma in quella letteraria. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass.
n. 10495/2009) ha nettamente distinto tali tipi di forme di estrinsecazione del pensiero, affermando l'esistenza di una profonda diversità tra le notizie giornalistiche e le opere artistiche (letterarie, teatrali o cinematografiche), nel senso che le prime (che hanno la principale norma di riferimento nell'art. 21
Cost.) svolgono la funzione di "offrire" informazioni, notizie, fatti e vicende
(cronaca), anche con valutazioni soggettive di ordine etico-politico (critica), mentre le seconde (fondate soprattutto sull'art. 9 Cost. e sulla configurazione del nostro ordinamento come dello "Stato di cultura") sono connotate dalla creatività o comunque da un' attività intellettiva tendente all'affermazione di ideali e valori, che l'autore, facendoli propri, intende trasmettere agli altri.
Ed è per questo che, perché un opera letteraria (artistica in senso lato) sia effettivamente lesiva dell'altrui reputazione non basta (come ritenuto dall'attore) ritenere e accertare che l'opera artistica non sia veritiera, perché
10 "l'arte" non deve svolgere la funzione di descrivere la realtà nel suo obiettivo e concreto verificarsi ma quella, come detto, della estrinsecazione di un modo di pensare e di essere dell'artista, in base ai suoi valori.
Tuttavia, nel caso di specie la situazione appare maggiormente complessa.
Invero, in buona sostanza, l'odierna convenuta ha scritto un'opera letteraria di fantasia contro la violenza di genere e gli atteggiamenti possessivi da parte dei soggetti di sesso maschile nelle relazioni di coppia, più volte dichiarando, in occasione di interviste e delle presentazioni del libro, che si è basata anche sulla propria esperienza di vita in quanto vittima di violenza e stalking.
Fatta questa premessa, occorre esaminare i documenti prodotti da parte attrice.
Ebbene, esclusa ogni disamina delle pagine del romanzo prodotte da parte attrice, l'attività diffamatoria contestata a parte convenuta, titolare di un blog personale intestato al suo libro “Mia o di nessun altro. Il lato impervio dell'amore” si sarebbe estrinsecata nei seguenti fatti:
1) in data 25 settembre 2021, in occasione della presentazione del libro
Pers
o di nessun altro. Il lato impervio dell'amore presso il Comune di
AG ST (CS) – città natale di parte attrice- la RA
[...]
rispondendo alla domanda che le veniva posta CP_2 dall'interlocutrice dottoressa : “dove trovi la forza di Persona_2
trattare questi temi?” rispondeva: “perché anch'io sono stata vittima di violenza e stalking […] ho incontrato il mio persecutore in questo paese”;
2) l'evento è stato trasmesso e reso disponibile, dal 28 settembre 2021, sulla piattaforma di social network “Facebook.com” e precisamente sulla pagina “Esaro TV”
(https://www.facebook.com/reportertvgennarogallo/),operante in
11 AG ST (CS), che rendeva pubblica la ripresa integrale della manifestazione “Mia o di nessun'altro - il lato impervio dell'amore” della giornalista;
svoltosi in data 25/09/2021 presso la CP_2
Sala Polifunzionale del suddetto comune.
Di fondamentale rilevanza ai fini del decidere è anche il contenuto delle dichiarazioni rilasciate dalla giornalista a pagina 10 degli allegati parte I alla citazione del 12.05.2022. Infatti, nell'articolo datato 28 settembre 2021, intitolato: “Stalking, denunciare e non chiudersi” la giornalista
[...]
a AG ST (Cosenza), così espressamente dichiara: CP_2
“presentare a AG ST il mio libro contro il femminicidio, per me è un'emozione profonda perché in questo paese ho trascorso la mia infanzia, sono cresciuta, vi ho lasciato la mia famiglia, e purtroppo, ho incontrato quello che poi è diventato il mio persecutore, il mio stalker. Oggi mi sento di dire che le coltellate che hanno ucciso in questo stesso paese la povera
[...]
è come se le avessimo prese anche io e tutte le donne che sono riuscite Per_3
a salvarsi da una storia di persecuzione e violenza”.
Ancora a pagina 12 degli allegati parte I alla citazione del 12.05.2022 si legge:
“ho deciso di metterci cuore, anima e corpo, - ha sottolineato CP_2
– abbracciando il dolore di altre donne che, come me, hanno subito violenze, minacce, persecuzioni e soprusi, ma per fortuna sono riuscite a non finire ammazzate…”
Ebbene, relativamente a tali dichiarazioni, emerge un univoco riferimento a vicende personali, che esulano dalla ricostruzione di fantasia tipica del romanzo.
Non risulta agli atti di causa che il sia stato condannato per i fatti Pt_1
che gli vengono addebitati nelle dichiarazioni sopra riportate.
Sono state, invero, prodotte sentenze resa da altre Autorità giudiziarie, dalle
12 quali emerge una copiosa disputa giudiziaria tra i due ex coniugi, ma non si rinviene alcuna condanna ai danni del Pt_1
Deve, quindi, ritenersi insussistente il requisito della verità dei fatti dichiarati dall' mentre, invece, appare integrato, da parte della convenuta, CP_2
l'elemento soggettivo del dolo (generico) e la "riconoscibilità" dell' attore come soggetto coinvolto nella vicenda delle violenze in Parte_1
questione.
Ebbene, le suesposte circostanze consentono di ritenere che sostanzialmente l' si è pubblicamente presentata quale soggetto che avrebbe patito CP_2
in passato la tipologia di condotte oggi sussunte nella fattispecie penale di cui all'art. 612 bis c.p. (atti persecutori) e, sulla base di tale traumatica esperienza, ha scritto un' opera letteraria per stigmatizzare quanto accaduto e sensibilizzare l'opinione pubblica al riguardo.
Oltre a ciò ella – proprio perché sosteneva di rifarsi al proprio vissuto personale – ha più volte offerto elementi idonei ad identificare il Pt_1
quale autore degli atti persecutori ai suoi danni.
Pertanto, in tal senso ella ha esplicato il proprio diritto di libera manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 Cost. offrendo al pubblico notizie ed informazioni.
Ebbene, come è noto il diritto di libera manifestazione del pensiero trova alcuni limiti imposti dall'ordinamento che esso trasmodi in un'indebita lesione della sfera soggettiva altrui mediante la propalazione di contenuti diffamatori.
Uno di tali limiti è che, quando ci si riferisce pubblicamente a circostanze presentandole come realmente accadute, i fatti posti alla base del narrato debbono essere realmente accaduti e riportati correttamente nelle loro linee essenziali ( il requisito della verità che la giurisprudenza di legittimità assume
13 quale parametro di liceità dell'attività giornalistica).
Ciò posto, si osserva che non vi sono elementi per affermare che nel caso di specie operi l'esimente del diritto di critica.
Come è noto, il risarcimento dei danni da diffamazione è escluso dall'esimente dell'esercizio del diritto di critica quando i fatti narrati corrispondano a verità e l'autore, nell'esposizione degli stessi, seppur con terminologia aspra e di pungente disapprovazione, si sia limitato ad esprimere l'insieme delle proprie opinioni (Cass. 19 giugno 2012, n. 10031).
Se è vero, infatti, che il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione veritiera di fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, resta fermo che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca (cfr. Cass. 06 aprile 2011, n. 7847).
L'esimente in parola, così rapidamente tratteggiata, è applicabile non soltanto nelle ipotesi di diffamazione a mezzo stampa, ma anche nell'ipotesi di diffamazione tramite internet e ciò in forza della considerazione che «internet costituisce un mezzo di diffusione di notizie e idee (al pari, se non di più, di stampa, radio e televisione), di modo che il diritto di esprimere le proprie opinioni, riconosciuto a "tutti" dall'art. 21 Cost., da cui discendono i diritti di informazione e critica, può e deve essere esercitato - quale che sia, tra quelli indicati, il mezzo di diffusione nell'ottica del necessario bilanciamento con l'altro diritto primario all'onore e alla reputazione e, quindi, nei limiti tradizionalmente indicati dalla giurisprudenza, con le precisazioni sopra svolte con specifico riguardo alla critica, della verità obiettiva (per quanto ciò sia accertabile), della continenza e della pertinenza» (Cass. 18174/2014).
14 Il giudizio critico per rimanere nei limiti della liceità deve trarre spunto dalla realtà oggettiva e, quindi, da fatti realmente accaduti.
E' pur vero che, nell'esercizio del diritto di critica è necessario il rispetto del nucleo essenziale di verità del fatto relativamente al quale la critica è svolta
(ed in mancanza del quale la critica sarebbe pura congettura), ma è innegabile, altresì, che in tal caso l'onere del rispetto della verità sia più attenuato rispetto all'ipotesi di mera cronaca giornalistica, atteso che “la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo” (Cass. Pen., n. 43403 del 18.6.2009).
La critica è infatti, per sé stessa, espressione di un'opinione, che come tale non può essere rigorosamente obiettiva e che comunque non ha nulla a che vedere col diritto di cronaca.
Tanto premesso in diritto, deve rilevarsi che, nel caso di specie, può pacificamente affermarsi sulla base degli atti giudiziari prodotti dall'attore che quanto riferito dall'odierna convenuta relativamente all'essere stata vittima di atti persecutori da parte del non corrisponde al vero. Pt_1
Difatti, come riporta la sentenza 1437/2019 del Tribunale Civile di Cosenza,
l'odierno attore è stato assolto in sede penale da tutte le imputazioni afferenti a simili condotte.
Sul punto, giova rammentare che l'art. art. 652 c.p.p., sancisce che “la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che
l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte
15 civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75 comma 2“.
Pertanto, deve ritenersi che quanto attribuito dall' all'odierno attore CP_2
non possa essere ritenuto vero.
Inoltre, proprio la suddetta pronuncia del Tribunale bruzio (che rigetta la domanda dell'odierna convenuta) dà atto che, con riferimento ad un'asserita aggressione subita dall' da parte dell' odierno attore, la Corte d' CP_2
Appello di Catanzaro ha fornito una ricostruzione dei fatti diversa da quella da essa prospettata.
Oltre a ciò, il Tribunale di Cosenza ha descritto una situazione di conflittualità tra coniugi in cui a volte sarebbe stato proprio il vittima di Pt_1
aggressioni e condotte minacciose e violente ad opera di congiunti dell'odierna convenuta.
Pertanto, nelle pubbliche affermazioni dell'Acquesta deve ritenersi pienamente integrata una condotta diffamatoria, in quanto ha pubblicamente propalato affermazioni basate su dati di fatto falsi e lesivi dell'onore del
Pt_1
Vero è che il reato di diffamazione è integrato anche qualora chi comunica con una persona è consapevole che la notizia sarà divulgata anche ad altri e voglia ed accetti tale evento e nel caso di specie, esponendo i fatti ad un giornalista, non poteva non rappresentarsi che ciò sarebbe avvenuto.
La domanda principale va allora accolta relativamente all'an debeatur nei confronti della convenuta, la quale deve essere ritenuta responsabile della lesione della reputazione e dell'onore dell'attore e obbligata, quindia al risarcimento del danno.
Tutto ciò considerato, il danno non patrimoniale da esso derivato è stato adeguatamente dedotto e documentato da parte attrice, essendo, del resto,
16 intuibile come l'attribuzione di determinati fatti, della cui verità non vi è prova in atti, abbia arrecato un pregiudizio eziologicamente riconducibile alla condotta della convenuta, in termini di danno non patrimoniale, al suo onore, reputazione ed immagine professionale. Sono del resto presumibili la sofferenza interiore ed il disagio di tipo sociale e professionale che possano essere derivati all'odierno attore non avendo siffatte affermazioni trovato alcun riscontro istruttorio nel presente giudizio.
Indubbiamente, le affermazioni riportate nelle dichiarazioni rese in occasioni di interviste hanno provocato quanto meno sospetti sulla onestà e dirittura morale dell'attore, costringendolo ad assumere comportamenti diversi da quelli che avrebbero normalmente assunto per effetto di un senso di vergogna, di imbarazzo e riservatezza derivanti dall'offesa alla propria reputazione, specie in relazione alla considerazione che si ha di sè stessi e a quella di cui si gode nell'ambito della collettività, anche professionale, nella quale si vive e si opera.
Poiché tali danni non possono che essere determinati in via equitativa occorre fare riferimento alla prova per presunzioni in relazione alla determinazione dell'entità del pregiudizio.
Al riguardo, giova premettere che è pacifico in giurisprudenza, che la sua determinazione debba avvenire “con criteri equitativi, il ricorso ai quali è insito nella natura del danno e nella funzione del risarcimento, realizzato mediante la dazione di una somma di denaro compensativa di un pregiudizio di tipo non patrimoniale” (cfr. Cass. n. 8861/2021).
Senonché, per evitare che la decisione relativa alla liquidazione equitativa del danno - ancorché fondata su valutazioni discrezionali - sia arbitraria e sottratta a qualsiasi controllo, è necessario che il Giudice indichi, almeno sommariamente e sia pure con l'elasticità propria dell'istituto e nell'ambito
17 dell'ampio potere discrezionale che lo caratterizza, i criteri che egli ha seguito per determinare l'entità del danno (cfr. ex multis Cass. 10271/2002; Cass.
7896/2002; Cass. 6426/2001; Cass. 14166/1999; Cass. 9734/1998; Cass.
9588/1998; Cass. 10606/1996; Cass. 6082/1996).
Nel caso di specie, è possibile determinare, sulla base dei principi ormai consolidati in materia (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26972/2008), in applicazione di un legittimo procedimento presuntivo, la portata del patimento psicologico
(danno morale soggettivo, cd. patema d'animo).
Infatti, il danno conseguente alla condotta di diffamazione di natura non patrimoniale è risarcibile in via equitativa secondo la valutazione del giudice ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., considerando che, seppure non possa essere ritenuto danno “in re ipsa” e cioè coincidente con la lesione dell'interesse protetto, può essere provato ed accertato mediante il ricorso a presunzioni, fondate sulla constatazione che propalazione di notizie false e offensive incidenti negativamente sulla reputazione e l'onore di una persona
è causa, secondo ragionevoli canoni eziologici probabilistici, di un turbamento morale transitorio e di una ripercussione negativa sulla vita di relazione e sociale.
Dunque, la determinazione del risarcimento deve avvenire con criteri equitativi, assumendo come parametri di riferimento la rilevanza dell'offesa, la posizione sociale della persona colpita, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto professionale e sociale (cfr. Cass. civ., sez. III, 5 dicembre 2014, n. 25739; Cass. civ. n. 13153/2017).
In sintesi, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato
18 dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima” (così, di recente, Cass. civ. sez. VI, 31.03.2021, n.
8861).
Il risarcimento deve, poi, essere commisurato a precisi parametri oggettivi, quali: (i) l'oggettiva portata offensiva della notizia che è stata diffusa, (ii) le ricadute negative sulla reputazione nell'ambito privato, professionale e sociale nonché il grado di disagio e sofferenza che inevitabilmente ne è conseguito per la carica ricoperta all'interno della società, (iii) il ruolo ed la funzione ricoperta dal diffamato, (iv) la risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie, (v) la diffusione della notizia sul territorio nazionale, (vi) al mezzo con il quale è stata diffusa la notizia e (vii) l'esistenza di una reiterazione delle condotte.
In ordine alla quantificazione del danno, ritiene il Tribunale di potersi attenere ai condivisibili criteri orientativi per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa elaborati nel marzo del 2018 dall'osservatorio sulla giustizia civile di Milano relativamente alle pronunce risarcitorie emesse in relazione alle cause di diffamazione, secondo i quali vengono distinte cinque tipologie di diffamazione, con individuazione per ognuna di esse del danno liquidabile. In particolare, vengono distinte: la diffamazione di tenue gravità (danno liquidabile da euro 1.000,00 ad euro
10.000,00), la diffamazione di modesta gravità (danno liquidabile da euro
11.000,000,00 ad euro 20.000,00), la diffamazione di media gravità (danno liquidabile da euro 21.000,00 ad euro 30.000,00), la diffamazione di elevata gravità (danno liquidabile da euro 31.000,00 ad euro 50.000,00) e la
19 diffamazione di eccezionale gravità (danno liquidabile da euro 50.000,00 in su).
Ad avviso del giudicante l'odierna fattispecie deve essere considerata di modesta gravità, considerata la natura diffamatoria solo di alcune delle condotte indicate nell'atto di citazione e la non elevata diffusione delle stesse e dei siti/ giornali online ove gli stessi sono stati pubblicati, di interesse, evidentemente solo locale, con scarso rilievo mediatico, , con la conseguente possibilità di liquidare in favore del danneggiato una somma compresa tra i
11.000,00 euro ed i 20.000,00 euro.
Ciò posto, tenuto conto dei sopra menzionati parametri, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale deve essere equitativamente liquidata nella misura di euro 20.000,00 in favore di parte attrice, all'attualità, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Viene riconosciuto il valore massimo del parametro di riferimento, atteso che agisce unitamente al proprio nucleo familiare, poiché la Parte_1
diffusione delle notizie ha cagionato una riduzione dei rapporti sociali di tutto il nucleo familiare dell'odierno attore, a cagione dell'emergere di un'opinione negativa nei suoi confronti e ciò può ragionevolmente aver comportato l'insorgere di sentimenti negativi e di vergogna anche nella RA sua coniuge ( odierna attrice) , e nei figli del Persona_6
Pt_1
Pertanto, va condannata a corrispondere a parte attrice la CP_2
somma di euro 20.000,00 (ventimila/00).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento ed applicato il valore dei parametri per causa ricompresa nello scaglione di
20 valore indeterminato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 11808/2022 R.G.A.C., pendente tra e contro ogni altra Parte_1 Persona_6 CP_2
domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta e, per l'effetto, condanna al risarcimento del danno subito da parte attrice, che CP_2
liquida in euro 20.000,00 (duecentomila/00), oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
d) condanna , a pagare a le spese del presente giudizio, che si CP_2
liquidano in misura pari ad € 600,00 per spese vive e in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, 21.5.2025
Napoli, così deciso il 22/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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