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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2024, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 10935/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.10.2024 da
1) Parte_1
Nato a Salerno il 21 aprile 1967 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso la quale ha eletto domicilio telematico
con i seguenti figli: con i seguenti figli: ato il 31.12.1995 (maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente) e nata il [...] (maggiorenne non economicamente Per_2 autosufficiente)
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Milano n. 1253/2011 del 12.01.2011, così come modificata dalla sentenza n. 6521/2023 emessa il 20.07.2023 del Tribunale di Milano, Per_ dando atto dell'intervenuta indipendenza economica della IA Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“che l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i fatti nuovi e sopravvenuti, da sussumersi anche Per_ nell'indipendenza economica della IA , modificativi della situazione in relazione alla quale erano stati stipulati gli accordi della sentenza di divorzio, ferme tutte le altre condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n. 1253/2011, così come modificata dalla sentenza del
Tribunale di Milano n. 6521/2023, Voglia accogliere la presente istanza di revisione nei confronti dei signori e e dare atto che nessuno dei due genitori è Parte_1 Parte_3 Per_ più obbligato al mantenimento della IA , né per le spese ordinarie né per quelle straordinarie.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese legali essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Milano n. 1253/2011 del 12.01.2011, così come modificata dalla sentenza n. 6521/2023 emessa il
20.07.2023, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 20.11.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.10.2024 da
1) Parte_1
Nato a Salerno il 21 aprile 1967 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso la quale ha eletto domicilio telematico
con i seguenti figli: con i seguenti figli: ato il 31.12.1995 (maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente) e nata il [...] (maggiorenne non economicamente Per_2 autosufficiente)
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Milano n. 1253/2011 del 12.01.2011, così come modificata dalla sentenza n. 6521/2023 emessa il 20.07.2023 del Tribunale di Milano, Per_ dando atto dell'intervenuta indipendenza economica della IA Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“che l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i fatti nuovi e sopravvenuti, da sussumersi anche Per_ nell'indipendenza economica della IA , modificativi della situazione in relazione alla quale erano stati stipulati gli accordi della sentenza di divorzio, ferme tutte le altre condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n. 1253/2011, così come modificata dalla sentenza del
Tribunale di Milano n. 6521/2023, Voglia accogliere la presente istanza di revisione nei confronti dei signori e e dare atto che nessuno dei due genitori è Parte_1 Parte_3 Per_ più obbligato al mantenimento della IA , né per le spese ordinarie né per quelle straordinarie.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese legali essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Milano n. 1253/2011 del 12.01.2011, così come modificata dalla sentenza n. 6521/2023 emessa il
20.07.2023, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 20.11.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato