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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/05/2025, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
n.r.g.2003/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Michele Posio Presidente est.
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2003/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. TONSI MICHELA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. RITZU LUCA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso). ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 20.5.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente
In via principale: - disporre, a modifica del punto n. 1 del predetto decreto, l'affidamento esclusivo di alla Per_1 madre, abilitandola altresì ad adottare in via autonoma anche le decisioni di maggior interesse per la minore, ivi comprese quelle relative al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, con collocamento presso la stessa;
- disporre la sospensione dell'esercizio del diritto di visita della figlia da parte del padre o comunque disporre che il padre possa incontrare la figlia minore secondo il calendario che l'Autorità giudicante riterrà più opportuno nell'interesse della minore e sotto la sorveglianza dei Servizi sociali o di altri interlocutori privilegiati pagina 1 di 5 di fiducia del Tribunale o comunque secondo le modalità che l'Autorità giudicante riterrà più opportune nell'interesse e per la tutela di in ogni caso con esclusione del pernottamento. Per_1
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non ritenesse conforme all'interesse della minore l'affidamento esclusivo alla madre, confermando dunque l'affidamento condiviso con collocamento di presso la madre, disporre in ogni caso la sospensione dell'esercizio del diritto di visita della figlia da Per_1 parte del padre o comunque disporre che il padre possa incontrare la figlia minore secondo il calendario che l'Autorità giudicante riterrà più opportuno nell'interesse della minore e sotto la sorveglianza dei Servizi sociali o di altri interlocutori privilegiati di fiducia del Tribunale o comunque secondo le modalità che l'Autorità giudicante riterrà più opportune nell'interesse e per la tutela di , in ogni caso con esclusione del Per_1 pernottamento.
Con vittoria di spese e compenso professionale.
Per parte resistente
Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, nel merito rigettare il ricorso ex art. 337 quinquies c.c. in quanto infondato in fatto e in diritto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 19.2.2024, domandava la modifica delle condizioni del Parte_1
decreto del Tribunale di Brescia del 6.7.2021 che regolava i rapporti personali ed economici concernenti la figlia nata il [...] da cessata relazione more uxorio con Per_1 CP_1
(per quanto qui di interesse: affidamento condiviso, collocazione presso la madre, visite del
[...]
padre, contributo del padre di € 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo).
ritualmente costituitosi, si opponeva alle avverse istanze, formulando le Controparte_1
conclusioni in epigrafe.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 16.7.2024 erano sentite le parti e, con ordinanza del 19.8.2024 erano emessi i provvedimenti temporanei e urgenti, con incarico ai Servizi
Sociali del monitoraggio dle nucleo familiare.
All'udienza del 20.5.2025, ricevuta l'ultima relazione di aggiornamento, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti di note scritte di discussione.
***
Relativamente alla figlia minorenne ricorrono le condizioni per disporne l'affidamento in via esclusiva alla madre, tenuto conto che dalle relazioni acquisite dai Servizi incaricati (Breno per la residenza della madre con la minore e per il padre) emerge che, dopo la cessazione della convivenza (2021), CP_2
pagina 2 di 5 dapprima il padre, dimorava in Provincia di Bergamo, e ad agosto 2022 rientrava a presso CP_2
prossimi congiunti, versando una sola mensilità di mantenimento e mai il contributo alle spese straordinarie, frequentando sporadicamente la figlia. Nel dicembre 2023 era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti, revocata nel 2024 con divieto di dimora in Provincia di Imperia, durante il quale ha lavorato in Valle d'Aosta, rendendosi pressoché irreperibile, limitandosi a sentire la figlia per telefono, senza mai instaurare un effettivo legame reciproco con Invero, “il signor ha continuato a contattare la figlia telefonicamente, Per_1 CP_1
senza regolarità di giorni e orari ma in modo del tutto aleatorio fino a metà febbraio, per poi sospendere del tutto le telefonate senza alcuna giustificazione fornita né alla bambina né alla madre.
La signora ha descritto la delusione di in occasione del Natale, quando il padre le Pt_1 Per_1
aveva promesso un regalo che poi non le ha fatto pervenire: quando CO ha fatto notare al genitore che era trascorso il Natale senza che lo stesso le facesse gli auguri e senza che le venisse recapitato il regalo concordato (dei vestiti), il padre ha cercato di giustificarsi negando di aver mai fatto promesse alla bambina. Ne è scaturita, da parte di , un'ulteriore delusione derivata dal tentativo di Per_1
manipolazione che la bambina ha percepito e verbalizzato al padre. Dopo alcune telefonate in gennaio
e inizio febbraio, il signor ha cercato un'ultima volta di contattare la figlia, il 17.02 u.s., in CP_1
un momento in cui la signora non poteva rispondere perchè si trovava al lavoro (vi è un Pt_1
accordo tra i genitori per il quale se la madre non può rispondere il padre prova a richiamare in un altro momento). Da allora non si hanno sue notizie” (relazione Servizi Breno 30.4.2025); parimenti, i
Servizi Sociali di sebbene sollecitati, non hanno più fornito notizie del padre successive al CP_2
gennaio 2025, risalendo l'ultima relazione al 15.1.2025.
Deve quindi optarsi per l'affidamento esclusivo in favore della madre, nei cui confronti nessuna censura può essere mossa quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale e con la quale Per_1
dalla cessazione della convivenza dei genitori, ha sempre serenamente convissuto. Vieppiù, in un contesto caratterizzato dalla scarsa presenza della figura paterna, dimorante a notevole distanza dal domicilio materno, l'affidamento esclusivo rappresenta garanzia per la madre di poter proseguire nel percorso di crescita e formazione, senza incontrare limiti immotivati che potrebbe generare un affidamento condiviso, necessitante del consenso di entrambi i genitori sulle scelte afferenti la prole.
Quanto alle facoltà di visita del padre, alla luce di quanto precede si condividono le conclusioni dell'ultima relazione dei Servizi, secondo cui “la frequentazione padre/figlia, così come avvenuta negli ultimi anni, del tutto priva di presenza fisica e connotata solo da videotelefonate non programmate, i
pagina 3 di 5 cui tempi, cadenza e durata sono stabiliti dal solo padre, alternate peraltro a lunghi periodi di assenze non preannunciate, alimentino in un sentimento di sfiducia e insicurezza rispetto alla figura Per_1 paterna e non l'aiutino a costruire alcuna relazione con il genitore. Peraltro, questo stile di presenza del genitore nella vita di sembra non rispondere in alcun modo ai bisogni della bambina, che Per_1
anzi ne viene destabilizzata, ma rispondono unicamente ai bisogni del genitore. Si ritiene che, a tutela
e nell'interesse della minore, la ripresa dei contatti, compresi quelli telefonici/videotelefonici, del padre con la bambina dovrebbe essere preceduta da un percorso con i servizi che possano aiutarlo a prendere consapevolezza del proprio ruolo e lavorare con esso al recupero delle competenze genitoriali. Inoltre, la bambina dovrebbe essere adeguatamente preparata alla ripresa delle telefonate che, almeno in una prima fase, si propone avvengano in forma protetta, mediate cioè dalla presenza di un operatore, con tempi, cadenza e durata programmati, allo scopo di sostenere e tutelare la minore”
(relazione Servizi Breno 30.4.2025).
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in complessivi € 4.000,00 per compenso professionale (segnatamente, € 900,00 per fase di studio, € 600,00 per fase introduttiva, € 1.000,00 per fase istruttoria, € 1.500,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Brescia del 6.7.2021,
1. affida la figlia minorenne in via esclusiva alla madre, attribuendo a quest'ultima ai sensi Per_1 dell'art.337 quater c.c. l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche relativamente alle decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, ivi compreso il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore della prole con la sola richiesta e assenso del genitore affidatario;
2. condiziona la ripresa dei contatti del padre con la bambina, compresi quelli telefonici/videotelefonici, ad un percorso con i Servizi che possano aiutarlo a prendere consapevolezza del proprio ruolo e lavorare con esso al recupero delle competenze genitoriali, oltre che all'adesione ad un percorso presso il competente Serd;
dispone che, nella fase iniziale, le telefonate/videochiamate, nonché gli incontri padre-figlia si svolgano in forma protetta alla presenza di un operatore dei Servizi Sociali;
pagina 4 di 5 3. dispone che i Servizi Sociali proseguano di monitorare in via amministrativa il nucleo familiare per un periodo di un anno, rivalutando periodicamente le condizioni della prole e della coppia anche al fine di accompagnare le parti - in particolare il padre - nel percorso di terapia familiare ed individuale e creare le condizioni per rendere effettivo il riavvicinamento del padre;
segnalando prontamente al PM, presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio;
4. fermo il resto;
5. condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in motivazione in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Breno e di EM (Im).
Brescia, camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Michele Posio Presidente est.
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2003/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. TONSI MICHELA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. RITZU LUCA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso). ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 20.5.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente
In via principale: - disporre, a modifica del punto n. 1 del predetto decreto, l'affidamento esclusivo di alla Per_1 madre, abilitandola altresì ad adottare in via autonoma anche le decisioni di maggior interesse per la minore, ivi comprese quelle relative al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, con collocamento presso la stessa;
- disporre la sospensione dell'esercizio del diritto di visita della figlia da parte del padre o comunque disporre che il padre possa incontrare la figlia minore secondo il calendario che l'Autorità giudicante riterrà più opportuno nell'interesse della minore e sotto la sorveglianza dei Servizi sociali o di altri interlocutori privilegiati pagina 1 di 5 di fiducia del Tribunale o comunque secondo le modalità che l'Autorità giudicante riterrà più opportune nell'interesse e per la tutela di in ogni caso con esclusione del pernottamento. Per_1
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non ritenesse conforme all'interesse della minore l'affidamento esclusivo alla madre, confermando dunque l'affidamento condiviso con collocamento di presso la madre, disporre in ogni caso la sospensione dell'esercizio del diritto di visita della figlia da Per_1 parte del padre o comunque disporre che il padre possa incontrare la figlia minore secondo il calendario che l'Autorità giudicante riterrà più opportuno nell'interesse della minore e sotto la sorveglianza dei Servizi sociali o di altri interlocutori privilegiati di fiducia del Tribunale o comunque secondo le modalità che l'Autorità giudicante riterrà più opportune nell'interesse e per la tutela di , in ogni caso con esclusione del Per_1 pernottamento.
Con vittoria di spese e compenso professionale.
Per parte resistente
Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, nel merito rigettare il ricorso ex art. 337 quinquies c.c. in quanto infondato in fatto e in diritto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 19.2.2024, domandava la modifica delle condizioni del Parte_1
decreto del Tribunale di Brescia del 6.7.2021 che regolava i rapporti personali ed economici concernenti la figlia nata il [...] da cessata relazione more uxorio con Per_1 CP_1
(per quanto qui di interesse: affidamento condiviso, collocazione presso la madre, visite del
[...]
padre, contributo del padre di € 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo).
ritualmente costituitosi, si opponeva alle avverse istanze, formulando le Controparte_1
conclusioni in epigrafe.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 16.7.2024 erano sentite le parti e, con ordinanza del 19.8.2024 erano emessi i provvedimenti temporanei e urgenti, con incarico ai Servizi
Sociali del monitoraggio dle nucleo familiare.
All'udienza del 20.5.2025, ricevuta l'ultima relazione di aggiornamento, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti di note scritte di discussione.
***
Relativamente alla figlia minorenne ricorrono le condizioni per disporne l'affidamento in via esclusiva alla madre, tenuto conto che dalle relazioni acquisite dai Servizi incaricati (Breno per la residenza della madre con la minore e per il padre) emerge che, dopo la cessazione della convivenza (2021), CP_2
pagina 2 di 5 dapprima il padre, dimorava in Provincia di Bergamo, e ad agosto 2022 rientrava a presso CP_2
prossimi congiunti, versando una sola mensilità di mantenimento e mai il contributo alle spese straordinarie, frequentando sporadicamente la figlia. Nel dicembre 2023 era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti, revocata nel 2024 con divieto di dimora in Provincia di Imperia, durante il quale ha lavorato in Valle d'Aosta, rendendosi pressoché irreperibile, limitandosi a sentire la figlia per telefono, senza mai instaurare un effettivo legame reciproco con Invero, “il signor ha continuato a contattare la figlia telefonicamente, Per_1 CP_1
senza regolarità di giorni e orari ma in modo del tutto aleatorio fino a metà febbraio, per poi sospendere del tutto le telefonate senza alcuna giustificazione fornita né alla bambina né alla madre.
La signora ha descritto la delusione di in occasione del Natale, quando il padre le Pt_1 Per_1
aveva promesso un regalo che poi non le ha fatto pervenire: quando CO ha fatto notare al genitore che era trascorso il Natale senza che lo stesso le facesse gli auguri e senza che le venisse recapitato il regalo concordato (dei vestiti), il padre ha cercato di giustificarsi negando di aver mai fatto promesse alla bambina. Ne è scaturita, da parte di , un'ulteriore delusione derivata dal tentativo di Per_1
manipolazione che la bambina ha percepito e verbalizzato al padre. Dopo alcune telefonate in gennaio
e inizio febbraio, il signor ha cercato un'ultima volta di contattare la figlia, il 17.02 u.s., in CP_1
un momento in cui la signora non poteva rispondere perchè si trovava al lavoro (vi è un Pt_1
accordo tra i genitori per il quale se la madre non può rispondere il padre prova a richiamare in un altro momento). Da allora non si hanno sue notizie” (relazione Servizi Breno 30.4.2025); parimenti, i
Servizi Sociali di sebbene sollecitati, non hanno più fornito notizie del padre successive al CP_2
gennaio 2025, risalendo l'ultima relazione al 15.1.2025.
Deve quindi optarsi per l'affidamento esclusivo in favore della madre, nei cui confronti nessuna censura può essere mossa quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale e con la quale Per_1
dalla cessazione della convivenza dei genitori, ha sempre serenamente convissuto. Vieppiù, in un contesto caratterizzato dalla scarsa presenza della figura paterna, dimorante a notevole distanza dal domicilio materno, l'affidamento esclusivo rappresenta garanzia per la madre di poter proseguire nel percorso di crescita e formazione, senza incontrare limiti immotivati che potrebbe generare un affidamento condiviso, necessitante del consenso di entrambi i genitori sulle scelte afferenti la prole.
Quanto alle facoltà di visita del padre, alla luce di quanto precede si condividono le conclusioni dell'ultima relazione dei Servizi, secondo cui “la frequentazione padre/figlia, così come avvenuta negli ultimi anni, del tutto priva di presenza fisica e connotata solo da videotelefonate non programmate, i
pagina 3 di 5 cui tempi, cadenza e durata sono stabiliti dal solo padre, alternate peraltro a lunghi periodi di assenze non preannunciate, alimentino in un sentimento di sfiducia e insicurezza rispetto alla figura Per_1 paterna e non l'aiutino a costruire alcuna relazione con il genitore. Peraltro, questo stile di presenza del genitore nella vita di sembra non rispondere in alcun modo ai bisogni della bambina, che Per_1
anzi ne viene destabilizzata, ma rispondono unicamente ai bisogni del genitore. Si ritiene che, a tutela
e nell'interesse della minore, la ripresa dei contatti, compresi quelli telefonici/videotelefonici, del padre con la bambina dovrebbe essere preceduta da un percorso con i servizi che possano aiutarlo a prendere consapevolezza del proprio ruolo e lavorare con esso al recupero delle competenze genitoriali. Inoltre, la bambina dovrebbe essere adeguatamente preparata alla ripresa delle telefonate che, almeno in una prima fase, si propone avvengano in forma protetta, mediate cioè dalla presenza di un operatore, con tempi, cadenza e durata programmati, allo scopo di sostenere e tutelare la minore”
(relazione Servizi Breno 30.4.2025).
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in complessivi € 4.000,00 per compenso professionale (segnatamente, € 900,00 per fase di studio, € 600,00 per fase introduttiva, € 1.000,00 per fase istruttoria, € 1.500,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Brescia del 6.7.2021,
1. affida la figlia minorenne in via esclusiva alla madre, attribuendo a quest'ultima ai sensi Per_1 dell'art.337 quater c.c. l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche relativamente alle decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, ivi compreso il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore della prole con la sola richiesta e assenso del genitore affidatario;
2. condiziona la ripresa dei contatti del padre con la bambina, compresi quelli telefonici/videotelefonici, ad un percorso con i Servizi che possano aiutarlo a prendere consapevolezza del proprio ruolo e lavorare con esso al recupero delle competenze genitoriali, oltre che all'adesione ad un percorso presso il competente Serd;
dispone che, nella fase iniziale, le telefonate/videochiamate, nonché gli incontri padre-figlia si svolgano in forma protetta alla presenza di un operatore dei Servizi Sociali;
pagina 4 di 5 3. dispone che i Servizi Sociali proseguano di monitorare in via amministrativa il nucleo familiare per un periodo di un anno, rivalutando periodicamente le condizioni della prole e della coppia anche al fine di accompagnare le parti - in particolare il padre - nel percorso di terapia familiare ed individuale e creare le condizioni per rendere effettivo il riavvicinamento del padre;
segnalando prontamente al PM, presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio;
4. fermo il resto;
5. condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in motivazione in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Breno e di EM (Im).
Brescia, camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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