TAR Roma, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1925
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale normativa payback

    Il Collegio, richiamando le sentenze della Corte Costituzionale n. 139/2024 e n. 140/2024, ritiene che il meccanismo del payback sia ragionevole e proporzionato e che le censure di illegittimità costituzionale siano infondate.

  • Rigettato
    Illegittimità accordo sui tetti di spesa regionali

    La questione è stata decisa nel merito sulla base dei precedenti giurisprudenziali che hanno respinto censure analoghe.

  • Rigettato
    Erronea identificazione della spesa per dispositivi medici

    La questione è stata decisa nel merito sulla base dei precedenti giurisprudenziali che hanno respinto censure analoghe.

  • Rigettato
    Violazione trasparenza amministrativa

    La questione è stata decisa nel merito sulla base dei precedenti giurisprudenziali che hanno respinto censure analoghe.

  • Inammissibile
    Violazione principio partecipazione procedimento

    I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, come argomentato nei precedenti giurisprudenziali citati dal Collegio.

  • Inammissibile
    Violazione principi trasparenza e conoscibilità dati

    I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, come argomentato nei precedenti giurisprudenziali citati dal Collegio.

  • Inammissibile
    Violazione normativa payback e nota esplicativa

    I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, come argomentato nei precedenti giurisprudenziali citati dal Collegio.

  • Inammissibile
    Illegittimità derivata provvedimenti regionali

    I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, come argomentato nei precedenti giurisprudenziali citati dal Collegio.

  • Inammissibile
    Contrasto normativa payback con principio neutralità IVA

    I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, come argomentato nei precedenti giurisprudenziali citati dal Collegio.

  • Inammissibile
    Illegittimità accordo sui tetti di spesa regionali

    I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, come argomentato nei precedenti giurisprudenziali citati dal Collegio.

  • Inammissibile
    Impugnazione atti regionali di rettifica quote di ripiano

    I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, come argomentato nei precedenti giurisprudenziali citati dal Collegio.

  • Inammissibile
    Impugnazione determinazione regionale di rideterminazione quota di ripiano

    I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, come argomentato nei precedenti giurisprudenziali citati dal Collegio.

  • Improcedibile
    Pagamento tardivo degli oneri di ripiano

    Il Collegio osserva che, sebbene la normativa sopravvenuta preveda una riduzione degli importi dovuti e la possibilità di estinguere l'obbligazione con il pagamento di una quota ridotta, il pagamento effettuato dalla ricorrente è tardivo. Non essendo stata dimostrata una causa oggettiva che giustifichi il ritardo, i versamenti non sono idonei a configurare la fattispecie legale di estinzione dell'obbligazione. Pertanto, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere né la sopravvenuta carenza di interesse, e il ricorso va deciso nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1925
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1925
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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