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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/07/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, nella persona del giudice onorario Avv. Maria Giovanna Cataudo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 887 del R.G.A.C. dell'anno 2018, vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Milano Via Solferino n. 56 ed elettivamente domiciliata in NO IL (MI) Piazza XXV
Aprile n. 12 presso lo studio dell'Avv. Antonio Sia (C.F. ) che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione
- Attrice-
E
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
09/05/1959, residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Soverato
(CZ) alla Via S. G. Bosco n. 131, presso lo studio dell'Avv. Francesca Abbruzzese (C.F.
che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di C.F._4 costituzione e risposta
- Convenuto-
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
affinchè venisse accertato e dichiarato che lo stesso, a seguito di diversi Controparte_1 interventi edilizi effettuati nell'immobile di sua proprietà, aveva realizzato una costruzione in violazione del Codice Civile e del PRG del Comune di Davoli relativamente al mancato rispetto delle distanze minime dal confine e tra le costruzioni, e, per l'effetto, chiedeva che venisse condannato alla remissione in pristino dello stato di fatto esistente prima degli interventi effettuati, ordinando la demolizione del muro a confine con relativa copertura nonché al risarcimento dei danni in suo favore nella misura di €. 20.000,00 o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria.
RGAC n. 887/2018 - Pagina 1 di 8 Assumeva l'attrice di essere proprietaria di un terreno con annesso fabbricato sito in Davoli e costruito negli anni settanta catastalmente individuato al Fg. 6 p.lla 1157 di superficie catastale pari a 1.171,00 mq e di 1.000,00 mq di superficie reale, confinante sul lato Sud con la particella
1159 di proprietà del su cui insiste un fabbricato a tre piani fuori terra adibito a civile CP_1 abitazione.
Rappresentava che nel 2016, a seguito di una verifica tecnica dei confini della sua proprietà effettuata dal Geom. , emergeva che alcune aree di tale proprietà risultavano Controparte_2 all'esterno delle recinzioni che corrono lungo la sua proprietà, per cui incaricava lo stesso geometra di procedere al frazionamento della p.lla 1157 che veniva scorporata in 4 ulteriori particelle, e precisamente la p.lla 2301 di sup. 57,00 mq, la p.lla 2302 di sup. 33,00 mq, la p.lla 2304 di sup.
55,00 mq e la p.lla 2303 di sup. 26,00 mq. Quest'ultima, posizionata all'esterno dell'attuale recinzione, comprenderebbe il canale di scolo delle acque piovane di 11,00 mq, il quale rappresenterebbe il confine di fatto, mentre per circa 15 mq è all'interno della proprietà del convenuto.
Sosteneva, inoltre, l'attrice che la preesistente pensilina in laminato realizzata dal convenuto (DIA prot. n. 8329 del 21.11.2000), di poi sostituita, nel 2017, con l'attuale lastrico o soletta in cemento armato con solaio piano poggiato sul muro di recinzione esistente (DIA prot. n. 467 del 21.1.1999)
a copertura dello spazio tra questo muro e la costruzione del convenuto (Scia prot. 5428 del
16.09.2016), creando di fatto un nuovo volume, non rispettava le distanze legali dal confine previste dall'art. 873 e ss. del Codice Civile e le distanze tra edifici previste dall'art. 32 Norme
Tecniche di Attuazione del PRG del Comune di Davoli, che prevede un distacco minimo dal confine di metri 5.
Evidenziava, dunque, che tale violazione delle distanze tra le proprietà e rispetto al confine emergeva dal raffronto tra le misure indicate nell'elaborato G03 del progetto allegato alla SCIA prot. 5428 del 16.09.2016 presentato dal convenuto al Comune di Davoli e le distanze minime previste appunto dal PRG dell'Ente e dalle sue Norme di Attuazione. Chiedeva, pertanto, la remissione in pristino dello stato di fatto esistente prima degli interventi effettuati.
Si costituiva in giudizio , il quale nel contestare la domanda attorea, ne Controparte_1 chiedeva il rigetto in quanto perché generica, contraddittoria, apodittica, non provata, tardiva e infondata in fatto e diritto.
In corso di causa veniva esperito il tentativo obbligatorio di mediazione e la controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, prova per testi e attraverso l'espletamento di CTU.
RGAC n. 887/2018 - Pagina 2 di 8 La causa, dopo diversi rinvii dovuti al carico di ruolo, veniva presa in decisione sulle conclusioni assunte dalle parti all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. fissata per la precisazione delle conclusioni e, all'esito del deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente deve essere dichiarata la piena legittimità del soggetto agente a proporre la presente azione avendo ella allegato e provato il titolo attestante la proprietà delle porzioni immobiliari a tutela delle quali la sua azione è diretta.
Nel merito della domanda attorea si osserva quanto segue.
Occorre preliminarmente rilevare che tra le limitazioni legali che i rapporti di vicinato impongono alla proprietà edilizia, una delle più rilevanti è certamente quella prevista dall'art. 873 c.c., il quale prevede che “le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri” e che “nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”.
La costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nell'ambito dei piani regolatori, ed in generale dei regolamenti locali, le norme da considerare integrative del codice civile sono quelle che attengono alle materie disciplinate dagli artt. 873 e segg. c.c. e tendono a completare, rafforzare, armonizzare, nel pubblico interesse di un ordinato assetto urbanistico, la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato.
Di qui, in particolare, l'inserimento delle Norme Tecniche di Attuazione dei Piani Regolatori
Generali sulle distanze tra le norme "integratrici" del codice civile che, se violate, conferiscono al vicino la facoltà di ottenere la riduzione in pristino, oltre al risarcimento del danno subito.
Al fine di stabilire se una norma prevista nello strumento urbanistico locale sia integrativa della disciplina prevista dal codice civile in materia di distanze tra costruzioni, non è necessario che contenga una diretta previsione in tal senso, essendo sufficiente che essa regoli, con qualsiasi criterio o modalità, la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni;
questo è il principio fissato dalla Cassazione (Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 7275 del 29-03-2006).
Il rinvio del codice civile alla normativa locale implica, nella maggior parte dei casi, una più rigorosa distanza minima nella edificazione ed anche la possibilità che, nel sistema di computo della distanza, il criterio sia diverso.
Difatti, mentre la normativa del codice civile prescrive uno spazio minimo tra le costruzioni e si informa al principio della c.d. prevenzione – nel senso, cioè, che chi costruisce per primo condiziona l'attività edilizia del vicino – la disciplina edilizia locale può assumere diversi termini di riferimento per il computo delle distanze, che possono prescindere completamente dalla preesistenza e dalla collocazione di una costruzione nel fondo vicino. Basti pensare che è frequente
RGAC n. 887/2018 - Pagina 3 di 8 la previsione di una distanza minima dal confine, che deve essere osservata anche se nel terreno finitimo non vi sia alcun edificio.
Orbene, da ciò si desume che ove il giudice accerti l'avvenuta realizzazione di una costruzione in violazione delle prescritte distanze deve ordinare la riduzione in pristino con demolizione delle parti che superano i previsti limiti (cfr. arg. da Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 30761 del 28-11-2018); non può, quindi, escludere o attenuare la sanzione reale in ragione del concreto danno o pericolo derivante dall'accertato illecito, vigendo la presunzione che solo l'osservanza delle prescrizioni legali in tema di distanze siano idonee a garantire le esigenze di sicurezza ed igiene (Cass. Civ.
Sez. II, sent. n. 213 del 11-01-2006). Pertanto, la tutela specifica è irrogabile sul presupposto obiettivo della violazione della distanza minima legale e prescinde dall'accertamento dello specifico pregiudizio arrecato al fondo finitimo.
In merito alla definizione di costruzione, la giurisprudenza ha chiarito che costituisce costruzione, agli effetti della disciplina del codice civile sulle distanze legali, ogni manufatto che, per struttura e destinazione, ha carattere di stabilità e permanenza (Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 4639 del 24-05-
1997); per cui, è principio costante e consolidato in virtù del quale il concetto di costruzione, ai fini della disciplina sulle distanze legali (art. 873 c.c.), si estende a qualsiasi opera stabilmente infissa al suolo che, per solidità, struttura e sporgenza dal terreno, possa creare quelle intercapedini dannose che la legge, stabilendo la distanza minima tra le costruzioni, intende evitare (Cass. Civ.
Sez. II, sent. n. 5116 del 22-05-1998). L'art. 872 c.c. sulla “violazione delle norme di edilizia”, stabilisce al secondo comma che “colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate”.
Nel caso di costruzioni effettuate in violazione delle norme sulle distanze minime legali, previste dal codice civile o da esso richiamate, al danneggiato è riservata una doppia tutela: la c.d. “tutela specifica” e quella “risarcitoria”.
Le due tutele, reale e per equivalente, possono in linea di principio ritenersi complementari, in quanto la prima assicura l'eliminazione della costruzione illecita e la seconda è volta al ristoro del pregiudizio economico subito sino al momento della effettiva attuazione della sanzione specifica.
La violazione delle norme sulle distanze tra le costruzioni, dettate dal codice civile e/o da strumenti integrativi dell'art. 873 c.c., determinando l'assoggettamento del fondo vicino ad un illegittimo asservimento, comporta in re ipsa un danno risarcibile.
L'azione volta alla demolizione dell'opera illecita sul fondo vicino deve ritenersi imprescrittibile in quanto è assimilata dalla giurisprudenza all'actio negatoria servitutis, e come tale è imprescrittibile, la domanda del proprietario di rispetto delle distanze legali tra costruzioni (Cass.
RGAC n. 887/2018 - Pagina 4 di 8 Civ. Sez. II, sent. n. 12810 del 18-12-1997); successivamente, la stessa Cassazione ha precisato che, salvo gli effetti dell'eventuale usucapione, l'azione per ottenere il rispetto delle distanze legali
è imprescrittibile, perché oltre ad essere modellata sull'actio negatoria servitutis è “rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù” (Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 867 del 26-01-2000).
Pacifica e condivisa giurisprudenza afferma che in materia di violazioni delle distanze legali, il proprietario che lamenti la realizzazione di un manufatto su un fondo limitrofo a distanza non regolamentare deve dare prova solo del fatto della costruzione e di quello della violazione di distanze (Cass. 6 giugno 2022, n. 18021).
Rispetto a quanto oggetto di accertamento da parte del Giudice deve ribadirsi il principio generale secondo cui in tema di distanze nelle costruzioni, ai sensi dell'art. 873 c.c., i provvedimenti amministrativi concessori o di sanatoria edilizia, esplicando i loro effetti sul piano dei rapporti pubblicistici tra P.A. e privato costruttore, non hanno incidenza nei rapporti tra privati, non valgono a mutare la normativa in concreto applicabile e non privano il proprietario del fondo contiguo leso dalla violazione delle norme urbanistiche edilizie, i quali hanno ugualmente facoltà di chiedere la tutela ripristinatoria apprestata dall'art. 872 c.c. per le violazioni delle distanze previste dal codice civile e dalle norme regolamentari integratrici e il diritto di chiedere ed ottenere l'abbattimento o l'arretramento dell'opera illegittima. Secondo il pacifico insegnamento della
Suprema Corte, infatti, “La rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, regolati dalle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia edilizia, nonché dalle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali locali.
Ne consegue che, ai fini della decisione delle controversie tra privati derivanti dalla esecuzione di opere edilizie, sono irrilevanti tanto l'esistenza della concessione (salva la ipotesi della c.d. licenza in deroga), quanto il fatto di avere costruito in conformità alla concessione, non escludendo tali circostanze, in sé, la violazione dei diritti dei terzi di cui al codice civile ed agli strumenti urbanistici locali, così come è, del pari, irrilevante la mancanza della licenza o della concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le disposizioni normative sopraindicate» (Cass., sent. n. 29166/2021).
Alla luce di quanto emerso nella fase istruttoria, deve ritenersi fondata la domanda attrice relativa al mancato rispetto della distanza (actio finium regundorum) (“Chi si limiti a dedurre un'incertezza, anche soggettiva, del confine apparente e chieda di determinare il confine effettivo, con gli eventuali provvedimenti conseguenziali, esercita un'actio finium regundorum.
Diversamente, chi deduce la certezza di un diverso confine e chieda in via principale di affermare
RGAC n. 887/2018 - Pagina 5 di 8 la sua proprietà oltre il confine apparente e l'arretramento della costruzione alla distanza prescritta, computata dal confine da esso affermato, esercita un'actio negatoria servitutis” Cass. civ. 803/2022).
Dalla prova testimoniale, in considerazione delle incertezze emerse dalle contrastanti dichiarazioni rese dai testi escussi, non sono risultati elementi utili ai fini della decisione. Pertanto, per dirimere la controversia, è stato necessario ricorrere alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio.
E, in effetti, alla luce degli accertamenti condotti attraverso la C.T.U. - alla quale questo giudice ritiene di aderire nelle sue valutazioni tecniche, perché elaborata secondo criteri di logica e coerenza a seguito di una attenta analisi della documentazione prodotta dalle parti, nel pieno rispetto del contraddittorio con i consulenti delle medesime - deve ritenersi confermata l'incertezza soggettiva del confine. Invero, il nominato consulente, con due diverse modalità di misurazioni operate, operando il raffronto tra le diverse cartografie indicate dalle parti, è comunque riuscito agevolmente a tracciare i certi ed esatti confini tra i terreni delle parti riscontrando che il muro attualmente esistente non ricalca il confine reale tra le due proprietà e che il canale artificiale posto tra il terreno della e del rappresenta l'esatto confine tra i due fondi. Sostiene il Pt_1 CP_1
CTU che il manufatto edilizio realizzato dal trovasi esattamente sul confine dei lotti e, CP_1 dunque, in netto contrasto col regolamento edilizio vigente che prevede una distanza minima dai confini di mt. 5,00 se non diversamente pattuito tra i confinanti con regolare atto di assenso (art. 32 R.E. Comune di Davoli).
Con le norme del codice civile sulle distanze dirette prevalentemente alla regolamentazione dei rapporti di buon vicinato, il legislatore non solo ha messo a disposizione dei proprietari confinanti una serie di regole atte a disciplinare la realizzazione delle costruzioni, ma ha permesso a chiunque voglia concedere un beneficio al suo vicino di effettuarlo attraverso una convenzione tra privati.
Trattandosi di diritti reali le convenzioni devono necessariamente avere la forma scritta e, con riferimento alla costituzione di eventuali servitù in deroga alle disposizioni del solo codice civile, natura esplicitamente contrattuale non essendo sufficiente la mera autorizzazione dell'avente diritto.
In tal senso si è anche di recente espressa la Suprema Corte che ha affermato “Al fine di mantenere una costruzione a distanza minore di quella prescritta dalla legge, non è sufficiente un'"autorizzazione" scritta unilaterale del proprietario del fondo vicino, che acconsenta alla corrispondente servitù, essendo, al contrario, necessario un contratto che, pur senza ricorrere a formule sacramentali, dia luogo alla costituzione di una servitù prediale, ex art. 1058 c.c., esplicitando, in una dichiarazione scritta, i termini precisi del rapporto reale tra vicini, nel senso che l'accordo, risolvendosi in una menomazione di carattere reale per l'immobile che alla distanza
RGAC n. 887/2018 - Pagina 6 di 8 legale avrebbe diritto, a vantaggio del fondo contiguo che ne trae il corrispondente beneficio, faccia venir meno il limite legale per il proprietario del fondo dominante, che così acquista la facoltà di invadere la sfera esclusiva del fondo servente” (Cass. n. 3684/2021).
Nella fattispecie che ci occupa manca un contratto.
La domanda dell'attore deve, pertanto, essere accolta nei limiti dell'obbligo del convenuto alla remissione in pristino dello stato di fatto esistente prima degli interventi effettuati attraverso la demolizione del muro a confine con relativa copertura.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice.
Invero, è ben noto e condiviso il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui in caso di violazione di norme urbanistiche, il vicino, il cui fondo si trova di fatto ad essere asservito, per tale violazione subisce un danno da ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria (Cass. civ. n. 3341 del 7.3.2002; n. 11196 del 7.5.2010) e il danno, può essere rimesso, in difetto di precise indicazioni della parte danneggiata, alla valutazione equitativa del giudice di merito (Cass. n. 2975 del 20.3.1998).
Tuttavia, ciò che deve pur sempre essere allegato dal danneggiato - e che invece è mancato nel caso di specie - è la prospettazione di un danno, con chiaro riferimento non all'an debeatur ma a quei parametri in base ai quali il giudice può, anche di ufficio, procedere alla liquidazione del danno in via equitativa (cfr. Cass. n. 6487/11: “per la liquidazione equitativa del danno è necessario che siano addotti dalla parte o comunque presenti negli atti elementi idonei a costituire plausibili parametri per una liquidazione che non sia arbitraria o addirittura di pura fantasia;
tale statuizione attiene alla motivazione della sentenza e non alla violazione delle norme delle quali si denuncia la violazione…”).
Nel caso di specie l'attrice si è limitata ad una generica richiesta risarcitoria, senza indicare quali danni sarebbero derivati dalla violazione delle distanze legali, con la conseguenza che la domanda sul punto non può essere accolta.
3. Le spese di lite seguono la socccombenza e vanno compensate tra le parti nella misura del 50% stante l'accoglimento parziale della domanda attorea, e vengono liquidate come da dispositivo, in aderenza al d.m. n. 55/2014 e succ. mod., divise per fasi, tenuto conto della natura e della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
RGAC n. 887/2018 - Pagina 7 di 8 1) accerta e dichiara che , a seguito dei diversi interventi edilizi, ha Controparte_1 realizzato una costruzione in violazione del Codice Civile e del PRG del Comune di Davoli in relazione al mancato rispetto delle distanze minime dal confine e tra le costruzioni;
2) dichiara tenuto e condanna alla rimozione del manufatto di nuova Controparte_1 costruzione;
3) condanna al pagamento, in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio, che si liquidano, già ridotte del 50%, in complessive €.2.538,50 per compensi ed €.
132,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), Iva e Cap come per legge;
4) pone definitivamente a carico di tutte le parti, in solido fra loro, le spese di C.T.U., così come liquidate con separato provvedimento in pari data.
Così deciso in Catanzaro lì 27 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Maria Giovanna Cataudo
RGAC n. 887/2018 - Pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, nella persona del giudice onorario Avv. Maria Giovanna Cataudo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 887 del R.G.A.C. dell'anno 2018, vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Milano Via Solferino n. 56 ed elettivamente domiciliata in NO IL (MI) Piazza XXV
Aprile n. 12 presso lo studio dell'Avv. Antonio Sia (C.F. ) che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione
- Attrice-
E
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
09/05/1959, residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Soverato
(CZ) alla Via S. G. Bosco n. 131, presso lo studio dell'Avv. Francesca Abbruzzese (C.F.
che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di C.F._4 costituzione e risposta
- Convenuto-
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
affinchè venisse accertato e dichiarato che lo stesso, a seguito di diversi Controparte_1 interventi edilizi effettuati nell'immobile di sua proprietà, aveva realizzato una costruzione in violazione del Codice Civile e del PRG del Comune di Davoli relativamente al mancato rispetto delle distanze minime dal confine e tra le costruzioni, e, per l'effetto, chiedeva che venisse condannato alla remissione in pristino dello stato di fatto esistente prima degli interventi effettuati, ordinando la demolizione del muro a confine con relativa copertura nonché al risarcimento dei danni in suo favore nella misura di €. 20.000,00 o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria.
RGAC n. 887/2018 - Pagina 1 di 8 Assumeva l'attrice di essere proprietaria di un terreno con annesso fabbricato sito in Davoli e costruito negli anni settanta catastalmente individuato al Fg. 6 p.lla 1157 di superficie catastale pari a 1.171,00 mq e di 1.000,00 mq di superficie reale, confinante sul lato Sud con la particella
1159 di proprietà del su cui insiste un fabbricato a tre piani fuori terra adibito a civile CP_1 abitazione.
Rappresentava che nel 2016, a seguito di una verifica tecnica dei confini della sua proprietà effettuata dal Geom. , emergeva che alcune aree di tale proprietà risultavano Controparte_2 all'esterno delle recinzioni che corrono lungo la sua proprietà, per cui incaricava lo stesso geometra di procedere al frazionamento della p.lla 1157 che veniva scorporata in 4 ulteriori particelle, e precisamente la p.lla 2301 di sup. 57,00 mq, la p.lla 2302 di sup. 33,00 mq, la p.lla 2304 di sup.
55,00 mq e la p.lla 2303 di sup. 26,00 mq. Quest'ultima, posizionata all'esterno dell'attuale recinzione, comprenderebbe il canale di scolo delle acque piovane di 11,00 mq, il quale rappresenterebbe il confine di fatto, mentre per circa 15 mq è all'interno della proprietà del convenuto.
Sosteneva, inoltre, l'attrice che la preesistente pensilina in laminato realizzata dal convenuto (DIA prot. n. 8329 del 21.11.2000), di poi sostituita, nel 2017, con l'attuale lastrico o soletta in cemento armato con solaio piano poggiato sul muro di recinzione esistente (DIA prot. n. 467 del 21.1.1999)
a copertura dello spazio tra questo muro e la costruzione del convenuto (Scia prot. 5428 del
16.09.2016), creando di fatto un nuovo volume, non rispettava le distanze legali dal confine previste dall'art. 873 e ss. del Codice Civile e le distanze tra edifici previste dall'art. 32 Norme
Tecniche di Attuazione del PRG del Comune di Davoli, che prevede un distacco minimo dal confine di metri 5.
Evidenziava, dunque, che tale violazione delle distanze tra le proprietà e rispetto al confine emergeva dal raffronto tra le misure indicate nell'elaborato G03 del progetto allegato alla SCIA prot. 5428 del 16.09.2016 presentato dal convenuto al Comune di Davoli e le distanze minime previste appunto dal PRG dell'Ente e dalle sue Norme di Attuazione. Chiedeva, pertanto, la remissione in pristino dello stato di fatto esistente prima degli interventi effettuati.
Si costituiva in giudizio , il quale nel contestare la domanda attorea, ne Controparte_1 chiedeva il rigetto in quanto perché generica, contraddittoria, apodittica, non provata, tardiva e infondata in fatto e diritto.
In corso di causa veniva esperito il tentativo obbligatorio di mediazione e la controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, prova per testi e attraverso l'espletamento di CTU.
RGAC n. 887/2018 - Pagina 2 di 8 La causa, dopo diversi rinvii dovuti al carico di ruolo, veniva presa in decisione sulle conclusioni assunte dalle parti all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. fissata per la precisazione delle conclusioni e, all'esito del deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente deve essere dichiarata la piena legittimità del soggetto agente a proporre la presente azione avendo ella allegato e provato il titolo attestante la proprietà delle porzioni immobiliari a tutela delle quali la sua azione è diretta.
Nel merito della domanda attorea si osserva quanto segue.
Occorre preliminarmente rilevare che tra le limitazioni legali che i rapporti di vicinato impongono alla proprietà edilizia, una delle più rilevanti è certamente quella prevista dall'art. 873 c.c., il quale prevede che “le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri” e che “nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”.
La costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nell'ambito dei piani regolatori, ed in generale dei regolamenti locali, le norme da considerare integrative del codice civile sono quelle che attengono alle materie disciplinate dagli artt. 873 e segg. c.c. e tendono a completare, rafforzare, armonizzare, nel pubblico interesse di un ordinato assetto urbanistico, la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato.
Di qui, in particolare, l'inserimento delle Norme Tecniche di Attuazione dei Piani Regolatori
Generali sulle distanze tra le norme "integratrici" del codice civile che, se violate, conferiscono al vicino la facoltà di ottenere la riduzione in pristino, oltre al risarcimento del danno subito.
Al fine di stabilire se una norma prevista nello strumento urbanistico locale sia integrativa della disciplina prevista dal codice civile in materia di distanze tra costruzioni, non è necessario che contenga una diretta previsione in tal senso, essendo sufficiente che essa regoli, con qualsiasi criterio o modalità, la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni;
questo è il principio fissato dalla Cassazione (Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 7275 del 29-03-2006).
Il rinvio del codice civile alla normativa locale implica, nella maggior parte dei casi, una più rigorosa distanza minima nella edificazione ed anche la possibilità che, nel sistema di computo della distanza, il criterio sia diverso.
Difatti, mentre la normativa del codice civile prescrive uno spazio minimo tra le costruzioni e si informa al principio della c.d. prevenzione – nel senso, cioè, che chi costruisce per primo condiziona l'attività edilizia del vicino – la disciplina edilizia locale può assumere diversi termini di riferimento per il computo delle distanze, che possono prescindere completamente dalla preesistenza e dalla collocazione di una costruzione nel fondo vicino. Basti pensare che è frequente
RGAC n. 887/2018 - Pagina 3 di 8 la previsione di una distanza minima dal confine, che deve essere osservata anche se nel terreno finitimo non vi sia alcun edificio.
Orbene, da ciò si desume che ove il giudice accerti l'avvenuta realizzazione di una costruzione in violazione delle prescritte distanze deve ordinare la riduzione in pristino con demolizione delle parti che superano i previsti limiti (cfr. arg. da Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 30761 del 28-11-2018); non può, quindi, escludere o attenuare la sanzione reale in ragione del concreto danno o pericolo derivante dall'accertato illecito, vigendo la presunzione che solo l'osservanza delle prescrizioni legali in tema di distanze siano idonee a garantire le esigenze di sicurezza ed igiene (Cass. Civ.
Sez. II, sent. n. 213 del 11-01-2006). Pertanto, la tutela specifica è irrogabile sul presupposto obiettivo della violazione della distanza minima legale e prescinde dall'accertamento dello specifico pregiudizio arrecato al fondo finitimo.
In merito alla definizione di costruzione, la giurisprudenza ha chiarito che costituisce costruzione, agli effetti della disciplina del codice civile sulle distanze legali, ogni manufatto che, per struttura e destinazione, ha carattere di stabilità e permanenza (Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 4639 del 24-05-
1997); per cui, è principio costante e consolidato in virtù del quale il concetto di costruzione, ai fini della disciplina sulle distanze legali (art. 873 c.c.), si estende a qualsiasi opera stabilmente infissa al suolo che, per solidità, struttura e sporgenza dal terreno, possa creare quelle intercapedini dannose che la legge, stabilendo la distanza minima tra le costruzioni, intende evitare (Cass. Civ.
Sez. II, sent. n. 5116 del 22-05-1998). L'art. 872 c.c. sulla “violazione delle norme di edilizia”, stabilisce al secondo comma che “colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate”.
Nel caso di costruzioni effettuate in violazione delle norme sulle distanze minime legali, previste dal codice civile o da esso richiamate, al danneggiato è riservata una doppia tutela: la c.d. “tutela specifica” e quella “risarcitoria”.
Le due tutele, reale e per equivalente, possono in linea di principio ritenersi complementari, in quanto la prima assicura l'eliminazione della costruzione illecita e la seconda è volta al ristoro del pregiudizio economico subito sino al momento della effettiva attuazione della sanzione specifica.
La violazione delle norme sulle distanze tra le costruzioni, dettate dal codice civile e/o da strumenti integrativi dell'art. 873 c.c., determinando l'assoggettamento del fondo vicino ad un illegittimo asservimento, comporta in re ipsa un danno risarcibile.
L'azione volta alla demolizione dell'opera illecita sul fondo vicino deve ritenersi imprescrittibile in quanto è assimilata dalla giurisprudenza all'actio negatoria servitutis, e come tale è imprescrittibile, la domanda del proprietario di rispetto delle distanze legali tra costruzioni (Cass.
RGAC n. 887/2018 - Pagina 4 di 8 Civ. Sez. II, sent. n. 12810 del 18-12-1997); successivamente, la stessa Cassazione ha precisato che, salvo gli effetti dell'eventuale usucapione, l'azione per ottenere il rispetto delle distanze legali
è imprescrittibile, perché oltre ad essere modellata sull'actio negatoria servitutis è “rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù” (Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 867 del 26-01-2000).
Pacifica e condivisa giurisprudenza afferma che in materia di violazioni delle distanze legali, il proprietario che lamenti la realizzazione di un manufatto su un fondo limitrofo a distanza non regolamentare deve dare prova solo del fatto della costruzione e di quello della violazione di distanze (Cass. 6 giugno 2022, n. 18021).
Rispetto a quanto oggetto di accertamento da parte del Giudice deve ribadirsi il principio generale secondo cui in tema di distanze nelle costruzioni, ai sensi dell'art. 873 c.c., i provvedimenti amministrativi concessori o di sanatoria edilizia, esplicando i loro effetti sul piano dei rapporti pubblicistici tra P.A. e privato costruttore, non hanno incidenza nei rapporti tra privati, non valgono a mutare la normativa in concreto applicabile e non privano il proprietario del fondo contiguo leso dalla violazione delle norme urbanistiche edilizie, i quali hanno ugualmente facoltà di chiedere la tutela ripristinatoria apprestata dall'art. 872 c.c. per le violazioni delle distanze previste dal codice civile e dalle norme regolamentari integratrici e il diritto di chiedere ed ottenere l'abbattimento o l'arretramento dell'opera illegittima. Secondo il pacifico insegnamento della
Suprema Corte, infatti, “La rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, regolati dalle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia edilizia, nonché dalle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali locali.
Ne consegue che, ai fini della decisione delle controversie tra privati derivanti dalla esecuzione di opere edilizie, sono irrilevanti tanto l'esistenza della concessione (salva la ipotesi della c.d. licenza in deroga), quanto il fatto di avere costruito in conformità alla concessione, non escludendo tali circostanze, in sé, la violazione dei diritti dei terzi di cui al codice civile ed agli strumenti urbanistici locali, così come è, del pari, irrilevante la mancanza della licenza o della concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le disposizioni normative sopraindicate» (Cass., sent. n. 29166/2021).
Alla luce di quanto emerso nella fase istruttoria, deve ritenersi fondata la domanda attrice relativa al mancato rispetto della distanza (actio finium regundorum) (“Chi si limiti a dedurre un'incertezza, anche soggettiva, del confine apparente e chieda di determinare il confine effettivo, con gli eventuali provvedimenti conseguenziali, esercita un'actio finium regundorum.
Diversamente, chi deduce la certezza di un diverso confine e chieda in via principale di affermare
RGAC n. 887/2018 - Pagina 5 di 8 la sua proprietà oltre il confine apparente e l'arretramento della costruzione alla distanza prescritta, computata dal confine da esso affermato, esercita un'actio negatoria servitutis” Cass. civ. 803/2022).
Dalla prova testimoniale, in considerazione delle incertezze emerse dalle contrastanti dichiarazioni rese dai testi escussi, non sono risultati elementi utili ai fini della decisione. Pertanto, per dirimere la controversia, è stato necessario ricorrere alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio.
E, in effetti, alla luce degli accertamenti condotti attraverso la C.T.U. - alla quale questo giudice ritiene di aderire nelle sue valutazioni tecniche, perché elaborata secondo criteri di logica e coerenza a seguito di una attenta analisi della documentazione prodotta dalle parti, nel pieno rispetto del contraddittorio con i consulenti delle medesime - deve ritenersi confermata l'incertezza soggettiva del confine. Invero, il nominato consulente, con due diverse modalità di misurazioni operate, operando il raffronto tra le diverse cartografie indicate dalle parti, è comunque riuscito agevolmente a tracciare i certi ed esatti confini tra i terreni delle parti riscontrando che il muro attualmente esistente non ricalca il confine reale tra le due proprietà e che il canale artificiale posto tra il terreno della e del rappresenta l'esatto confine tra i due fondi. Sostiene il Pt_1 CP_1
CTU che il manufatto edilizio realizzato dal trovasi esattamente sul confine dei lotti e, CP_1 dunque, in netto contrasto col regolamento edilizio vigente che prevede una distanza minima dai confini di mt. 5,00 se non diversamente pattuito tra i confinanti con regolare atto di assenso (art. 32 R.E. Comune di Davoli).
Con le norme del codice civile sulle distanze dirette prevalentemente alla regolamentazione dei rapporti di buon vicinato, il legislatore non solo ha messo a disposizione dei proprietari confinanti una serie di regole atte a disciplinare la realizzazione delle costruzioni, ma ha permesso a chiunque voglia concedere un beneficio al suo vicino di effettuarlo attraverso una convenzione tra privati.
Trattandosi di diritti reali le convenzioni devono necessariamente avere la forma scritta e, con riferimento alla costituzione di eventuali servitù in deroga alle disposizioni del solo codice civile, natura esplicitamente contrattuale non essendo sufficiente la mera autorizzazione dell'avente diritto.
In tal senso si è anche di recente espressa la Suprema Corte che ha affermato “Al fine di mantenere una costruzione a distanza minore di quella prescritta dalla legge, non è sufficiente un'"autorizzazione" scritta unilaterale del proprietario del fondo vicino, che acconsenta alla corrispondente servitù, essendo, al contrario, necessario un contratto che, pur senza ricorrere a formule sacramentali, dia luogo alla costituzione di una servitù prediale, ex art. 1058 c.c., esplicitando, in una dichiarazione scritta, i termini precisi del rapporto reale tra vicini, nel senso che l'accordo, risolvendosi in una menomazione di carattere reale per l'immobile che alla distanza
RGAC n. 887/2018 - Pagina 6 di 8 legale avrebbe diritto, a vantaggio del fondo contiguo che ne trae il corrispondente beneficio, faccia venir meno il limite legale per il proprietario del fondo dominante, che così acquista la facoltà di invadere la sfera esclusiva del fondo servente” (Cass. n. 3684/2021).
Nella fattispecie che ci occupa manca un contratto.
La domanda dell'attore deve, pertanto, essere accolta nei limiti dell'obbligo del convenuto alla remissione in pristino dello stato di fatto esistente prima degli interventi effettuati attraverso la demolizione del muro a confine con relativa copertura.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice.
Invero, è ben noto e condiviso il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui in caso di violazione di norme urbanistiche, il vicino, il cui fondo si trova di fatto ad essere asservito, per tale violazione subisce un danno da ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria (Cass. civ. n. 3341 del 7.3.2002; n. 11196 del 7.5.2010) e il danno, può essere rimesso, in difetto di precise indicazioni della parte danneggiata, alla valutazione equitativa del giudice di merito (Cass. n. 2975 del 20.3.1998).
Tuttavia, ciò che deve pur sempre essere allegato dal danneggiato - e che invece è mancato nel caso di specie - è la prospettazione di un danno, con chiaro riferimento non all'an debeatur ma a quei parametri in base ai quali il giudice può, anche di ufficio, procedere alla liquidazione del danno in via equitativa (cfr. Cass. n. 6487/11: “per la liquidazione equitativa del danno è necessario che siano addotti dalla parte o comunque presenti negli atti elementi idonei a costituire plausibili parametri per una liquidazione che non sia arbitraria o addirittura di pura fantasia;
tale statuizione attiene alla motivazione della sentenza e non alla violazione delle norme delle quali si denuncia la violazione…”).
Nel caso di specie l'attrice si è limitata ad una generica richiesta risarcitoria, senza indicare quali danni sarebbero derivati dalla violazione delle distanze legali, con la conseguenza che la domanda sul punto non può essere accolta.
3. Le spese di lite seguono la socccombenza e vanno compensate tra le parti nella misura del 50% stante l'accoglimento parziale della domanda attorea, e vengono liquidate come da dispositivo, in aderenza al d.m. n. 55/2014 e succ. mod., divise per fasi, tenuto conto della natura e della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
RGAC n. 887/2018 - Pagina 7 di 8 1) accerta e dichiara che , a seguito dei diversi interventi edilizi, ha Controparte_1 realizzato una costruzione in violazione del Codice Civile e del PRG del Comune di Davoli in relazione al mancato rispetto delle distanze minime dal confine e tra le costruzioni;
2) dichiara tenuto e condanna alla rimozione del manufatto di nuova Controparte_1 costruzione;
3) condanna al pagamento, in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio, che si liquidano, già ridotte del 50%, in complessive €.2.538,50 per compensi ed €.
132,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), Iva e Cap come per legge;
4) pone definitivamente a carico di tutte le parti, in solido fra loro, le spese di C.T.U., così come liquidate con separato provvedimento in pari data.
Così deciso in Catanzaro lì 27 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Maria Giovanna Cataudo
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