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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/02/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02-Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo pronunzia
S E N T E N Z A nella causa di I^ grado iscritta il 20.06.2022 al N° R.G.C.A. 7002/2022, promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo CANACCINI del Foro Parte_1 di Livorno
-attore - contro
Controparte_1
, oggi , in persona del
[...] Controparte_2
Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Firenze
-convenuto-
e
, in persona della Dott.ssa Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Laura GIULIANI Controparte_4
-terza chiamata in causa-
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – lesioni personali
Conclusioni
Per l'attore: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis rejectis, IN VIA ISTRUTTORIA, previa remissione della causa sul ruolo, ammettere i capitoli da 11 a 13 articolati nella memoria ex art.
183 comma VI° c.p.c. n. 2 per i motivi di cui in narrativa;
NEL MERITO IN TESI accertata, a seguito dell'espletata istruttoria, l'esclusiva responsabilità del personale docente dello “Istituto Comprensivo
Volta Carducci Pacinotti - Liceo Carducci di Piombino (LI) – indirizzo Scienze Umane”, nella determinazione dei danni fisici patiti dal comparente in data 30/05/2019 durante l'orario scolastico, condannare il , in persona del pro-tempore, a Controparte_5 CP_6 pagare all'attore la somma di euro 12.072,94 a titolo di danno non patrimoniale, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, quale danno
differenziale tenuto conto del pagamento effettuato da ante causam. Con vittoria di spese ed CP_7 onorari di lite maggiorati del 30% per la presenza di collegamenti ipertestuali all'interno degli atti di causa, ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.L 55/2014 così come modificato dal D.L. 147/2022.”
Per il convenuto: Voglia il Tribunale adito, IN TESI rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto;
IN SUBORDINE condannare il terzo chiamato in causa a tenere indenne l'Amministrazione convenuta da quanto eventualmente condannata a corrispondere a parte attrice
a titolo di risarcimento del danno e per spese di lite. Vinte le spese”.
Per la terza chiamata in causa: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa e respinta ogni contraria istanza, IN VIA PRINCIPALE, rigettare la domanda attrice nei confronti del
[...]
Controparte_
in persona del Ministro in carica, perché infondata in fatto e in diritto, essendo il convenuto del tutto estraneo alla vicenda de quo e comunque del tutto esente da ogni responsabilità in relazione alla stessa;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento anche Cont parziale delle richieste risarcitorie di parte attrice, prevedere l'eventuale risarcimento a carico di nell'ambito delle condizioni contrattuali di polizza. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge”.
Esposizione dei Fatti
Con atto di citazione notificato in data 9 giugno 2022, Parte_1 ha convenuto il (oggi Controparte_8
), per sentirlo condannare a pagargli la somma di Controparte_2 euro 33.556,00, o quella ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, a titolo di risarcimento del danno subito nell'evento del 30 maggio 2019, ore
11 circa, quando era minorenne ed iscritto alla classe II^ Sez. E dell'Istituto Comprensivo
“Volta Carducci Pacinotti” – Liceo Carducci di Piombino (LI) – indirizzo Scienze Umane.
In particolare, in occasione del torneo di “touch rugby” denominato “Trofeo
Novelli”, organizzato dai professori di scienze motorie in servizio presso l'Istituto scolastico presso l'adiacente campo scuola “Luciano Simeone”, riservato agli alunni dell'Istituto, durante un'azione di gioco, veniva a contatto, in Parte_1 modo particolarmente violento, con un altro studente, così cadendo in terra e rimanendo esanime, per cui veniva trasportato d'urgenza presso l'Ospedale di Piombino, ove gli veniva riscontrato un grave trauma addominale con lesioni interne, tra cui la perforazione dell'intestino per la cui emenda fu necessario ricorrere ad intervento chirurgico urgente di
“laparotomia esplorativa, riparazione dell'ansa digiunale con sutura normale in duplice strato e biopsia escissionale di linfoadenopatia a livello mesenterico”.
2 Dopo la dimissione ospedaliera, seguiva un lungo periodo di convalescenza fino alla dichiarazione di guarigione con postumi in data 20 agosto 2019.
Dopo aver ottenuto il 27 settembre 2019 dall' l'importo di euro 5.827,00 CP_7
(quale danno biologico quantificato al 6%), e aver tentato inutilmente di raggiungere un accordo, previa attivazione della procedura di negoziazione assistita, l'attore chiede in questa sede il ristoro dei danni residui patiti, ritenendo l'esclusiva responsabilità del personale docente dell'Istituto Scolastico “Carducci – Volta – Pacinotti” di Piombino per il verificarsi del sinistro per cui è causa (e del quale soggetto Controparte_2 legittimato passivo nei procedimenti di risarcimento danni verificatisi durante l'orario scolastico). sostiene che l'incidente sarebbe conseguente al fatto che i docenti Parte_1 non avevano impartito ordini e direttive ai singoli giocatori tali da garantire che l'evento sportivo si svolgesse nel rispetto delle regole del touch-rugby e perché non si verificassero sinistri in danno dell'incolumità dei giocatori.
Si è costituito in giudizio in data 5.10.2022 il convenuto CP_2 contestando integralmente la domanda attrice e, previa citazione in causa della propria
Compagnia assicurativa per la RC – ora – ha Controparte_9 Controparte_3 chiesto di essere manlevato da questa per quanto potrebbe essere eventualmente condannato a corrispondere a parte attrice a titolo di risarcimento del danno.
In particolare, il convenuto ha rilevato:--- che la disciplina sportiva del “touch- rugby” era stata scelta dall'istituto scolastico proprio perché le sue regole non contemplano scontri violenti tra i giocatori e ciò al fine di meglio garantire la sicurezza dei giocatori/studenti; ---che detta disciplina era conosciuta dai giocatori per averla praticata in precedenza;
---che poco prima dell'inizio della manifestazione, un arbitro della società
“Rugby Etruria” di Piombino aveva fornito agli studenti tutte le indicazioni necessarie per praticare il gioco in sicurezza;
---che la manifestazione sportiva si era svolta sotto il diretto controllo dei professori di scienze motorie;
---che, in definitiva, l'infortunio si sarebbe verificato durante uno scontro fortuito e repentino avvenuto durante una fase di gioco, in modo tale da recidere il nesso di causa.
In data 13.03.2023 si è costituita in giudizio la terza chiamata Controparte_3 associandosi alle conclusioni del;
inoltre ha ribadito: --- che la partita si era CP_2 svolta sotto il pieno controllo del personale docente che aveva impartito agli studenti tutte le regole di gioco;
--- che l'infortunio era avvenuto in un campo sicuramente idoneo alla tipologia di attività sportiva prescelta;
--- che l'Istituto scolastico aveva adottato tutte le
3 misure idonee ad evitare il fatto per cui l'infortunio occorso non poteva essere evitato, anche in considerazione della repentinità dell'azione di gioco che non avrebbe consentito l'intervento degli insegnanti;
---che per l'età avanzata degli studenti, la Direzione Scolastica non era tenuta a stringenti controlli, in ossequio al principio, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui si impone una vigilanza minore con l'aumento dell'età anagrafica degli studenti medesimi.
Assegnati con provvedimento del 4 aprile 2023 i termini di cui all'art. 183 comma
6° c.p.c., con successiva ordinanza sono stati ammessi i mezzi di prova ritenuti rilevanti ai fini del decidere;
all'udienza del 13.09.2023 sono stati sentiti i testi indotti da parte attrice e dalla terza chiamata Persona_1 Testimone_1 Testimone_2 in causa ); è stata ammessa Persona_2 Persona_3 Persona_4 ed espletata CTU medico – legale, a mezzo dell'ausiliaria dott.ssa Persona_5 ritenuti i capitoli di prova da nr. 11 a nr. 13 formulati da parte attrice superflui alla luce delle risultanze della suddetta Consulenza, con ordinanza del 30 aprile 2024 è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni in data 13.11.2024 disponendone ex art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento mediante deposito di note scritte;
sono stati quindi assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
An debeatur
In diritto
L'art. 2048, 2° e 3° co., applicabile al caso di specie, dispone che «I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto».
Perché si possa configurare tale tipo di responsabilità, parte attrice deve provare – oltre alla qualifica di “insegnante” della persona o delle persone preposte al controllo del comportamento dei loro allievi – il verificarsi durante le ore di lezione o in genere nelle ore in cui l'alunno si trova all'interno dell'istituto di un danno inteso come lesione dell'integrità psico – fisica del danneggiato e l'esistenza del nesso di causa tra fatto illecito
– che si configura quando viene posta in essere da un alunno una condotta in danno di un altro - e il danno medesimo.
Ai fini dell'art. 2048 2° co. c.c., secondo la giurisprudenza di legittimità, “… va qualificato precettore il soggetto al quale l'allievo è affidato per ragioni di educazione ed istruzione, sia
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nell'ambito di una struttura scolastica (come avviene per i maestri), sia in virtù di un autonomo rapporto privato (quale è quello che intercorre con un institore), sempre che l'affidamento, se pur limitato ad alcune ore del giorno o della settimana, assuma carattere continuativo e non sia, quindi, meramente saltuario”
(Cass. civ. Sez. III^, sentenza 18.07.2003, n. 11241).
Fornita detta prova, la responsabilità dell'insegnante si presume: “La presunzione di responsabilità in questione trovi applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo …” (Cass. civ. Sez. 6 – 3, Ord. 15.09.2020, n. 19110 e Cass. civ.
29.04.2006, n. 10030).
In particolare, si tratta non di responsabilità oggettiva ma di responsabilità aggravata.
La Suprema Corte ha, di fatto, chiarito che “In tema di responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti di loro allievi, il dovere di vigilanza imposto ai docenti dall'art. 2048, secondo comma, cod. civ. non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni, di modo che, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi” (Cass. civ. Sez. III, sent.
23.06.1993, n. 6937); “Il precettore o il maestro d'arte, per liberarsi della presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2048, comma 2, c.c., ha l'onere di provare che né lui, né alcun altro precettore diligente, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., avrebbe potuto, nelle medesime circostanze, evitare il danno. Tale prova non può prescindere dalla dimostrazione della presenza fisica del precettore al momento della commissione dell'illecito da parte dell'apprendista, integrando la stessa un dovere primario del precettore diligente ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.” (Cass. civ. Sez. 6 – 3, Ord. 04.06.2018, n.
14216).
Precisamente: “In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, il superamento della presunzione di responsabilità gravante, ex art. 2048 c.c., sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, postula la dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo
l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, e di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di quella serie, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, dovendo la sorveglianza dei minori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età, sicché, (in certi casi, per esempio quando vi siano ostacoli alla) piena e totale visibilità dello spazio da controllare, non costituiscono idonee misure organizzative la mera presenza delle insegnanti "in loco", … e l'avere le medesime impartito agli alunni
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la generica raccomandazione "di non correre troppo durante la ricreazione" senza l'adozione di interventi correttivi immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi” (Cass. civ. Sez. I, sentenza 09.05.2016, n. 9337; Cass. civ. sez. III, sentenza 22.04.2009, n. 9542).
“In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, non è sufficiente, per superare la presunzione di responsabilità a loro carico ex art. 2048 c.c., la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta ed il sostenere il carattere imprevedibile e repentino dell'azione dannosa ove sia mancata l'adozione delle più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi” (Cass. civ. Sez. III, sentenza 13.11.2015, n. 23202).
In particolare, con riferimento ai “ danni conseguenti ad un infortunio sportivo subito da uno studente durante una gara svoltasi all'interno della struttura scolastica nell'ora di educazione fisica, ai fini della configurabilità della responsabilità della scuola ai sensi dell'art. 2048 c.c. non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma della suddetta disciplina e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, ma è necessario: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente partecipante alla gara, il quale sussiste se l'atto dannoso sia posto in essere con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato o con il contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge o con la qualità delle persone che vi partecipano, ovvero allo specifico scopo di ledere, anche se non in violazione delle regole dell'attività svolta, e non anche quando l'atto sia compiuto senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole della disciplina sportiva, né se, pur in presenza di una violazione delle regole dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto lesivo sia a questa funzionalmente connesso;
b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto …” (Cass. civ.
Sez. III, Ordinanza del 10.04.2019, n. 9983).
“A ciò consegue, con riferimento all'onere probatorio, che grava sullo studente l'onere di provare
l'illecito commesso da un altro studente, mentre spetta alla scuola dimostrare l'inevitabilità del danno, nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto” (Cass. civ. Sez.
III, Ordinanza del 10.04.2019, nr. 9983).
In fatto
Mette conto rilevare che sebbene le regole del “touch rugby” escludano il contatto fisico diretto tra i giocatori, nel caso di specie è stato provato che si è verificato un violento scontro di gioco fra due studenti/allievi che, a parere del giudicante, poteva essere evitato e doveva essere impedito dal personale docente lì presente.
L'evento e la dinamica del sinistro trovano riscontro, innanzitutto, nella documentazione medica prodotta in atti (doc. nr. 2 e 3 attorei) da cui risulta che il giorno
30 maggio 2019, alle ore 11:55 circa, veniva condotto in Parte_1 ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Piombino per “Trauma addominale
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(una ginocchiata durante una partita a rugby)”, “Dolore in regione periombelicale”; a seguito di consulenza chirurgica e tac addome, il pomeriggio stesso veniva trasferito in BO pediatrica (essendo minorenne) risultando (all'ingresso in stanza dei sanitari) “molto sofferente, pallido, (dall') addome teso dolente e dolorabile alla palpazione superficiale”; veniva quindi ricoverato presso il Reparto di chirurgia in regime d'urgenza.
Presso tale struttura, con la “Diagnosi Operatoria di Perforazione dell'intestino e peritonite
(acuta) diffusa”, veniva sottoposto “ad intervento chirurgico in urgenza di laparatomia esplorativa, riparazione dell'ansa digiunale con sutura manuale in duplice strato e biopsia escissionale di linfoadenopatia a livello mesenterico”.
Il torneo di “touch-rugby” è stato organizzato “ dall'amministrazione scolastica tra più istituti di scuola media superiore “tutti accorpati anche se in edifici separati” (affidati ad un unico
Dirigente) “già giocato negli anni precedenti” (presso il campo Simeone adiacente al Liceo
“Carducci”) che vedeva come partecipanti almeno 4 squadre …” “Le squadre erano riferibili ai singoli
Istituti; la manifestazione doveva giocarsi in una sola mattina” (teste ). Per_1
Sulla dinamica del fatto, è rilevante quanto riferito dal teste Persona_1 anch'egli giocatore di una delle squadre di Touch Rugby: “ si fece male durante Parte_1 un'azione di gioco;
era in difesa e andò a contendere all'avversario e a prendere la palla;
la palla era in aria e sia il difensore che l'attaccante stavano correndo per andarla a prendere;
entrambi saltarono in aria ma ricordo che l'attaccante aveva il ginocchio sollevato (quando invece non avrebbe dovuto) … (perché ciò è consono alle regole del rugby); venne colpito dal ginocchio all'altezza della pancia;
cadde Pt_1 all'indietro e rimase in terra dolorante. …”.
professore di educazione fisica in pensione dal 31.8.2018 già Persona_2 allenatore di rugby nell' “Etruria Rugby” che da ben otto anni curava il torneo, ha dichiarato: “… relativamente alle modalità dello scontro tra e posso riferire che si Parte_1 Tes_1 trattò di uno scontro aereo per la conquista del pallone;
il pallone veniva giù dall'alto ed entrambi lo avrebbero voluto raccogliere … la regola tecnica richiedeva che saltassero e ricordo che venne Pt_1 colpito mentre era in aria all'altezza; non so quale parte del corpo di abbia colpito Persona_6
non posso escludere che sia stato colpito dal ginocchio di ; Pt_1 Pt_1 Per_6
E' stato, quindi, confermato che il sinistro occorso in danno all'attore si è verificato durante l'ora di lezione e durante il corso di una manifestazione sportiva inclusa nell'attività didattica, rispetto alla quale non è stata rivolta da parte dei vari insegnanti lì presenti alcuna particolare attenzione al fine di proteggere l'incolumità fisica degli alunni;
si registra, infatti, un macroscopico atteggiamento omissivo degli insegnanti presenti perfino di fronte al degenerare del comportamento dei giocatori in campo (che già si era
7 palesata già prima dell'episodio per cui è causa), non essendo mai intervenuti per far cessare detti comportamenti violenti e antisportivi e far rispettare le regole di gioco.
Il Touch Rugby, forma modificata facile da apprendere del gioco del rugby, non è per questo, difatti, priva di regole precise (regole internazionali codificate dalla FIT -
Federazione Internazionale Touch) tese ad evitare che il gioco si sviluppi in modo violento;
difatti, il placcaggio (tipico del rugby) è sostituito da un semplice tocco dell'avversario (portatore di palla), ossia da un contatto che non deve essere eccessivo e che avviene con una mano sola che può essere poggiata su ogni parte del corpo ma anche sul pallone, sui vestiti o sui capelli e che obbliga il giocatore toccato a fermarsi sul punto del tocco e ad effettuare un tocco a terra “come in una sorta di palla avvelenata”; il regolamento vieta, inoltre, espressamente, di calciare il pallone, così come le spinte e gli scontri fisici diretti (doc. 1 attoreo).
Invece, dalle testimonianze assunte, emerge che già prima dello scontro tra e si erano verificati tra i giocatori alcuni scontri fisici vietati dalle regole Parte_1 Tes_1 del touch rugby.
Contrariamente a quanto affermato dal sig. , (che) non criticava la Persona_2 condotta degli alunni, anzi ha sostenuto che “i giocatori rispettavano le regole del gioco durante le partite che precedettero la finale;
non successe nulla prima dell'infortunio di , il teste Pt_1
ha dato atto che “… durante lo svolgimento della partita in cui si è infortunato Per_1
e prima dello scontro che ha provocato lesioni a tra gli alunni si erano Parte_1 Pt_1
(fossero) verificati in precedenza scontri fisici vietati dalle regole del touch rugby……ci furono degli scontri aerei (la ricezione di un calcio) prima dell'infortunio di ; lo stesso teste ha anche chiarito Parte_1 che i giocatori, invece di limitarsi al “tocco”, facevano scontri aerei, come tali vietati dalle regole del touch rugby (“Placcaggi in stile rugby NO, però ci furono scontri aerei”).
Il teste , padre dell'attore, ha riferito che: “….anche prima della Testimone_2 partita finale vidi dei giochi a palla alta dietro la meta …” che lasciavano intendere che i ragazzi “ … si allenavano come se si dovesse giocare una partita di rugby”.
Non risulta esserci stato alcun intervento correttivo o censorio da parte degli insegnanti presenti;
a questo proposito il teste ha precisato che “….NON Per_1 erano presenti professori che seguissero in campo le partite ma ricordo che si posizionarono sugli spalti (4 gradoni) …” e che al verificarsi degli scontri fisici vietati prima di quello che provocò lesioni all'attore, non intervenne nessuno per impedirli (nemmeno l'arbitro); interrogato a controprova sul capitolo n. 2 della terza chiamata in causa, ha ribadito che “gli insegnanti non erano in campo ma sui gradoni sicuramente nessuno intervenne”;
8 Il teste non ha saputo precisare se gli insegnanti si trovavano a Parte_1 bordo campo o altrove o se controllavano i giocatori o se cercavano di applicare e far rispettare le regole del gioco, “… perché non sentivo nulla dal punto in cui ero;
ero nella zona parcheggi e avevo di fronte gli spalti”.
Dunque, lo scontro che vide coinvolto l'attore, alla luce di come i giocatori stavano affrontando la partita (ovvero in dispregio delle regole), era prevedibile ed evitabile tenuto conto del contesto in cui gli allievi stavano agendo, al contrario di quanto viene riportato nella “denuncia di infortunio” redatta dagli insegnanti presenti al momento del fatto (doc.
1 doc. 2 dove viene descritto come “fortuito ed involontario”. CP_10 CP_3
L'assenza di qualunque tipo di intervento da parte dei professori si evince anche dalle dichiarazioni della teste che, dopo aver precisato di non aver firmato la Per_3
Con denuncia di sinistro (doc. 2 ), ha riferito: “Ricordo che tutti gli insegnanti in servizio erano al campo;
i miei colleghi di educazione fisica solo al Liceo erano 4 e 5 e c'erano anche gli altri degli altri istituti tecnici che erano a bordo campo ma non ricordo se questi impartivano regole o se rimproverano i giocatori …”; la suddetta teste, “… incaricata della sorveglianza degli alunni che non partecipavano al
Torneo e che stavano seduti sugli spalti e non … preposta dalla Circolare che venne elaborata al controllo dei ragazzi delle mie (sue) classi che giocavano” (v. Ordinanza 13 settembre 2023), affermava, difatti, “ non ero tenuta alla sorveglianza di questi ultimi e mi limitai a seguire le partite”.
Il teste insegnante di scienze motorie e firmatario della Persona_4 denuncia del sinistro, ha precisato di essere stato lo speaker dell'evento e che, per tale qualità; non era tenuto al controllo delle condotte di gioco degli alunni;
al contempo non ha indicato i nominativi degli insegnanti che invece erano preposti a vigilare.
Le dichiarazioni del teste riscontrano quanto sopra, Testimone_1 nonostante sia il padre di , ovvero del giocatore con cui l'attore venne a Persona_6 scontrarsi e padre dell'arbitro, ; infatti, ha riferito che “…ricordo, comunque, Persona_7
Per che c'erano stati dei calci al pallone che non avrebbero dovuto esserci e alcuni scontri che non sfocia( in placcaggi;
i professori non intervennero né l'arbitro faceva nulla”.
In conclusione, a bordo campo (si tenga conto delle dimensioni del campo di atletica di 120 metri di lunghezza e largo 50/60 metri con anello di 400 metri) non si registra la presenza di insegnanti (mentre è certa quella sugli spalti) che impartivano direttive, ordini, consigli, rimproveri atti ad evitare il ripetersi degli scontri fisici e, quindi, anche di quello che vide protagonisti e Per_9 Parte_1
Inoltre, dall'istruttoria svolta è emerso che gli insegnanti di scienze motorie non si assicurarono prima dell'inizio della partita dell'effettiva conoscenza delle regole del gioco
9 da parte dei loro studenti;
il teste afferma a riguardo che: “ … il professore di Per_1 educazione fisica prese i nominativi di noi giocatori che spontaneamente aderirono qualche giorno prima dell'inizio del torneo;
parteciparono anche studenti che non avevamo mai giocato prima nemmeno a rugby;
non ci furono partite di allenamento di touch rugby;
ricordo di aver impartito io le regole del gioco ai partecipanti;”; dichiarazione ripetuta anche in sede di controprova sui capitoli nn. 3 e 4 della terza chiamata in causa, così confermando che gli alunni non conoscevano le regole del gioco;
ha anche negato che ad istruire i giocatori fu l'arbitro. Per_1 in passato allenatore presso l'Etruria Rugby, professore di Per_2 educazione fisica in pensione e curatore del Torneo, ha riscontrato quanto sopra laddove ha riferito che ai giocatori era stato consegnato il regolamento solo la mattina del Torneo
(che ebbero a leggere poco prima) presumendo che lo conoscessero solo perché “…tutti gli alunni che giocarono erano giocatori di rugby;
venne fatto un breafing nel momento in cui vennero consegnate le maglie ma non ricordo se vennero impartite le regole …; io non ho ricordo di aver fornito alcuna informazione sul regolamento”.
Vi è da rimarcare un'ulteriore omissione: risulta che l'arbitraggio non venne affidato ad un professore bensì ad un soggetto esterno all'Istituto scolastico che non ebbe ad applicare in modo rigoroso le regole della disciplina sportiva in esame poiché non sanzionava i vari “falli” commessi: ricorda, infatti, che “…arbitrava un soggetto Per_1 esterno – forse un giocatore professionista di Rugby normale …” ovvero , fratello Persona_10 di . Per_6
Dalla documentazione in atti, precisamente dalla comunicazione di posta elettronica inviata in data 25.5.2023 del Controparte_11
(doc. 18 allegato alla memoria ex art. 183 n. 2 attoreo), risulta che il
[...]
“Trofeo Novelli” non rientrava tra le attività federali organizzate dal Comitato Regionale, per cui non venne designato alcun arbitro;
difatti, dall'email del 3.06.2023 inviata dalla
, la predetta Associazione ebbe a precisare Controparte_12 di non avere arbitri tesserati ma solo giocatori, tecnici ed accompagnatori (id est che avrebbero potuto fornire un aiuto) ed escluse che alla detta manifestazione sarebbe stato designato un arbitro.
La scelta dell'arbitro avvenne, pertanto, in modo casuale, poiché i Per_2 rivolse a per acquisire la disponibilità di suo figlio “era Testimone_1 Persona_7 un ex alunno ed era un tesserato Rugby”….. … che organizzava gli eventi che si Per_2 Per_2 tennero prima del 30.5.2019; era un professore oltre che allenatore di Rugby;
si rivolse Per_2 Per_2
a mio figlio perché sapeva che era un giocatore a conoscenza delle regole sia del Rugby che del Touch
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Rugby”), ma non è dato sapere se tale arbitro era davvero a conoscenza delle regole del
Touch Rugby, tant'è che il teste si rese conto di qualche “defaillance”: “si Per_1 assicurava solo che per es. la caduta della palla in avanti comportasse il cambio palla o se la meta si acquistava con lo schiacciamento della palla sul terreno;
applicava le regole del rugby e non di quelle del touch rugby”.
La mancanza di diligenza degli insegnanti si è concretizzata non solo nella “scelta” dell'arbitro ma anche nel non invitare l'arbitro ad essere più rigoroso nell'applicazione delle regole;
censura che non può non essere rivolta anche nei riguardi degli stessi docenti che non intervennero per far rispettare le regole, nemmeno a fronte di atteggiamenti scorretti o violenti da parte degli studenti che non venivano sanzionati dall'arbitro.
In conclusione, la responsabilità dell'Istituto scolastico si apprezza pienamente poiché non vennero adottate tutte le misure necessarie a prevenire il verificarsi di eventi lesivi tra i partecipanti al torneo ed in tale ottica quanto occorso era certamente
“prevedibile e probabile” e, quindi, evitabile.
Quantum debeatur
La C.T.U. medico – legale espletata, alle cui conclusioni questo giudice intende aderire per la loro esaustività, ha accertato che l'invalidità temporanea è durata 82 gg (di cui 10 gg di TT, 20 gg di TP al 75%, 20 gg di TP al 50% e 32 gg di TP al 25% e che i postumi permanenti (consistiti “nel descritto danno anatomico a carico dell'intestino tenue, che ha delle ripercussioni sulle funzioni digestive del giovane leso e lo pone ad un concreto rischio dell'insorgenza di future aderenze intra-addominali”) hanno inciso nella misura del 7% sull'integrità psico-fisica dell'attore (pag. 8 rel. CTU).
Nel caso di specie, avuto riguardo alle risultanze della CTU ed alle Tabelle dell'Osservatorio della Giustizia Civile del Tribunale di Milano del 2024, si liquida in moneta attuale a titolo di danno non patrimoniale la somma di euro 21.860,00 (euro
13.532,00 per 7% di P.P., euro 4.945,00 per I.T., considerando come base di calcolo l'importo di euro 115,00 al giorno di I.T.T. e l'età di 16 anni, euro 3.483 per danno morale pari al 25% del db, liquidabile nel caso di specie in considerazione della giovane età dell'attore, dell'azione violenta che ha subito i cui effetti ancora oggi si riverberano sia sul piano psicologico che sul tipo di alimentazione da assumere, essendo riscontrato dal CTU la necessità che l'attore faccia piccoli pasti e frequenti ed esclusione di cibi piccanti, grassi, molto conditi e di bevande molto calde o molto fredde o gassate;
innegabile la sofferenza psicologica oltre che fisica e l'ansia provate dal ragazzo, appena sedicenne, in occasione
11 degli accertamenti medici e la necessità di doversi sottoporre ad intervento chirurgico e la preoccupazione per l'esito dello stesso).
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, e del danno biologico in particolare, deve tenersi nel debito conto dell'intervento dell' , che a CP_7 seguito della denuncia di sinistro ad opera dell'istituto scolastico, in ragione dell'accertamento di una “menomazione dell'integrità psicofisica (consistente) in esiti cicatriziali laparotomia sovraombelico pubica;
esiti perforazione digiunale suturata”, con comunicazione del
26.09.2019 (doc. 6 attore), ha liquidato a favore di la somma di euro Parte_1
5.827,06, circostanza subito comunicata dall'attore fin dall'atto introduttivo.
Il suddetto importo, corrisposto a titolo di indennizzo del solo danno biologico accertato nella misura del 6%, comprensivo di aumento straordinario ai sensi del D.M.
27.03.2009 e D.M. 14.02.2014, trova fondamento nella disciplina tecnica di settore, costituita dalle disposizioni di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e ss. modd., che come previsto dal d.lgs. n. 38 del 23.02.2000, dà diritto ad indennizzo in capitale e in ragione del riconoscimento di tale percentuale di invalidità.
La necessità di evitare, in presenza di un tale indennizzo, di “un'ingiustificata locupletazione in favore degli aventi diritto” tale per cui essi percepirebbero in relazione al medesimo infortunio, sia l'intero danno, sia le indennità, implica, secondo la giurisprudenza di legittimità, che “il risarcimento spettante all'infortunato sul lavoro o ai suoi aventi diritto, sia dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall' in dipendenza dell'infortunio” (Cass. civ. CP_7
Sez. III, 25.05.2004, n. 10035) e ciò in conformità a quanto previsto dai commi sesto e settimo dell'art. 10 del d.p.r. del 1965 che, nello stabilire che in presenza di un indennizzo
, il risarcimento è dovuto quando vi si faccia luogo «solo per la parte che eccede le CP_7 indennità liquidate», “sanciscono il divieto di cumulo tra risarcimento del danno e rendita ” CP_7
(Cass. civ. 26.05.2001, n. 7195, pag. 18).
“Tale danno “differenziale” deve essere, quindi, determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli artt. 1223 e ss., 2056 ss c.c.) quello delle prestazioni liquidate dall' …” ossia decurtando dall'importo del danno CP_7 complessivo quale risultante dall'applicazione delle Tabelle di Milano l'importo corrispondente all'indennizzo corrisposto dall' , “quando (e se) l'indennizzo abbia lo CP_7 scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito”. (Cass. civ.
Sez. Un. 22.05.2018, n. 12566 riportato in motivazione Cass. civ. III, 31.10.2023, n. 30293 pag. 12).
12 Secondo la Suprema Corte, infatti, “Considerata la diversità strutturale e funzionale CP_ dell'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale ( nel caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del danno da lesione della salute, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello ─ che di fatto risulta applicato dai giudici di merito ─ di sottrarre tout court per intero CP_ l'indennizzo dal credito risarcitorio che sia stato «a monte» calcolato e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo «poste omogenee» (vale a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo CP_ le soli due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout court
l'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di CP_ sottrarre l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per «poste identiche» e non per «poste omogenee»: v. Cass. Sez. 3 n.
26117 del 27/09/2021)” (Cass. civ. III, 31.10.2023, n. 30293 pag. 12).
L'operazione in questione non può prescindere, quindi, nemmeno dal considerare che i pregiudizi indennizzati dall' sono di diverso tipo per poi esaminare in che conto CP_7 debbano essere tenuti i relativi indennizzi al momento della liquidazione del danno CP_ differenziale: “Nel caso di infortunio non mortale, (in particolare), l' … in favore della vittima
… eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente (art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38); tale importo viene liquidato in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6
e il 16%, ed in forma di rendita per le invalidità superiori;
[…] eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza
(art. 68 d.p.r. n. 1124 del 1965); si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici CP_ (art. 66 d.p.r. n. 1124 del 1965). L' dunque, non indennizza il danno biologico temporaneo, non accorda alcuna "personalizzazione" dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali)” Cass. civ. Sez. III, 31.10.2023, n. 30293, pag. 13). CP_ A ciò consegue che: “a) se l' ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Cass. n. 26117 del 2021, cit.;
n. 9112 del 02/04/2019; n. 13222 del 26/06/2015) […] d) il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. "personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale;
e) il credito per inabilità temporanea al lavoro e quello per spese mediche di norma non porranno problemi di calcolo del danno CP_ differenziale, essendo i suddetti pregiudizi integralmente ristorati dall' salvo ovviamente che la vittima CP_ deduca e dimostri la sussistenza di pregiudizi eccedenti quelli indennizzati dall' (ad esempio, per la
13
CP_ perduta possibilità di svolgere lavoro straordinario, o per spese mediche non indennizzate dall' ”
(Cass. civ. Sez. III, 31.10.2023, n. 30293, pagg. 14 – 15);
“In base ai sopra detti criteri, dunque, l'operazione di diffalco dell'indennizzo dovrà procedere cominciando dal distinguere la quota di indennizzo riferibile al danno patrimoniale da quella riferibile al danno biologico da invalidità permanente e quindi detraendo solo quest'ultima dalla sola voce del danno biologico come sopra calcolato nel giudizio civile per invalidità permanente …” (Cass. civ. Sez. III,
31.10.2023, n. 30293, pag. 15).
La sottrazione dell'acconto dal risarcimento complessivo calcolato come sopra indicato richiede, ad ogni modo, secondo quanto stabilito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la previa rivalutazione dell'importo corrisposto dall'Ente previdenziale secondo gli indici ISTAT, per ricondurlo così “allo stesso momento in cui si riconduce il primo (il danno complessivo, liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli artt. 1223 e ss, 2056 e ss. cod. civ.), ossia tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione” (pag. 12,
Cass. civ. Sez. III, 25.05.2004, n. 10035); riconducendo i due dati del raffronto ad un medesimo momento (v. Cass. civ. 26.05.2001, n. 7195, pag. 12).
Secondo la pronuncia della Corte Cass. civ. Sez. VI – 3, sent. 24.01.2020, n. 1637, difatti, in tema di liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, in caso di pagamento di acconti, “ … tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni: (a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); (b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa: (c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (c”) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva. Tali principi sono stati ripetutamente affermati da questa Corte, e sono ormai divenuti jus receptum: in tal senso si vedano Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 15856 del 12.6.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 29031 del 13.11.2018; Sez. 3, Sentenza
n. 27477 del 30.10.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 20795 del 20.8.2018; Sez. 6 – 1, Ordinanza n.
14311 del 5.6.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1103 del 18.1.2018; Sez. 3, Sentenza n. 25817 del
31.10.2017; Sez. 3 -, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017, Rv. 643854 – 02; Sez. 3, Sentenza n.
6347 del 19/03/2014” (Cass. civ. 24.01.2020, n. 1637, pag. 7).
La sentenza in esame, nel richiamare le suddette decisioni ed in particolare Cass.
9950/17 e Cass. 14311/18, ribadisce, difatti, che: “ … deve ritenersi superato il precedente
(isolato) di questa Corte, (espresso da Cass. civ. Sez. III sent. 21.03.2011, n. 6357), secondo cui
“qualora prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito il responsabile versi un acconto al
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danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio (…) devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio (…) che l'acconto versato;
detraendo quest'ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento (c.d interessi compensativi). Tale criterio non appare infatti sostenibile, perchè incoerente con la ratio e lo scopo dei principi che disciplinano la mora nelle obbligazioni di valore, come stabiliti da Cass. sez. un. 1712/95, cit., e conduce di fatto ad una sottostima del danno”.
Dunque, secondo la Corte: “Il credito in concreto capitale andrà calcolato col seguente criterio: (a) rivalutando il credito alla data della decisione in base all'indice FOI calcolato dall'Istat; (b) rivalutando tutti gli acconti alla data della decisione in base all'indice FOI calcolato dall'Istat; (c) sottraendo l'importo (b) dall'importo (a)” (Cass. civ. 24.01.2020, n. 1637, pp. 8 – 9).
La determinazione del “danno differenziale” mediante sottrazione dall'importo del danno complessivo, liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli artt. 1223 CP_ e ss., 2056 e ss. c.c. “(di) quello delle prestazioni liquidate dall' ricondotto però allo stesso momento cui si riconduce il primo, tenendo cioè conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione, è coerente con la ratio della norma di cui all'art. 10 d.p.r. n. 1124 del 1965). Una differenza di riferimento temporale dei due valori verrebbe, (viceversa), a frustrare la finalità della norma, determinando l'attribuzione in favore degli aventi diritto di una quota di risarcimento eccedente quella differenziale loro spettante. …” (Cass. civ. Sez. III, sent. n. 11073 del 1996).
Calando i principi sopra enunciati nel caso de quo, applicando gli indici ISTAT alla somma sopra menzionata, deve ritenersi liquidata dall' a favore di CP_7 Parte_1
a titolo di indennizzo del danno biologico la somma di euro 6.782,70.
[...]
Il suddetto importo deve essere detratto dalla voce corrispondente al danno permanente tra quelle calcolate dal giudice secondo i principi civilistici. Effettuata tale sottrazione, l'ammontare residuo dovuto a titolo di invalidità permanente e le altre voci di danno calcolate secondo i principi del codice civile dovranno essergli corrisposte.
Detratto, quindi, dal risarcimento complessivo, calcolato secondo le Tabelle di
Milano, l'indennizzo corrisposto dall' risulta ancora dovuta all'attore la somma di CP_7 euro 6.749,30 pari, appunto, alla differenza tra la somma di € 13.532,00 (corrispondente ad una I.P. al 7 % secondo i principi civilistici) e quella di € 6.782, 70 (corrispondente ad una I.P. al 6 % secondo i parametri ). CP_7
Dall'esame delle suddette circostanze non emerge, invece, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della “personalizzazione” del danno, secondo quanto previsto dalle Tabelle del Tribunale di Milano.
15 A questo proposito si rileva che fin dall'atto introduttivo ha Parte_1 dedotto che la lesione riportata in occasione del sinistro del 30 maggio 2019 ha prodotto un mutamento delle sue condizioni di vita e delle sue abitudini, costringendolo ad evitare sforzi eccessivi e, provando timore verso i contatti fisici, a rinunciare a praticare gli sport di contatto, che sono tuttavia anche quelli più diffusi alla sua età (v. pag. 7 citaz.);
In relazione alla voce di danno in esame è opportuno rammentare, difatti, che secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento» (v. ex multis Cass. 07/05/2018, n. 10912;
30/10/2018, n. 27482; 11/11/2019, n. 28988; 10/11/2020, n. 25164; 04/03/2021, n.
5865; 06/05/2021, n. 12046) (e sono espresse dalla percentuale che indica il grado di invalidità permanente ed esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume produca sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona)
…” (Cass. civ. Sez. III, 31.10.2023, n. 30293, pag. 9); per questo motivo “ … soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (v. Cass. n. 10912 del 2018, cit.)” (Cass. civ. Sez. III, 31.10.2023, n. 30293, pag. 10).
Sulla base di tutte le suddette considerazioni, la sussistenza di tale ulteriore voce di danno deve considerarsi, dunque, non adeguatamente provata.
Danno patrimoniale
Il Consulente Tecnico, Dott.ssa in risposta al punto n. 6 del Persona_5 quesito ha affermato che i postumi permanenti non limitano la capacità lavorativa di
Con riferimento a questa voce di danno, va riconosciuto, quindi, Parte_1 solo il diritto al risarcimento dell'ulteriore importo di € 538,00 a titolo di rimborso delle spese mediche ritenute congrue dal CTU, relative ad un certificato per uso assicurativo (€
50,00) e alla perizia medico – legale di parte (€ 488,00* (doc. 17 citaz.; v. fattura all. conclusionale); infine il CTU ha escluso la necessità di spese future.
0o0o0
16 Il totale complessivo del danno subito da è in definitiva pari Parte_1 ad Euro 15.615,30; su tale somma, devalutata secondo indici Istat al 30 maggio 2019, devono essere calcolati gli interessi compensativi, determinati nella misura legale e via via determinati fino al saldo (v. Cass. S.U. n. 1712 /1995).
Le spese di lite
Secondo la regola generale, prevista dall'art. 91 c.p.c. della c.d. “soccombenza”, il pagamento delle stesse deve essere posto a carico, per intero, della sola parte soccombente.
L'eccezione alla suddetta regola, prevista dall'art. 92 c.p.c. per il caso di soccombenza reciproca, ipotesi in cui il Giudice ha facoltà di compensare le spese parzialmente o per intero, nel caso oggetto di questo giudizio, stante l'accoglimento integrale della domanda di parte attrice, non può operare.
Le spese di lite vengono, pertanto, poste interamente a carico del
[...]
liquidandole secondo i parametri medi dello scaglione di Controparte_2 valore fino a 26.000,00 (sulla base del principio secondo cui le spese di lite si calcolano in base all'entità del danno liquidato).
Le spese di CTU vengono ugualmente poste a carico del Convenuto.
La domanda di manleva
L' esito del giudizio, con l'accoglimento della domanda dell'attore, implica che la
Terza chiamata in causa sia condannata a tenere indenne il Controparte_3 [...]
, in persona del Ministro in carica, da tutte le spese che Controparte_2 graveranno sul Convenuto in forza della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione civile, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando:
Accerta l'esclusiva responsabilità del personale docente dell'”Istituto Comprensivo Volta
Carducci Pacinotti - Liceo Carducci di Piombino – Indirizzo Scienze Umane” nella causazione dell'evento dannoso del 30.5.2019 durante la manifestazione sportiva “Trofeo
Novelli” svoltasi presso il Campo Scuola Simeone di Piombino;
Condanna il , in persona del in carica, a Controparte_2 CP_6 pagare a la somma di Euro 15.615,30 a titolo di risarcimento Parte_1 dei danni, oltre interessi compensativi nella misura legale sulla somma devalutata al
305.2019 e via via ricalcolati fino al saldo.
17 Pone a carico del , in persona del in carica, Controparte_2 CP_6 le spese di lite attoree, liquidandole nell'importo pari ad € 5.077,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Pone interamente a carico del convenuto le spese di CTU come liquidate nel CP_6 decreto del 31 maggio 2024.
Accoglie la domanda di manleva formulata dal nei Controparte_2 confronti di Controparte_3
Condanna a mantenere indenne il Controparte_3 Controparte_2
di quanto lo stesso abbia dovuto corrispondere all'attore in forza della presente
[...] sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, 24 Febbraio 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo
18
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02-Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo pronunzia
S E N T E N Z A nella causa di I^ grado iscritta il 20.06.2022 al N° R.G.C.A. 7002/2022, promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo CANACCINI del Foro Parte_1 di Livorno
-attore - contro
Controparte_1
, oggi , in persona del
[...] Controparte_2
Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Firenze
-convenuto-
e
, in persona della Dott.ssa Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Laura GIULIANI Controparte_4
-terza chiamata in causa-
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – lesioni personali
Conclusioni
Per l'attore: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis rejectis, IN VIA ISTRUTTORIA, previa remissione della causa sul ruolo, ammettere i capitoli da 11 a 13 articolati nella memoria ex art.
183 comma VI° c.p.c. n. 2 per i motivi di cui in narrativa;
NEL MERITO IN TESI accertata, a seguito dell'espletata istruttoria, l'esclusiva responsabilità del personale docente dello “Istituto Comprensivo
Volta Carducci Pacinotti - Liceo Carducci di Piombino (LI) – indirizzo Scienze Umane”, nella determinazione dei danni fisici patiti dal comparente in data 30/05/2019 durante l'orario scolastico, condannare il , in persona del pro-tempore, a Controparte_5 CP_6 pagare all'attore la somma di euro 12.072,94 a titolo di danno non patrimoniale, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, quale danno
differenziale tenuto conto del pagamento effettuato da ante causam. Con vittoria di spese ed CP_7 onorari di lite maggiorati del 30% per la presenza di collegamenti ipertestuali all'interno degli atti di causa, ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.L 55/2014 così come modificato dal D.L. 147/2022.”
Per il convenuto: Voglia il Tribunale adito, IN TESI rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto;
IN SUBORDINE condannare il terzo chiamato in causa a tenere indenne l'Amministrazione convenuta da quanto eventualmente condannata a corrispondere a parte attrice
a titolo di risarcimento del danno e per spese di lite. Vinte le spese”.
Per la terza chiamata in causa: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa e respinta ogni contraria istanza, IN VIA PRINCIPALE, rigettare la domanda attrice nei confronti del
[...]
Controparte_
in persona del Ministro in carica, perché infondata in fatto e in diritto, essendo il convenuto del tutto estraneo alla vicenda de quo e comunque del tutto esente da ogni responsabilità in relazione alla stessa;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento anche Cont parziale delle richieste risarcitorie di parte attrice, prevedere l'eventuale risarcimento a carico di nell'ambito delle condizioni contrattuali di polizza. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge”.
Esposizione dei Fatti
Con atto di citazione notificato in data 9 giugno 2022, Parte_1 ha convenuto il (oggi Controparte_8
), per sentirlo condannare a pagargli la somma di Controparte_2 euro 33.556,00, o quella ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, a titolo di risarcimento del danno subito nell'evento del 30 maggio 2019, ore
11 circa, quando era minorenne ed iscritto alla classe II^ Sez. E dell'Istituto Comprensivo
“Volta Carducci Pacinotti” – Liceo Carducci di Piombino (LI) – indirizzo Scienze Umane.
In particolare, in occasione del torneo di “touch rugby” denominato “Trofeo
Novelli”, organizzato dai professori di scienze motorie in servizio presso l'Istituto scolastico presso l'adiacente campo scuola “Luciano Simeone”, riservato agli alunni dell'Istituto, durante un'azione di gioco, veniva a contatto, in Parte_1 modo particolarmente violento, con un altro studente, così cadendo in terra e rimanendo esanime, per cui veniva trasportato d'urgenza presso l'Ospedale di Piombino, ove gli veniva riscontrato un grave trauma addominale con lesioni interne, tra cui la perforazione dell'intestino per la cui emenda fu necessario ricorrere ad intervento chirurgico urgente di
“laparotomia esplorativa, riparazione dell'ansa digiunale con sutura normale in duplice strato e biopsia escissionale di linfoadenopatia a livello mesenterico”.
2 Dopo la dimissione ospedaliera, seguiva un lungo periodo di convalescenza fino alla dichiarazione di guarigione con postumi in data 20 agosto 2019.
Dopo aver ottenuto il 27 settembre 2019 dall' l'importo di euro 5.827,00 CP_7
(quale danno biologico quantificato al 6%), e aver tentato inutilmente di raggiungere un accordo, previa attivazione della procedura di negoziazione assistita, l'attore chiede in questa sede il ristoro dei danni residui patiti, ritenendo l'esclusiva responsabilità del personale docente dell'Istituto Scolastico “Carducci – Volta – Pacinotti” di Piombino per il verificarsi del sinistro per cui è causa (e del quale soggetto Controparte_2 legittimato passivo nei procedimenti di risarcimento danni verificatisi durante l'orario scolastico). sostiene che l'incidente sarebbe conseguente al fatto che i docenti Parte_1 non avevano impartito ordini e direttive ai singoli giocatori tali da garantire che l'evento sportivo si svolgesse nel rispetto delle regole del touch-rugby e perché non si verificassero sinistri in danno dell'incolumità dei giocatori.
Si è costituito in giudizio in data 5.10.2022 il convenuto CP_2 contestando integralmente la domanda attrice e, previa citazione in causa della propria
Compagnia assicurativa per la RC – ora – ha Controparte_9 Controparte_3 chiesto di essere manlevato da questa per quanto potrebbe essere eventualmente condannato a corrispondere a parte attrice a titolo di risarcimento del danno.
In particolare, il convenuto ha rilevato:--- che la disciplina sportiva del “touch- rugby” era stata scelta dall'istituto scolastico proprio perché le sue regole non contemplano scontri violenti tra i giocatori e ciò al fine di meglio garantire la sicurezza dei giocatori/studenti; ---che detta disciplina era conosciuta dai giocatori per averla praticata in precedenza;
---che poco prima dell'inizio della manifestazione, un arbitro della società
“Rugby Etruria” di Piombino aveva fornito agli studenti tutte le indicazioni necessarie per praticare il gioco in sicurezza;
---che la manifestazione sportiva si era svolta sotto il diretto controllo dei professori di scienze motorie;
---che, in definitiva, l'infortunio si sarebbe verificato durante uno scontro fortuito e repentino avvenuto durante una fase di gioco, in modo tale da recidere il nesso di causa.
In data 13.03.2023 si è costituita in giudizio la terza chiamata Controparte_3 associandosi alle conclusioni del;
inoltre ha ribadito: --- che la partita si era CP_2 svolta sotto il pieno controllo del personale docente che aveva impartito agli studenti tutte le regole di gioco;
--- che l'infortunio era avvenuto in un campo sicuramente idoneo alla tipologia di attività sportiva prescelta;
--- che l'Istituto scolastico aveva adottato tutte le
3 misure idonee ad evitare il fatto per cui l'infortunio occorso non poteva essere evitato, anche in considerazione della repentinità dell'azione di gioco che non avrebbe consentito l'intervento degli insegnanti;
---che per l'età avanzata degli studenti, la Direzione Scolastica non era tenuta a stringenti controlli, in ossequio al principio, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui si impone una vigilanza minore con l'aumento dell'età anagrafica degli studenti medesimi.
Assegnati con provvedimento del 4 aprile 2023 i termini di cui all'art. 183 comma
6° c.p.c., con successiva ordinanza sono stati ammessi i mezzi di prova ritenuti rilevanti ai fini del decidere;
all'udienza del 13.09.2023 sono stati sentiti i testi indotti da parte attrice e dalla terza chiamata Persona_1 Testimone_1 Testimone_2 in causa ); è stata ammessa Persona_2 Persona_3 Persona_4 ed espletata CTU medico – legale, a mezzo dell'ausiliaria dott.ssa Persona_5 ritenuti i capitoli di prova da nr. 11 a nr. 13 formulati da parte attrice superflui alla luce delle risultanze della suddetta Consulenza, con ordinanza del 30 aprile 2024 è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni in data 13.11.2024 disponendone ex art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento mediante deposito di note scritte;
sono stati quindi assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
An debeatur
In diritto
L'art. 2048, 2° e 3° co., applicabile al caso di specie, dispone che «I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto».
Perché si possa configurare tale tipo di responsabilità, parte attrice deve provare – oltre alla qualifica di “insegnante” della persona o delle persone preposte al controllo del comportamento dei loro allievi – il verificarsi durante le ore di lezione o in genere nelle ore in cui l'alunno si trova all'interno dell'istituto di un danno inteso come lesione dell'integrità psico – fisica del danneggiato e l'esistenza del nesso di causa tra fatto illecito
– che si configura quando viene posta in essere da un alunno una condotta in danno di un altro - e il danno medesimo.
Ai fini dell'art. 2048 2° co. c.c., secondo la giurisprudenza di legittimità, “… va qualificato precettore il soggetto al quale l'allievo è affidato per ragioni di educazione ed istruzione, sia
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nell'ambito di una struttura scolastica (come avviene per i maestri), sia in virtù di un autonomo rapporto privato (quale è quello che intercorre con un institore), sempre che l'affidamento, se pur limitato ad alcune ore del giorno o della settimana, assuma carattere continuativo e non sia, quindi, meramente saltuario”
(Cass. civ. Sez. III^, sentenza 18.07.2003, n. 11241).
Fornita detta prova, la responsabilità dell'insegnante si presume: “La presunzione di responsabilità in questione trovi applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo …” (Cass. civ. Sez. 6 – 3, Ord. 15.09.2020, n. 19110 e Cass. civ.
29.04.2006, n. 10030).
In particolare, si tratta non di responsabilità oggettiva ma di responsabilità aggravata.
La Suprema Corte ha, di fatto, chiarito che “In tema di responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti di loro allievi, il dovere di vigilanza imposto ai docenti dall'art. 2048, secondo comma, cod. civ. non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni, di modo che, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi” (Cass. civ. Sez. III, sent.
23.06.1993, n. 6937); “Il precettore o il maestro d'arte, per liberarsi della presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2048, comma 2, c.c., ha l'onere di provare che né lui, né alcun altro precettore diligente, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., avrebbe potuto, nelle medesime circostanze, evitare il danno. Tale prova non può prescindere dalla dimostrazione della presenza fisica del precettore al momento della commissione dell'illecito da parte dell'apprendista, integrando la stessa un dovere primario del precettore diligente ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.” (Cass. civ. Sez. 6 – 3, Ord. 04.06.2018, n.
14216).
Precisamente: “In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, il superamento della presunzione di responsabilità gravante, ex art. 2048 c.c., sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, postula la dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo
l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, e di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di quella serie, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, dovendo la sorveglianza dei minori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età, sicché, (in certi casi, per esempio quando vi siano ostacoli alla) piena e totale visibilità dello spazio da controllare, non costituiscono idonee misure organizzative la mera presenza delle insegnanti "in loco", … e l'avere le medesime impartito agli alunni
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la generica raccomandazione "di non correre troppo durante la ricreazione" senza l'adozione di interventi correttivi immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi” (Cass. civ. Sez. I, sentenza 09.05.2016, n. 9337; Cass. civ. sez. III, sentenza 22.04.2009, n. 9542).
“In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, non è sufficiente, per superare la presunzione di responsabilità a loro carico ex art. 2048 c.c., la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta ed il sostenere il carattere imprevedibile e repentino dell'azione dannosa ove sia mancata l'adozione delle più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi” (Cass. civ. Sez. III, sentenza 13.11.2015, n. 23202).
In particolare, con riferimento ai “ danni conseguenti ad un infortunio sportivo subito da uno studente durante una gara svoltasi all'interno della struttura scolastica nell'ora di educazione fisica, ai fini della configurabilità della responsabilità della scuola ai sensi dell'art. 2048 c.c. non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma della suddetta disciplina e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, ma è necessario: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente partecipante alla gara, il quale sussiste se l'atto dannoso sia posto in essere con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato o con il contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge o con la qualità delle persone che vi partecipano, ovvero allo specifico scopo di ledere, anche se non in violazione delle regole dell'attività svolta, e non anche quando l'atto sia compiuto senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole della disciplina sportiva, né se, pur in presenza di una violazione delle regole dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto lesivo sia a questa funzionalmente connesso;
b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto …” (Cass. civ.
Sez. III, Ordinanza del 10.04.2019, n. 9983).
“A ciò consegue, con riferimento all'onere probatorio, che grava sullo studente l'onere di provare
l'illecito commesso da un altro studente, mentre spetta alla scuola dimostrare l'inevitabilità del danno, nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto” (Cass. civ. Sez.
III, Ordinanza del 10.04.2019, nr. 9983).
In fatto
Mette conto rilevare che sebbene le regole del “touch rugby” escludano il contatto fisico diretto tra i giocatori, nel caso di specie è stato provato che si è verificato un violento scontro di gioco fra due studenti/allievi che, a parere del giudicante, poteva essere evitato e doveva essere impedito dal personale docente lì presente.
L'evento e la dinamica del sinistro trovano riscontro, innanzitutto, nella documentazione medica prodotta in atti (doc. nr. 2 e 3 attorei) da cui risulta che il giorno
30 maggio 2019, alle ore 11:55 circa, veniva condotto in Parte_1 ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Piombino per “Trauma addominale
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(una ginocchiata durante una partita a rugby)”, “Dolore in regione periombelicale”; a seguito di consulenza chirurgica e tac addome, il pomeriggio stesso veniva trasferito in BO pediatrica (essendo minorenne) risultando (all'ingresso in stanza dei sanitari) “molto sofferente, pallido, (dall') addome teso dolente e dolorabile alla palpazione superficiale”; veniva quindi ricoverato presso il Reparto di chirurgia in regime d'urgenza.
Presso tale struttura, con la “Diagnosi Operatoria di Perforazione dell'intestino e peritonite
(acuta) diffusa”, veniva sottoposto “ad intervento chirurgico in urgenza di laparatomia esplorativa, riparazione dell'ansa digiunale con sutura manuale in duplice strato e biopsia escissionale di linfoadenopatia a livello mesenterico”.
Il torneo di “touch-rugby” è stato organizzato “ dall'amministrazione scolastica tra più istituti di scuola media superiore “tutti accorpati anche se in edifici separati” (affidati ad un unico
Dirigente) “già giocato negli anni precedenti” (presso il campo Simeone adiacente al Liceo
“Carducci”) che vedeva come partecipanti almeno 4 squadre …” “Le squadre erano riferibili ai singoli
Istituti; la manifestazione doveva giocarsi in una sola mattina” (teste ). Per_1
Sulla dinamica del fatto, è rilevante quanto riferito dal teste Persona_1 anch'egli giocatore di una delle squadre di Touch Rugby: “ si fece male durante Parte_1 un'azione di gioco;
era in difesa e andò a contendere all'avversario e a prendere la palla;
la palla era in aria e sia il difensore che l'attaccante stavano correndo per andarla a prendere;
entrambi saltarono in aria ma ricordo che l'attaccante aveva il ginocchio sollevato (quando invece non avrebbe dovuto) … (perché ciò è consono alle regole del rugby); venne colpito dal ginocchio all'altezza della pancia;
cadde Pt_1 all'indietro e rimase in terra dolorante. …”.
professore di educazione fisica in pensione dal 31.8.2018 già Persona_2 allenatore di rugby nell' “Etruria Rugby” che da ben otto anni curava il torneo, ha dichiarato: “… relativamente alle modalità dello scontro tra e posso riferire che si Parte_1 Tes_1 trattò di uno scontro aereo per la conquista del pallone;
il pallone veniva giù dall'alto ed entrambi lo avrebbero voluto raccogliere … la regola tecnica richiedeva che saltassero e ricordo che venne Pt_1 colpito mentre era in aria all'altezza; non so quale parte del corpo di abbia colpito Persona_6
non posso escludere che sia stato colpito dal ginocchio di ; Pt_1 Pt_1 Per_6
E' stato, quindi, confermato che il sinistro occorso in danno all'attore si è verificato durante l'ora di lezione e durante il corso di una manifestazione sportiva inclusa nell'attività didattica, rispetto alla quale non è stata rivolta da parte dei vari insegnanti lì presenti alcuna particolare attenzione al fine di proteggere l'incolumità fisica degli alunni;
si registra, infatti, un macroscopico atteggiamento omissivo degli insegnanti presenti perfino di fronte al degenerare del comportamento dei giocatori in campo (che già si era
7 palesata già prima dell'episodio per cui è causa), non essendo mai intervenuti per far cessare detti comportamenti violenti e antisportivi e far rispettare le regole di gioco.
Il Touch Rugby, forma modificata facile da apprendere del gioco del rugby, non è per questo, difatti, priva di regole precise (regole internazionali codificate dalla FIT -
Federazione Internazionale Touch) tese ad evitare che il gioco si sviluppi in modo violento;
difatti, il placcaggio (tipico del rugby) è sostituito da un semplice tocco dell'avversario (portatore di palla), ossia da un contatto che non deve essere eccessivo e che avviene con una mano sola che può essere poggiata su ogni parte del corpo ma anche sul pallone, sui vestiti o sui capelli e che obbliga il giocatore toccato a fermarsi sul punto del tocco e ad effettuare un tocco a terra “come in una sorta di palla avvelenata”; il regolamento vieta, inoltre, espressamente, di calciare il pallone, così come le spinte e gli scontri fisici diretti (doc. 1 attoreo).
Invece, dalle testimonianze assunte, emerge che già prima dello scontro tra e si erano verificati tra i giocatori alcuni scontri fisici vietati dalle regole Parte_1 Tes_1 del touch rugby.
Contrariamente a quanto affermato dal sig. , (che) non criticava la Persona_2 condotta degli alunni, anzi ha sostenuto che “i giocatori rispettavano le regole del gioco durante le partite che precedettero la finale;
non successe nulla prima dell'infortunio di , il teste Pt_1
ha dato atto che “… durante lo svolgimento della partita in cui si è infortunato Per_1
e prima dello scontro che ha provocato lesioni a tra gli alunni si erano Parte_1 Pt_1
(fossero) verificati in precedenza scontri fisici vietati dalle regole del touch rugby……ci furono degli scontri aerei (la ricezione di un calcio) prima dell'infortunio di ; lo stesso teste ha anche chiarito Parte_1 che i giocatori, invece di limitarsi al “tocco”, facevano scontri aerei, come tali vietati dalle regole del touch rugby (“Placcaggi in stile rugby NO, però ci furono scontri aerei”).
Il teste , padre dell'attore, ha riferito che: “….anche prima della Testimone_2 partita finale vidi dei giochi a palla alta dietro la meta …” che lasciavano intendere che i ragazzi “ … si allenavano come se si dovesse giocare una partita di rugby”.
Non risulta esserci stato alcun intervento correttivo o censorio da parte degli insegnanti presenti;
a questo proposito il teste ha precisato che “….NON Per_1 erano presenti professori che seguissero in campo le partite ma ricordo che si posizionarono sugli spalti (4 gradoni) …” e che al verificarsi degli scontri fisici vietati prima di quello che provocò lesioni all'attore, non intervenne nessuno per impedirli (nemmeno l'arbitro); interrogato a controprova sul capitolo n. 2 della terza chiamata in causa, ha ribadito che “gli insegnanti non erano in campo ma sui gradoni sicuramente nessuno intervenne”;
8 Il teste non ha saputo precisare se gli insegnanti si trovavano a Parte_1 bordo campo o altrove o se controllavano i giocatori o se cercavano di applicare e far rispettare le regole del gioco, “… perché non sentivo nulla dal punto in cui ero;
ero nella zona parcheggi e avevo di fronte gli spalti”.
Dunque, lo scontro che vide coinvolto l'attore, alla luce di come i giocatori stavano affrontando la partita (ovvero in dispregio delle regole), era prevedibile ed evitabile tenuto conto del contesto in cui gli allievi stavano agendo, al contrario di quanto viene riportato nella “denuncia di infortunio” redatta dagli insegnanti presenti al momento del fatto (doc.
1 doc. 2 dove viene descritto come “fortuito ed involontario”. CP_10 CP_3
L'assenza di qualunque tipo di intervento da parte dei professori si evince anche dalle dichiarazioni della teste che, dopo aver precisato di non aver firmato la Per_3
Con denuncia di sinistro (doc. 2 ), ha riferito: “Ricordo che tutti gli insegnanti in servizio erano al campo;
i miei colleghi di educazione fisica solo al Liceo erano 4 e 5 e c'erano anche gli altri degli altri istituti tecnici che erano a bordo campo ma non ricordo se questi impartivano regole o se rimproverano i giocatori …”; la suddetta teste, “… incaricata della sorveglianza degli alunni che non partecipavano al
Torneo e che stavano seduti sugli spalti e non … preposta dalla Circolare che venne elaborata al controllo dei ragazzi delle mie (sue) classi che giocavano” (v. Ordinanza 13 settembre 2023), affermava, difatti, “ non ero tenuta alla sorveglianza di questi ultimi e mi limitai a seguire le partite”.
Il teste insegnante di scienze motorie e firmatario della Persona_4 denuncia del sinistro, ha precisato di essere stato lo speaker dell'evento e che, per tale qualità; non era tenuto al controllo delle condotte di gioco degli alunni;
al contempo non ha indicato i nominativi degli insegnanti che invece erano preposti a vigilare.
Le dichiarazioni del teste riscontrano quanto sopra, Testimone_1 nonostante sia il padre di , ovvero del giocatore con cui l'attore venne a Persona_6 scontrarsi e padre dell'arbitro, ; infatti, ha riferito che “…ricordo, comunque, Persona_7
Per che c'erano stati dei calci al pallone che non avrebbero dovuto esserci e alcuni scontri che non sfocia( in placcaggi;
i professori non intervennero né l'arbitro faceva nulla”.
In conclusione, a bordo campo (si tenga conto delle dimensioni del campo di atletica di 120 metri di lunghezza e largo 50/60 metri con anello di 400 metri) non si registra la presenza di insegnanti (mentre è certa quella sugli spalti) che impartivano direttive, ordini, consigli, rimproveri atti ad evitare il ripetersi degli scontri fisici e, quindi, anche di quello che vide protagonisti e Per_9 Parte_1
Inoltre, dall'istruttoria svolta è emerso che gli insegnanti di scienze motorie non si assicurarono prima dell'inizio della partita dell'effettiva conoscenza delle regole del gioco
9 da parte dei loro studenti;
il teste afferma a riguardo che: “ … il professore di Per_1 educazione fisica prese i nominativi di noi giocatori che spontaneamente aderirono qualche giorno prima dell'inizio del torneo;
parteciparono anche studenti che non avevamo mai giocato prima nemmeno a rugby;
non ci furono partite di allenamento di touch rugby;
ricordo di aver impartito io le regole del gioco ai partecipanti;”; dichiarazione ripetuta anche in sede di controprova sui capitoli nn. 3 e 4 della terza chiamata in causa, così confermando che gli alunni non conoscevano le regole del gioco;
ha anche negato che ad istruire i giocatori fu l'arbitro. Per_1 in passato allenatore presso l'Etruria Rugby, professore di Per_2 educazione fisica in pensione e curatore del Torneo, ha riscontrato quanto sopra laddove ha riferito che ai giocatori era stato consegnato il regolamento solo la mattina del Torneo
(che ebbero a leggere poco prima) presumendo che lo conoscessero solo perché “…tutti gli alunni che giocarono erano giocatori di rugby;
venne fatto un breafing nel momento in cui vennero consegnate le maglie ma non ricordo se vennero impartite le regole …; io non ho ricordo di aver fornito alcuna informazione sul regolamento”.
Vi è da rimarcare un'ulteriore omissione: risulta che l'arbitraggio non venne affidato ad un professore bensì ad un soggetto esterno all'Istituto scolastico che non ebbe ad applicare in modo rigoroso le regole della disciplina sportiva in esame poiché non sanzionava i vari “falli” commessi: ricorda, infatti, che “…arbitrava un soggetto Per_1 esterno – forse un giocatore professionista di Rugby normale …” ovvero , fratello Persona_10 di . Per_6
Dalla documentazione in atti, precisamente dalla comunicazione di posta elettronica inviata in data 25.5.2023 del Controparte_11
(doc. 18 allegato alla memoria ex art. 183 n. 2 attoreo), risulta che il
[...]
“Trofeo Novelli” non rientrava tra le attività federali organizzate dal Comitato Regionale, per cui non venne designato alcun arbitro;
difatti, dall'email del 3.06.2023 inviata dalla
, la predetta Associazione ebbe a precisare Controparte_12 di non avere arbitri tesserati ma solo giocatori, tecnici ed accompagnatori (id est che avrebbero potuto fornire un aiuto) ed escluse che alla detta manifestazione sarebbe stato designato un arbitro.
La scelta dell'arbitro avvenne, pertanto, in modo casuale, poiché i Per_2 rivolse a per acquisire la disponibilità di suo figlio “era Testimone_1 Persona_7 un ex alunno ed era un tesserato Rugby”….. … che organizzava gli eventi che si Per_2 Per_2 tennero prima del 30.5.2019; era un professore oltre che allenatore di Rugby;
si rivolse Per_2 Per_2
a mio figlio perché sapeva che era un giocatore a conoscenza delle regole sia del Rugby che del Touch
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Rugby”), ma non è dato sapere se tale arbitro era davvero a conoscenza delle regole del
Touch Rugby, tant'è che il teste si rese conto di qualche “defaillance”: “si Per_1 assicurava solo che per es. la caduta della palla in avanti comportasse il cambio palla o se la meta si acquistava con lo schiacciamento della palla sul terreno;
applicava le regole del rugby e non di quelle del touch rugby”.
La mancanza di diligenza degli insegnanti si è concretizzata non solo nella “scelta” dell'arbitro ma anche nel non invitare l'arbitro ad essere più rigoroso nell'applicazione delle regole;
censura che non può non essere rivolta anche nei riguardi degli stessi docenti che non intervennero per far rispettare le regole, nemmeno a fronte di atteggiamenti scorretti o violenti da parte degli studenti che non venivano sanzionati dall'arbitro.
In conclusione, la responsabilità dell'Istituto scolastico si apprezza pienamente poiché non vennero adottate tutte le misure necessarie a prevenire il verificarsi di eventi lesivi tra i partecipanti al torneo ed in tale ottica quanto occorso era certamente
“prevedibile e probabile” e, quindi, evitabile.
Quantum debeatur
La C.T.U. medico – legale espletata, alle cui conclusioni questo giudice intende aderire per la loro esaustività, ha accertato che l'invalidità temporanea è durata 82 gg (di cui 10 gg di TT, 20 gg di TP al 75%, 20 gg di TP al 50% e 32 gg di TP al 25% e che i postumi permanenti (consistiti “nel descritto danno anatomico a carico dell'intestino tenue, che ha delle ripercussioni sulle funzioni digestive del giovane leso e lo pone ad un concreto rischio dell'insorgenza di future aderenze intra-addominali”) hanno inciso nella misura del 7% sull'integrità psico-fisica dell'attore (pag. 8 rel. CTU).
Nel caso di specie, avuto riguardo alle risultanze della CTU ed alle Tabelle dell'Osservatorio della Giustizia Civile del Tribunale di Milano del 2024, si liquida in moneta attuale a titolo di danno non patrimoniale la somma di euro 21.860,00 (euro
13.532,00 per 7% di P.P., euro 4.945,00 per I.T., considerando come base di calcolo l'importo di euro 115,00 al giorno di I.T.T. e l'età di 16 anni, euro 3.483 per danno morale pari al 25% del db, liquidabile nel caso di specie in considerazione della giovane età dell'attore, dell'azione violenta che ha subito i cui effetti ancora oggi si riverberano sia sul piano psicologico che sul tipo di alimentazione da assumere, essendo riscontrato dal CTU la necessità che l'attore faccia piccoli pasti e frequenti ed esclusione di cibi piccanti, grassi, molto conditi e di bevande molto calde o molto fredde o gassate;
innegabile la sofferenza psicologica oltre che fisica e l'ansia provate dal ragazzo, appena sedicenne, in occasione
11 degli accertamenti medici e la necessità di doversi sottoporre ad intervento chirurgico e la preoccupazione per l'esito dello stesso).
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, e del danno biologico in particolare, deve tenersi nel debito conto dell'intervento dell' , che a CP_7 seguito della denuncia di sinistro ad opera dell'istituto scolastico, in ragione dell'accertamento di una “menomazione dell'integrità psicofisica (consistente) in esiti cicatriziali laparotomia sovraombelico pubica;
esiti perforazione digiunale suturata”, con comunicazione del
26.09.2019 (doc. 6 attore), ha liquidato a favore di la somma di euro Parte_1
5.827,06, circostanza subito comunicata dall'attore fin dall'atto introduttivo.
Il suddetto importo, corrisposto a titolo di indennizzo del solo danno biologico accertato nella misura del 6%, comprensivo di aumento straordinario ai sensi del D.M.
27.03.2009 e D.M. 14.02.2014, trova fondamento nella disciplina tecnica di settore, costituita dalle disposizioni di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e ss. modd., che come previsto dal d.lgs. n. 38 del 23.02.2000, dà diritto ad indennizzo in capitale e in ragione del riconoscimento di tale percentuale di invalidità.
La necessità di evitare, in presenza di un tale indennizzo, di “un'ingiustificata locupletazione in favore degli aventi diritto” tale per cui essi percepirebbero in relazione al medesimo infortunio, sia l'intero danno, sia le indennità, implica, secondo la giurisprudenza di legittimità, che “il risarcimento spettante all'infortunato sul lavoro o ai suoi aventi diritto, sia dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall' in dipendenza dell'infortunio” (Cass. civ. CP_7
Sez. III, 25.05.2004, n. 10035) e ciò in conformità a quanto previsto dai commi sesto e settimo dell'art. 10 del d.p.r. del 1965 che, nello stabilire che in presenza di un indennizzo
, il risarcimento è dovuto quando vi si faccia luogo «solo per la parte che eccede le CP_7 indennità liquidate», “sanciscono il divieto di cumulo tra risarcimento del danno e rendita ” CP_7
(Cass. civ. 26.05.2001, n. 7195, pag. 18).
“Tale danno “differenziale” deve essere, quindi, determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli artt. 1223 e ss., 2056 ss c.c.) quello delle prestazioni liquidate dall' …” ossia decurtando dall'importo del danno CP_7 complessivo quale risultante dall'applicazione delle Tabelle di Milano l'importo corrispondente all'indennizzo corrisposto dall' , “quando (e se) l'indennizzo abbia lo CP_7 scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito”. (Cass. civ.
Sez. Un. 22.05.2018, n. 12566 riportato in motivazione Cass. civ. III, 31.10.2023, n. 30293 pag. 12).
12 Secondo la Suprema Corte, infatti, “Considerata la diversità strutturale e funzionale CP_ dell'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale ( nel caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del danno da lesione della salute, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello ─ che di fatto risulta applicato dai giudici di merito ─ di sottrarre tout court per intero CP_ l'indennizzo dal credito risarcitorio che sia stato «a monte» calcolato e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo «poste omogenee» (vale a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo CP_ le soli due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout court
l'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di CP_ sottrarre l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per «poste identiche» e non per «poste omogenee»: v. Cass. Sez. 3 n.
26117 del 27/09/2021)” (Cass. civ. III, 31.10.2023, n. 30293 pag. 12).
L'operazione in questione non può prescindere, quindi, nemmeno dal considerare che i pregiudizi indennizzati dall' sono di diverso tipo per poi esaminare in che conto CP_7 debbano essere tenuti i relativi indennizzi al momento della liquidazione del danno CP_ differenziale: “Nel caso di infortunio non mortale, (in particolare), l' … in favore della vittima
… eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente (art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38); tale importo viene liquidato in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6
e il 16%, ed in forma di rendita per le invalidità superiori;
[…] eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza
(art. 68 d.p.r. n. 1124 del 1965); si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici CP_ (art. 66 d.p.r. n. 1124 del 1965). L' dunque, non indennizza il danno biologico temporaneo, non accorda alcuna "personalizzazione" dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali)” Cass. civ. Sez. III, 31.10.2023, n. 30293, pag. 13). CP_ A ciò consegue che: “a) se l' ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Cass. n. 26117 del 2021, cit.;
n. 9112 del 02/04/2019; n. 13222 del 26/06/2015) […] d) il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. "personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale;
e) il credito per inabilità temporanea al lavoro e quello per spese mediche di norma non porranno problemi di calcolo del danno CP_ differenziale, essendo i suddetti pregiudizi integralmente ristorati dall' salvo ovviamente che la vittima CP_ deduca e dimostri la sussistenza di pregiudizi eccedenti quelli indennizzati dall' (ad esempio, per la
13
CP_ perduta possibilità di svolgere lavoro straordinario, o per spese mediche non indennizzate dall' ”
(Cass. civ. Sez. III, 31.10.2023, n. 30293, pagg. 14 – 15);
“In base ai sopra detti criteri, dunque, l'operazione di diffalco dell'indennizzo dovrà procedere cominciando dal distinguere la quota di indennizzo riferibile al danno patrimoniale da quella riferibile al danno biologico da invalidità permanente e quindi detraendo solo quest'ultima dalla sola voce del danno biologico come sopra calcolato nel giudizio civile per invalidità permanente …” (Cass. civ. Sez. III,
31.10.2023, n. 30293, pag. 15).
La sottrazione dell'acconto dal risarcimento complessivo calcolato come sopra indicato richiede, ad ogni modo, secondo quanto stabilito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la previa rivalutazione dell'importo corrisposto dall'Ente previdenziale secondo gli indici ISTAT, per ricondurlo così “allo stesso momento in cui si riconduce il primo (il danno complessivo, liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli artt. 1223 e ss, 2056 e ss. cod. civ.), ossia tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione” (pag. 12,
Cass. civ. Sez. III, 25.05.2004, n. 10035); riconducendo i due dati del raffronto ad un medesimo momento (v. Cass. civ. 26.05.2001, n. 7195, pag. 12).
Secondo la pronuncia della Corte Cass. civ. Sez. VI – 3, sent. 24.01.2020, n. 1637, difatti, in tema di liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, in caso di pagamento di acconti, “ … tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni: (a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); (b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa: (c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (c”) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva. Tali principi sono stati ripetutamente affermati da questa Corte, e sono ormai divenuti jus receptum: in tal senso si vedano Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 15856 del 12.6.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 29031 del 13.11.2018; Sez. 3, Sentenza
n. 27477 del 30.10.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 20795 del 20.8.2018; Sez. 6 – 1, Ordinanza n.
14311 del 5.6.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1103 del 18.1.2018; Sez. 3, Sentenza n. 25817 del
31.10.2017; Sez. 3 -, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017, Rv. 643854 – 02; Sez. 3, Sentenza n.
6347 del 19/03/2014” (Cass. civ. 24.01.2020, n. 1637, pag. 7).
La sentenza in esame, nel richiamare le suddette decisioni ed in particolare Cass.
9950/17 e Cass. 14311/18, ribadisce, difatti, che: “ … deve ritenersi superato il precedente
(isolato) di questa Corte, (espresso da Cass. civ. Sez. III sent. 21.03.2011, n. 6357), secondo cui
“qualora prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito il responsabile versi un acconto al
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danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio (…) devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio (…) che l'acconto versato;
detraendo quest'ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento (c.d interessi compensativi). Tale criterio non appare infatti sostenibile, perchè incoerente con la ratio e lo scopo dei principi che disciplinano la mora nelle obbligazioni di valore, come stabiliti da Cass. sez. un. 1712/95, cit., e conduce di fatto ad una sottostima del danno”.
Dunque, secondo la Corte: “Il credito in concreto capitale andrà calcolato col seguente criterio: (a) rivalutando il credito alla data della decisione in base all'indice FOI calcolato dall'Istat; (b) rivalutando tutti gli acconti alla data della decisione in base all'indice FOI calcolato dall'Istat; (c) sottraendo l'importo (b) dall'importo (a)” (Cass. civ. 24.01.2020, n. 1637, pp. 8 – 9).
La determinazione del “danno differenziale” mediante sottrazione dall'importo del danno complessivo, liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli artt. 1223 CP_ e ss., 2056 e ss. c.c. “(di) quello delle prestazioni liquidate dall' ricondotto però allo stesso momento cui si riconduce il primo, tenendo cioè conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione, è coerente con la ratio della norma di cui all'art. 10 d.p.r. n. 1124 del 1965). Una differenza di riferimento temporale dei due valori verrebbe, (viceversa), a frustrare la finalità della norma, determinando l'attribuzione in favore degli aventi diritto di una quota di risarcimento eccedente quella differenziale loro spettante. …” (Cass. civ. Sez. III, sent. n. 11073 del 1996).
Calando i principi sopra enunciati nel caso de quo, applicando gli indici ISTAT alla somma sopra menzionata, deve ritenersi liquidata dall' a favore di CP_7 Parte_1
a titolo di indennizzo del danno biologico la somma di euro 6.782,70.
[...]
Il suddetto importo deve essere detratto dalla voce corrispondente al danno permanente tra quelle calcolate dal giudice secondo i principi civilistici. Effettuata tale sottrazione, l'ammontare residuo dovuto a titolo di invalidità permanente e le altre voci di danno calcolate secondo i principi del codice civile dovranno essergli corrisposte.
Detratto, quindi, dal risarcimento complessivo, calcolato secondo le Tabelle di
Milano, l'indennizzo corrisposto dall' risulta ancora dovuta all'attore la somma di CP_7 euro 6.749,30 pari, appunto, alla differenza tra la somma di € 13.532,00 (corrispondente ad una I.P. al 7 % secondo i principi civilistici) e quella di € 6.782, 70 (corrispondente ad una I.P. al 6 % secondo i parametri ). CP_7
Dall'esame delle suddette circostanze non emerge, invece, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della “personalizzazione” del danno, secondo quanto previsto dalle Tabelle del Tribunale di Milano.
15 A questo proposito si rileva che fin dall'atto introduttivo ha Parte_1 dedotto che la lesione riportata in occasione del sinistro del 30 maggio 2019 ha prodotto un mutamento delle sue condizioni di vita e delle sue abitudini, costringendolo ad evitare sforzi eccessivi e, provando timore verso i contatti fisici, a rinunciare a praticare gli sport di contatto, che sono tuttavia anche quelli più diffusi alla sua età (v. pag. 7 citaz.);
In relazione alla voce di danno in esame è opportuno rammentare, difatti, che secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento» (v. ex multis Cass. 07/05/2018, n. 10912;
30/10/2018, n. 27482; 11/11/2019, n. 28988; 10/11/2020, n. 25164; 04/03/2021, n.
5865; 06/05/2021, n. 12046) (e sono espresse dalla percentuale che indica il grado di invalidità permanente ed esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume produca sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona)
…” (Cass. civ. Sez. III, 31.10.2023, n. 30293, pag. 9); per questo motivo “ … soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (v. Cass. n. 10912 del 2018, cit.)” (Cass. civ. Sez. III, 31.10.2023, n. 30293, pag. 10).
Sulla base di tutte le suddette considerazioni, la sussistenza di tale ulteriore voce di danno deve considerarsi, dunque, non adeguatamente provata.
Danno patrimoniale
Il Consulente Tecnico, Dott.ssa in risposta al punto n. 6 del Persona_5 quesito ha affermato che i postumi permanenti non limitano la capacità lavorativa di
Con riferimento a questa voce di danno, va riconosciuto, quindi, Parte_1 solo il diritto al risarcimento dell'ulteriore importo di € 538,00 a titolo di rimborso delle spese mediche ritenute congrue dal CTU, relative ad un certificato per uso assicurativo (€
50,00) e alla perizia medico – legale di parte (€ 488,00* (doc. 17 citaz.; v. fattura all. conclusionale); infine il CTU ha escluso la necessità di spese future.
0o0o0
16 Il totale complessivo del danno subito da è in definitiva pari Parte_1 ad Euro 15.615,30; su tale somma, devalutata secondo indici Istat al 30 maggio 2019, devono essere calcolati gli interessi compensativi, determinati nella misura legale e via via determinati fino al saldo (v. Cass. S.U. n. 1712 /1995).
Le spese di lite
Secondo la regola generale, prevista dall'art. 91 c.p.c. della c.d. “soccombenza”, il pagamento delle stesse deve essere posto a carico, per intero, della sola parte soccombente.
L'eccezione alla suddetta regola, prevista dall'art. 92 c.p.c. per il caso di soccombenza reciproca, ipotesi in cui il Giudice ha facoltà di compensare le spese parzialmente o per intero, nel caso oggetto di questo giudizio, stante l'accoglimento integrale della domanda di parte attrice, non può operare.
Le spese di lite vengono, pertanto, poste interamente a carico del
[...]
liquidandole secondo i parametri medi dello scaglione di Controparte_2 valore fino a 26.000,00 (sulla base del principio secondo cui le spese di lite si calcolano in base all'entità del danno liquidato).
Le spese di CTU vengono ugualmente poste a carico del Convenuto.
La domanda di manleva
L' esito del giudizio, con l'accoglimento della domanda dell'attore, implica che la
Terza chiamata in causa sia condannata a tenere indenne il Controparte_3 [...]
, in persona del Ministro in carica, da tutte le spese che Controparte_2 graveranno sul Convenuto in forza della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione civile, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando:
Accerta l'esclusiva responsabilità del personale docente dell'”Istituto Comprensivo Volta
Carducci Pacinotti - Liceo Carducci di Piombino – Indirizzo Scienze Umane” nella causazione dell'evento dannoso del 30.5.2019 durante la manifestazione sportiva “Trofeo
Novelli” svoltasi presso il Campo Scuola Simeone di Piombino;
Condanna il , in persona del in carica, a Controparte_2 CP_6 pagare a la somma di Euro 15.615,30 a titolo di risarcimento Parte_1 dei danni, oltre interessi compensativi nella misura legale sulla somma devalutata al
305.2019 e via via ricalcolati fino al saldo.
17 Pone a carico del , in persona del in carica, Controparte_2 CP_6 le spese di lite attoree, liquidandole nell'importo pari ad € 5.077,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Pone interamente a carico del convenuto le spese di CTU come liquidate nel CP_6 decreto del 31 maggio 2024.
Accoglie la domanda di manleva formulata dal nei Controparte_2 confronti di Controparte_3
Condanna a mantenere indenne il Controparte_3 Controparte_2
di quanto lo stesso abbia dovuto corrispondere all'attore in forza della presente
[...] sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, 24 Febbraio 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo
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