TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 09/06/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
8/2025 Ruolo Procedimento Unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott.ssa Francesca Parola Presidente dott.ssa Antonietta Sacco Giudice rel. dott.ssa Caterina Sinico Giudice nel procedimento unitario iscritto al n. 8-1/2025 R.G. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da:
(C.F. ), nato a Lecco (CO) in [...] Parte_1 C.F._1
24.09.4966 e (C.F. ) nata a [...] Parte_2 C.F._2
(NO) il 06.08.1974 e residenti a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Claudio Ladislao Tintori come da procura in atti,
DEBITORI visto il ricorso depositato in data 13.2.2025, con il quale i coniugi e Pt_1 hanno chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata in Parte_2 un'unica procedura familiare;
vista la documentazione prodotta con il deposito del ricorso, vista l'integrazione documentale depositata l'11.3.2025, ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, nell'ambito di una procedura familiare ex art. 66 CCII, in quanto:
A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che gli istanti sono residenti a [...] e quindi hanno il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Verbania;
B) sussiste la legittimazione degli istanti ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto i debitori (persone fisiche non esercitante, ad oggi, attività di impresa) non risultano assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
1 C) sussistono le condizioni di cui all'art. 66 CCII, in quanto i debitori istanti risultano conviventi;
D) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, successivamente integrata con deposito dell'11.3.2025, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, che illustra inoltre la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, che indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni, e che contiene l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;
E) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
F) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dai debitori nel ricorso stesso;
G) ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
Infine, quanto alla richiesta dei debitori di escludere dalla liquidazione controllata dei propri beni l'autoveicolo targato DK337MY, intestato a , poiché Parte_1 non conveniente la relativa liquidazione, ritenuto che l'ipotesi suddetta, prevista all'art. 142 CCII, richiamato a sua volta dall'art. 270 CCII, presupponga la già avvenuta apertura della procedura liquidatoria e che pertanto la relativa istanza non possa in ogni caso trovare accoglimento con la sentenza di apertura della liquidazione controllata;
rilevato tra l'altro che, in caso di rinuncia all'acquisizione per manifesta non convenienza o anti-economicità, i beni di proprietà sarebbero in ogni caso aggredibili con le azioni esecutive individuali dei creditori;
ritenuto peraltro che, fintanto che non sarà autorizzata la rinuncia ad apprendere alla liquidazione del patrimonio il bene suddetto, i coniugi istanti possano essere autorizzati provvisoriamente all'utilizzo dell'autovettura; rilevato che, in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità dei debitori, il relativo provvedimento dovrà essere adottato dal Giudice relatore previa istanza e parere del Liquidatore;
osservato, infine, che i crediti vantati dagli advisor che hanno assistito i coniugi nella predisposizione della domanda di accesso alla procedura dovranno essere oggetto di apposita domanda di insinuazione al passivo e che, ai sensi del novellato art. 6 CCII, non godono della prededuzione, bensì del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc. ritenuto, in definitiva, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
2
PQM
visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;
DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata, nell'ambito della procedura familiare ex art. 66 CCII, dei debitori (C.F. Parte_1
), nato a [...] in data [...] e C.F._1 [...]
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti a [...],
NOMINA Giudice delegato la dott.ssa Antonietta Sacco;
NOMINA Liquidatore l'OCC, l'avv. Livio Tartaglione ordina ai debitori il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori, qualora non vi abbiano già provveduto;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando i debitori all'utilizzo della vettura targata DK337MY fino a diverso ordine del Giudice Delegato;
il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art. 216, comma 2, CCII;
dispone che le masse attive e passive dei debitori rimangano distinte;
avverte che, durante la liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere esperita e che, pertanto, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dispone, a cura del Liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;
ordina al Liquidatore, ove vi siano nel patrimonio dei debitori beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
rimette al GD la determinazione dell'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del debitore, previa istanza e parere del Liquidatore;
dispone, altresì, che il Liquidatore in prossimità del decorso dei tre anni previsti dall'art. 282 CCII trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni per l'esdebitazione e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio ai fini di cui all'art. 282 CCII;
3 dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Verbania nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Giudice rel.
Dott.ssa Antonietta Sacco
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Parola
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott.ssa Francesca Parola Presidente dott.ssa Antonietta Sacco Giudice rel. dott.ssa Caterina Sinico Giudice nel procedimento unitario iscritto al n. 8-1/2025 R.G. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da:
(C.F. ), nato a Lecco (CO) in [...] Parte_1 C.F._1
24.09.4966 e (C.F. ) nata a [...] Parte_2 C.F._2
(NO) il 06.08.1974 e residenti a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Claudio Ladislao Tintori come da procura in atti,
DEBITORI visto il ricorso depositato in data 13.2.2025, con il quale i coniugi e Pt_1 hanno chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata in Parte_2 un'unica procedura familiare;
vista la documentazione prodotta con il deposito del ricorso, vista l'integrazione documentale depositata l'11.3.2025, ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, nell'ambito di una procedura familiare ex art. 66 CCII, in quanto:
A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che gli istanti sono residenti a [...] e quindi hanno il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Verbania;
B) sussiste la legittimazione degli istanti ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto i debitori (persone fisiche non esercitante, ad oggi, attività di impresa) non risultano assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
1 C) sussistono le condizioni di cui all'art. 66 CCII, in quanto i debitori istanti risultano conviventi;
D) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, successivamente integrata con deposito dell'11.3.2025, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, che illustra inoltre la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, che indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni, e che contiene l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;
E) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
F) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dai debitori nel ricorso stesso;
G) ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
Infine, quanto alla richiesta dei debitori di escludere dalla liquidazione controllata dei propri beni l'autoveicolo targato DK337MY, intestato a , poiché Parte_1 non conveniente la relativa liquidazione, ritenuto che l'ipotesi suddetta, prevista all'art. 142 CCII, richiamato a sua volta dall'art. 270 CCII, presupponga la già avvenuta apertura della procedura liquidatoria e che pertanto la relativa istanza non possa in ogni caso trovare accoglimento con la sentenza di apertura della liquidazione controllata;
rilevato tra l'altro che, in caso di rinuncia all'acquisizione per manifesta non convenienza o anti-economicità, i beni di proprietà sarebbero in ogni caso aggredibili con le azioni esecutive individuali dei creditori;
ritenuto peraltro che, fintanto che non sarà autorizzata la rinuncia ad apprendere alla liquidazione del patrimonio il bene suddetto, i coniugi istanti possano essere autorizzati provvisoriamente all'utilizzo dell'autovettura; rilevato che, in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità dei debitori, il relativo provvedimento dovrà essere adottato dal Giudice relatore previa istanza e parere del Liquidatore;
osservato, infine, che i crediti vantati dagli advisor che hanno assistito i coniugi nella predisposizione della domanda di accesso alla procedura dovranno essere oggetto di apposita domanda di insinuazione al passivo e che, ai sensi del novellato art. 6 CCII, non godono della prededuzione, bensì del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc. ritenuto, in definitiva, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
2
PQM
visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;
DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata, nell'ambito della procedura familiare ex art. 66 CCII, dei debitori (C.F. Parte_1
), nato a [...] in data [...] e C.F._1 [...]
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti a [...],
NOMINA Giudice delegato la dott.ssa Antonietta Sacco;
NOMINA Liquidatore l'OCC, l'avv. Livio Tartaglione ordina ai debitori il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori, qualora non vi abbiano già provveduto;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando i debitori all'utilizzo della vettura targata DK337MY fino a diverso ordine del Giudice Delegato;
il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art. 216, comma 2, CCII;
dispone che le masse attive e passive dei debitori rimangano distinte;
avverte che, durante la liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere esperita e che, pertanto, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dispone, a cura del Liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;
ordina al Liquidatore, ove vi siano nel patrimonio dei debitori beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
rimette al GD la determinazione dell'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del debitore, previa istanza e parere del Liquidatore;
dispone, altresì, che il Liquidatore in prossimità del decorso dei tre anni previsti dall'art. 282 CCII trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni per l'esdebitazione e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio ai fini di cui all'art. 282 CCII;
3 dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Verbania nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Giudice rel.
Dott.ssa Antonietta Sacco
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Parola
4