Art. 11. 1. La sezione 23 dell'allegato 1 e' sostituita dalla seguente:
"23. PIANIFICAZIONE GEOGRAFICA DELLE FREQUENZE
L'utilizzazione delle frequenze delle bande UHF e' effettuata sulla base di una pianificazione geografica.
A tal fine il territorio nazionale e' suddiviso nei seguenti tipi di aree:
- area comunale. Questa comprende un singolo comune nel caso di grandi aree urbane o un gruppo di comuni nel caso di piccoli centri.
L'estensione tipica di un'area comunale e' di circa 15 km di raggio.
La suddivisione del territorio nazionale in aree comunali e indicata in fig. 4.
- area regionale. Questa comprende generalmente una singola regione come definita dai confini amministrativi.
Per quanto riguarda la ripartizione delle frequenze alle suddette aree si procede secondo i principi seguenti:
- alle aree comunali sono riservati 351 canali, di collegamento a due frequenze (v. allegato 4A); questi canali sono ripartiti in 9 gruppi (A, B, ... I), ciascuno dei quali e' assegnato ad un'area comunale (v. fig. 5);
- alle aree regionali sono riservati 44 canali di collegamento a due frequenze (v. allegato 4B); questi canali sono ripartiti in 4 gruppi, ciascuno dei quali e' assegnato ad un'area regionale (v.
fig. 6); la copertura radio di un'area regionale utilizzando i suddetti canali si ottiene interconnettendo sistemi con copertura comunale, operanti sullo stesso o sugli stessi canali.
La copertura radio di un'area regionale puo' essere ottenuta in alternativa interconnettendo sistemi con copertura comunale operanti su canali diversi appartenenti ai gruppi A, B, C, D, E, F, G, H e I.
Sono infine riservati 19 canali (v. allegato 4C) per utilizzazioni su base nazionale.
Un ulteriore gruppo di 30 canali (v. allegato 4D) e' da riservare con provvedimento del Ministero della sanita', di concerto con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ai radiocollegamenti del servizio di assistenza sanitaria di emergenza, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992.
Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si riserva la facolta' di modificare la suddetta ripartizione in relazione alle esigenze che in pratica saranno evidenziate".
Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992:
"Art. 3. (Il sistema di allarme sanitario). - 1. Il sistema di allarme sanitario e' assicurato dalla centrale operativa, cui fa riferimento il numero unico telefonico nazionale "118". Alla centrale operativa affluiscono tutte le richieste di intervento per emergenza sanitaria. La centrale operativa garantisce il coordinamento di tutti gli interventi nell'ambito territoriale di riferimento.
2. Le centrali operative della rete regionale devono essere compatibili tra loro e con quelle delle altre regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in termini di standard telefonici di comunicazione e di servizi per consentire la gestione del traffico interregionale. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono definiti gli standard di comunicazione e di servizio.
3. L'attivazione della centrale operativa comporta il superamento degli altri numeri di emergenza sanitaria di enti, associazioni e servizi delle unita' sanitarie locali nell'ambito territoriale di riferimento, anche mediante convogliamento automatico delle chiamate sulla centrale operativa del "118".
4. Le centrali operative sono organizzate, di norma, su base provinciale. In ogni caso nelle aree metropolitane, dove possono all'occorrenza sussistere piu' centrali opera- tive e' necessario assicurare il coordinamento tra di esse.
5. Le centrali operative assicurano i radiocollegamenti con le autoambulanze e gli altri mezzi di soccorso coordinati e con i servizi sanitari del sistema di emergenza sanitaria del territorio di riferimento, su frequenze dedicate e riservate al servizio sanitario nazionale, definite con il decreto di cui al comma 2.
6. Il dimensionamento e i contenuti tecnologici delle centrali operative sono definiti sulla base del documento approvato dalla Conferenza Stato-regioni in data 14 gennaio 1992, che viene allegato al presente atto".
"23. PIANIFICAZIONE GEOGRAFICA DELLE FREQUENZE
L'utilizzazione delle frequenze delle bande UHF e' effettuata sulla base di una pianificazione geografica.
A tal fine il territorio nazionale e' suddiviso nei seguenti tipi di aree:
- area comunale. Questa comprende un singolo comune nel caso di grandi aree urbane o un gruppo di comuni nel caso di piccoli centri.
L'estensione tipica di un'area comunale e' di circa 15 km di raggio.
La suddivisione del territorio nazionale in aree comunali e indicata in fig. 4.
- area regionale. Questa comprende generalmente una singola regione come definita dai confini amministrativi.
Per quanto riguarda la ripartizione delle frequenze alle suddette aree si procede secondo i principi seguenti:
- alle aree comunali sono riservati 351 canali, di collegamento a due frequenze (v. allegato 4A); questi canali sono ripartiti in 9 gruppi (A, B, ... I), ciascuno dei quali e' assegnato ad un'area comunale (v. fig. 5);
- alle aree regionali sono riservati 44 canali di collegamento a due frequenze (v. allegato 4B); questi canali sono ripartiti in 4 gruppi, ciascuno dei quali e' assegnato ad un'area regionale (v.
fig. 6); la copertura radio di un'area regionale utilizzando i suddetti canali si ottiene interconnettendo sistemi con copertura comunale, operanti sullo stesso o sugli stessi canali.
La copertura radio di un'area regionale puo' essere ottenuta in alternativa interconnettendo sistemi con copertura comunale operanti su canali diversi appartenenti ai gruppi A, B, C, D, E, F, G, H e I.
Sono infine riservati 19 canali (v. allegato 4C) per utilizzazioni su base nazionale.
Un ulteriore gruppo di 30 canali (v. allegato 4D) e' da riservare con provvedimento del Ministero della sanita', di concerto con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ai radiocollegamenti del servizio di assistenza sanitaria di emergenza, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992.
Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si riserva la facolta' di modificare la suddetta ripartizione in relazione alle esigenze che in pratica saranno evidenziate".
Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992:
"Art. 3. (Il sistema di allarme sanitario). - 1. Il sistema di allarme sanitario e' assicurato dalla centrale operativa, cui fa riferimento il numero unico telefonico nazionale "118". Alla centrale operativa affluiscono tutte le richieste di intervento per emergenza sanitaria. La centrale operativa garantisce il coordinamento di tutti gli interventi nell'ambito territoriale di riferimento.
2. Le centrali operative della rete regionale devono essere compatibili tra loro e con quelle delle altre regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in termini di standard telefonici di comunicazione e di servizi per consentire la gestione del traffico interregionale. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono definiti gli standard di comunicazione e di servizio.
3. L'attivazione della centrale operativa comporta il superamento degli altri numeri di emergenza sanitaria di enti, associazioni e servizi delle unita' sanitarie locali nell'ambito territoriale di riferimento, anche mediante convogliamento automatico delle chiamate sulla centrale operativa del "118".
4. Le centrali operative sono organizzate, di norma, su base provinciale. In ogni caso nelle aree metropolitane, dove possono all'occorrenza sussistere piu' centrali opera- tive e' necessario assicurare il coordinamento tra di esse.
5. Le centrali operative assicurano i radiocollegamenti con le autoambulanze e gli altri mezzi di soccorso coordinati e con i servizi sanitari del sistema di emergenza sanitaria del territorio di riferimento, su frequenze dedicate e riservate al servizio sanitario nazionale, definite con il decreto di cui al comma 2.
6. Il dimensionamento e i contenuti tecnologici delle centrali operative sono definiti sulla base del documento approvato dalla Conferenza Stato-regioni in data 14 gennaio 1992, che viene allegato al presente atto".