Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/02/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
NRG 3295/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RA, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3295/2023 R.G., decisa mediante lettura dispositivo all'udienza del 17.02.2025, promossa
DA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
STELLACCIO VINCENZO, giusta mandato allegato al ricorso (all.1), ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di RA del 12/06/2023
n°7847/2023
-Ricorrente/Opponente-
CONTRO
Controparte_1
(p.i./c.f. ), in persona del Comandante pro
[...] P.IVA_1
– tempore, rappresentata da personale del suddetto Comando, giusta delega prodotta in copia alla comparsa di costituzione e risposta
-Resistente/Opposta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n°203/2023, emessa in Parte_1 data 20.04.2023 e notificata il 22.05.2023, con cui la di RA gli ingiungeva, Controparte_1 in solido con il sig. il pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa pari a Parte_2 euro 4.421,10 comprensiva di spese di notifica per la violazione di cui all'art. 10 comma 2 lett. B) del decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4, punita dall'art. 11 comma 5 lett. C) dello stesso decreto legislativo.
L'odierno ricorrente rappresentava che in data 12 gennaio 2023, personale della Controparte_1 di RA in seguito a controlli elevava nei confronti del figlio il verbale n°02/2023 Parte_2 per violazione dell'art.10 comma 2 lett. B) del D.to L.vo n°4 del 09/01/2021, perché deteneva e trasportava novellame di sarda (cosiddetto bianchetto), prodotto ittico vietato, con l'autovettura Opel tg. CY179JT, di sua proprietà.
1
Si costituiva in giudizio, in data 23.10.23, la di RA contestando ed Controparte_1 impugnando tutto quanto ex adverso dedotto. Rappresentava che i verbali di contestazione e notifica per la violazione dell'art. 10 comma 2 lettera B) del d.lgs. 04/2012, per detenere e trasportare specie ittiche sottomisura, violazione punita dall'art. 11 comma 5 lett. C) e art. 12 comma 1 del decreto legislativo n. 4/2012, i relativi verbali di sequestro e distruzione e di operazioni compiute, erano stati correttamente contestati e notificati immediatamente al contravventore, sig. Parte_2 durante le operazioni di controllo, e al sig. obbligato in solido in quanto Parte_1
“proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione” (id est autoveicolo targato CY179JT), poco dopo, presso gli uffici della Capitaneria di porto.
Rappresentava, inoltre, che i sig.ri e padre e figlio, Parte_1 Parte_2 avevano a loro carico diversi precedenti specifici in materia di trasporto e detenzione di prodotto ittico vietato, nello specifico novellame di sarda cd “bianchetto”; indicavano chiaramente tali precedenti in comparsa di costituzione.
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso in ogni sua richiesta.
All'udienza del 13.11.2023, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e ne chiedevano l'accoglimento.
Con ordinanza del 29.11.2023, a scioglimento della riserva assunta, rigettava la istanza di sospensiva della ordinanza di ingiunzione opposta;
ammetteva le prove orali così come indicate nella parte motiva e rinviava per l'escussione dei due testi ammessi all'udienza del 6.05.2024. In tale circostanza, alla presenza di entrambe le parti, venivano escussi i testi di parte ricorrente, sig. , Testimone_1 pescatore, cognato del sig. e sig. , pensionato, amico del Parte_1 Controparte_2 ricorrente. All'esito dell'escussione, le parti chiedevano un rinvio per la discussione con termine per il deposito di memorie. Questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 17.2.2025 con termine per note sino a dieci giorni prima, per discussione e lettura dispositivo.
In questa circostanza, questo Giudice udita la discussione delle parti, emetteva dispositivo e riserva motivazione della decisione.
* * *
L'opposizione è ammissibile in quanto l'ordinanza opposta risulta notificata in data 22.05.2023 mentre il ricorso risulta depositato in data 20.06.2023, quindi nei trenta giorni previsti dal d.lgs.
150/2011.
***
L'opposizione nel merito va respinta.
L'ordinanza-ingiunzione impugnata è stata emessa a seguito del controllo effettuato dal personale della di RA il 12 gennaio 2023, alle ore 17:10 circa, in località "Porta Controparte_1
Napoli", nel rione Tamburi del comune di RA, dove durante il controllo dell'autovettura targata
CY179JT, di proprietà del sig. e condotta dal sig. , Parte_1 Parte_2 veniva contestata a quest'ultimo la detenzione e il trasporto di 84 kg di novellame di sarda, comunemente noto come "bianchetto", una specie ittica per la quale il decreto legislativo n. 4, del 9
2 gennaio 2012, vieta la commercializzazione, la detenzione e il trasporto. In relazione a ciò, la responsabilità solidale del sig. veniva individuata ai sensi dell'art. 6, comma Parte_1
1, della legge n. 689/1981, in quanto "proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione" (ossia l'autoveicolo targato CY179JT).
Il sig. , obbligato solidale, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza- Parte_1 ingiunzione sulla base dei seguenti motivi:
1. Violazione del diritto di difesa: sostenendo che dal provvedimento impugnato non risulta chiaramente in base a quale norma egli, non avendo commesso la violazione, possa essere stato colpito dall'ordinanza ingiunzione;
2. Principio di buona fede: sostenendo, che ad ogni modo, il sig. non può Parte_1 essere chiamato a pagare la sanzione irrogata come obbligato in solido, atteso che, sebbene il veicolo fosse intestato a lui, era nella disponibilità del figlio il quale glielo avrebbe sottratto senza Pt_2 consenso.
Tutte le censure sopra sintetizzate sono destituite di fondamento.
Quanto alla prima doglianza del ricorrente, invero, a parer di questo Giudice, dalla lettura dell'ordinanza ingiunzione impugnata (all.n.1 del ricorso), risulta chiaramente che l'obbligazione solidale a carico del sig. scaturisce dal fatto che egli è il proprietario del Parte_1 veicolo utilizzato per compiere, nella fattispecie de qua, la violazione accertata, nel verbale n°02/2023
(cfr. allegato n.2 comparsa), dal personale della RA e non contestata tra Controparte_1 l'altro né dall'odierno ricorrente né dal figlio sia nel momento della Parte_2 contestazione e della notifica di tale verbale, sia nel termine di 30 giorni della notifica del processo verbale, presentando memorie difensive ex art. 18, comma 1, della legge 689/81.
Sul punto, invero, si evidenzia che, come noto, il verbale di accertamento è dotato di pubblica fede ex art. 2700 c.c. e fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
fa prova fino a prova contraria della veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi (Cass. n. 6565/2007; Cass. n.
9919/2006; Cass. n.11946/2005).
Prima di passare alla disamina della seconda censura di parte opponente, occorre specificare che nei procedimenti di opposizione avverso ordinanze-ingiunzione, quale il procedimento oggetto dell'odierno giudizio, l'onere della prova risulta a carico dell'amministrazione. Infatti, nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria,
l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in Giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta quindi ad essa ai sensi dell'art. 2697 c.c. fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prove dei fatti impeditivi od estintivi
(cfr. Cass. civile sez. II, 05/10/2022, n.28909; Cass. Civ. Sez. I, 7 marzo 2007).
Ciò significa che, nel corso del giudizio non è il ricorrente-opponente che deve dimostrare l'infondatezza degli addebiti per ottenere una sentenza favorevole, ma è piuttosto l'autorità resistente, che deve fornire la prova della pretesa creditoria.
Ebbene, nel caso in esame, si ritiene che la di RA abbia fornito la prova Controparte_1 dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità in questo caso al ricorrente in qualità di obbligato solidale.
3 Invero, l'Ente opposto ha prodotto, oltre ai verbali di contestazione e notifica, i relativi verbali di sequestro e distruzione e di operazioni compiute, la carta di circolazione n. (cfr. allegato NumeroD_1
n.6 comparsa), allegata al verbale de quo, e l'estratto PRA VEICOLI di proprietà di Parte_1
(cfr. allegato n.10 comparsa), da cui risulta che l'autoveicolo targato CY179JT, condotto
[...] dal sig. al momento del controllo, apparteneva all'odierno ricorrente sig. Parte_2
Ed ha inoltre chiarito che, in virtù del principio di solidarietà sancito dall'art. Parte_1
6 comma 1 della Legge 689/81, norma che regola il procedimento relativo alle sanzioni di natura Amministrativa, nei confronti dell'odierno ricorrente ricade la responsabilità solidale, riferita, quindi, alle sanzioni pecuniarie amministrative previste per la violazione di cui all'art. 10 comma 2 lett. B) del decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4, punita dall'art. 11 comma 5 lett. C) dello stesso decreto legislativo, in quanto “proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione”.
Ebbene, si condivide l'assunto che, ai fini del pagamento della sanzione pecuniarie amministrative, ma anche dell'applicazione delle sanzioni accessorie, non vi sono differenze fra autore e corresponsabile obbligato in solido, soggetto/i che, pur non essendo autori o concorrenti della violazione, sono legati ad essa da particolari circostanze di fatto o di diritto e che, pertanto, l'addebito ricade, in capo all'uno e all'altro indifferentemente, fermo restando il diritto di regresso per l'intero per l'obbligato solidale nei confronti dell'autore.
Sul punto, in particolare, si è pronunciata anche la Suprema Corte, sez. II, 20/09/2023, n.26922, statuendo che il proprietario di un veicolo che circola senza la prescritta copertura assicurativa è obbligato, in solido con il conducente sorpreso alla guida, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, ex art. 6 della legge n. 689 del 1981, a meno che non dimostri di aver posto in essere una condotta caratterizzata dall'adozione di concrete e specifiche cautele volte a vietare e precludere la circolazione del mezzo. (Nella specie, la S.C. ha stabilito che non è una condotta idonea ad evitare specificamente la circolazione del veicolo la sua consegna al titolare di un'autofficina con l'incarico di venderlo).
Ed invero, effettivamente, il comma 1 dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981 individua nel
“proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione” l'obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, a meno che non provi che la cosa sia stata utilizzata contro la sua volontà.
Costante e condivisibile giurisprudenza già citata, in particolare, ritiene che tale prova liberatoria sia rigorosamente codificata, non ritenendosi sufficiente il mero dissenso, ma richiedendosi, al contrario, condotte attive idonee rispetto all'effetto del divieto, l'esplicazione di un'attività esterna e concreta atta a impedire la commissione dell'illecito, non essendo, a tal fine, sufficiente neanche la dimostrazione di ignorare l'uso della cosa stessa da parte di altri.
Ciò posto, nel caso in esame, si ritiene che l'odierno ricorrente, obbligato in solido con il figlio autore materiale della violazione, non abbia fornito la prova di utilizzo contro la propria Pt_2 volontà del veicolo di trasporto in questione, di cui è risultato essere proprietario, né tantomeno abbia fornito prove relative all'adozione di condotte attive idonee a prevenire l'illecito o che addirittura dimostrino che tale veicolo non sia stato materialmente utilizzato per la commissione dell'illecito.
Sul punto si rileva, altresì, che entrambe le testimonianze dei sig.ri e Testimone_1 CP_2
non sono state dirimenti in tal senso poiché non hanno introdotto elementi per dimostrare
[...] che, nonostante le cautele del ricorrente, il figlio gli abbia sottratto l'auto (cfr. verbale del Pt_2
06.05.2024).
In conclusione, l'ordinanza va confermata. Si ritiene di dover confermare la sanzione inflitta dall'Ente opposto al ricorrente e di non applicare, quindi, il minimo edittale previsto dall'art. 11 comma 5 lett.
C) del decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4, data la recidività del ricorrente, in materia di trasporto
4 e detenzione di prodotto ittico vietato nello specifico novellame di sarda cd “bianchetto”, documentata dalla di RA (cfr. allegati n. 7-8-9 comparsa). Controparte_1
In conclusione, alla luce delle suindicate ragioni, il ricorso va integralmente rigettato e la ordinanza impugnata va confermata.
SPESE PROCESSUALI
Nulla per le spese poiché l'amministrazione convenuta, parte vittoriosa, si è costituita tramite proprio funzionario.
PQM
Il Tribunale di RA, definitivamente pronunziando sul ricorso in opposizione proposto dal avverso la ordinanza di ingiunzione n. 203/2023 del 20.4.2023 nei Parte_1 confronti di , così Controparte_1 provvede:
1) RIGETTA il ricorso e per l'effetto CONFERMA la ordinanza opposta.
2) NULLA per le spese.
RA, 08.04.2025
Il Giudice
Federica Rotondo
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