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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/08/2025, n. 7665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7665 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
n. 7231/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 7231/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 27 marzo 2025 e con fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 16 giugno
2025
TRA
c.f.: nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente ivi alla Via Dietro La Vigna, n. 1, ed elettivamente domiciliata in
Napoli alla Via Giulio Palermo, n. 23, presso lo studio dell'Avv. Immacolata
Mauli (c.f.: ) che la rappresenta e difende in virtù di CodiceFiscale_2
procura in calce alla citazione
- ATTRICE
E
, p.iva , nella persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te pro tempore dott. con sede in Napoli alla via CP_2
Comunale del Principe, n. 13/a, ed ivi elettivamente domiciliata presso il
Cont Servizio affari giuridico–legali e contenzioso della predetta rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti
Pag. 1 Gelsomina D'Antonio (c.f.: ) ed CodiceFiscale_3 Controparte_3
(c.f.: ) che la rappresentano e difendono in virtù di CodiceFiscale_4
procura in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTA
E
Controparte_4
c.f.: , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2
pro-tempore dr. , nato a [...] il [...], con sede CP_5
legale in Napoli (NA) alla Via A. Cardarelli, n. 9, ed elettivamente domiciliata in Roma alla Via Merulana, n. 105, presso lo studio dell'Avv.
Amanda De Cosmo (c.f.: ) che la rappresentata e CodiceFiscale_5
difende in virtù procura in calce alla comparsa
- CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni: nelle note per l'udienza a trattazione scritta del 24 marzo 2025
parte attrice ha concluso riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, nonché a tutto quanto contenuto negli scritti prodotti finora ed a verbale, unitamente alla documentazione ad essi allegata,
chiedendone l'integrale accoglimento. Ha impugnato e contestato quanto prodotto, dedotto, eccepito da parte avversa, nonché le avverse conclusioni e/o deduzioni, in quanto infondate in fatto ed in diritto, chiedendone il totale rigetto.
La difesa della convenuta ha impugnato e Controparte_1
contestato “le avverse eccezioni e argomentazioni e, nel riportarsi
estensivamente a quanto esposto e richiesto nelle proprie difese e conclusioni,
Pag. 2 confidando nell'accoglimento delle eccezioni, deduzioni e conclusioni tutte
rassegnate, in quanto legittime, fondate e pienamente provate. Chiede che la
causa sia introitata a sentenza previa concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.”.
La difesa dell' Controparte_4
ha chiesto di: “- rigettare e respingere le domande di Parte attrice
[...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- In ogni caso, accertare e dichiarare che alcuna responsabilità è rinvenibile
in capo l' Con Controparte_4
vittorie di spese, competenze e onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda proposta da parte attrice è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione nei soli confronti dell' . Controparte_6
Con atto di citazione notificato in data 19.3.2021 l'attrice ha convenuto in giudizio l e la Controparte_6 Controparte_4
per l'udienza del 13.9.2021 esponendo:
[...]
Cont
- che il 15.7.2016 si rivolgeva all' , distretto 28, Controparte_1
dove veniva visitata dal dr. Forooghi Nasser che le diagnosticata una cistite;
- che le venivano prescritti esami delle urine, dell'urinocoltura con antibiogramma ed ecografia dell'addome completo, quest'ultimo eseguito presso il Centro Aktis, in data 18.7.2016, il quale evidenziava “al rene dx,
immagine suggestiva per ectasia del calice sup. con nuclei iperecogeni
(possibili micro calcoli) e materiale ecogeno endolume, vescica distesa, a
pareti regolari, senza formazioni e/o materiale endolume”.
Cont
- che in data 26.8.2016 si recava nuovamente a controllo presso all'
Pag. 3 Napoli 1 Centro Distretto 28 dove le veniva nuovamente prescritta una terapia per curare la cistite, esame delle urine, uricoltura con antibiogramma.
- che in data 9.12.2016 si recava nuovamente a controllo presso il suddetto distretto dell'asl dove il dr. Forooghi Nasser le prescriveva glazidim fl i.m. 1g ogni 12 ore per tre giorni oltre ai soliti esami delle urine,
urinocoltura ed antibiogramma a controllo a gennaio;
- che il 13.1.2017 veniva prescritta una nuova terapia dal dr. Forooghi
Nasser, in particolare neo-furadantin cp 50 mg 1 cp ogni 6 ore, cistysol bustine una bustina “a” al mattino ed una bustina “b” alla sera per 10 giorni al mese per tre mese a controllo a maggio;
- che il 22.6.2017, avvilita perché continuava a stare male nonostante le varie terapie prescritte, decideva di sottoporsi a visita presso un altro ambulatorio, recandosi al distretto 27 dell' , dove, visitata Controparte_1
dal dr. , le veniva prescritto oltre alla terapia antibiotica anche con Per_1
urgenza un accertamento diagnostico con urotac;
- che il 29.6.2017 presso l'ambulatorio dell si Controparte_7
sottoponeva all'esame TC completo dell'addome-urotac con mdc ed in seguito a visita nefrologica, veniva relazionato che “lo studio delle vie
urinarie (…) mostra reni in sede, il sinistro nei limiti di norma morfologica,
struttura e funzionalità escretiva con eliminazione a buona concentrazione
del mezzo contrastografico e regolare morfologia, (…) a destra si apprezza
una diffusa ectasia delle cavità escretrici, nel cui contesto si apprezzano
multiple disomogenee concrezioni calciche, (…) opportuna consulenza
specialistica”;
- che in data 1.08.2017 veniva visitata dal dr. il quale, dopo Per_2
Pag. 4 aver confermato la “pienofrosi calcolotica destra con scarsa funzione renale
residua” le prescriveva di effettuare una “scintigrafia renale sequenziale”.
- che in data 4.8.2017 effettuava presso l'ospedale convenuto l'esame di scintigrafia consequenziale renale al fine di approfondire il quadro clinico;
- che l'esame effettuato evidenziava “assente rappresentazione scintigrafica del rene destro, che configura condizione ai limiti dell'esclusione funzionale, con curva radionefrografica relativa piatta”;
- che in data 18.12.2017 si ricoverava presso CP_7 [...]
, per essere sottoposta ad intervento chirurgico di “nefrectomia CP_4
destro”.
- che durante le visite e gli esami preoperatori di routine, venivano effettuate le indagini diagnostiche e svolti tutti gli esami necessari del prericovero.
- che effettuato l'intervento veniva dimessa in data 24.12.2017, con prescrizione di terapia medica ed antibiotica, controllo per medicazione e,
dopo quindici giorni, controllo dell'esame urine, urino coltura ed esami ematochimici;
- che seguiva un periodo di controllo del quadro clinico effettuando gli esami e le visite prescritte che confermavano la corretta esecuzione dell'intervento;
- che l'esame istologico confermava la diagnosi di “idropionefrosi” con ampi focolai ascessuali;
- che nel mese di agosto 2020, l'attrice a seguito di una crisi convulsiva, veniva sottoposta a visita neurologica presso l' CP_1
, dove le veniva prescritta una angio rm intracranica, eseguita in data
[...]
Pag. 5 10 settembre 2020 presso il centro Aktis di Marano di Napoli;
- che in data 22.9.2020, si sottoponeva a visita nefrologica presso l'
[...]
27 dove emergevano: “infezioni urinarie recidivanti in pz Controparte_8
con lieve insufficienza renale cronica chd iii e con gfr calcolato di 50 ml/m in
paziente monorene chirurgico per nefrectomia dx praticata per pielonefrite.
prolasso vescicale. modesta anemia. p.a. 130/70 mmhg. non edem”;
- che tutta la documentazione depositata conferma le condizioni sicuramente peggiorate dell'attrice dopo l'intervento, e con il subentrare di altri problemi di salute, essere monorene ed avere un'insufficienza renale cronica, renderà ogni trattamento terapeutico più difficoltoso, in quanto si dovrà essere costantemente monitorata per vitare ulteriormente la compromissione della funzionalità renale;
- di avere esperito la procedura di mediazione conclusasi con esito negativo come da verbale del 13.7.2020.
T anto premesso, sulla base delle conclusioni della consulenza tecnica del dr. , l'attrice ha contestato il comportamento operativo del Persona_3
Sanitario dell' , il Dr. Controparte_9
Forooghi Nasser, urologo iscritto all'albo NA028391, che aveva curato per ben 8 mesi la paziente per la cistite variando la terapia antibiotica ma senza alcun approfondimento diagnostico, pur essendo a conoscenza della problematica calcolotica, avendo la paziente esibito l'ecografia ….201.
Secondo quest'ultima, la condotta del medico dell' è Parte_2
stata imperita e negligente, infatti con il suo operato non solo, dopo mesi, non produceva alcun miglioramento anzi peggiorava le condizioni, ha continuato a richiedere solo ed unicamente gli stessi esami, senza richiedere ulteriori
Pag. 6 indagini per individuare la corretta diagnosi e la giusta terapia.
Quanto, invece, all'altra convenuta, l' l'attrice ha Controparte_7
evidenziato che, nonostante dalla scintigrafia eseguita in data 7/08/2017
dall'istante, emergeva un'assente rappresentazione del rene destro, “che
configura condizione ai limiti dell'esclusione funzionale”, l'intervento era stato eseguito solo dopo 4 mesi con il rischio di ulteriori complicazioni e soprattutto l'irrecuperabilità del rene destro.
L'attrice ha, quindi, concluso chiedendo di: “1) accertare che i danni
patrimoniali e non subiti in conseguenza dei fatti per cui è causa sono la
conseguenza di una non corretta esecuzione della prestazione medico-
sanitaria svolta, conseguentemente riconoscere il diritto della parte attrice ad
ottenere il risarcimento dei danni per tutte le lesioni subite in base alla legge
vigente di settore, ed in particolare in applicazione dell'art. 7 e ss. della
Legge (L. n. 24 del 2017), nonché ai sensi e per gli effetti degli artt. Pt_3
1218 e 1228 c.c., e successive modifiche;
2) conseguentemente, accertare e
dichiarare la responsabilità dei convenuti, in via alternativa o solidale o
come meglio sarà accertata in corso di causa, nella produzione di tutti i
danni patrimoniali, non patrimoniali, esistenziali, patiti e patiendi dall'attrice
in conseguenza dei fatti per cui è causa;
3) condannare conseguentemente i
convenuti, in via alternativa o solidale o come meglio sarà accertata in corso
di causa, al risarcimento in favore dell'istante di tutti i danni subiti ed, ovvero
in particolare il danno biologico nella misura del 20% (venti%) quantificato,
in virtù delle tabelle per il calcolo del risarcimento del danno di Milano, in €.
64.637,00. È indubbio, altresì, che le lesioni patite hanno determinato anche
un danno morale nella misura di 1/3 del biologico, quantificabile in €.
Pag. 7 21.545,67 oltre €. 285,92 per spese mediche documentate. Il tutto per una
somma totale di €. 86.468,59 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
fatto per cui è causa all'effettivo soddisfo. 4) In via del tutto subordinata
condannare, altresì in via alternativa o solidale o come meglio sarà accertata
in corso di causa, al pagamento di quella somma maggiore o minore che il
Giudice adito riterrà equa e/o congrua, anche all'esito dell'espletanda CTU
medico-legale che sin d'ora si richiede”.
In data 23.7.2021 si è costituita la che ha chiesto il Controparte_7
rigetto delle domande di parte attrice negando ogni responsabilità perché “la
paziente, infatti, veniva correttamente seguita in tutto il suo iter sanitario
presso l'Ospedale, nel rispetto della migliore scienza medica e in
applicazione delle procedure dell'arte medica1; l'intervento sostenuto è
perfettamente riuscito senza che possa affermarsi una carenza in capo
all'Ospedale con riferimento ad ulteriori esami diagnostici sia preoperatori
sia postoperatori”.
In data 2.12.2021 si è costituita la che ha eccepito Controparte_1
la carenza di titolarità passiva e la infondatezza della domanda. In particolare,
ha dedotto di essere “intervenuta, esclusivamente per visite specialistiche,
effettuate in un periodo che va dal 15.07.2016 al 13.01.2017 solo per una
cistite ben diagnosticata con esami di laboratorio ed ecografia dell'addome
(vedasi relazione prot. n. 211057 del 17.03.2021), mentre i danni, per cui vi è
causa riguardano come dal ricorrente stesso descritti, da una pielonefrite
cronica, che all'epoca delle visite non era presente. Una pielonefrite che
nonostante la nefrectomia effettuata presso l' Controparte_10
ha provocato ulteriori infezioni, così come dettagliatamente
[...]
Pag. 8 riportato nel ricorso stesso. Attività quelle effettuate, presso l' CP_1
, non considerate la causa dei danni paventati, né causa di
[...]
inadempimento contrattuale dell'ente comparente, pertanto, la CP_1
va estromessa dal presente giudizio per carenza di legittimazione
[...]
passiva”.
Con decreto dell'11.8.2021, Differita per carico di ruolo la prima udienza al 7.2.2022, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. ammessa ed espletata la CTU, precisate le conclusioni all'udienza del 27.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 16.6.2025.
Le domande sono, innanzitutto, procedibili perché precedute dal tentativo obbligatorio di conciliazione come previsto dall'art. 8 della Legge n.
24/2017.
Passando al merito, si osserva che i fatti addebitati dall'attrice alle due strutture si pongo a cavallo dell'entrata in vigore della L. 24/2017 e cioè
l'1.04.2017. Invero, l'inadempimento qualificato contestato al sanitario dell' si è verificato in data antecedente all'entrata in vigore Parte_4
della norma mentre quello contestato all' riguarda un ritardo Controparte_7
che si è consumato in epoca successiva a tale data.
Dal punto di vista processuale, considerato che il giudizio è stato promosso nei confronti delle due strutture sanitarie e non dei medici, gli oneri di allegazione e probatori non cambiano in quanto se è vero che per la legge n. 24/2017 la responsabilità della struttura è di natura contrattuale, dello stesso orientamento è la giurisprudenza di legittimità per i fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge Gelli-Bianco.
Pag. 9 Invero, secondo l'orientamento ormai ben consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito per i fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore di questa legge, la responsabilità della struttura sanitaria ha carattere contrattuale e può derivare ex art. 1218 c.c. per fatto proprio dall'inadempimento del contratto concluso con il paziente da cui insorgono a carico dell'ente obbligazioni di natura mista derivanti da un rapporto di carattere “latu sensu” alberghiero nonché di organizzazione di strutture e di dotazioni, anche umane, con la conseguente messa a disposizione del personale medico (e paramedico) e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr. Cass.
civ. n. 24791/2008: “L'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, sia ai fini del ricovero che di una visita ambulatoriale, comporta comunque la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità con la medesima”).
La responsabilità della struttura sanitaria può poi anche discendere ex
art. 1228 c.c. dal fatto dei propri dipendenti di cui risponde, comunque, come fatto proprio. Così Cass. 29001/2021 che ha espresso il seguente principio: “in
tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017,
la responsabilità della struttura sanitaria integra, ai sensi dell'art. 1228 c.c.,
una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata
sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento
nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare
dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione
contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto
altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i
Pag. 10 fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.”.
Ciò premesso, sul piano processuale, “il paziente danneggiato che
agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione
sanitaria deve provare il contratto o il “contatto sociale” ed ha l'onere di
provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra
l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove
patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice
provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa
imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della
prestazione; in quanto il danno evento consta della lesione non dell'interesse
strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento
delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla
salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato)”
(Cass. 28991/2019; Cass. 18102/2020; Cass. 26907/2020).
In sostanza, l'attore danneggiato (o i suoi eredi) deve provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e deve allegare, cioè, affermare, spiegando in maniera specifica, l'inadempimento del debitore-medico che sia astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Questo tipo di inadempimento viene definito come “inadempimento qualificato”. In sostanza, non qualsiasi inadempimento
è rilevante nella responsabilità professionale, ma “solo quello che costituisce
causa (o concausa) efficiente del danno” (Cass., Sezioni Unite, n. 577/2008).
A carico del convenuto medico o struttura (e solo se l'attore ha dimostrato quello che grava sulla sua posizione), spetterà invece dimostrare due cose: o che quell'inadempimento qualificato non c'è stato oppure che, pur esistendo,
Pag. 11 non si pone in rapporto causale con l'evento.
Più in particolare, con la sentenza n. 18392/2017 della Cassazione
viene descritto quello che è il cd. “doppio ciclo causale”: quando è dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, grava sul danneggiato paziente dimostrare il nesso di causalità, tra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia e l'azione o l'omissione dei sanitari.
Grava, invece, su questi ultimi dimostrare che l'esatta esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile.
Il primo ciclo causale consiste, quindi, nella dimostrazione del nesso causale a carico dell'attore danneggiato mentre il secondo individua l'onere probatorio a carico del medico o della struttura, precisando che questo secondo onere,
cioè quello del secondo ciclo causale, sorge solo se il danneggiato ha dimostrato il nesso causale tra la patologia e la condotta dei sanitari.
In pratica, il primo ciclo causale è comune ad ogni ipotesi di responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale. Cioè, esiste un “tronco
comune” delle azioni di danno, in cui gli oneri di prova del danneggiato sono uguali e, quindi, sia nella contrattuale che nella extracontrattuale, l'attore deve provare il nesso causale.
Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che, invece, spetta al debitore di provare,
dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui
Pag. 12 all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218)”.
Per quanto concerne la prova del nesso causale, la condotta omissiva del sanitario deve ritenersi collegata causalmente all'evento dannoso qualora l'evento dannoso non si sarebbe verificato o comunque sarebbe stato limitato nella sua portata o differito nel tempo in misura non irrisoria.
La condotta omissiva non è causalmente riconducibile all'evento dannoso nel caso in cui l'evento dannoso si sarebbe comunque verificato o gli effetti dannosi sarebbero stati comunque sostanzialmente gli stessi che il paziente ha subito, in questo caso l'evento dannoso dipende da altri fattori causali diversi dalla condotta omissiva del sanitario.
Nel caso in esame, premesso che non vi è contestazione sul'esistenza di un cd. contatto sociale tra l'attrice e le due strutture e l'instaurarsi così di un rapporto contrattuale, la ha dedotto la responsabilità contrattuale Pt_1
delle convenute evidenziando quelli che a suo dire sono gli stati inadempimenti qualificati dei sanitari.
Per determinare l'esistenza di un nesso causale tra queste condotte ed il peggioramento delle condizioni di salute della paziente e per valutare l'entità dei danni subiti, è stata disposta consulenza tecnica di ufficio,
nominando CCTTUU il Prof. , specialista in Urologia, ed il Persona_4
Prof. , medico legale. Persona_5
I Consulenti tecnici d'Ufficio hanno rilevato quanto segue:
- risulta non corretta la diagnosi di “cistite” formulata dai medici della
, in quanto il giusto inquadramento clinico doveva essere di Parte_4
“infezione delle basse vie urinarie complicata e secondaria alla concomitante
Pag. 13 presenza di nefro-uretero litiasi e dilatazione della via escretrice destra”.
Tale quadro clinico necessitava di un più approfondito accertamento diagnostico mediante imaging di II livello e, quindi, un adeguato e tempestivo trattamento conservativo in grado di ripristinare la pervietà della via urinaria e garantire - quantomeno in termini di ragionevole elevata probabilità - una ripresa funzionale del rene destro.
L'errata condotta ascrivibile ai medici dell'ambulatorio di urologia dell' si concretizza - in ragione del quadro clinico a loro noto Parte_4
- nell'omesso dovuto approfondimento conoscitivo strumentale di II livello
(e.g., TC addome pelvi senza m.d.c. e/o Uro-TC) e, conseguentemente, nella mancata effettuazione di un adeguato e tempestivo trattamento conservativo teso a disostruire le vie urinarie.
L'omissione diagnostica e terapeutica in cui sono incorsi i medici dell'ambulatorio di urologia dell' ha concretamente inciso Parte_4
sulle chances di guarigione medico/chirurgica riguardo alla condizione clinica di cui la risultava affetta. Parte_1
I rilievi dei CCTTUU sono confortati anche dalle risposte alle osservazioni del Consulente di parte dell' il quale ha, da un Parte_4
lato, sostenuto che “il danno si è prodotto per “inerzia” della paziente, non
avendo ella (pur in presenza di una sintomatologia eclatante) praticato il
controllo previsto per il mese di maggio 2017, così come prescritto in
occasione della visita del 13 gennaio dello stesso anno e che il danno della
funzionalità renale si è instaurato o, quantomeno, aggravato tra il mese di
gennaio 2017 ed il giugno dello stesso anno”, dall'altro, ha contestato “una
errata condotta dei medici dell' non avendo essi effettuato Controparte_7
Pag. 14 un intervento di derivazione urinaria (stent uretrale o nefrostomia)
allorquando la p. è giunta alla loro attenzione (luglio 2017)”.
I CCTTUU hanno risposto con argomentazione convinte e condivisibili, perché adeguatamente motivate, che “Si ribadisce con fermezza
che le manifestazioni cliniche, i segni radiologici e la ripetuta positività agli
esami colturali avrebbero - già nel 2015 e, poi, nei controlli di follow up del
2016 - dovuto porre indicazione ad eseguire un esame di imaging di II livello
rappresentato da TC con m.d.c. addominopelvica (i.e., URO-TC). Tale
metodica di imaging è richiesta dalle line guida EAU proprio per escludere la
possibile concomitante presenza di calcolosi dell'apparato urinario e/o segni
radiologici di pielonefrite. Il susseguirsi degli episodi infettivi costituisce
infatti l'agente causale, non riconosciuto con prontezza dai medici dell'
[...]
, che porterà ad una completa sovversione anatomopatologica del Parte_5
rene destro della Sig. e, quindi, all'impossibilità di poter Parte_1
mettere in atto alcun rimedio di tipo conservativo utile a garantire una
ripresa, seppur parziale, della funzionalità renale. A tal proposito, è bene
ricordare come il trattamento definitivo e di salvataggio della pielonefrite
xantogranulomatosa è rappresentato dalla chirurgia radicale, ovvero dalla
nefrectomia radicale, come è stata eseguita dai sanitari dell'
[...]
Tale condizione anatomopatologica costituisce l'ultimo stadio di CP_7
un lungo processo di cronicizzazione e degenerazione funzionale sostenuto
dal danno infettivo ripetuto a carico del parenchima renale e delle vie
urinarie. Qualunque tentativo di trattamento conservativo, tra cui terapia
antibiotica ad ampio spettro e/o derivazione delle vie urinarie, costituiscono
un rimedio al fine di risolvere un eventuale quadro settico che mette a
Pag. 15 repentaglio la sopravvivenza a breve termine dei pazienti, ma non possiedono
alcuna chance di guarigione e/o ripresa funzionale dell'organo affetto dal
processo di trasformazione xantogranulomatosa. Nel caso specifico della Sig.
appare quindi corretta la condotta dei medici dell' Parte_6 [...]
di disporre un ulteriore approfondimento mediante scintigrafia CP_7
renale, prima di procedere all'intervento di nefrectomia, per aver una
oggettivata dimostrazione della perdita di funzionalità del rene. In tal modo,
avuta contezza dell'esclusione della funzionalità del rene destro ed esclusa -
mediante valutazioni cliniche - la presenza (o il rischio) di una setticemia
sistemica, è stata correttamente posta indicazione alla nefrectomia. La
diagnosi istologica, unico vero gold standard per l'identificazione del quadro
di pionefrosi xantogranulomatosa, costituisce un'ulteriore riprova che nessun
tentativo di tipo conservativo, quale derivazione delle alte vie urinarie,
avrebbe potuto, soprattutto in un lasso di tempo così breve, interrompere il
processo di degenerazione o garantire la conservazione di una funzionalità
renale residua. Un rene di tipo xantogranulomatoso è un rene che deve essere
sottoposto a chirurgia radicale anche nel caso in cui sia residuale una
qualche percentuale di funzionalità renale. In ultima analisi, in ragione dei
tempi e modalità di evoluzione della pielonefrite xantogranulomatosa
(patologia insorta nella p.), un ulteriore controllo di follow-up a maggio 2017
piuttosto che a giugno 2017 non avrebbe in alcun modo modificato l'iter
terapeutico a cui nel 2017 la Sig. fu obbligata a causa di un Parte_1
iniziale ritardo di diagnosi. Si ribadisce che i medici dell'ambulatorio di
urologia dell' hanno omesso di effettuare un Parte_5
approfondimento conoscitivo strumentale di II livello (e.g., TC addome pelvi
Pag. 16 senza m.d.c. e/o Uro-TC), atto diagnostico codificato in presenza dei segni
clinico-laboratoristico-strumentali registrati nella Sig. , e tale Parte_1
errata condotta si è concretizzata ben prima del gennaio 2017. Difatti dal
luglio 2016 al gennaio 2017, lasso temporale in cui la p. è stata tenuta in
cura dai medici dell'ambulatorio di urologia dell'ASL Na1-Centro - Dist. 28,
non è mai stato considerato necessario un approfondimento diagnostico di
tipo strumentale che potesse mettere precocemente in luce il quadro clinico,
non di una semplice cistite recidivante e resistente ad antibiotico terapia, ma
di una infezione bassa ed alta della via urinaria destra complicata,
secondaria alla concomitante presenza di uropatia ostruttiva da nefro-
uretero-litiasi destra. Un significativo più precoce riconoscimento di tale
condizione clinica avrebbe consentito - quantomeno in termini di ragionevole
elevata probabilità - un adeguato e tempestivo trattamento conservativo in
grado di ripristinare la pervietà della via urinaria e garantire una ripresa
funzionale del rene destro che risulterà invece, in ultima analisi,
funzionalmente escluso e gravato da severi fenomeni di degenerazione
infettiva e xantogranulomatosa”.
Risulta invece corretta e puntuale la diagnosi di “pionefrosi destra”
formulata dai medici dell' , cui seguiva secondo i giusti Controparte_7
tempi e modi l'intervento di “nefrectomia destra”.
Esclusa una responsabilità sanitaria della struttura CP_7 CP_7
ed accertatane la sussistenza per la struttura facente capo alla CP_1
, bisogna passare alla quantificazione dei danni risarcibili all'attrice.
[...]
Alla individuata errata condotta è causalmente riferibile l'asportazione chirurgica del rene di destra, cui è attribuibile, secondo i CCTTUU, una
Pag. 17 percentuale di danno biologico del 16%. Si configura, poi, un periodo di invalidità temporanea assoluta (ITT) di 6 giorni.
Esclusa la possibilità di applicare alla fattispecie della tabella Unica
Nazionale di cui al DPR n. 12 del 13.1.2025 entrato in vigore il 5 marzo 2025
perché all'articolo 5 è previsto che la tabella si applica ai “sinistri verificatisi
successivamente alla data della sua entrata in vigore”, può farsi riferimento per una liquidazione equitativa alle tabelle del Tribunale di Milano anno 2024
che, come quelle precedenti del 2021 e seguendo gli orientamenti recenti della
Suprema Corte (cfr. Cass. n. 8532/2020; Cass. n. 25164/2020), offrono una liquidazione distinta per il danno biologico (ora definito “biologico/dinamico-
relazione) e per il danno morale/sofferenza soggettiva (ora denominato
“danno da sofferenza soggettiva interiore”). Quanto a quest'ultimo le sofferenze, di natura interiore e non relazionale, conseguenti all'evento di danno patito dall'attrice che si è vista privata di un rene che poteva, invece,
con alta probabilità essere curato, appaiono meritevoli di un ristoro aggiuntivo secondo la percentuale riconosciuta dalle richiamate tabelle, per cui all'attrice,
che all'epoca dei fatti, nel luglio 2016, aveva 54 anni, vanno riconosciuti €
39.170,00 per danno “biologico/dinamico-relazione” ed € 12.535,00 per
“danno da sofferenza soggettiva interiore”, nonché € (115,00 x 6 gg.=) 690,00
per I.T.T..
Null'altro può esserle riconosciuto, non sussistendo elementi per determinare una ulteriore personalizzazione o incremento che, nella versione della citata tabella milanese, il giudice può accordare fino al limite del 38%
dell'importo tabellare di base dinanzi indicato, in quanto, nella fattispecie, non risulta “la presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”,
Pag. 18 tempestivamente allegate e comprovate dal danneggiato, le quali rendano il
danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da
lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e
condizione di salute, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non
stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di
“personalizzazione” della liquidazione del danno” (Cass. civ., sez. III, sent.
n. 23778 del 07.112014; così anche successiva Cass. civ., sez. VI-III, ord. n.
10912 del 07.05.2018).
Complessivamente il danno non patrimoniale subito dal minore ammonta ad € 52.395,00.
Quanto a quello patrimoniale non possono riconoscersi, come richiesto dall'attrice, € 285,92 (duecentoottantacinque/92) per le spese mediche sostenute (allegato n. 30 alla citazione) riguardanti i ticket pagati per le visite urologiche ed il costo degli esami prescritti atteso che per i primi si potrebbe dar luogo a ripetizione solo a seguito di accoglimento della domanda, in questa sede non proposta, di risoluzione per inadempimento del rapporto contrattuale intercorso mentre gli esami diagnostici erano comunque necessari.
In ordine alla richiesta di rivalutazione delle somme riconosciute e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità. Quanto, invece, agli interessi si rileva che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al
Pag. 19 momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente",
con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è
dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma.
Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata,
mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio
(così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)».
Questo criterio trova applicazione anche in materia contrattuale: “In
tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce,
al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il
Pag. 20 creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli.”
(Cass. 37798/2022).
Questo Tribunale ritiene, quindi, equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura del 2% annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'illecito, 15 luglio 2016, ed il suo risarcimento (9 anni) e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato di € 52.395,00 tale importo va svalutato all'epoca del sinistro, 15 luglio 2016 con l'applicazione del coefficiente ISTAT 1,216 dell'ultima rilevazione (luglio 2025) consultabile sul sito web dell'ISTAT (www.istat.it - FOI(nt) 3.5 - Indici nazionali dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), divenendo
€ 43.087,99 e, quindi, su questo importo come progressivamente rivalutato,
di anno in anno, ogni successivo mese di giugno, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall' fino alla data della presente decisione. Sugli importi CP_11
finali come sopra riconosciuti di € 52.395,00 (che si convertono in debito di valuta), maggiorati degli interessi compensativi maturati sugli stessi, saranno dovuti gli interessi legali ex art. 1282 c.c. secondo il tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. (Cass. 61/2023).
In conclusione, la va condannata al pagamento in Controparte_1
Pag. 21 favore dell'attrice a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale
(comprensivo di danno biologico permanente, temporaneo e morale) di €
52.395,00 oltre interessi compensativi come appena indicati ed oltre interessi al tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo.
La convenuta deve essere condannata, ai sensi dell'art. Parte_4
133 DPR 115/2002, al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite che si liquidano in dispositivo sulla base del DM 55/2014 e succ.ve modifiche
(senza operare la dimidiazione di cui all'art. 130; Cass. 22017/2018)
Le spese della CTU medico-legale si pongono definitivamente a carico della convenuta con il conseguente dell'Erario di ripetere Controparte_1
da questa le somme versate ai CCTTUU in forza del decreto reso in data 3
aprile 2024.
Quanto ai rapporti tra l'attrice e l' si ritiene di Controparte_12
compensarle in considerazione dell'intima connessione tra i trattamenti sanitari eseguiti dalle due strutture convenute che richiedeva necessariamente il contraddittorio con entrambe nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da
[...]
nei confronti dell e della Pt_1 Parte_4 Controparte_12
così provvede:
1) accogliendo per quanto di ragione la domanda di parte attrice condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 52.395,00, oltre interessi compensativi nella misura del 2%
Pag. 22 annuo dal momento del sinistro, dicembre 2016 sui predetti importi svalutati a detta epoca e, cioè, su € 43.087,99 e, quindi, su tali somme come progressivamente rivalutate, di anno in anno, ogni successivo dicembre,
secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. sulle somme come sopra riconosciute di € 52.395,00, maggiorate degli interessi compensativi maturati sulle stesse, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
2) condanna la al pagamento in favore dell'Erario Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali (15% sui compensi), CPA e Iva come per legge;
3) rigetta la domanda dell'attrice nei confronti dell'
[...]
; CP_12
4) compensa le spese di lite tra l'attrice e l' ; Controparte_12
5) spese di CTU come da motivazione.
Così deciso in Napoli il 13 agosto 2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 23
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 7231/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 27 marzo 2025 e con fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 16 giugno
2025
TRA
c.f.: nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente ivi alla Via Dietro La Vigna, n. 1, ed elettivamente domiciliata in
Napoli alla Via Giulio Palermo, n. 23, presso lo studio dell'Avv. Immacolata
Mauli (c.f.: ) che la rappresenta e difende in virtù di CodiceFiscale_2
procura in calce alla citazione
- ATTRICE
E
, p.iva , nella persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te pro tempore dott. con sede in Napoli alla via CP_2
Comunale del Principe, n. 13/a, ed ivi elettivamente domiciliata presso il
Cont Servizio affari giuridico–legali e contenzioso della predetta rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti
Pag. 1 Gelsomina D'Antonio (c.f.: ) ed CodiceFiscale_3 Controparte_3
(c.f.: ) che la rappresentano e difendono in virtù di CodiceFiscale_4
procura in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTA
E
Controparte_4
c.f.: , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2
pro-tempore dr. , nato a [...] il [...], con sede CP_5
legale in Napoli (NA) alla Via A. Cardarelli, n. 9, ed elettivamente domiciliata in Roma alla Via Merulana, n. 105, presso lo studio dell'Avv.
Amanda De Cosmo (c.f.: ) che la rappresentata e CodiceFiscale_5
difende in virtù procura in calce alla comparsa
- CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni: nelle note per l'udienza a trattazione scritta del 24 marzo 2025
parte attrice ha concluso riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, nonché a tutto quanto contenuto negli scritti prodotti finora ed a verbale, unitamente alla documentazione ad essi allegata,
chiedendone l'integrale accoglimento. Ha impugnato e contestato quanto prodotto, dedotto, eccepito da parte avversa, nonché le avverse conclusioni e/o deduzioni, in quanto infondate in fatto ed in diritto, chiedendone il totale rigetto.
La difesa della convenuta ha impugnato e Controparte_1
contestato “le avverse eccezioni e argomentazioni e, nel riportarsi
estensivamente a quanto esposto e richiesto nelle proprie difese e conclusioni,
Pag. 2 confidando nell'accoglimento delle eccezioni, deduzioni e conclusioni tutte
rassegnate, in quanto legittime, fondate e pienamente provate. Chiede che la
causa sia introitata a sentenza previa concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.”.
La difesa dell' Controparte_4
ha chiesto di: “- rigettare e respingere le domande di Parte attrice
[...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- In ogni caso, accertare e dichiarare che alcuna responsabilità è rinvenibile
in capo l' Con Controparte_4
vittorie di spese, competenze e onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda proposta da parte attrice è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione nei soli confronti dell' . Controparte_6
Con atto di citazione notificato in data 19.3.2021 l'attrice ha convenuto in giudizio l e la Controparte_6 Controparte_4
per l'udienza del 13.9.2021 esponendo:
[...]
Cont
- che il 15.7.2016 si rivolgeva all' , distretto 28, Controparte_1
dove veniva visitata dal dr. Forooghi Nasser che le diagnosticata una cistite;
- che le venivano prescritti esami delle urine, dell'urinocoltura con antibiogramma ed ecografia dell'addome completo, quest'ultimo eseguito presso il Centro Aktis, in data 18.7.2016, il quale evidenziava “al rene dx,
immagine suggestiva per ectasia del calice sup. con nuclei iperecogeni
(possibili micro calcoli) e materiale ecogeno endolume, vescica distesa, a
pareti regolari, senza formazioni e/o materiale endolume”.
Cont
- che in data 26.8.2016 si recava nuovamente a controllo presso all'
Pag. 3 Napoli 1 Centro Distretto 28 dove le veniva nuovamente prescritta una terapia per curare la cistite, esame delle urine, uricoltura con antibiogramma.
- che in data 9.12.2016 si recava nuovamente a controllo presso il suddetto distretto dell'asl dove il dr. Forooghi Nasser le prescriveva glazidim fl i.m. 1g ogni 12 ore per tre giorni oltre ai soliti esami delle urine,
urinocoltura ed antibiogramma a controllo a gennaio;
- che il 13.1.2017 veniva prescritta una nuova terapia dal dr. Forooghi
Nasser, in particolare neo-furadantin cp 50 mg 1 cp ogni 6 ore, cistysol bustine una bustina “a” al mattino ed una bustina “b” alla sera per 10 giorni al mese per tre mese a controllo a maggio;
- che il 22.6.2017, avvilita perché continuava a stare male nonostante le varie terapie prescritte, decideva di sottoporsi a visita presso un altro ambulatorio, recandosi al distretto 27 dell' , dove, visitata Controparte_1
dal dr. , le veniva prescritto oltre alla terapia antibiotica anche con Per_1
urgenza un accertamento diagnostico con urotac;
- che il 29.6.2017 presso l'ambulatorio dell si Controparte_7
sottoponeva all'esame TC completo dell'addome-urotac con mdc ed in seguito a visita nefrologica, veniva relazionato che “lo studio delle vie
urinarie (…) mostra reni in sede, il sinistro nei limiti di norma morfologica,
struttura e funzionalità escretiva con eliminazione a buona concentrazione
del mezzo contrastografico e regolare morfologia, (…) a destra si apprezza
una diffusa ectasia delle cavità escretrici, nel cui contesto si apprezzano
multiple disomogenee concrezioni calciche, (…) opportuna consulenza
specialistica”;
- che in data 1.08.2017 veniva visitata dal dr. il quale, dopo Per_2
Pag. 4 aver confermato la “pienofrosi calcolotica destra con scarsa funzione renale
residua” le prescriveva di effettuare una “scintigrafia renale sequenziale”.
- che in data 4.8.2017 effettuava presso l'ospedale convenuto l'esame di scintigrafia consequenziale renale al fine di approfondire il quadro clinico;
- che l'esame effettuato evidenziava “assente rappresentazione scintigrafica del rene destro, che configura condizione ai limiti dell'esclusione funzionale, con curva radionefrografica relativa piatta”;
- che in data 18.12.2017 si ricoverava presso CP_7 [...]
, per essere sottoposta ad intervento chirurgico di “nefrectomia CP_4
destro”.
- che durante le visite e gli esami preoperatori di routine, venivano effettuate le indagini diagnostiche e svolti tutti gli esami necessari del prericovero.
- che effettuato l'intervento veniva dimessa in data 24.12.2017, con prescrizione di terapia medica ed antibiotica, controllo per medicazione e,
dopo quindici giorni, controllo dell'esame urine, urino coltura ed esami ematochimici;
- che seguiva un periodo di controllo del quadro clinico effettuando gli esami e le visite prescritte che confermavano la corretta esecuzione dell'intervento;
- che l'esame istologico confermava la diagnosi di “idropionefrosi” con ampi focolai ascessuali;
- che nel mese di agosto 2020, l'attrice a seguito di una crisi convulsiva, veniva sottoposta a visita neurologica presso l' CP_1
, dove le veniva prescritta una angio rm intracranica, eseguita in data
[...]
Pag. 5 10 settembre 2020 presso il centro Aktis di Marano di Napoli;
- che in data 22.9.2020, si sottoponeva a visita nefrologica presso l'
[...]
27 dove emergevano: “infezioni urinarie recidivanti in pz Controparte_8
con lieve insufficienza renale cronica chd iii e con gfr calcolato di 50 ml/m in
paziente monorene chirurgico per nefrectomia dx praticata per pielonefrite.
prolasso vescicale. modesta anemia. p.a. 130/70 mmhg. non edem”;
- che tutta la documentazione depositata conferma le condizioni sicuramente peggiorate dell'attrice dopo l'intervento, e con il subentrare di altri problemi di salute, essere monorene ed avere un'insufficienza renale cronica, renderà ogni trattamento terapeutico più difficoltoso, in quanto si dovrà essere costantemente monitorata per vitare ulteriormente la compromissione della funzionalità renale;
- di avere esperito la procedura di mediazione conclusasi con esito negativo come da verbale del 13.7.2020.
T anto premesso, sulla base delle conclusioni della consulenza tecnica del dr. , l'attrice ha contestato il comportamento operativo del Persona_3
Sanitario dell' , il Dr. Controparte_9
Forooghi Nasser, urologo iscritto all'albo NA028391, che aveva curato per ben 8 mesi la paziente per la cistite variando la terapia antibiotica ma senza alcun approfondimento diagnostico, pur essendo a conoscenza della problematica calcolotica, avendo la paziente esibito l'ecografia ….201.
Secondo quest'ultima, la condotta del medico dell' è Parte_2
stata imperita e negligente, infatti con il suo operato non solo, dopo mesi, non produceva alcun miglioramento anzi peggiorava le condizioni, ha continuato a richiedere solo ed unicamente gli stessi esami, senza richiedere ulteriori
Pag. 6 indagini per individuare la corretta diagnosi e la giusta terapia.
Quanto, invece, all'altra convenuta, l' l'attrice ha Controparte_7
evidenziato che, nonostante dalla scintigrafia eseguita in data 7/08/2017
dall'istante, emergeva un'assente rappresentazione del rene destro, “che
configura condizione ai limiti dell'esclusione funzionale”, l'intervento era stato eseguito solo dopo 4 mesi con il rischio di ulteriori complicazioni e soprattutto l'irrecuperabilità del rene destro.
L'attrice ha, quindi, concluso chiedendo di: “1) accertare che i danni
patrimoniali e non subiti in conseguenza dei fatti per cui è causa sono la
conseguenza di una non corretta esecuzione della prestazione medico-
sanitaria svolta, conseguentemente riconoscere il diritto della parte attrice ad
ottenere il risarcimento dei danni per tutte le lesioni subite in base alla legge
vigente di settore, ed in particolare in applicazione dell'art. 7 e ss. della
Legge (L. n. 24 del 2017), nonché ai sensi e per gli effetti degli artt. Pt_3
1218 e 1228 c.c., e successive modifiche;
2) conseguentemente, accertare e
dichiarare la responsabilità dei convenuti, in via alternativa o solidale o
come meglio sarà accertata in corso di causa, nella produzione di tutti i
danni patrimoniali, non patrimoniali, esistenziali, patiti e patiendi dall'attrice
in conseguenza dei fatti per cui è causa;
3) condannare conseguentemente i
convenuti, in via alternativa o solidale o come meglio sarà accertata in corso
di causa, al risarcimento in favore dell'istante di tutti i danni subiti ed, ovvero
in particolare il danno biologico nella misura del 20% (venti%) quantificato,
in virtù delle tabelle per il calcolo del risarcimento del danno di Milano, in €.
64.637,00. È indubbio, altresì, che le lesioni patite hanno determinato anche
un danno morale nella misura di 1/3 del biologico, quantificabile in €.
Pag. 7 21.545,67 oltre €. 285,92 per spese mediche documentate. Il tutto per una
somma totale di €. 86.468,59 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
fatto per cui è causa all'effettivo soddisfo. 4) In via del tutto subordinata
condannare, altresì in via alternativa o solidale o come meglio sarà accertata
in corso di causa, al pagamento di quella somma maggiore o minore che il
Giudice adito riterrà equa e/o congrua, anche all'esito dell'espletanda CTU
medico-legale che sin d'ora si richiede”.
In data 23.7.2021 si è costituita la che ha chiesto il Controparte_7
rigetto delle domande di parte attrice negando ogni responsabilità perché “la
paziente, infatti, veniva correttamente seguita in tutto il suo iter sanitario
presso l'Ospedale, nel rispetto della migliore scienza medica e in
applicazione delle procedure dell'arte medica1; l'intervento sostenuto è
perfettamente riuscito senza che possa affermarsi una carenza in capo
all'Ospedale con riferimento ad ulteriori esami diagnostici sia preoperatori
sia postoperatori”.
In data 2.12.2021 si è costituita la che ha eccepito Controparte_1
la carenza di titolarità passiva e la infondatezza della domanda. In particolare,
ha dedotto di essere “intervenuta, esclusivamente per visite specialistiche,
effettuate in un periodo che va dal 15.07.2016 al 13.01.2017 solo per una
cistite ben diagnosticata con esami di laboratorio ed ecografia dell'addome
(vedasi relazione prot. n. 211057 del 17.03.2021), mentre i danni, per cui vi è
causa riguardano come dal ricorrente stesso descritti, da una pielonefrite
cronica, che all'epoca delle visite non era presente. Una pielonefrite che
nonostante la nefrectomia effettuata presso l' Controparte_10
ha provocato ulteriori infezioni, così come dettagliatamente
[...]
Pag. 8 riportato nel ricorso stesso. Attività quelle effettuate, presso l' CP_1
, non considerate la causa dei danni paventati, né causa di
[...]
inadempimento contrattuale dell'ente comparente, pertanto, la CP_1
va estromessa dal presente giudizio per carenza di legittimazione
[...]
passiva”.
Con decreto dell'11.8.2021, Differita per carico di ruolo la prima udienza al 7.2.2022, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. ammessa ed espletata la CTU, precisate le conclusioni all'udienza del 27.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 16.6.2025.
Le domande sono, innanzitutto, procedibili perché precedute dal tentativo obbligatorio di conciliazione come previsto dall'art. 8 della Legge n.
24/2017.
Passando al merito, si osserva che i fatti addebitati dall'attrice alle due strutture si pongo a cavallo dell'entrata in vigore della L. 24/2017 e cioè
l'1.04.2017. Invero, l'inadempimento qualificato contestato al sanitario dell' si è verificato in data antecedente all'entrata in vigore Parte_4
della norma mentre quello contestato all' riguarda un ritardo Controparte_7
che si è consumato in epoca successiva a tale data.
Dal punto di vista processuale, considerato che il giudizio è stato promosso nei confronti delle due strutture sanitarie e non dei medici, gli oneri di allegazione e probatori non cambiano in quanto se è vero che per la legge n. 24/2017 la responsabilità della struttura è di natura contrattuale, dello stesso orientamento è la giurisprudenza di legittimità per i fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge Gelli-Bianco.
Pag. 9 Invero, secondo l'orientamento ormai ben consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito per i fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore di questa legge, la responsabilità della struttura sanitaria ha carattere contrattuale e può derivare ex art. 1218 c.c. per fatto proprio dall'inadempimento del contratto concluso con il paziente da cui insorgono a carico dell'ente obbligazioni di natura mista derivanti da un rapporto di carattere “latu sensu” alberghiero nonché di organizzazione di strutture e di dotazioni, anche umane, con la conseguente messa a disposizione del personale medico (e paramedico) e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr. Cass.
civ. n. 24791/2008: “L'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, sia ai fini del ricovero che di una visita ambulatoriale, comporta comunque la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità con la medesima”).
La responsabilità della struttura sanitaria può poi anche discendere ex
art. 1228 c.c. dal fatto dei propri dipendenti di cui risponde, comunque, come fatto proprio. Così Cass. 29001/2021 che ha espresso il seguente principio: “in
tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017,
la responsabilità della struttura sanitaria integra, ai sensi dell'art. 1228 c.c.,
una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata
sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento
nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare
dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione
contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto
altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i
Pag. 10 fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.”.
Ciò premesso, sul piano processuale, “il paziente danneggiato che
agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione
sanitaria deve provare il contratto o il “contatto sociale” ed ha l'onere di
provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra
l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove
patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice
provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa
imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della
prestazione; in quanto il danno evento consta della lesione non dell'interesse
strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento
delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla
salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato)”
(Cass. 28991/2019; Cass. 18102/2020; Cass. 26907/2020).
In sostanza, l'attore danneggiato (o i suoi eredi) deve provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e deve allegare, cioè, affermare, spiegando in maniera specifica, l'inadempimento del debitore-medico che sia astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Questo tipo di inadempimento viene definito come “inadempimento qualificato”. In sostanza, non qualsiasi inadempimento
è rilevante nella responsabilità professionale, ma “solo quello che costituisce
causa (o concausa) efficiente del danno” (Cass., Sezioni Unite, n. 577/2008).
A carico del convenuto medico o struttura (e solo se l'attore ha dimostrato quello che grava sulla sua posizione), spetterà invece dimostrare due cose: o che quell'inadempimento qualificato non c'è stato oppure che, pur esistendo,
Pag. 11 non si pone in rapporto causale con l'evento.
Più in particolare, con la sentenza n. 18392/2017 della Cassazione
viene descritto quello che è il cd. “doppio ciclo causale”: quando è dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, grava sul danneggiato paziente dimostrare il nesso di causalità, tra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia e l'azione o l'omissione dei sanitari.
Grava, invece, su questi ultimi dimostrare che l'esatta esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile.
Il primo ciclo causale consiste, quindi, nella dimostrazione del nesso causale a carico dell'attore danneggiato mentre il secondo individua l'onere probatorio a carico del medico o della struttura, precisando che questo secondo onere,
cioè quello del secondo ciclo causale, sorge solo se il danneggiato ha dimostrato il nesso causale tra la patologia e la condotta dei sanitari.
In pratica, il primo ciclo causale è comune ad ogni ipotesi di responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale. Cioè, esiste un “tronco
comune” delle azioni di danno, in cui gli oneri di prova del danneggiato sono uguali e, quindi, sia nella contrattuale che nella extracontrattuale, l'attore deve provare il nesso causale.
Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che, invece, spetta al debitore di provare,
dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui
Pag. 12 all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218)”.
Per quanto concerne la prova del nesso causale, la condotta omissiva del sanitario deve ritenersi collegata causalmente all'evento dannoso qualora l'evento dannoso non si sarebbe verificato o comunque sarebbe stato limitato nella sua portata o differito nel tempo in misura non irrisoria.
La condotta omissiva non è causalmente riconducibile all'evento dannoso nel caso in cui l'evento dannoso si sarebbe comunque verificato o gli effetti dannosi sarebbero stati comunque sostanzialmente gli stessi che il paziente ha subito, in questo caso l'evento dannoso dipende da altri fattori causali diversi dalla condotta omissiva del sanitario.
Nel caso in esame, premesso che non vi è contestazione sul'esistenza di un cd. contatto sociale tra l'attrice e le due strutture e l'instaurarsi così di un rapporto contrattuale, la ha dedotto la responsabilità contrattuale Pt_1
delle convenute evidenziando quelli che a suo dire sono gli stati inadempimenti qualificati dei sanitari.
Per determinare l'esistenza di un nesso causale tra queste condotte ed il peggioramento delle condizioni di salute della paziente e per valutare l'entità dei danni subiti, è stata disposta consulenza tecnica di ufficio,
nominando CCTTUU il Prof. , specialista in Urologia, ed il Persona_4
Prof. , medico legale. Persona_5
I Consulenti tecnici d'Ufficio hanno rilevato quanto segue:
- risulta non corretta la diagnosi di “cistite” formulata dai medici della
, in quanto il giusto inquadramento clinico doveva essere di Parte_4
“infezione delle basse vie urinarie complicata e secondaria alla concomitante
Pag. 13 presenza di nefro-uretero litiasi e dilatazione della via escretrice destra”.
Tale quadro clinico necessitava di un più approfondito accertamento diagnostico mediante imaging di II livello e, quindi, un adeguato e tempestivo trattamento conservativo in grado di ripristinare la pervietà della via urinaria e garantire - quantomeno in termini di ragionevole elevata probabilità - una ripresa funzionale del rene destro.
L'errata condotta ascrivibile ai medici dell'ambulatorio di urologia dell' si concretizza - in ragione del quadro clinico a loro noto Parte_4
- nell'omesso dovuto approfondimento conoscitivo strumentale di II livello
(e.g., TC addome pelvi senza m.d.c. e/o Uro-TC) e, conseguentemente, nella mancata effettuazione di un adeguato e tempestivo trattamento conservativo teso a disostruire le vie urinarie.
L'omissione diagnostica e terapeutica in cui sono incorsi i medici dell'ambulatorio di urologia dell' ha concretamente inciso Parte_4
sulle chances di guarigione medico/chirurgica riguardo alla condizione clinica di cui la risultava affetta. Parte_1
I rilievi dei CCTTUU sono confortati anche dalle risposte alle osservazioni del Consulente di parte dell' il quale ha, da un Parte_4
lato, sostenuto che “il danno si è prodotto per “inerzia” della paziente, non
avendo ella (pur in presenza di una sintomatologia eclatante) praticato il
controllo previsto per il mese di maggio 2017, così come prescritto in
occasione della visita del 13 gennaio dello stesso anno e che il danno della
funzionalità renale si è instaurato o, quantomeno, aggravato tra il mese di
gennaio 2017 ed il giugno dello stesso anno”, dall'altro, ha contestato “una
errata condotta dei medici dell' non avendo essi effettuato Controparte_7
Pag. 14 un intervento di derivazione urinaria (stent uretrale o nefrostomia)
allorquando la p. è giunta alla loro attenzione (luglio 2017)”.
I CCTTUU hanno risposto con argomentazione convinte e condivisibili, perché adeguatamente motivate, che “Si ribadisce con fermezza
che le manifestazioni cliniche, i segni radiologici e la ripetuta positività agli
esami colturali avrebbero - già nel 2015 e, poi, nei controlli di follow up del
2016 - dovuto porre indicazione ad eseguire un esame di imaging di II livello
rappresentato da TC con m.d.c. addominopelvica (i.e., URO-TC). Tale
metodica di imaging è richiesta dalle line guida EAU proprio per escludere la
possibile concomitante presenza di calcolosi dell'apparato urinario e/o segni
radiologici di pielonefrite. Il susseguirsi degli episodi infettivi costituisce
infatti l'agente causale, non riconosciuto con prontezza dai medici dell'
[...]
, che porterà ad una completa sovversione anatomopatologica del Parte_5
rene destro della Sig. e, quindi, all'impossibilità di poter Parte_1
mettere in atto alcun rimedio di tipo conservativo utile a garantire una
ripresa, seppur parziale, della funzionalità renale. A tal proposito, è bene
ricordare come il trattamento definitivo e di salvataggio della pielonefrite
xantogranulomatosa è rappresentato dalla chirurgia radicale, ovvero dalla
nefrectomia radicale, come è stata eseguita dai sanitari dell'
[...]
Tale condizione anatomopatologica costituisce l'ultimo stadio di CP_7
un lungo processo di cronicizzazione e degenerazione funzionale sostenuto
dal danno infettivo ripetuto a carico del parenchima renale e delle vie
urinarie. Qualunque tentativo di trattamento conservativo, tra cui terapia
antibiotica ad ampio spettro e/o derivazione delle vie urinarie, costituiscono
un rimedio al fine di risolvere un eventuale quadro settico che mette a
Pag. 15 repentaglio la sopravvivenza a breve termine dei pazienti, ma non possiedono
alcuna chance di guarigione e/o ripresa funzionale dell'organo affetto dal
processo di trasformazione xantogranulomatosa. Nel caso specifico della Sig.
appare quindi corretta la condotta dei medici dell' Parte_6 [...]
di disporre un ulteriore approfondimento mediante scintigrafia CP_7
renale, prima di procedere all'intervento di nefrectomia, per aver una
oggettivata dimostrazione della perdita di funzionalità del rene. In tal modo,
avuta contezza dell'esclusione della funzionalità del rene destro ed esclusa -
mediante valutazioni cliniche - la presenza (o il rischio) di una setticemia
sistemica, è stata correttamente posta indicazione alla nefrectomia. La
diagnosi istologica, unico vero gold standard per l'identificazione del quadro
di pionefrosi xantogranulomatosa, costituisce un'ulteriore riprova che nessun
tentativo di tipo conservativo, quale derivazione delle alte vie urinarie,
avrebbe potuto, soprattutto in un lasso di tempo così breve, interrompere il
processo di degenerazione o garantire la conservazione di una funzionalità
renale residua. Un rene di tipo xantogranulomatoso è un rene che deve essere
sottoposto a chirurgia radicale anche nel caso in cui sia residuale una
qualche percentuale di funzionalità renale. In ultima analisi, in ragione dei
tempi e modalità di evoluzione della pielonefrite xantogranulomatosa
(patologia insorta nella p.), un ulteriore controllo di follow-up a maggio 2017
piuttosto che a giugno 2017 non avrebbe in alcun modo modificato l'iter
terapeutico a cui nel 2017 la Sig. fu obbligata a causa di un Parte_1
iniziale ritardo di diagnosi. Si ribadisce che i medici dell'ambulatorio di
urologia dell' hanno omesso di effettuare un Parte_5
approfondimento conoscitivo strumentale di II livello (e.g., TC addome pelvi
Pag. 16 senza m.d.c. e/o Uro-TC), atto diagnostico codificato in presenza dei segni
clinico-laboratoristico-strumentali registrati nella Sig. , e tale Parte_1
errata condotta si è concretizzata ben prima del gennaio 2017. Difatti dal
luglio 2016 al gennaio 2017, lasso temporale in cui la p. è stata tenuta in
cura dai medici dell'ambulatorio di urologia dell'ASL Na1-Centro - Dist. 28,
non è mai stato considerato necessario un approfondimento diagnostico di
tipo strumentale che potesse mettere precocemente in luce il quadro clinico,
non di una semplice cistite recidivante e resistente ad antibiotico terapia, ma
di una infezione bassa ed alta della via urinaria destra complicata,
secondaria alla concomitante presenza di uropatia ostruttiva da nefro-
uretero-litiasi destra. Un significativo più precoce riconoscimento di tale
condizione clinica avrebbe consentito - quantomeno in termini di ragionevole
elevata probabilità - un adeguato e tempestivo trattamento conservativo in
grado di ripristinare la pervietà della via urinaria e garantire una ripresa
funzionale del rene destro che risulterà invece, in ultima analisi,
funzionalmente escluso e gravato da severi fenomeni di degenerazione
infettiva e xantogranulomatosa”.
Risulta invece corretta e puntuale la diagnosi di “pionefrosi destra”
formulata dai medici dell' , cui seguiva secondo i giusti Controparte_7
tempi e modi l'intervento di “nefrectomia destra”.
Esclusa una responsabilità sanitaria della struttura CP_7 CP_7
ed accertatane la sussistenza per la struttura facente capo alla CP_1
, bisogna passare alla quantificazione dei danni risarcibili all'attrice.
[...]
Alla individuata errata condotta è causalmente riferibile l'asportazione chirurgica del rene di destra, cui è attribuibile, secondo i CCTTUU, una
Pag. 17 percentuale di danno biologico del 16%. Si configura, poi, un periodo di invalidità temporanea assoluta (ITT) di 6 giorni.
Esclusa la possibilità di applicare alla fattispecie della tabella Unica
Nazionale di cui al DPR n. 12 del 13.1.2025 entrato in vigore il 5 marzo 2025
perché all'articolo 5 è previsto che la tabella si applica ai “sinistri verificatisi
successivamente alla data della sua entrata in vigore”, può farsi riferimento per una liquidazione equitativa alle tabelle del Tribunale di Milano anno 2024
che, come quelle precedenti del 2021 e seguendo gli orientamenti recenti della
Suprema Corte (cfr. Cass. n. 8532/2020; Cass. n. 25164/2020), offrono una liquidazione distinta per il danno biologico (ora definito “biologico/dinamico-
relazione) e per il danno morale/sofferenza soggettiva (ora denominato
“danno da sofferenza soggettiva interiore”). Quanto a quest'ultimo le sofferenze, di natura interiore e non relazionale, conseguenti all'evento di danno patito dall'attrice che si è vista privata di un rene che poteva, invece,
con alta probabilità essere curato, appaiono meritevoli di un ristoro aggiuntivo secondo la percentuale riconosciuta dalle richiamate tabelle, per cui all'attrice,
che all'epoca dei fatti, nel luglio 2016, aveva 54 anni, vanno riconosciuti €
39.170,00 per danno “biologico/dinamico-relazione” ed € 12.535,00 per
“danno da sofferenza soggettiva interiore”, nonché € (115,00 x 6 gg.=) 690,00
per I.T.T..
Null'altro può esserle riconosciuto, non sussistendo elementi per determinare una ulteriore personalizzazione o incremento che, nella versione della citata tabella milanese, il giudice può accordare fino al limite del 38%
dell'importo tabellare di base dinanzi indicato, in quanto, nella fattispecie, non risulta “la presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”,
Pag. 18 tempestivamente allegate e comprovate dal danneggiato, le quali rendano il
danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da
lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e
condizione di salute, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non
stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di
“personalizzazione” della liquidazione del danno” (Cass. civ., sez. III, sent.
n. 23778 del 07.112014; così anche successiva Cass. civ., sez. VI-III, ord. n.
10912 del 07.05.2018).
Complessivamente il danno non patrimoniale subito dal minore ammonta ad € 52.395,00.
Quanto a quello patrimoniale non possono riconoscersi, come richiesto dall'attrice, € 285,92 (duecentoottantacinque/92) per le spese mediche sostenute (allegato n. 30 alla citazione) riguardanti i ticket pagati per le visite urologiche ed il costo degli esami prescritti atteso che per i primi si potrebbe dar luogo a ripetizione solo a seguito di accoglimento della domanda, in questa sede non proposta, di risoluzione per inadempimento del rapporto contrattuale intercorso mentre gli esami diagnostici erano comunque necessari.
In ordine alla richiesta di rivalutazione delle somme riconosciute e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità. Quanto, invece, agli interessi si rileva che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al
Pag. 19 momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente",
con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è
dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma.
Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata,
mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio
(così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)».
Questo criterio trova applicazione anche in materia contrattuale: “In
tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce,
al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il
Pag. 20 creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli.”
(Cass. 37798/2022).
Questo Tribunale ritiene, quindi, equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura del 2% annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'illecito, 15 luglio 2016, ed il suo risarcimento (9 anni) e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato di € 52.395,00 tale importo va svalutato all'epoca del sinistro, 15 luglio 2016 con l'applicazione del coefficiente ISTAT 1,216 dell'ultima rilevazione (luglio 2025) consultabile sul sito web dell'ISTAT (www.istat.it - FOI(nt) 3.5 - Indici nazionali dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), divenendo
€ 43.087,99 e, quindi, su questo importo come progressivamente rivalutato,
di anno in anno, ogni successivo mese di giugno, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall' fino alla data della presente decisione. Sugli importi CP_11
finali come sopra riconosciuti di € 52.395,00 (che si convertono in debito di valuta), maggiorati degli interessi compensativi maturati sugli stessi, saranno dovuti gli interessi legali ex art. 1282 c.c. secondo il tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. (Cass. 61/2023).
In conclusione, la va condannata al pagamento in Controparte_1
Pag. 21 favore dell'attrice a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale
(comprensivo di danno biologico permanente, temporaneo e morale) di €
52.395,00 oltre interessi compensativi come appena indicati ed oltre interessi al tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo.
La convenuta deve essere condannata, ai sensi dell'art. Parte_4
133 DPR 115/2002, al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite che si liquidano in dispositivo sulla base del DM 55/2014 e succ.ve modifiche
(senza operare la dimidiazione di cui all'art. 130; Cass. 22017/2018)
Le spese della CTU medico-legale si pongono definitivamente a carico della convenuta con il conseguente dell'Erario di ripetere Controparte_1
da questa le somme versate ai CCTTUU in forza del decreto reso in data 3
aprile 2024.
Quanto ai rapporti tra l'attrice e l' si ritiene di Controparte_12
compensarle in considerazione dell'intima connessione tra i trattamenti sanitari eseguiti dalle due strutture convenute che richiedeva necessariamente il contraddittorio con entrambe nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da
[...]
nei confronti dell e della Pt_1 Parte_4 Controparte_12
così provvede:
1) accogliendo per quanto di ragione la domanda di parte attrice condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 52.395,00, oltre interessi compensativi nella misura del 2%
Pag. 22 annuo dal momento del sinistro, dicembre 2016 sui predetti importi svalutati a detta epoca e, cioè, su € 43.087,99 e, quindi, su tali somme come progressivamente rivalutate, di anno in anno, ogni successivo dicembre,
secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. sulle somme come sopra riconosciute di € 52.395,00, maggiorate degli interessi compensativi maturati sulle stesse, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
2) condanna la al pagamento in favore dell'Erario Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali (15% sui compensi), CPA e Iva come per legge;
3) rigetta la domanda dell'attrice nei confronti dell'
[...]
; CP_12
4) compensa le spese di lite tra l'attrice e l' ; Controparte_12
5) spese di CTU come da motivazione.
Così deciso in Napoli il 13 agosto 2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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