Articolo 2 della Legge 20 febbraio 1956, n. 72
Articolo 1
Versione
20 marzo 1956
Art. 2.
Il Ministro per i lavori pubblici provvedera' a stabilire con proprio decreto il perimetro del comprensorio dei beni che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente art. 1.

Entrata in vigore il 20 marzo 1956