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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/04/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 1656/2021 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(C.F. ), nella qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della “ (P. IVA: ), Parte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Abbruzzese - ATTORE
CONTRO
- già - (C.F. e p.iva Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Carmela Oriolo – CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni
I FATTI
1 Con atto di citazione ritualmente notificato , nella qualità di Parte_1 titolare (rectius: ) della “ , ha Pt_1 Parte_2
convenuto in giudizio deducendo: Controparte_2
- di essere titolare della citata azienda “ , dedita all'attività di Parte_2
lavorazione e commercio di prodotti ortofrutticoli, ubicata in Corigliano - Rossano
(CS) alla Contrada Sant'RE zona industriale di Rossano, servita da una utenza elettrica avente numero cliente: - Pod n. IT001E78199901, intestata C.F._2
alla stessa azienda;
- che il soggetto fornitore incaricato della vendita di energia elettrica era la
[...]
e il soggetto distributore responsabile della rete di distribuzione era CP_3
la Controparte_1
- che nelle date del 17.12.2020, del 22.12.2020, del 23.12.2020 e del 28.12.2020 si erano verificate sul contatore della citata utenza continue interruzioni e
1 diminuzioni di tensione che avevano determinato l'arresto dei macchinari utilizzati per l'attività lavorativa;
- che la causa dei disservizi era stata individuata dai tecnici intervenuti nella cabina di allaccio di zona e si era reso necessario provvedere alla CP_2
sostituzione, programmata per il 29.12.2021, di un particolare elemento elettrico;
- che in data 12.01.2021, verso le ore 10:00 circa, sempre nella predetta azienda, si era verificato un improvviso e violento sbalzo di tensione, causativo, anch'esso, di un immediato arresto di ogni attrezzatura e conseguente interruzione dell'attività lavorativa;
- l'interruzione dell'energia e l'irregolarità della distribuzione raffiguravano un inadempimento della convenuta, per inosservanza dell'obbligo di somministrazione contrattualmente assunto, con conseguente dovere di provvedere al risarcimento del danno, ex art. 1218 c.c., quantificato nella complessiva somma di €. 46.363,14 o di quella diversa somma ritenuta di ragione e giustizia;
il tutto con rifusione delle spese di giustizia e distrazione ex art. 93
c.p.c..
In particolare, l'ammontare del risarcimento richiesto è stato così ripartito:
a) €. 21.458,74 a titolo di mancato guadagno per non aver ottemperato agli ordinativi (consegna ) previsti da completare e destinare nella giornata Parte_3
del 28.12.2020;
b) €. 22.708,40 a titolo di mancato guadagno per non aver adempiuto agli ordinativi previsti da completare e destinare nella giornata del 12.01.2021;
c) €. 2.196,00 per i danni subiti a componenti elettrici e meccanici in uso e necessari presso l'attività commerciale, causati dello sbalzo di tensione verificatosi il 12.01.2021; oltre i danni derivanti dal deterioramento e smaltimento della presunta merce rimasta invenduta e dall'utilizzo, all'uopo, di unità lavorative.
2 Si è costituita in giudizio chiedendo: in via principale, il Controparte_2
rigetto delle pretese risarcitorie formulate da parte attrice per infondatezza;
in via gradata, in ipotesi di accoglimento parziale dell'avversa domanda, la decurtazione dell'importo relativo all'iva, indicata nelle lettere d'ordine e nella fatturazione (pari ad €. 1.698,84 + €. 396,00); in via del tutto subordinata, in ipotesi di accoglimento delle istanze risarcitorie di parte attrice, la dichiarazione di concorso di colpa della stessa ex art. 1227 c.c. nella causazione dei presunti danni, con consequenziale riduzione dell'ammontare del risarcimento.
2 3 Concessi i chiesti termini 183, sesto comma, c.p.c. la causa è stata istruita documentalmente e con l'escussione dei testi ammessi, con le limitazioni di cui al provvedimento del 02.12.2022. Denegata la richiesta di CTU chiesta da parte attrice (vedasi provvedimento del 03.12.2023), la causa, sulle conclusioni precisate con note scritte ex art. 127 ter CPC, è stata assunta in decisione con ordinanza del 10.02.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (gg
20 + 20).
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
4 La domanda è infondata e non merita accoglimento.
È incontroverso che tra la società “ e la Parte_2 Controparte_3
sussiste un contratto di fornitura di energia elettrica;
è, altrettanto, incontestato che
è titolare della gestione della linea elettrica sulla quale si sono Controparte_2
verificate le presunte anomalie (interruzioni, diminuzioni e sbalzi di tensione) causative del lamentato danno;
ne deriva che i possibili fatti illeciti generatori del danno non possono che essere ascritti alla società che gestisce la rete lungo la quale si sono verificate le presunte anomalie, cioè ad , e non di Controparte_2
certo alla società fornitrice, ovvero Controparte_3
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in caso di mancata erogazione di energia elettrica, dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, le società che limitano la propria attività alla mera compravendita dell'energia non possono essere chiamate a rispondere, a norma dell'art. 1228
c.c., del danno derivato agli utenti finali, in quanto non sono dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e del relativo trasporto sino al punto di contatto con le singole utenze individuali, i quali, pertanto, non possono essere considerati ausiliari delle prime ai sensi del citato art. 1228 c.c.. Infatti, alla stregua di tale norma, possono ritenersi ausiliari del debitore soltanto coloro che agiscono su incarico di quest'ultimo ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri di direzione e controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra di essi ed il debitore medesimo, ovvero allorché sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliario e l'organizzazione aziendale del debitore della prestazione
(Cass n. 1581/2018).
Con riferimento alla posizione di già Controparte_1 Controparte_2
è, quindi, necessario premettere che, non avendo tale società, quale
[...]
3 concessionaria in esclusiva del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, un rapporto contrattuale diretto con l'utente, alla sua eventuale responsabilità per black-out elettrici, disservizi e/o interruzioni di rete, cali di tensione o sovratensioni, va riconosciuta natura extracontrattuale ai sensi del generale obbligo di neminem laedere espresso dall'art. 2043 c.c.; ovvero la dedotta responsabilità deve essere sussunta nell'ambito applicativo dell'art. 2050 c.c. che stabilisce che “chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
5 La giurisprudenza di legittimità e di merito, in assenza di espressa previsione legislativa, applica la disciplina della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, dettata dall'art. 2050 c.c., pure in caso di attività pericolosa di carattere squisitamente tecnico svolta da enti pubblici, quale la produzione e la fornitura dell'energia elettrica, desumendo la pericolosità dell'attività di gestione e somministrazione dell'energia elettrica (sia con riguardo all'energia elettrica ad alta tensione quanto con riferimento alla gestione di reti elettriche a bassa tensione e a media tensione) dal non esiguo numero di cautele imposte per il suo svolgimento
(Cass. n. 4893/1977; Cass. n. 537/1982; Cass. n. 2584/1989; Cass. n. 3935/1995;
Cass n. 32498/2019).
Conseguenza di tale qualificazione giuridica è l'applicazione dei criteri di distribuzione dell' onus probandi che, in deroga a quelli che connotano il paradigma generale di cui all'art. 2043 c.c., governano tale ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale.
L'art. 2050 c.c. presuppone, difatti, un'inversione dell'onere della prova a carico dell'autore del danno, incombendo su di esso la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.
6 Ciò detto, nel presente giudizio assume rilievo dirimente ed assorbente la circostanza che parte attrice, a fronte dei rilievi e delle contestazioni formulate da non ha fornito prova certa né degli eventi lesivi lamentati, Controparte_1
né del nesso eziologico tra le presunte interruzioni di energia elettrica verificatisi e i danni di cui ha invocato il ristoro o dell'ammontare dei danni subiti.
Ed infatti, sia gli eventi lesivi lamentati sia l'avvenuto riscontro da parte dei tecnici dei presunti disservizi sia i danni subiti in occasione dell'interruzione di energia del
28.12.2020 e dello sbalzo di tensione del 12.01.2021, non solo non hanno trovato
4 adeguato riscontro nelle testimonianze generiche ed ininfluenti rese dai testi indicati da parte attrice e nella produzione documentale dalla stessa depositata ma sono state altresì smentite dalla documentazione prodotta dalla convenuta
[...]
e dalle dichiarazioni testimoniali rese dai tecnici intervenuti. CP_4
7 In particolare, dalla predetta documentazione prodotta da in Controparte_1
sede di costituzione in giudizio (scheda AIRE - periodo di riferimento: 15.12.2020 -
30.12.2020 e scheda AIRE del 12.01.2021), peraltro non contestata, si evince la circostanza che la fornitura in oggetto, alimentata dalla cabina di trasformazione
MT/BT S.RE (D6102157623) nelle giornate indicate (17.12.202; 22.12.2020;
23.12.2020; 28.12.2020 e 12.01.2021) è stata interessata solo in data 23.12.2020 da una interruzione programmata di soltanto 9 minuti e 23 secondi alla quale, tra l'altro, parte attrice non imputa il verificarsi di alcun danno e, pertanto, alcuna valenza assume ai fini della richiesta di risarcimento danni per cui è causa, circoscritta agli asseriti disservizi lamentati nelle giornate del 28.12.2020 e del
12.01.2021.
8 Inoltre, i testi indicati da , tecnici qualificati a verificare Controparte_1
qualsivoglia anomalia nella rete di distribuzione, intervenuti in data 17.12.2020
( ) e in data 12.01.2020 ( ), oltre a confermare la citata Testimone_1 CP_5
documentazione prodotta da (schede AIRE) evidenziandone la Controparte_1 valenza probatoria (teste “ preciso che la scheda AIRE registra tutti gli sbalzi CP_5 di tensione anche di un secondo” - teste “ schede AIRE… sono dei Tes_1 tabulati telematici”), hanno dichiarato di non aver rilevato alcuna delle lamentate anomalie. Sul punto il teste ha affermato “posso dire di essere intervenuto Tes_1 sulla cabina il giorno 17.12.2020 ed i parametri erano nei limiti… l'azienda aveva la tensione nel “range…” mentre il teste ha asserito “sono Pt_2 CP_5 stato io il 12.01.2021 ad intervenire sull'utenza di parte attrice e ho verificato che i valori erano nei limiti. … Preciso che mi sono recato presso l'utenza perché il veva segnalato il guasto”. Pt_2
9 Tanto basta a confutare le generiche ed ininfluenti affermazioni dei testi di parte attrice in merito al verificarsi delle interruzioni nelle citate giornate, desunte presuntivamente dall'arresto dei macchinari durante lo svolgimento della loro attività lavorativa nell'azienda del loro datore di lavoro, (teste Tes_2 Tes_3
“ … preciso che è iniziato tutto il 17.12.2020 e poi confermo che anche in
[...] data 22 e 23.12.2020 i macchinari si sono fermati … anche il 28.12.2020 si è
5 verificata l'interruzione”). Dello stesso tenore le dichiarazioni rese dai testi
[...]
, e . Lo stesso dicasi per il lamentato Tes_4 Testimone_5 Testimone_6
sbalzo di tensione del 12.01.2021 il cui verificarsi è stato affermato sempre sulla base di presunzioni (teste : “presumo che ci sia stato uno Testimone_7 sbalzo di tensione perché si è interrotta la corrente”; teste “… Testimone_4 successivamente in data 12.01.2021 si è verificata l'interruzione di corrente e noi dipendenti abbiamo pensato si trattasse di uno sbalzo di corrente”). Di contro, non vi è prova che la causa dei lamentati disservizi non possa attribuirsi a problematiche relative all'impianto dell'azienda atteso che alcuna documentazione in atti attesta la conformità dell'impianto de quo alle norme vigenti, la realizzazione dello stesso a regola d'arte, o l'adozione da parte attrice di misure idonee a proteggere, prevenire o contenere gli effetti derivanti dai descritti eventi elettrici.
10 Uguale discorso deve essere fatto in merito all'assunto di parte attrice dell'asserita individuazione, da parte dei tecnici intervenuti, della causa dei disservizi lamentati nella cabina servente l'utenza del e della CP_2 Pt_2
presunta necessaria sostituzione di un particolare elemento elettrico, atteso il tenore delle dichiarazioni dei tecnici escussi, che hanno negato qualsivoglia anomalia, nonché la documentazione in atti (schede AIRE) attestante, tra l'altro, per le giornate del 28.12.2020 e del 12.01.2021 l'insussistenza dei lamentati disservizi.
All'uopo alcuna valenza può assumere la testimonianza del Testimone_7 considerato che le circostanze inerenti l'avvenuta individuazione da parte del tecnico di della causa delle anomalie denunciate dal Controparte_1 Pt_2 nella cabina i allaccio dell'utenza de qua e la necessaria la sostituzione di CP_2
un particolare elemento elettrico programmata per il 29.12.2020 erano state riferite al teste dallo stesso (teste “ Confermo la circostanza Pt_2 Tes_7
H)…Tanto mi veniva riferito dal Confermo perché riferito dal Tes_8 Pt_2 la circostanza I)…”.
Contraddittorie appaiono le dichiarazioni dei testi di parte attrice che hanno dichiarato di aver assistito al presunto colloquio intercorso tra il e il Pt_2
tecnico in ordine al luogo in cui lo stesso sarebbe avvenuto;
se da un lato il teste ha riferito che il colloquio sarebbe avvenuto fuori dal Testimone_4 magazzino (“… ricordo che eravamo tutti fuori quando il parlava con il Pt_2 tecnico …”), dall'altro il teste ha dedotto che il colloquio sarebbe Testimone_5
6 invece intercorso all'interno del magazzino (“… ricordo la presenza del tecnico dell'ente di distribuzione che alla presenza degli operai ha preso atto del mancato funzionamento delle macchine…”).
11 L'unica accertata interruzione nel periodo contestato, ovvero quella del
23.12.2020, tra l'altro, di durata breve pari a solo 9 minuti e 23 secondi, oltre a non valere di per sé sola a ritenere fornita la prova dell'esistenza di un sicuro e rigoroso nesso causale tra le lamentate anomalie e il presunto danno subito, non assume alcuna valenza, atteso che, come già osservato, parte attrice ha circoscritto la propria pretesa risarcitoria limitatamente alla presunta interruzione di energia del 28.12.2020 e allo sbalzo di corrente del 12.01.2021.
12 Ad ogni buon conto, anche sotto il profilo della prova del danno si deve rilevare l'assoluta mancanza di adeguati riscontri probatori. Alcuna valenza in termini di riconoscimento del danno da mancato guadagno può attribuirsi alle mere conferme d'ordine, datate 28.12.2020 e 12.01.2021, depositate in giudizio a riprova dell'inottemperanza di presunti obblighi assunti (consegna ) Parte_3
nelle giornate indicate, in considerazione anche del fatto che il danno non può consistere nell'ammontare dei ricavi, atteso che a questi devono sottrarsi i costi che, però, non sono evincibili da alcun documento. Parte attrice, inoltre, non ha prodotto documentazione idonea attestante la reale effettuazione degli ordini, le modalità e le tempistiche di consegna e pagamento nonché documentazione asserente la mancata fornitura/consegna e/o disdetta ovvero documenti di natura contabile o fiscale utili ai fini di una valutazione dei danni.
Né soccorrono, al riguardo, le affermazioni rese dai testi escussi nel corso dell'istruttoria che si sono limitati ad affermare genericamente il mancato adempimento degli ordinativi previsti e da completare nelle giornate citate senza tuttavia fornire alcun informazione in merito al quantum del presunto mancato guadagno (teste “ Nulla posso riferire sulla circostanza N) Testimone_7 relativamente all'importo del mancato guadagno”… Nulla so sulla circostanza Q) relativa all'ammontare del mancato guadagno degli ordinativi del 12.01.2021”).
Di pari tenore le dichiarazioni dei testi , , Testimone_4 Testimone_5 [...]
. Tes_6
Stesso discorso vale per la richiesta, tra l'altro del tutto generica, di risarcimento danni derivanti dalla rottura di alcuni componenti elettrici e meccanici in uso e necessari presso l'attività commerciale. Priva di valenza probatoria appare la
7 fattura in atti del 27.01.2021, emessa dalla da cui si Parte_4 evince l'effettuazione di una fornitura e posa in opera di un bruciatore, tra l'altro non quietanzata, né supportata da ulteriore produzione documentale attestante l'avvenuto pagamento non confermato, oltretutto, nemmeno in giudizio.
13 Non vi è prova del nesso causale tra l'evento lamentato e il presunto acquisto del bene, che si ribadisce non specificamente dedotto nell'atto di citazione. Inoltre, non è stato indicato di che tipo e marca fossero i beni e da quanto tempo parte attrice li detenesse e quale fosse il loro stato di conservazione e, d'altro canto, non vi è nemmeno materiale fotografico che consenta di visionare le componenti strumentali asseritamente danneggiate, utile a verificarne lo stato o la condizione.
Alcuna valenza possono avere al riguardo le affermazioni rese dai testi escussi nel corso dell'istruttoria espletata atteso che tra gli stessi non vi è conformità nell'individuazione dei componenti danneggiati e tutti nulla sanno in merito al quantum del danno.
Sul punto il teste ha parlato genericamente della rottura di un Testimone_7
gruppo elettrogeno senza riuscire a quantificarne il danno dal punto di vista economico (… ricordo che si è rotto un gruppo elettrogeno e il ha dovuto Pt_2
sostituirlo. Nulla so sulla circostanza S) relativa al danno economico per il gruppo elettrogeno); il teste , invece, ha vagamente rilevato che il Testimone_4
macchinario dopo il 12.01.2021 non ha più funzionato senza tuttavia indicare il danno economico (… sono a conoscenza che il macchinario dopo il 12.01.2021 non è più ripartito. Nulla so sulla circostanza S) relativa all'importo del danno subito); il teste ha riferito, di contro, della rottura della pompa Testimone_5 della cera senza essere anch'esso in grado di quantificare il danno (… si è rotto, per quel che mi consta, pompa della cera che è stata sostituita. Nulla so sulla circostanza S) …).
Del pari carattere generico ed indeterminato assumono gli asseriti danni derivanti dal danneggiamento e smaltimento dei prodotti invenduti e dall'utilizzo all'uopo di manodopera, attesa la mancata prova documentale del quantitativo di merce presuntivamente avariata e dell'avvenuto smaltimento nonché la genericità e, conseguente, irrilevanza delle dichiarazioni rese dai testi escussi che si sono limitati ad asserire che i prodotti invenduti erano stati smaltiti nel terreno del testi , ). Pt_2 Testimone_7 Testimone_5
8 In conclusione, alla luce di tale ordine di considerazioni e sulla scorta del compendio probatorio emerso dall'istruttoria espletata, ritiene questo Tribunale di rigettare ogni pretesa risarcitoria.
14 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in ossequio alla normativa vigente (DM 55/2014 aggiornato dal D.M. n.
147/2022) tenuto conto del valore dichiarato (€ 46.363,14) e dell'attività processuale svolta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, nella qualità di legale rappresentante della “ , nei
[...] Parte_2
confronti di così provvede: Controparte_6
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna la “ , al pagamento delle spese di lite in favore Parte_2 di , che liquida in € 3.810.00 per compenso d' avvocato, Controparte_6
oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva.
Così deciso in Castrovillari, in data 15/04/2025
Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Vittoria Paiano Addetta all'Ufficio per il
Processo
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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