Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/04/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 3 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 1747/2024
Promossa da
Parte 1 (c.f. C.F. 1 1) rappresentata e difesa dall'avvocato VIVIANA
ALTIERI, nel cui studio in Camporotondo Etneo ha eletto domicilio, via L. Capuana, 11
-ricorrente-
contro
CP 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar Persona 1 di Roma
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20/2/2022, la ricorrente esponeva di aver ricevuto dall' CP, ex CP 2 a titolo di
trattamento di fine servizio, la complessiva somma di euro 81.544,74 suddivisa in tre rate, e che,
tuttavia, l'ente avesse trattenuto dal suddetto importo la somma di euro 5.839,65 a titolo di "Totale
recuperi".
Finanze (come da "conteggi M.E.F." che allegava) e dalla somma di euro 538,63, trattenuta senza che fosse specificato a che titolo. Deduceva che, con nota del 29/10/2022, avesse richiesto all'ente il rimborso della somma indebitamente trattenuta e che, con successiva nota dell'8/11/2022 trasmessa a mezzo pec, l'CP avesse risposto che, dalla documentazione allegata risultasse come già pagato l'onere del solo Riscatto ai fini TFS relativo ai periodi pre-ruolo e che l'importo trattenuto si riferisse ad altro e diverso Riscatto, relativo al diploma conseguito presso l'Accademia di Belle Arti, il cui onere non risultasse essere stato pagato.
Preso atto della suddetta risposta, la ricorrente rilevava che l'importo del riscatto della laurea a cui
1'CP avesse fatto riferimento fosse pari ad euro 3.166,56 e non alla somma effettivamente trattenuta pari ad euro 5.839,65, e che la differenza fra le due somme fosse da riferire al riscatto dei periodi di servizio pre-ruolo, già versato al MEF.
Chiedeva pertanto la restituzione della somma di euro 2.773,09 (2.134,46+538,63) in quanto indebitamente trattenuta. Più precisamente, chiedeva che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto alla restituzione del suddetto importo, oltre interessi maturati e maturandi, e che l'CP 1 fosse condannato al pagamento delle spese di lite.
Fissata l'udienza di discussione ed instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'CP.
L'ente eccepiva l'infondatezza del ricorso osservando che, in sede di liquidazione del trattamento di fine servizio della ricorrente, fossero stati conteggiati e recuperati sia l'onere relativo al riscatto del riferito titolo di studio, non ancora pagato e pari ad euro 3.166,56 (euro 65,97 X 48 rate), sia gli interessi da ritardato pagamento, pari ad euro 2.673,09 (5.839,65 - 3.166,56).
La ricorrente depositava note di trattazione del 14/9/2024, con le quali contestava l'addebito degli interessi deducendo che l'CP 1 avrebbe dovuto verificare a suo tempo il pagamento delle rate dovute.
Insisteva dunque nella restituzione della somma di euro 2.773,09 indebitamente trattenuta, oltre interessi, e nella condanna alle spese. Con provvedimento del 17/9/2024, la causa veniva delegata per la trattazione e decisione al sottoscritto giudice onorario. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha disposto che l'udienza già fissata del 3 aprile 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
**********
Procedendo all'esame della documentazione versata in atti, si osserva che, al momento della liquidazione del trattamento di fine servizio in favore della ricorrente, l'CP ha riconosciuto alla stessa la complessiva somma di euro 81.544,74, quale netto da rateizzare, trattenendo l'importo di euro 5.839,65 a titolo di recuperi "contributi di riscatto ENPAS". Il pagamento in questione è stato eseguito in tre rate: la prima, pagata il 5/7/2022, pari ad euro 38.820,23 netti;
la seconda, pagata il
26/9/2022, pari ad euro 41.668,37 netti, e la terza, prevista per il primo settembre 2023, pari ad euro
1.056,14 netti (cfr. pratica n. 002202100009788).
Con nota del 6/10/2022 trasmessa a mezzo pec all' CP, la ricorrente ha evidenziato l'erroneità delle trattenute in quanto comprensive dell'importo di euro 2.134,46, da lei già versato a titolo di riscatto buona uscita, chiedendo la restituzione della suddetta somma. Quanto affermato dalla ricorrente si ricava dal documento MEF versato in atti, in seno al quale sono indicate le “trattenute fuoruscita" ivi compreso il suddetto importo di euro 2.134,46.
In ordine alla richiesta di restituzione degli importi trattenuti e asseritamente non dovuti, è agli atti la risposta dell' CP (cfr. nota dell'8/11/2022 tramessa a mezzo pec) del seguente tenore: "dalla documentazione allegata (analoga a quella già inviataci dalla Controparte_3 e acquisita da
questa U.O. in sede di istruttoria della pratica TFS) risulta che è stato pagato l'onere del solo
Riscatto ai fini TFS relativo ai periodi pre-ruolo). L'importo che è stato trattenuto si riferisce ad altro e diverso Riscatto ai fini TFS, relativo al diploma conseguito presso Accademia Belle Arti, il cui onere non risulta pagato". Orbene, al momento della costituzione in giudizio, l'CP, a giustificazione della somma complessivamente trattenuta, pari ad euro 5.839,65 (anzichè ad euro 3.166,56, costituita dall'onere ancora da pagare relativo al riscatto del titolo di studio suddetto), ha allegato che la differenza fra il primo e il secondo importo (pari ad euro 2.673,09) fosse stata trattenuta a titolo di interessi per ritardato pagamento.
Ciò posto, si osserva che alla ricorrente è stato indubbiamente riconosciuto il diritto al riscatto, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, dei servizi resi quale dipendente dell'ufficio scolastico provinciale di Catania" (istituto statale d'arte), verso il pagamento di contributo, che risulta costituito dalla rata mensile di euro 65,97 per 48 rate, pari a complessivi euro 3.166,56, come da
"Determinazione di riscatto” n. 15037 del 31/5/2003 versata in atti.
Con "Determinazione di riscatto” n. 19721 del 30/6/2003, il dirigente dell' CP_2 ha determinato la concessione del riscatto dei servizi e periodi indicati (servizio pre-ruolo), verso il pagamento di altro contributo costituito dalla rata di euro 26,03 per 82 rate, pari a complessivi euro 2.134,46 (cfr.
determina riscatto, anch'essa in atti).
Quanto ai dedotti interessi che ammonterebbero ad euro 2.673,09, dalla documentazione di produzione dell' CP non si ricava alcuna prova in ordine a somme trattenute a tal titolo. Sul punto si rileva che l'ente non ha provato l'asserito ritardo nei pagamenti né gli interessi derivati dallo stesso,
tanto che il riferito importo di euro 2.673,09 viene determinato dall' CP con procedimento logico a contrario, sottraendo dal totale trattenuto, pari ad euro 5.839,65, l'importo di euro 3.166,56, quale riscatto ai fini del TFS relativo al diploma conseguito presso l'Accademia delle Belle Arti,
concordemente individuato dalle parti come onere ancora da pagare. Se dunque l'CP, da un lato,
ha chiarito a che titolo è stata trattenuta detta ultima somma di euro 3.166,56, dall'altro, non è riuscito a giustificare il recupero della suindicata differenza di euro 2.673,09, solo asseritamente dovuta a titolo di interessi. In assenza di qualsivoglia documentazione inerente agli interessi e al calcolo degli stessi, dal quale fosse scaturito l'importo suindicato, deve ritenersi che, in accoglimento dei rilievi sollevati dalla ricorrente, l'CP sia incorso in errore. Si ritiene pertanto che la somma complessivamente trattenuta, pari ad euro 5.839,65, sia costituita dall'importo di euro 3.166,56, quale onere ancora da pagare relativo al riscatto del citato titolo di studio, e dall'importo di euro 2.134,46, già pagato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come da conteggi MEF allegati. In ordine, poi, all'ulteriore differenza di euro 538,63, si osserva che dalla documentazione prodotta non si ricava a che titolo la stessa sia stata trattenuta dall' CP .
Alla luce delle superiori osservazioni, considerato che solo per l'importo di euro 3.166,56 può
ritenersi giustificato il recupero eseguito al momento della liquidazione del trattamento di fine servizio (essendo la restante somma costituita da importi già versati ovvero trattenuti senza titolo),
deve ritenersi che l'importo di euro 2.673,09, costituito da euro 2.134,46 più euro 538,63, sia stato indebitamente trattenuto.
Va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente alla restituzione della suddetta somma (e non della somma di euro 2.773,09 erroneamente indicata dalla stessa), oltre interessi maturati e maturandi.
Stante la peculiarità della questione trattata, si ritiene che le spese di lite vadano interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istante, eccezione e difesa, così statuisce:
Dichiara il diritto della ricorrente alla restituzione della complessiva somma euro 2.673,09
indebitamente trattenuta dall' CP ai fini del TFS e, per l'effetto, condanna detto ente al pagamento in suo favore della suddetta somma, oltre interessi maturati e maturandi;
Compensa le spese di giudizio fra le parti.
Così deciso in Catania il 3 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Letizia Formaggio