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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 18/09/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto:
in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente RICOSTRUZIONE
SENTENZA CARRIERA – DIFFERENZE RETRIBUTIVE
_________________ (art. 429 c.p.c.) definitiva nella causa iscritta al n. 40/2025, promossa da:
Parte_1
Avv. Sacha BIONAZ
Ricorrente contro
Controparte_1
Avv. Paolo TOSI
Resistente
PREMESSO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 29.1.2025 la ricorrente adiva il
Tribunale di Aosta in funzione di giudice del lavoro lamentando la violazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva n.1999/70 del
Consiglio dell'Unione Europea realizzata dalla Regione successivamente alla sua immissione in ruolo laddove, in occasione della ricostruzione dell'anzianità corrispondente al servizio precedentemente prestato in forza di contratti a termine, aveva conteggiato gli anni di servizio successivi ai primi quattro soltanto per due terzi e non per intero;
- che, in particolare, la sig.ra sosteneva che, a causa del denunciato abbattimento Pt_1 dell'anzianità maturata anche per il mancato computo del servizio prestato nell'anno 2013, il decreto di ricostruzione della carriera l'avesse inserita nella posizione stipendiale 1-8 dalla data di immissione in ruolo (1.9.2019), ma avesse previsto il successivo passaggio alla fascia
9-14 solo dal 1.1.2023, anziché dal 2.6.2020, ovvero, in subordine, dal 7.6.2021, con conseguente debenza di differenze retributive;
in particolare, evidenziava che, alla luce di una recentissima pronuncia della Suprema Corte, l'Amministrazione avrebbe dovuto tener conto anche del servizio prestato nell'anno 2013;
- che si costituiva tempestivamente la , contestando le Controparte_1 pretese attoree, depositando conteggi alternativi per ciò che concerne le date di progressione stipendiale e le differenze retributive;
1 - che alla prima udienza il giudice, preso atto dell'adesione dell'attrice ai conteggi di controparte in punto quantum, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava successiva udienza di discussione e, all'esito, pronunciava sentenza ex art. 429 c. 1 cpc, di cui dava immediata lettura
OSSERVA
Il ricorso è fondato e, pertanto, può trovare accoglimento, seppur con le precisazioni di cui infra.
Come è noto, la questione dedotta in causa (collocazione nella posizione stipendiale spettante a seguito dell'immissione in ruolo dopo un periodo di servizio pre-ruolo, eventuali differenze retributive) concerne l'applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato sancito dalla Direttiva CE 1999/70, attuativa dell'allegato Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.3.1999 a tal proposito, ferma la competenza dei singoli stati sulla riconoscibilità ai fini economici dell'anzianità di servizio e sulla misura del relativo elemento retributivo, l'Accordo Quadro comunitario sul lavoro a tempo determinato vieta che il trattamento concesso al lavoratore a tempo indeterminato sia negato al lavoratore a tempo determinato comparabile.
Nel nostro ordinamento, poi, la direttiva 1999/70/CE e l'allegato Accordo Quadro hanno trovato attuazione con l'emanazione del D.Lgs.
6.9.2001 n. 368, ed in particolare con l'art. 6, abrogato dal D.Lgs. 15/6/2015 n. 81, ma sostituito dall'art. 25 del medesimo decreto legislativo, di contenuto corrispondente: - l'art. 6 citato contiene, oltre all'elencazione positiva di alcuni istituti contrattuali che debbono essere riconosciuti anche ai lavoratori a tempo determinato pena la violazione del principio comunitario di non discriminazione, una clausola generale che estende ai lavoratori a tempo determinato “ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili”.
Non può, allora, dubitarsi che nell'ampia locuzione normativa debbano rientrare anche gli scatti di anzianità, qualora tali istituti retributivi siano previsti dalla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo indeterminato: tali principi, elaborati dalla giurisprudenza in relazione alla progressione retributiva nella successione dei contratti a tempo determinato con il medesimo datore di lavoro, costituiscono la base per la decisione sulla domanda oggetto di causa.
Occorre infatti valutare se la disposizione applicata dalla e CP_1 Controparte_1 della quale si domanda la disapplicazione (l'art. 485 D.Lgs. 297/1994) sia conforme o meno al principio di non discriminazione sopra tratteggiato.
Fatta questa premessa, deve prima di tutto essere chiarito che i principi dettati dall'Accordo
Quadro sono applicabili nella specie, anche se parti ricorrenti sono attualmente docenti assunto a tempo indeterminato.
Non può, infatti, ritenersi che non siano loro soggettivamente applicabili i principi dettati con riferimento ai lavoratori a tempo determinato: la rilevanza del principio di non discriminazione anche in relazione alla procedura di stabilizzazione ed alla determinazione dell'anzianità al
2 momento della assunzione in ruolo di lavoratori che vantano pregressi periodi di servizio svolti nell'ambito di contratti a tempo determinato è espressamente confermata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea nell'ordinanza 4/9/2014 in causa C-152/14, Pt_2
Il provvedimento di ricostruzione della carriera di cui trattasi è stato emesso in applicazione delle disposizioni normative vigenti nell'ordinamento italiano per il riconoscimento agli effetti della carriera dei servizi prestati prima dell'assunzione in ruolo dal personale docente (artt.
485 primo comma e 489 primo comma del D.Lgs. 16/4/1994 n. 297; art. 11, comma 14 della legge 124/1999, di interpretazione autentica della seconda disposizione citata); così in tale atto, nel determinare l'anzianità retributiva in cui inserire il docente che viene immesso in ruolo, ha rilevanza il servizio in precedenza prestato in forza dei contratti a tempo determinato, ma tale rilevanza non è, tuttavia, integrale essendo previsto un riconoscimento solo parziale per il servizio svolto oltre il quarto anno, con previsione di pieno recupero dell'anzianità effettiva per il futuro solo qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato superi determinati tetti in forza dell'art. 4, comma 3 DPR 399/1988.
E' pertanto innegabile una diversificazione nel trattamento dell'anzianità maturata, che è presa in considerazione anche con riferimento ai servizi prestati con contratto a tempo determinato
(qualora superino i 4 anni interamente riconosciuti), ma in misura ridotta rispetto all'anzianità che viene maturata quale servizio di ruolo.
La compatibilità di tale sistema normativo col principio di non discriminazione dettato dall'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE deve essere verificata alla luce dei principi interpretativi dettati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia;
particolarmente rilevante in proposito è la sentenza 18/10/2012 nelle cause riunite da C-302/11 a C-305/11,
ed altri: la normativa nazionale, come si è visto, non esclude totalmente la rilevanza Per_1 dei servizi a tempo determinato effettuati dai docenti prima dell'immissione in ruolo, ma valorizza tali servizi solo in misura parziale, con ciò oggettivamente determinando -in astratto,
e salvi in determinati casi gli effetti correttivi dell'art. 489 cit.- una disparità di trattamento rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile, il cui servizio prestato è sempre integralmente valutato ai fini della progressione economica.
Poiché il principio secondo cui i lavoratori a termine non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato non contiene limitazioni quantitative, deve ritenersi costituire una violazione al principio, rilevante ai sensi dell'Accordo Quadro, anche una (ancorché non totalmente pretermessa) minore valorizzazione del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo;
si tratta pertanto di comprendere se ciò possa essere supportato da una giustificazione oggettiva che escluda la violazione del principio di non discriminazione, giustificazione che non può essere ravvisata esclusivamente nel fatto che i servizi siano stati resi in forza di un contratto a tempo determinato.
Si potrebbe sostenere che la normativa italiana sulla ricostruzione della carriera del personale docente (artt. 485 489 d. lgs. 297/1994) non sia in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro
3 sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, come confermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e in particolare dalla sentenza n.
C-477/17 – - del 20.9.2018; alcuni evidenziano, altresì, la sussistenza di ragioni Per_2 oggettive, costituite da differenti condizioni di (mancanza della abilitazione) e di impiego, tali da giustificare la legittimità dell'operato dell'amministrazione.
La complessa questione della ricostruzione di carriera del personale docente immesso in ruolo, che aveva dato luogo ad orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, è stata esaminata in sede di legittimità: la Suprema Corte con la sentenza n. 31149/2019, dopo un'accurata ricostruzione della normativa dettata dal D.Lgs. 297/1994 in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale docente e della giurisprudenza della CGUE sulla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n.
124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Applicando tali principi al caso di specie, ossia riconoscendo alla ricorrente l'intero servizio effettivo prestato prima dell'immissione in ruolo, risulta pacificamente che la stessa abbia maturato una anzianità di servizio maggiore rispetto a quella riconosciutagli in sede di ricostruzione della carriera dalla resistente, che ha fatto applicazione dell'art. 485 D.Lgs.
297/1994, sia pure col “correttivo” derivante dall'art. 489 D.Lgs. cit. (come integrato dall'art. 11, comma 14, L. 124/1999).
Né possono trovare accoglimento le tesi volte ad evidenziare una differenza delle condizioni di formazione e di impiego tra un docente di ruolo e uno non di ruolo.
Quanto alla carenza del titolo di studio, ovvero della “specializzazione per l'insegnamento di sostegno”, ritiene questo Tribunale di aderire al migliore orientamento di merito in materia di
4 abilitazione all'insegnamento (vds. C. App. Torino, sent, n°317/2018, RG n°750/2016, Pres.
nonché le recenti ordinanze della Suprema Corte n. 8672/2023 e Pt_3 Parte_4
30937/2023) secondo cui “la mancanza del titolo di abilitazione all'insegnamento non rientra tra le caratteristiche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali potrebbero legittimare la disparità di trattamento” di cui alla notissima sentenza della Suprema Corte n°22558/2016, alle cui argomentazioni comunque si rimanda: mutatis mutandis, non sembra revocabile in dubbio che anche la carenza del titolo di studio o della specializzazione non possa giustificare un differente trattamento stipendiale.
Peraltro tale principio è stato confermato anche dalla Suprema Corte con una recente sentenza (vds. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 16174 del 17/06/2019) secondo cui “l'art. 485, comma 6, d.lgs. n. 297 del 1994, che consente il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato senza demerito e con il possesso del titolo di studio prescritto, é applicabile all'insegnamento su posto di sostegno anche se svolto in assenza del titolo di specializzazione, perché l'art. 7, comma 2, della legge n. 124 del 1999, che in tal senso si esprime, non ha carattere innovativo ed ha solo reso esplicito un precetto già desumibile dalla disciplina dettata dal predetto d.lgs.”
Non sembra, allora, sussistere una differenza giuridicamente apprezzabile tra mansioni svolte da docente privo del titolo di specializzazione o di abilitazione e quelle svolte da docente privo di titolo idoneo: come le prime sono pienamente equiparabili a quelle del docente di ruolo (per le ragioni di cui sopra), non sussistono elementi tali per non giungere alle medesime conclusioni anche per le seconde.
Non resta, allora, che verificare se le mansioni svolte dal docente –a prescindere, dunque, dal possesso del titolo di studio o dell'abilitazione, che, come già detto, costituiscono elementi, per così dire, “neutri” ai fini della presente decisione- fossero identiche per contenuto e modalità di svolgimento della prestazione a quelle svolte da docenti assunti a tempo determinato.
La risposta non può che essere positiva.
Quanto al sistema di reclutamento, esso attiene ad una condizione esterna al contenuto delle prestazioni ed alla natura delle funzioni espletate dal personale supplente: non può, quindi, essere considerato idoneo a giustificare una disparità di trattamento retributivo tra docenti assunti con contratto a tempo determinato rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato.
Analoghe considerazioni, poi, possono essere svolte in punto periodo di prova.
Solo apparentemente convincente, infine, è una ipotetica “diversità di impiego”.
In particolare, secondo una tesi dottrinale, la differenza di trattamento sarebbe giustificata dal fatto che, al contrario dei cd. “precari”, i docenti di ruolo, durante il periodo estivo, restano a disposizione della scuola, sono impegnati nei corsi di recupero nel collegio docenti, nei consigli di classe e di interclasse, nei coordinamenti didattici propedeutici all'inizio dell'anno scolastico nonché negli esami finali successivi ai corsi di recupero: a tali affermazioni, sembra
5 agevole rispondere che si tratta di attività tutte da svolgersi nel periodo estivo, quando, notoriamente, non sono in servizio docenti con contratto a tempo determinato.
In attuazione dei principi di diritto enunciati da Cass. 31149/2019, dunque, l'art. 485 D.Lgs.
297/1994 deve essere disapplicato nel caso di specie e alla ricorrente deve essere riconosciuto, ai fini della ricostruzione della carriera, il servizio effettivo prestato nel periodo pre-ruolo.
Né sembra rilevante la circostanza che, al raggiungimento del 18° anno di servizio,
l'amministrazione sia tenuta al cd. “riallineamento della carriera”: si tratta, infatti, di un evento futuro ed incerto, poiché, per qualsivoglia ragione, dipendente o meno dalla volontà del lavoratore, questi potrebbe non raggiungere l'anzianità di servizio necessaria.
Il diritto all'integrale ricostruzione della carriera di parte attrice, tuttavia, nel caso concreto, deve però essere escluso per l'anno 2013.
Ritiene, infatti, il giudicante -nonostante la pur autorevole giurisprudenza di contrario avviso- di aderire ai principi di diritto espressi dalla recentissima sentenza della Suprema Corte
n°13619/2025 con cui la Suprema Corte ha ritenuto “maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla "sterilizzazione" degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del
2011 e del 2012.
Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del "blocco". La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola
6 maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive
(quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n.
78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia Pagina 6 di 9 stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il
2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità "sterilizzate" e, quindi, ora al solo
2013.
In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal D.L. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che "non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco." (Corte
Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area),
l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della "non utilità" a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a
7 prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la "sterilizzazione" si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
La "non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta
l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
"sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n.
16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la "supervalutazione" del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché CP_2 anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, ne consegue che la domanda attorea non possa trovare accoglimento in parte qua.
Ciò detto in punto an, in punto quantum l'attrice ha aderito ai conteggi di controparte, per cui deve essere dichiarato il suo diritto al passaggio nella fascia 9-14 a far data dal 7.8.2021; ciò comporta, peraltro, un credito per differenze retributive a favore dell'attrice pari ad euro
5.016,85 lordi, oltre accessori.
Il ricorso, pertanto, può trovare accoglimento, con le precisazioni di cui sopra.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza della convenuta e vanno liquidate come in dispositivo, in misura inferiore ai parametri ministeriali minimi per lo
8 scaglione di riferimento (causa di lavoro, valore indeterminato, complessità bassa), senza tener conto della fase istruttoria.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della ricorrente Pt_1 all'inserimento nella posizione stipendiale 9-14 a far data dal 7.8.2021 e, per l'effetto,
[...]
b) condanna la a corrispondere alla ricorrente Controparte_1 Pt_1 la somma lorda di euro 5.016,85, oltre interessi legali;
[...]
c) condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.500,0 per compensi ed euro 259,00 per spese, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Sacha Bionaz dichiaratosi antistatario”.
Aosta, il 18/9/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
9
Oggetto:
in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente RICOSTRUZIONE
SENTENZA CARRIERA – DIFFERENZE RETRIBUTIVE
_________________ (art. 429 c.p.c.) definitiva nella causa iscritta al n. 40/2025, promossa da:
Parte_1
Avv. Sacha BIONAZ
Ricorrente contro
Controparte_1
Avv. Paolo TOSI
Resistente
PREMESSO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 29.1.2025 la ricorrente adiva il
Tribunale di Aosta in funzione di giudice del lavoro lamentando la violazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva n.1999/70 del
Consiglio dell'Unione Europea realizzata dalla Regione successivamente alla sua immissione in ruolo laddove, in occasione della ricostruzione dell'anzianità corrispondente al servizio precedentemente prestato in forza di contratti a termine, aveva conteggiato gli anni di servizio successivi ai primi quattro soltanto per due terzi e non per intero;
- che, in particolare, la sig.ra sosteneva che, a causa del denunciato abbattimento Pt_1 dell'anzianità maturata anche per il mancato computo del servizio prestato nell'anno 2013, il decreto di ricostruzione della carriera l'avesse inserita nella posizione stipendiale 1-8 dalla data di immissione in ruolo (1.9.2019), ma avesse previsto il successivo passaggio alla fascia
9-14 solo dal 1.1.2023, anziché dal 2.6.2020, ovvero, in subordine, dal 7.6.2021, con conseguente debenza di differenze retributive;
in particolare, evidenziava che, alla luce di una recentissima pronuncia della Suprema Corte, l'Amministrazione avrebbe dovuto tener conto anche del servizio prestato nell'anno 2013;
- che si costituiva tempestivamente la , contestando le Controparte_1 pretese attoree, depositando conteggi alternativi per ciò che concerne le date di progressione stipendiale e le differenze retributive;
1 - che alla prima udienza il giudice, preso atto dell'adesione dell'attrice ai conteggi di controparte in punto quantum, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava successiva udienza di discussione e, all'esito, pronunciava sentenza ex art. 429 c. 1 cpc, di cui dava immediata lettura
OSSERVA
Il ricorso è fondato e, pertanto, può trovare accoglimento, seppur con le precisazioni di cui infra.
Come è noto, la questione dedotta in causa (collocazione nella posizione stipendiale spettante a seguito dell'immissione in ruolo dopo un periodo di servizio pre-ruolo, eventuali differenze retributive) concerne l'applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato sancito dalla Direttiva CE 1999/70, attuativa dell'allegato Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.3.1999 a tal proposito, ferma la competenza dei singoli stati sulla riconoscibilità ai fini economici dell'anzianità di servizio e sulla misura del relativo elemento retributivo, l'Accordo Quadro comunitario sul lavoro a tempo determinato vieta che il trattamento concesso al lavoratore a tempo indeterminato sia negato al lavoratore a tempo determinato comparabile.
Nel nostro ordinamento, poi, la direttiva 1999/70/CE e l'allegato Accordo Quadro hanno trovato attuazione con l'emanazione del D.Lgs.
6.9.2001 n. 368, ed in particolare con l'art. 6, abrogato dal D.Lgs. 15/6/2015 n. 81, ma sostituito dall'art. 25 del medesimo decreto legislativo, di contenuto corrispondente: - l'art. 6 citato contiene, oltre all'elencazione positiva di alcuni istituti contrattuali che debbono essere riconosciuti anche ai lavoratori a tempo determinato pena la violazione del principio comunitario di non discriminazione, una clausola generale che estende ai lavoratori a tempo determinato “ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili”.
Non può, allora, dubitarsi che nell'ampia locuzione normativa debbano rientrare anche gli scatti di anzianità, qualora tali istituti retributivi siano previsti dalla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo indeterminato: tali principi, elaborati dalla giurisprudenza in relazione alla progressione retributiva nella successione dei contratti a tempo determinato con il medesimo datore di lavoro, costituiscono la base per la decisione sulla domanda oggetto di causa.
Occorre infatti valutare se la disposizione applicata dalla e CP_1 Controparte_1 della quale si domanda la disapplicazione (l'art. 485 D.Lgs. 297/1994) sia conforme o meno al principio di non discriminazione sopra tratteggiato.
Fatta questa premessa, deve prima di tutto essere chiarito che i principi dettati dall'Accordo
Quadro sono applicabili nella specie, anche se parti ricorrenti sono attualmente docenti assunto a tempo indeterminato.
Non può, infatti, ritenersi che non siano loro soggettivamente applicabili i principi dettati con riferimento ai lavoratori a tempo determinato: la rilevanza del principio di non discriminazione anche in relazione alla procedura di stabilizzazione ed alla determinazione dell'anzianità al
2 momento della assunzione in ruolo di lavoratori che vantano pregressi periodi di servizio svolti nell'ambito di contratti a tempo determinato è espressamente confermata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea nell'ordinanza 4/9/2014 in causa C-152/14, Pt_2
Il provvedimento di ricostruzione della carriera di cui trattasi è stato emesso in applicazione delle disposizioni normative vigenti nell'ordinamento italiano per il riconoscimento agli effetti della carriera dei servizi prestati prima dell'assunzione in ruolo dal personale docente (artt.
485 primo comma e 489 primo comma del D.Lgs. 16/4/1994 n. 297; art. 11, comma 14 della legge 124/1999, di interpretazione autentica della seconda disposizione citata); così in tale atto, nel determinare l'anzianità retributiva in cui inserire il docente che viene immesso in ruolo, ha rilevanza il servizio in precedenza prestato in forza dei contratti a tempo determinato, ma tale rilevanza non è, tuttavia, integrale essendo previsto un riconoscimento solo parziale per il servizio svolto oltre il quarto anno, con previsione di pieno recupero dell'anzianità effettiva per il futuro solo qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato superi determinati tetti in forza dell'art. 4, comma 3 DPR 399/1988.
E' pertanto innegabile una diversificazione nel trattamento dell'anzianità maturata, che è presa in considerazione anche con riferimento ai servizi prestati con contratto a tempo determinato
(qualora superino i 4 anni interamente riconosciuti), ma in misura ridotta rispetto all'anzianità che viene maturata quale servizio di ruolo.
La compatibilità di tale sistema normativo col principio di non discriminazione dettato dall'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE deve essere verificata alla luce dei principi interpretativi dettati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia;
particolarmente rilevante in proposito è la sentenza 18/10/2012 nelle cause riunite da C-302/11 a C-305/11,
ed altri: la normativa nazionale, come si è visto, non esclude totalmente la rilevanza Per_1 dei servizi a tempo determinato effettuati dai docenti prima dell'immissione in ruolo, ma valorizza tali servizi solo in misura parziale, con ciò oggettivamente determinando -in astratto,
e salvi in determinati casi gli effetti correttivi dell'art. 489 cit.- una disparità di trattamento rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile, il cui servizio prestato è sempre integralmente valutato ai fini della progressione economica.
Poiché il principio secondo cui i lavoratori a termine non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato non contiene limitazioni quantitative, deve ritenersi costituire una violazione al principio, rilevante ai sensi dell'Accordo Quadro, anche una (ancorché non totalmente pretermessa) minore valorizzazione del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo;
si tratta pertanto di comprendere se ciò possa essere supportato da una giustificazione oggettiva che escluda la violazione del principio di non discriminazione, giustificazione che non può essere ravvisata esclusivamente nel fatto che i servizi siano stati resi in forza di un contratto a tempo determinato.
Si potrebbe sostenere che la normativa italiana sulla ricostruzione della carriera del personale docente (artt. 485 489 d. lgs. 297/1994) non sia in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro
3 sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, come confermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e in particolare dalla sentenza n.
C-477/17 – - del 20.9.2018; alcuni evidenziano, altresì, la sussistenza di ragioni Per_2 oggettive, costituite da differenti condizioni di (mancanza della abilitazione) e di impiego, tali da giustificare la legittimità dell'operato dell'amministrazione.
La complessa questione della ricostruzione di carriera del personale docente immesso in ruolo, che aveva dato luogo ad orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, è stata esaminata in sede di legittimità: la Suprema Corte con la sentenza n. 31149/2019, dopo un'accurata ricostruzione della normativa dettata dal D.Lgs. 297/1994 in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale docente e della giurisprudenza della CGUE sulla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n.
124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Applicando tali principi al caso di specie, ossia riconoscendo alla ricorrente l'intero servizio effettivo prestato prima dell'immissione in ruolo, risulta pacificamente che la stessa abbia maturato una anzianità di servizio maggiore rispetto a quella riconosciutagli in sede di ricostruzione della carriera dalla resistente, che ha fatto applicazione dell'art. 485 D.Lgs.
297/1994, sia pure col “correttivo” derivante dall'art. 489 D.Lgs. cit. (come integrato dall'art. 11, comma 14, L. 124/1999).
Né possono trovare accoglimento le tesi volte ad evidenziare una differenza delle condizioni di formazione e di impiego tra un docente di ruolo e uno non di ruolo.
Quanto alla carenza del titolo di studio, ovvero della “specializzazione per l'insegnamento di sostegno”, ritiene questo Tribunale di aderire al migliore orientamento di merito in materia di
4 abilitazione all'insegnamento (vds. C. App. Torino, sent, n°317/2018, RG n°750/2016, Pres.
nonché le recenti ordinanze della Suprema Corte n. 8672/2023 e Pt_3 Parte_4
30937/2023) secondo cui “la mancanza del titolo di abilitazione all'insegnamento non rientra tra le caratteristiche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali potrebbero legittimare la disparità di trattamento” di cui alla notissima sentenza della Suprema Corte n°22558/2016, alle cui argomentazioni comunque si rimanda: mutatis mutandis, non sembra revocabile in dubbio che anche la carenza del titolo di studio o della specializzazione non possa giustificare un differente trattamento stipendiale.
Peraltro tale principio è stato confermato anche dalla Suprema Corte con una recente sentenza (vds. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 16174 del 17/06/2019) secondo cui “l'art. 485, comma 6, d.lgs. n. 297 del 1994, che consente il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato senza demerito e con il possesso del titolo di studio prescritto, é applicabile all'insegnamento su posto di sostegno anche se svolto in assenza del titolo di specializzazione, perché l'art. 7, comma 2, della legge n. 124 del 1999, che in tal senso si esprime, non ha carattere innovativo ed ha solo reso esplicito un precetto già desumibile dalla disciplina dettata dal predetto d.lgs.”
Non sembra, allora, sussistere una differenza giuridicamente apprezzabile tra mansioni svolte da docente privo del titolo di specializzazione o di abilitazione e quelle svolte da docente privo di titolo idoneo: come le prime sono pienamente equiparabili a quelle del docente di ruolo (per le ragioni di cui sopra), non sussistono elementi tali per non giungere alle medesime conclusioni anche per le seconde.
Non resta, allora, che verificare se le mansioni svolte dal docente –a prescindere, dunque, dal possesso del titolo di studio o dell'abilitazione, che, come già detto, costituiscono elementi, per così dire, “neutri” ai fini della presente decisione- fossero identiche per contenuto e modalità di svolgimento della prestazione a quelle svolte da docenti assunti a tempo determinato.
La risposta non può che essere positiva.
Quanto al sistema di reclutamento, esso attiene ad una condizione esterna al contenuto delle prestazioni ed alla natura delle funzioni espletate dal personale supplente: non può, quindi, essere considerato idoneo a giustificare una disparità di trattamento retributivo tra docenti assunti con contratto a tempo determinato rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato.
Analoghe considerazioni, poi, possono essere svolte in punto periodo di prova.
Solo apparentemente convincente, infine, è una ipotetica “diversità di impiego”.
In particolare, secondo una tesi dottrinale, la differenza di trattamento sarebbe giustificata dal fatto che, al contrario dei cd. “precari”, i docenti di ruolo, durante il periodo estivo, restano a disposizione della scuola, sono impegnati nei corsi di recupero nel collegio docenti, nei consigli di classe e di interclasse, nei coordinamenti didattici propedeutici all'inizio dell'anno scolastico nonché negli esami finali successivi ai corsi di recupero: a tali affermazioni, sembra
5 agevole rispondere che si tratta di attività tutte da svolgersi nel periodo estivo, quando, notoriamente, non sono in servizio docenti con contratto a tempo determinato.
In attuazione dei principi di diritto enunciati da Cass. 31149/2019, dunque, l'art. 485 D.Lgs.
297/1994 deve essere disapplicato nel caso di specie e alla ricorrente deve essere riconosciuto, ai fini della ricostruzione della carriera, il servizio effettivo prestato nel periodo pre-ruolo.
Né sembra rilevante la circostanza che, al raggiungimento del 18° anno di servizio,
l'amministrazione sia tenuta al cd. “riallineamento della carriera”: si tratta, infatti, di un evento futuro ed incerto, poiché, per qualsivoglia ragione, dipendente o meno dalla volontà del lavoratore, questi potrebbe non raggiungere l'anzianità di servizio necessaria.
Il diritto all'integrale ricostruzione della carriera di parte attrice, tuttavia, nel caso concreto, deve però essere escluso per l'anno 2013.
Ritiene, infatti, il giudicante -nonostante la pur autorevole giurisprudenza di contrario avviso- di aderire ai principi di diritto espressi dalla recentissima sentenza della Suprema Corte
n°13619/2025 con cui la Suprema Corte ha ritenuto “maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla "sterilizzazione" degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del
2011 e del 2012.
Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del "blocco". La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola
6 maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive
(quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n.
78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia Pagina 6 di 9 stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il
2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità "sterilizzate" e, quindi, ora al solo
2013.
In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal D.L. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che "non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco." (Corte
Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area),
l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della "non utilità" a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a
7 prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la "sterilizzazione" si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
La "non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta
l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
"sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n.
16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la "supervalutazione" del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché CP_2 anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, ne consegue che la domanda attorea non possa trovare accoglimento in parte qua.
Ciò detto in punto an, in punto quantum l'attrice ha aderito ai conteggi di controparte, per cui deve essere dichiarato il suo diritto al passaggio nella fascia 9-14 a far data dal 7.8.2021; ciò comporta, peraltro, un credito per differenze retributive a favore dell'attrice pari ad euro
5.016,85 lordi, oltre accessori.
Il ricorso, pertanto, può trovare accoglimento, con le precisazioni di cui sopra.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza della convenuta e vanno liquidate come in dispositivo, in misura inferiore ai parametri ministeriali minimi per lo
8 scaglione di riferimento (causa di lavoro, valore indeterminato, complessità bassa), senza tener conto della fase istruttoria.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della ricorrente Pt_1 all'inserimento nella posizione stipendiale 9-14 a far data dal 7.8.2021 e, per l'effetto,
[...]
b) condanna la a corrispondere alla ricorrente Controparte_1 Pt_1 la somma lorda di euro 5.016,85, oltre interessi legali;
[...]
c) condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.500,0 per compensi ed euro 259,00 per spese, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Sacha Bionaz dichiaratosi antistatario”.
Aosta, il 18/9/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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