Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 16/06/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. EL Migliore Presidente
dott. Francesca Marchese Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 2022/2025 promossa da c.f. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
e da
, c.f. , residente in [...] C.F._2
n. 13,
col patrocinio dell'avv. Ilaria Sala, con domicilio in Biella, via Repubblica n. 25;
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni:
per le parti:
− dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
− ordinare al Comune di Biella di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
OMOLOGARE
le seguenti condizioni della separazione 1. I coniugi e vivranno Parte_1 Parte_2 separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Le figlie e sono affidate in modo Per_1 Per_2 condiviso ad entrambi i genitori e manterranno la residenza e la collocazione prevalente con la madre, in Candelo (BI), via Castellengo n. 41. 3. I genitori concordano che, salvo diversi accordi,
e staranno con il padre con le seguenti modalità:
3.1. a fine settimana alternati con la Per_1 Per_2 madre dal venerdì alla domenica o lunedì mattina, con pernottamento;
3.2. almeno due giorni alla settimana – di cui uno con pernottamento- presso l'abitazione dello stesso, da concordare con la
3.3. Le figlie trascorreranno i giorni di Natale / S. Stefano, Capodanno/ Epifania, Pasqua / Pasquetta ad anni alterni con entrambi i genitori;
durante i periodi di vacanze scolastiche (natalizie, pasquali), le figlie possono trascorrere giorni continuativi con entrambi i genitori (indicativamente dal 24 al 30/12 e dal 1/01 al 6/01 nonché 3 giorni durante le vacanze pasquali), previo accordo tra gli stessi: dette date sono da considerarsi indicative e non tassative e finalizzate allo scopo di garantire la permanenza dei minori con ciascun genitore per il 50% dei giorni di vacanza disponibili, compatibilmente con l'attività lavorativa di ciascuno di essi;
3.4. Le figlie potranno trascorrere con entrambi i genitori 3 settimane nel periodo estivo, di cui due anche consecutive. Pertanto, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, entro e non oltre la fine del mese di maggio, il periodo in cui intende o può esercitare il suindicato diritto, con facoltà di scelta ad anni alterni;
Quanto al mantenimento dei figli:
4. Il padre, atteso i maggior impegno della madre nella gestione quotidiana delle figlie, concorrerà nel mantenimento delle figlie minori e , con il versamento Per_1 Per_2 dell'importo mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna), da versare con bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2024. Tale Pt_1 somma è rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
5. Ciascun genitore concorrerà al 50% delle spese scolastiche, mediche e straordinarie per tutti i figli, richiamato integralmente sul punto il
“Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” del Tribunale di Biella del 19.04.2018.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI NELL'AMBITO DELLE
REGOLAMENTAZIONI DEI RAPPORTI ECONOMICI
4. I coniugi concordano che l'assegno unico per le figlie verrà percepito per intero dalla madre, con la quale le figlie sono residenti e che le stesse rimarranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno ai fini delle detrazioni fiscali;
6. I coniugi si danno sin da ora reciproco assenso per l'eventuale rilascio del passaporto individuale o altro documento equipollente valido per l'espatrio, e per la carta di identità valida per l'espatrio delle figlie minori e si impegnano a collaborare per tutte le pratiche necessarie.
7. I coniugi, entrambi indipendenti economicamente, definitivamente rinunciano alla reciproca corresponsione di alcun assegno e dichiarano altresì di aver risolto ogni rapporto di natura economica con la vendita della casa familiare e la divisione del ricavato al 50% e di nulla più avere reciprocamente a pretendere.
8. Le spese legali relative alla presente procedura di separazione saranno dimidiate tra i coniugi.
per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
Biella il 20 settembre 1997, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato
Civile del Comune di Biella, anno 1997, parte II, serie A, numero 82. Per_ Dall'unione sono nati i figli EL, maggiorenne e autosufficiente, e , minorenni. Per_1
Con ricorso congiunto depositato il 22/05/2025 le parti hanno chiesto di pronunciare la separazione dei coniugi e di recepire le condizioni da questi concordate.
Gi atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero. All'udienza mediante trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Nel presente caso, le parti hanno cessato di convivere a marzo 2024, hanno venduto la casa familiare e hanno manifestato di non volersi riconciliare. Sussistono pertanto i presupposti per pronunciare la separazione. Ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di separazione e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 2022 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Biella il 20 settembre 1997, atto trascritto nei
[...]
Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Biella, anno
1997, parte II, serie A, numero 82;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Biella, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 11/06/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. EL Migliore