TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/05/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 220/2025
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Ticchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 220/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SAPIA ANTONIO e elettivamente domiciliato in VIALE CILEA 8 87067
CORIGLIANO ROSSANO presso il difensore avv. SAPIA ANTONIO.
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, impugnava la sentenza n. 10/2025 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di pubblicata il 14/1/2025, con la quale, nonostante CP_1
l'accoglimento integrale del ricorso, era stata disposta la compensazione delle spese di lite, senza alcuna motivazione e giustificazione.
Il ricorso insieme al decreto di fissazione udienza venivano notificati regolarmente al che non si costituiva. Controparte_1 pagina 1 di 2 Ritenuta la causa di natura documentale, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione all'udienza odierna.
Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato.
Risulta, infatti, che il giudice di prime cure, nonostante il pieno accoglimento del ricorso per l'annullamento del verbale di contestazione n. U5341088 del 2024 per tardività della notifica, abbia compensato le spese di lite tra le parti, nonostante la mancata indicazione e, comunque, l'assenza di gravi motivi.
In applicazione del principio della soccombenza, pertanto, il giudice avrebbe dovuto condannare la parte resistente alla refusione delle spese di lite, applicando i parametri previsti per lo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria in assenza della medesima, per un totale, dunque, di € 614,46, con aumento per manifesta fondatezza, oltre spese vive documentate.
Le spese di lite per il presente grado di giudizio seguono la soccombenza, in applicazione dei parametri medi, esclusa la fase istruttoria, con aumento per manifesta fondatezza dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE l'appello.
2. In RIFORMA della sentenza n. 10/2025 del Giudice di Pace di CP_1
CONDANNA il a rimborsare alla parte appellante le spese di Controparte_1 lite, che si liquidano in € 43,50 per spese, € 614,46 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15 %, i.v.a., c.p.a., se dovuti e nelle aliquote legali.
3. CONDANNA altresì la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite per il presente grado di giudizio, che si liquidano in € 93,00 per spese, €
895,09 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15 %, i.v.a., c.p.a., se dovuti e nelle aliquote legali.
Modena, 7 maggio 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
pagina 2 di 2
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Ticchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 220/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SAPIA ANTONIO e elettivamente domiciliato in VIALE CILEA 8 87067
CORIGLIANO ROSSANO presso il difensore avv. SAPIA ANTONIO.
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, impugnava la sentenza n. 10/2025 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di pubblicata il 14/1/2025, con la quale, nonostante CP_1
l'accoglimento integrale del ricorso, era stata disposta la compensazione delle spese di lite, senza alcuna motivazione e giustificazione.
Il ricorso insieme al decreto di fissazione udienza venivano notificati regolarmente al che non si costituiva. Controparte_1 pagina 1 di 2 Ritenuta la causa di natura documentale, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione all'udienza odierna.
Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato.
Risulta, infatti, che il giudice di prime cure, nonostante il pieno accoglimento del ricorso per l'annullamento del verbale di contestazione n. U5341088 del 2024 per tardività della notifica, abbia compensato le spese di lite tra le parti, nonostante la mancata indicazione e, comunque, l'assenza di gravi motivi.
In applicazione del principio della soccombenza, pertanto, il giudice avrebbe dovuto condannare la parte resistente alla refusione delle spese di lite, applicando i parametri previsti per lo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria in assenza della medesima, per un totale, dunque, di € 614,46, con aumento per manifesta fondatezza, oltre spese vive documentate.
Le spese di lite per il presente grado di giudizio seguono la soccombenza, in applicazione dei parametri medi, esclusa la fase istruttoria, con aumento per manifesta fondatezza dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE l'appello.
2. In RIFORMA della sentenza n. 10/2025 del Giudice di Pace di CP_1
CONDANNA il a rimborsare alla parte appellante le spese di Controparte_1 lite, che si liquidano in € 43,50 per spese, € 614,46 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15 %, i.v.a., c.p.a., se dovuti e nelle aliquote legali.
3. CONDANNA altresì la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite per il presente grado di giudizio, che si liquidano in € 93,00 per spese, €
895,09 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15 %, i.v.a., c.p.a., se dovuti e nelle aliquote legali.
Modena, 7 maggio 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
pagina 2 di 2