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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01824/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 13/02/2026
N. 00450 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01824/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1824 del 2025, proposto dalla società Elimed
s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura
CIG B6DFF02E04, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosamaria Berloco,
AO US e LI EL, con domicilio digitale come da PEC da registri di Giustizia;
contro
l'Azienda sanitaria provinciale di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Manfredi Zammataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 01824/2025 REG.RIC.
della società Formedix s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento dell'intimata Azienda sanitaria n. 1994 del 22.9.2025, di revoca dell'aggiudicazione già disposta in favore della ricorrente società;
- della nota n. 128300 del 2.9.2025, di avvio del procedimento di revoca;
- della PEC dell'intimata amministrazione dell'8.7.2025, di sospensione del provvedimento di aggiudicazione;
- della nota del 24.9.2025, con la quale la ricorrente società è stata invitata a ritirare la merce già consegnata e a quantificare le somme dovute ex art. 21-quinquies, l. n.
241/1990;
- della nota del 9.10.2025, di reiterazione dell'anzidetto invito;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale; nonché per la condanna dell'intimata Azienda sanitaria al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente monetario o, in ulteriore subordine, alla corresponsione dell'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies, l. n. 241/1990.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata Azienda sanitaria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. Fabrizio
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. N. 01824/2025 REG.RIC.
FATTO
1. Parte ricorrente ha impugnato, in particolare, il provvedimento n. 1994 del
22.9.2025, con il quale l'intimata Azienda sanitaria ha disposto la revoca dell'aggiudicazione originariamente disposta in suo favore nell'ambito della procedura per cui è causa (determina n. 1102 del 20.05.2025).
Più nel dettaglio, la ricorrente - fornitrice di materiale compatibile con iniettore
Medtron - si era aggiudicata la fornitura di materiale di consumo per il suddetto iniettore occorrente all'U.O.S.D. Radiologia del P.O. di Mazara del Vallo per un importo di euro 20.530,00, iva esclusa.
L'anzidetto provvedimento ha così esplicitato le ragioni della revoca:
- la scelta dell'aggiudicatario era a suo avvenuta previo parere di conformità del
14.5.2025;
- l'amministrazione, con successiva comunicazione via mail dell'8.7.2025 ha rappresentato che “a seguito di una più attenta disamina del manuale d'uso dell'iniettore Medtron, al capitolo 2 “MISURE DI SICUREZZA”, pag. 14 […] è indicato: “utilizzare esclusivamente materiale di consumo ed accessori raccomandati da Medtron”. Pertanto, si ritiene opportuno attenersi alle prescrizioni del produttore per garantire un uso sicuro dell'iniettore in parola";
- che l'amministrazione ha quindi disposto la sospensione dell'esecuzione del contratto e della fornitura, in attesa di acquisire nuove informazioni sui prodotti offerti;
- che, con nota n. 108448 del 16.7.2025, l'amministrazione ha chiesto alla U.O.S. di ingegneria clinica di fornire un parere tecnico sul materiale consumabile di cui alla scheda tecnica allegata all'offerta, relativo all'iniettore Medtron mod. Accutron, aggiudicato alla ricorrente, al fine di dirimere ogni dubbio sull'opportunità dell'aggiudicazione;
- che, in riscontro alla suddetta richiesta, il Responsabile U.O.S. di ingegneria clinica, con nota n. 126292 del 28.8.2025, ha affermato che “... giacché l'osservanza delle N. 01824/2025 REG.RIC.
prescrizioni del produttore rispetto all'uso sicuro di un bene ed alla garanzia del suo corretto funzionamento è imprescindibile, si ritiene che l'uso di materiale diverso da quello certificato dal produttore dell'iniettore in questione esponga a rischi sulla sicurezza nell'utilizzo dell'apparecchiatura non più ascrivibili allo stesso produttore";
- che, dunque, tale ultimo parere sarebbe stato dirimente "ai fini dell'esecuzione della prestazione, del corretto funzionamento e dell'uso in sicurezza dell'iniettore in questione";
- che, anche all'esito del contraddittorio procedimentale (avviato dall'amministrazione sanitaria con la nota n. 128300 del 2.9.2025, riscontrata dalla ricorrente il successivo
8.9.2025), il mutamento dell'originario parere positivo di conformità sull'offerta tecnica avrebbe imposto la revoca dell'aggiudicazione originariamente disposta, tenuto altresì conto del principio di buon andamento e dell'esigenza di tutelare l'interesse pubblico.
1.1. La ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di essere una società specializzata nella distribuzione di “materiali di consumo” (c.d.
“consumabili”), da utilizzare con i macchinari per l'iniezione dei mezzi di contrasto per gli esami TAC;
- che tale categoria merceologica si caratterizzerebbe per la compatibilità delle parti consumabili con gli iniettori utilizzati per lo svolgimento degli esami diagnostici;
- che gli operatori che fabbricano gli iniettori producono anche i kit compatibili con i propri macchinari;
- che nel caso di specie, non vi sarebbe alcun brevetto per i kit dei macchinari in questione;
- che, cionondimeno, l'intimata amministrazione sarebbe addivenuta alla decisione di revocare l'aggiudicazione per cui è causa in seguito alle doglianze articolate dalla N. 01824/2025 REG.RIC.
società Formedix, distributrice di materiale di consumo della stessa casa di produzione degli iniettori.
1.2. Parte ricorrente ha articolato doglianze così rubricate:
I. Violazione dell'art. 21-quinquies, L. 241/1990 – Violazione del legittimo affidamento – Illegittimo esercizio dello ius poenitendi a fronte di un provvedimento attributivo di un vantaggio economico;
II. Eccesso di potere per errore di fatto – Eccesso di potere per difetto di istruttoria –
Errore sulla compatibilità dei dispositivi di Elimed con gli iniettori di Bayer;
III. Eccesso di potere per contraddittorietà tra i pareri resi dallo stesso organo –
Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza – Contrasto tra accertamenti documentali.
1.3. La ricorrente ha quindi chiesto:
- di annullare i provvedimenti impugnati, "con ogni conseguenza di legge e con condanna al risarcimento in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario";
- in via subordinata, di condannare l'Amministrazione al pagamento dell'indennizzo ex art. 21-quinquies, L. 241/1990, come sopra meglio quantificato.
2. Si è costituita l'intimata amministrazione che, eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione, ha chiesto di rigettare il ricorso.
3. Con ordinanza n. 586 del 22.10.2025 la Sezione ha fissato l'udienza di discussione del ricorso e ha onerato la resistente amministrazione di inviare copia dell'iniziale parere favorevole sulla conformità della fornitura di parte ricorrente.
4. L'amministrazione ha prodotto il parere in questione.
5. In prossimità dell'udienza le parti hanno prodotto memorie, insistendo nelle rispettive prospettazioni. La resistente ha, in particolare, eccepito anche la tardività della memoria della ricorrente del 23.1.2026 perché depositata dopo le ore 12.00 e, in ogni caso, l'inammissibilità del documento ivi riprodotto come screenshot. N. 01824/2025 REG.RIC.
6. All'udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminare a ogni altra considerazione è la delibazione sulla giurisdizione di questo
Tribunale (Cons. St., Ad. pl. n. 5/2015).
Al riguardo, non convince l'eccezione articolata dalla resistente amministrazione, secondo cui si discuterebbe di rapporti di natura civilistica, inerenti alla fase esecutiva di un contratto pubblico.
Nel caso di specie è indubbio che si discuta di un contratto che ha avuto, quantomeno, un inizio di esecuzione, tenuto conto del fatto che la ricorrente ha reso la fornitura in questione a valle di un ordine di esecuzione dell'amministrazione e ha altresì agito in via monitoria per ottenere il riconoscimento del proprio diritto al pagamento della fornitura oggetto di aggiudicazione (cfr. all. 13 della resistente amministrazione).
Non si hanno invece chiare evidenze in ordine all'intervenuta stipula del contratto.
Al riguardo, si consideri che la determina di aggiudicazione (all. 7 di parte ricorrente) ha precisato che il contratto si sarebbe perfezionato tramite apposizione di firma digitale del documento di accettazione dell'offerta. Tale documento non risulta essere stato tuttavia versato agli atti di causa.
Ciò posto, premesso in termini generali che non è dato dubitare della giurisdizione amministrativa con riferimento allo spazio temporale che va dall'aggiudicazione della pubblica gara alla stipula del contratto (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. IV, 19 giugno
2023, n. 5989 e la giurisprudenza ivi richiamata), va dato atto che tale giurisdizione sussiste anche in caso di anticipata esecuzione del contratto ancora da stipulare (Cons.
St., sez. V, 5 novembre 2024, n. 8825), così come a valle della stipula del contratto
(Cons. St., sez. III, 10 giugno 2024, n. 5171), laddove vi sia stato nel concreto l'esercizio di poteri autoritativi (TAR Sicilia, sez. I, 24 novembre 2025, n. 2595, ibidem, 10 novembre 2025, n. 2456). N. 01824/2025 REG.RIC.
Che poi simili poteri siano o meno legittimamente esercitati è questione che esula dalle preliminari considerazioni sulla giurisdizione.
Chiariti in che termini sussiste la giurisdizione di questo Tribunale nell'ambito di fattispecie che si pongono inevitabilmente al confine con la giurisdizione ordinaria, va poi escluso che si sia di fronte a un atto sostanzialmente paritetico, seppur impropriamente qualificato dall'amministrazione in termini di revoca (sulla sussistenza del potere officioso del giudice di qualificare gli atti a questi sottoposti a prescindere dal nomen iuris attribuito dall'amministrazione, cfr. Cons. St., sez. V, 2 novembre 2021, n. 7320).
Va, in altre parole, escluso che l'atto impugnato sia configurabile in termini di risoluzione (art. 122, d.lgs. n. 36/2023) o di recesso (art. 123, d.lgs. n. 36/2023).
Nel caso di specie l'amministrazione resistente, a seguito di una nuova valutazione della conformità dei dispositivi offerti a quelli richiesti, ha ritenuto di ritirare in autotutela l'aggiudicazione già disposta, in quanto la fornitura resa sarebbe risultata non sicura.
Una simile valutazione va inquadrata in termini di revoca per inidoneità della prestazione descritta nella lex specialis a soddisfare le esigenze contrattuali che hanno determinato l'avvio della procedura (cfr. TAR Puglia, sez. I, 17 giugno 2025, n. 827), con la conseguenza che – discutendosi, appunto, di revoca e non di una forma dissimulata di risoluzione o di recesso - non può fondatamente essere contestata la giurisdizione di questo Tribunale.
2. Superata la preliminare questione sulla giurisdizione, può dirsi del compendio di memorie e documenti alla base della presente decisione.
Va anzitutto rigettata l'eccezione, articolata dalla resistente amministrazione, sulla pretesa tardività della memoria della società ricorrente del 23.1.2026.
Detta contestazione, infatti, non si è misurata con il fatto che l'anzidetta memoria ben può essere qualificata in termini di replica alla prima memoria della resistente N. 01824/2025 REG.RIC.
amministrazione, mai contestata in precedenza a mezzo di una memoria di replica, così come ai nuovi documenti depositati dalla parte resistente in vista dell'udienza di discussione del ricorso (art. 73, c. 1, c.p.a.).
Si rammenta che il deposito di una memoria di replica è consentito, nel rito di cui agli artt. 119 e 120, c.p.a., sino a dieci giorni liberi prima di quest'ultima (art. 119, c. 2,
c.p.a.).
Dunque, la memoria di replica depositata il 23.1.2026 non può essere fondatamente considerata tardiva rispetto all'udienza pubblica del 10.2.2026.
Può poi prescindersi dalla contestazione sulla presenza di un documento incorporato a mezzo screenshot nell'anzidetta memoria, posta la sua radicale irrilevanza ai fini della decisione della controversia.
3. Va quindi detto delle ragioni che militano per l'accoglimento della domanda di annullamento, non senza precisare che i primi tre motivi di ricorso ben possono essere analizzati congiuntamente per la loro evidente connessione.
3.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente si è doluta della violazione della disciplina della revoca (art. 21-quinquies, l. n. 241/1990), in quanto quest'ultima sarebbe dipesa da un mero riesame della documentazione già acquisita e non, invece, da fatti o elementi sopravvenuti.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente ha contestato l'eccesso di potere sotto il profilo dell'errore di fatto. In particolare, ha sostenuto che - nonostante il manuale d'uso del fabbricante degli iniettori avesse previsto che sugli stessi sarebbe stato possibile utilizzare esclusivamente materiale di consumo ed accessori raccomandati da Medtron, la ricorrente avrebbe:
(i) dichiarato, sotto la propria responsabilità, l'equivalenza dei propri consumabili in conformità a quanto previsto dalla specifica disciplina in materia (Regolamento UE
745/2017 - MDR), la cui sicurezza sarebbe in ogni caso certificata dall'apposizione del marchio CE; N. 01824/2025 REG.RIC.
(ii) prodotto la relativa scheda tecnica, attestante tale compatibilità;
(iii) conseguito l'aggiudicazione in analoghe commesse.
Secondo la ricorrente, l'amministrazione non avrebbe tenuto in adeguata considerazione l'anzidetta scheda, né avrebbe analizzato la campionatura o compiuto adeguati test in contraddittorio con i tecnici della prima.
Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente ha contestato l'eccesso di potere sotto il differente profilo della carenza di istruttoria, tenuto conto delle contraddittorie determinazioni a cui l'amministrazione sarebbe pervenuta all'esito della valutazione della documentazione prodotta in sede procedimentale.
3.2. Parte resistente, di contro, ha sostenuto che essa avrebbe esercitato il potere di ritiro in autotutela a tutela dell'interesse pubblico alla piena funzionalità e sicurezza dei dispositivi medici utilizzati presso le proprie strutture sanitarie. Il mutamento di parere tecnico sarebbe stato, in tesi, giustificato dalla necessità di adeguarsi alle prescrizioni contenute nel manuale d'uso dell'iniettore Medtron.
Per il resto, ha sostenuto che la certificazione CE non garantirebbe di per sé la compatibilità funzionale e tecnica di ogni macchinario presente sul mercato, né escluderebbe che il produttore possa prescrivere specifiche per la sicurezza d'uso, che sarebbe stata dimostrata nel caso di specie dal difetto di funzionamento di 1.200 connettori della ricorrente, ritirati da quest'ultima il 3.7.2025.
3.3. La ricorrente ha, infine, contestato le difese dell'amministrazione, sostenendo che il provvedimento impugnato non avrebbe fatto riferimento né al malfunzionamento dei propri dispositivi, né alla necessità di garantire la salute dei pazienti; dunque vi sarebbe stata un'inammissibile integrazione postuma della motivazione. In ogni caso, ha contestato la rilevanza delle prescrizioni contenute nel manuale d'uso del produttore degli iniettori. N. 01824/2025 REG.RIC.
Ha altresì sostenuto che il - pur contestato - malfunzionamento dei propri dispositivi non sarebbe comunque rilevante ai fini della valutazione di legittimità dell'atto impugnato.
3.4. I visti tre motivi di ricorso sono fondati e vanno accolti.
Va premesso che, secondo il giudice di appello, l'amministrazione a valle della stipula del contratto potrebbe far ricorso solamente ad atti paritetici e, dunque, non ad atti autoritativi, tenuto conto che si discute di una fase in cui le parti operano necessariamente su un piano di parità (Cons. St., sent. n. 5171/2024).
Volendo prescindere, nel caso di specie, dal considerare il contratto stipulato (si rinvia al riguardo alle precisazioni rese in sede di delibazione sulla giurisdizione) e ammettendo dunque un più ampio spazio per la revoca del provvedimento di aggiudicazione, resta il fatto che le ragioni addotte dall'amministrazione a supporto del ritiro del provvedimento di aggiudicazione non resistono alle censure di parte ricorrente.
È opportuno chiarire che l'impugnato provvedimento nulla ha detto in punto di possibili violazioni di eventuali brevetti, né sul malfunzionamento degli iniettori originariamente consegnati dalla ricorrente (su cui si avrà modo di soffermarsi nel prosieguo).
Dalla lettura del provvedimento di revoca (compendiato nella superiore narrativa), ciò che emerge è che l'atto di ritiro è stato disposto unicamente sulla base della (ri)lettura del manuale d'uso del produttore.
Tale manuale, comprensibilmente, invita a utilizzare i prodotti dello stesso produttore; invito coerente con l'intenzione di quest'ultimo di addivenire a una situazione di monopolio anche sui prodotti consumabili (cfr. Cons. St., sez. III, 10 dicembre 2025,
n. 9716). N. 01824/2025 REG.RIC.
Ma, si rileva, un simile invito si pone in insanabile contrasto con il principio di accesso al mercato (art. 3, d.lgs. n. 36/2023), che sarebbe eccessivamente compresso laddove l'amministrazione non solo tollerasse, ma tutelasse attivamente simili intenzioni.
Peraltro, anche a voler considerare le ulteriori argomentazioni fatte valere dall'amministrazione resistente con le proprie difese, queste ultime non sono in grado di spostare i termini della questione.
Anzitutto, il malfunzionamento di 1.200 iniettori ritirati dalla ricorrente il 3.7.2025
(all. 8 della resistente amministrazione) non è stato in alcun modo collegato - né in sede procedimentale né, tantomeno, in sede provvedimentale - alla loro pretesa incompatibilità con gli iniettori in uso presso la resistente amministrazione, in tesi rilevante persino ai fini del sicuro utilizzo dei macchinari, senza che tuttavia siano stati chiariti i concreti rischi paventati dal produttore.
La stessa amministrazione, peraltro, nulla ha detto su tale malfunzionamento con i due pareri negativi citati nell'impugnato provvedimento, che sono stati resi:
- il primo, a pochi giorni dal ritiro in questione (vale a dire, il giorno 8.7.2025; cfr. all.
9 della resistente amministrazione);
- il secondo, a quasi due mesi dal suddetto ritiro (vale a dire, il 28.8.2025), su un'istanza successiva di circa due settimane a quest'ultimo (l'istanza di nuovo parere
è del 16.7.2025), senza che né la prima né il secondo abbiano – come detto – fatto alcun cenno su siffatto malfunzionamento (cfr. all. 10 e 11 della resistente amministrazione).
In secondo luogo, la questione della possibile violazione del brevetto è stata posta unicamente dalla società Formedix in sede di contestazione dell'aggiudicazione alla ricorrente (cfr. all. 9 di parte ricorrente).
Il brevetto in questione, in ogni caso, riguarderebbe le siringhe, e non anche i tubi monouso e multiuso, per i quali vi è una mera raccomandazione dell'utilizzo del N. 01824/2025 REG.RIC.
materiale Medtron a pena di perdita della garanzia (cfr. all. I all'anzidetta comunicazione di Formedix, sempre all'interno dell'all. 9 di parte ricorrente).
Premesso che si è già detto dell'irrilevanza delle raccomandazioni d'uso del produttore, va chiarito che una violazione del brevetto non può dirsi accertata sulla base di una mera dichiarazione del soggetto asseritamente leso, essendo piuttosto necessario un previo accertamento che intervenga, in ogni caso, a monte dell'adozione del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione, rispetto al quale non può prescindersi dall'applicazione del noto principio tempus regit actum (cfr., in punto di pretese violazioni di brevetti, TAR Sicilia, sez. III, 24 novembre 2023, n. 3520; TAR
Campania, Salerno, sez. I, 3 luglio 2023, n. 1609).
E ciò a prescindere del tutto dai seguenti fatti:
- la ricorrente ha documentato di aver spedito analoghi prodotti presso altre Aziende sanitarie (cfr. all. 14 di parte ricorrente);
- la ricorrente ha prodotto documentazione attestante la conformità sui prodotti per cui
è causa (cfr. all. 15 di parte ricorrente).
Sintetizzando: è mancata in radice un'adeguata valutazione sull'effettiva carenza di sicurezza dei dispositivi commercializzati dalla ricorrente, essendosi la resistente amministrazione limitata a dare pedissequa applicazione al manuale d'uso del produttore, addivenendo a conclusioni contraddittorie e non adeguatamente motivate nell'ambito dei pareri resi sulla fornitura per cui è causa.
4. Il carattere dichiaratamente subordinato del quarto motivo di ricorso (in punto di condanna della resistente amministrazione al pagamento dell'indennizzo ex art. 21- quinquies, l. n. 241/1990) consente di assorbirlo (cfr. Cons. St., Ad. pl., sent. n.
5/2015).
5. Quanto, infine, all'istanza risarcitoria in forma specifica, da intendersi nei termini dell'esecuzione integrale della fornitura, come chiarito da parte ricorrente nell'ambito N. 01824/2025 REG.RIC.
del quarto motivo di ricorso, quest'ultima è una diretta e automatica conseguenza della caducazione del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione.
Il venir meno della revoca, in altre parole, comporta già di per sé la reviviscenza del provvedimento fatto venir meno con l'atto di secondo grado, con ogni conseguenza in termini di doverosità di una piena esecuzione del contratto di fornitura per cui è causa
(oggetto peraltro di anticipata esecuzione nel caso di specie), senza che sia necessaria alcuna ulteriore pronuncia di condanna a carico della resistente amministrazione.
Per queste ragioni, l'istanza risarcitoria di parte ricorrente non può trovare accoglimento, né in termini di condanna della resistente amministrazione a un facere specifico, né in termini di risarcimento per equivalente, avendo la ricorrente titolo a ottenere il prezzo pattuito per le prestazioni rese:
- o in ragione dell'intervenuta stipula ed esecuzione del contratto;
- o ai sensi dell'art. 50, c. 6, d.lgs. n. 36/2023, in ragione dell'anticipata esecuzione del contratto ove quest'ultima non fosse stata seguita dalla stipula dello stesso.
6. Stante quanto precede:
- il ricorso è fondato e va accolto limitatamente alla domanda di annullamento (con assorbimento delle doglianze sull'applicazione dell'indennizzo ex art. 21-quinquies, l.
n. 241/1990); per l'effetto sono annullati gli atti impugnati;
- va invece rigettata la domanda risarcitoria (in forma specifica e per equivalente);
- le spese di lite seguono la soccombenza tra le parti costituite, rispetto alla quale – per le ragioni sopra esposte – è del tutto ininfluente il rigetto della domanda risarcitoria, e sono liquidate come da dispositivo;
- vanno invece dichiarate irripetibili le spese di lite nei confronti della parte privata non costituita.
P.Q.M. N. 01824/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie quanto alla domanda di annullamento e annulla, per l'effetto, gli atti impugnati;
- lo rigetta quanto alla domanda risarcitoria.
Condanna la resistente amministrazione alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore di parte ricorrente nella misura di euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Dichiara irripetibili le spese nei confronti della parte privata non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR IA, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio RD, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio RD OR IA N. 01824/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 13/02/2026
N. 00450 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01824/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1824 del 2025, proposto dalla società Elimed
s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura
CIG B6DFF02E04, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosamaria Berloco,
AO US e LI EL, con domicilio digitale come da PEC da registri di Giustizia;
contro
l'Azienda sanitaria provinciale di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Manfredi Zammataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 01824/2025 REG.RIC.
della società Formedix s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento dell'intimata Azienda sanitaria n. 1994 del 22.9.2025, di revoca dell'aggiudicazione già disposta in favore della ricorrente società;
- della nota n. 128300 del 2.9.2025, di avvio del procedimento di revoca;
- della PEC dell'intimata amministrazione dell'8.7.2025, di sospensione del provvedimento di aggiudicazione;
- della nota del 24.9.2025, con la quale la ricorrente società è stata invitata a ritirare la merce già consegnata e a quantificare le somme dovute ex art. 21-quinquies, l. n.
241/1990;
- della nota del 9.10.2025, di reiterazione dell'anzidetto invito;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale; nonché per la condanna dell'intimata Azienda sanitaria al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente monetario o, in ulteriore subordine, alla corresponsione dell'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies, l. n. 241/1990.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata Azienda sanitaria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. Fabrizio
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. N. 01824/2025 REG.RIC.
FATTO
1. Parte ricorrente ha impugnato, in particolare, il provvedimento n. 1994 del
22.9.2025, con il quale l'intimata Azienda sanitaria ha disposto la revoca dell'aggiudicazione originariamente disposta in suo favore nell'ambito della procedura per cui è causa (determina n. 1102 del 20.05.2025).
Più nel dettaglio, la ricorrente - fornitrice di materiale compatibile con iniettore
Medtron - si era aggiudicata la fornitura di materiale di consumo per il suddetto iniettore occorrente all'U.O.S.D. Radiologia del P.O. di Mazara del Vallo per un importo di euro 20.530,00, iva esclusa.
L'anzidetto provvedimento ha così esplicitato le ragioni della revoca:
- la scelta dell'aggiudicatario era a suo avvenuta previo parere di conformità del
14.5.2025;
- l'amministrazione, con successiva comunicazione via mail dell'8.7.2025 ha rappresentato che “a seguito di una più attenta disamina del manuale d'uso dell'iniettore Medtron, al capitolo 2 “MISURE DI SICUREZZA”, pag. 14 […] è indicato: “utilizzare esclusivamente materiale di consumo ed accessori raccomandati da Medtron”. Pertanto, si ritiene opportuno attenersi alle prescrizioni del produttore per garantire un uso sicuro dell'iniettore in parola";
- che l'amministrazione ha quindi disposto la sospensione dell'esecuzione del contratto e della fornitura, in attesa di acquisire nuove informazioni sui prodotti offerti;
- che, con nota n. 108448 del 16.7.2025, l'amministrazione ha chiesto alla U.O.S. di ingegneria clinica di fornire un parere tecnico sul materiale consumabile di cui alla scheda tecnica allegata all'offerta, relativo all'iniettore Medtron mod. Accutron, aggiudicato alla ricorrente, al fine di dirimere ogni dubbio sull'opportunità dell'aggiudicazione;
- che, in riscontro alla suddetta richiesta, il Responsabile U.O.S. di ingegneria clinica, con nota n. 126292 del 28.8.2025, ha affermato che “... giacché l'osservanza delle N. 01824/2025 REG.RIC.
prescrizioni del produttore rispetto all'uso sicuro di un bene ed alla garanzia del suo corretto funzionamento è imprescindibile, si ritiene che l'uso di materiale diverso da quello certificato dal produttore dell'iniettore in questione esponga a rischi sulla sicurezza nell'utilizzo dell'apparecchiatura non più ascrivibili allo stesso produttore";
- che, dunque, tale ultimo parere sarebbe stato dirimente "ai fini dell'esecuzione della prestazione, del corretto funzionamento e dell'uso in sicurezza dell'iniettore in questione";
- che, anche all'esito del contraddittorio procedimentale (avviato dall'amministrazione sanitaria con la nota n. 128300 del 2.9.2025, riscontrata dalla ricorrente il successivo
8.9.2025), il mutamento dell'originario parere positivo di conformità sull'offerta tecnica avrebbe imposto la revoca dell'aggiudicazione originariamente disposta, tenuto altresì conto del principio di buon andamento e dell'esigenza di tutelare l'interesse pubblico.
1.1. La ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di essere una società specializzata nella distribuzione di “materiali di consumo” (c.d.
“consumabili”), da utilizzare con i macchinari per l'iniezione dei mezzi di contrasto per gli esami TAC;
- che tale categoria merceologica si caratterizzerebbe per la compatibilità delle parti consumabili con gli iniettori utilizzati per lo svolgimento degli esami diagnostici;
- che gli operatori che fabbricano gli iniettori producono anche i kit compatibili con i propri macchinari;
- che nel caso di specie, non vi sarebbe alcun brevetto per i kit dei macchinari in questione;
- che, cionondimeno, l'intimata amministrazione sarebbe addivenuta alla decisione di revocare l'aggiudicazione per cui è causa in seguito alle doglianze articolate dalla N. 01824/2025 REG.RIC.
società Formedix, distributrice di materiale di consumo della stessa casa di produzione degli iniettori.
1.2. Parte ricorrente ha articolato doglianze così rubricate:
I. Violazione dell'art. 21-quinquies, L. 241/1990 – Violazione del legittimo affidamento – Illegittimo esercizio dello ius poenitendi a fronte di un provvedimento attributivo di un vantaggio economico;
II. Eccesso di potere per errore di fatto – Eccesso di potere per difetto di istruttoria –
Errore sulla compatibilità dei dispositivi di Elimed con gli iniettori di Bayer;
III. Eccesso di potere per contraddittorietà tra i pareri resi dallo stesso organo –
Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza – Contrasto tra accertamenti documentali.
1.3. La ricorrente ha quindi chiesto:
- di annullare i provvedimenti impugnati, "con ogni conseguenza di legge e con condanna al risarcimento in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario";
- in via subordinata, di condannare l'Amministrazione al pagamento dell'indennizzo ex art. 21-quinquies, L. 241/1990, come sopra meglio quantificato.
2. Si è costituita l'intimata amministrazione che, eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione, ha chiesto di rigettare il ricorso.
3. Con ordinanza n. 586 del 22.10.2025 la Sezione ha fissato l'udienza di discussione del ricorso e ha onerato la resistente amministrazione di inviare copia dell'iniziale parere favorevole sulla conformità della fornitura di parte ricorrente.
4. L'amministrazione ha prodotto il parere in questione.
5. In prossimità dell'udienza le parti hanno prodotto memorie, insistendo nelle rispettive prospettazioni. La resistente ha, in particolare, eccepito anche la tardività della memoria della ricorrente del 23.1.2026 perché depositata dopo le ore 12.00 e, in ogni caso, l'inammissibilità del documento ivi riprodotto come screenshot. N. 01824/2025 REG.RIC.
6. All'udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminare a ogni altra considerazione è la delibazione sulla giurisdizione di questo
Tribunale (Cons. St., Ad. pl. n. 5/2015).
Al riguardo, non convince l'eccezione articolata dalla resistente amministrazione, secondo cui si discuterebbe di rapporti di natura civilistica, inerenti alla fase esecutiva di un contratto pubblico.
Nel caso di specie è indubbio che si discuta di un contratto che ha avuto, quantomeno, un inizio di esecuzione, tenuto conto del fatto che la ricorrente ha reso la fornitura in questione a valle di un ordine di esecuzione dell'amministrazione e ha altresì agito in via monitoria per ottenere il riconoscimento del proprio diritto al pagamento della fornitura oggetto di aggiudicazione (cfr. all. 13 della resistente amministrazione).
Non si hanno invece chiare evidenze in ordine all'intervenuta stipula del contratto.
Al riguardo, si consideri che la determina di aggiudicazione (all. 7 di parte ricorrente) ha precisato che il contratto si sarebbe perfezionato tramite apposizione di firma digitale del documento di accettazione dell'offerta. Tale documento non risulta essere stato tuttavia versato agli atti di causa.
Ciò posto, premesso in termini generali che non è dato dubitare della giurisdizione amministrativa con riferimento allo spazio temporale che va dall'aggiudicazione della pubblica gara alla stipula del contratto (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. IV, 19 giugno
2023, n. 5989 e la giurisprudenza ivi richiamata), va dato atto che tale giurisdizione sussiste anche in caso di anticipata esecuzione del contratto ancora da stipulare (Cons.
St., sez. V, 5 novembre 2024, n. 8825), così come a valle della stipula del contratto
(Cons. St., sez. III, 10 giugno 2024, n. 5171), laddove vi sia stato nel concreto l'esercizio di poteri autoritativi (TAR Sicilia, sez. I, 24 novembre 2025, n. 2595, ibidem, 10 novembre 2025, n. 2456). N. 01824/2025 REG.RIC.
Che poi simili poteri siano o meno legittimamente esercitati è questione che esula dalle preliminari considerazioni sulla giurisdizione.
Chiariti in che termini sussiste la giurisdizione di questo Tribunale nell'ambito di fattispecie che si pongono inevitabilmente al confine con la giurisdizione ordinaria, va poi escluso che si sia di fronte a un atto sostanzialmente paritetico, seppur impropriamente qualificato dall'amministrazione in termini di revoca (sulla sussistenza del potere officioso del giudice di qualificare gli atti a questi sottoposti a prescindere dal nomen iuris attribuito dall'amministrazione, cfr. Cons. St., sez. V, 2 novembre 2021, n. 7320).
Va, in altre parole, escluso che l'atto impugnato sia configurabile in termini di risoluzione (art. 122, d.lgs. n. 36/2023) o di recesso (art. 123, d.lgs. n. 36/2023).
Nel caso di specie l'amministrazione resistente, a seguito di una nuova valutazione della conformità dei dispositivi offerti a quelli richiesti, ha ritenuto di ritirare in autotutela l'aggiudicazione già disposta, in quanto la fornitura resa sarebbe risultata non sicura.
Una simile valutazione va inquadrata in termini di revoca per inidoneità della prestazione descritta nella lex specialis a soddisfare le esigenze contrattuali che hanno determinato l'avvio della procedura (cfr. TAR Puglia, sez. I, 17 giugno 2025, n. 827), con la conseguenza che – discutendosi, appunto, di revoca e non di una forma dissimulata di risoluzione o di recesso - non può fondatamente essere contestata la giurisdizione di questo Tribunale.
2. Superata la preliminare questione sulla giurisdizione, può dirsi del compendio di memorie e documenti alla base della presente decisione.
Va anzitutto rigettata l'eccezione, articolata dalla resistente amministrazione, sulla pretesa tardività della memoria della società ricorrente del 23.1.2026.
Detta contestazione, infatti, non si è misurata con il fatto che l'anzidetta memoria ben può essere qualificata in termini di replica alla prima memoria della resistente N. 01824/2025 REG.RIC.
amministrazione, mai contestata in precedenza a mezzo di una memoria di replica, così come ai nuovi documenti depositati dalla parte resistente in vista dell'udienza di discussione del ricorso (art. 73, c. 1, c.p.a.).
Si rammenta che il deposito di una memoria di replica è consentito, nel rito di cui agli artt. 119 e 120, c.p.a., sino a dieci giorni liberi prima di quest'ultima (art. 119, c. 2,
c.p.a.).
Dunque, la memoria di replica depositata il 23.1.2026 non può essere fondatamente considerata tardiva rispetto all'udienza pubblica del 10.2.2026.
Può poi prescindersi dalla contestazione sulla presenza di un documento incorporato a mezzo screenshot nell'anzidetta memoria, posta la sua radicale irrilevanza ai fini della decisione della controversia.
3. Va quindi detto delle ragioni che militano per l'accoglimento della domanda di annullamento, non senza precisare che i primi tre motivi di ricorso ben possono essere analizzati congiuntamente per la loro evidente connessione.
3.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente si è doluta della violazione della disciplina della revoca (art. 21-quinquies, l. n. 241/1990), in quanto quest'ultima sarebbe dipesa da un mero riesame della documentazione già acquisita e non, invece, da fatti o elementi sopravvenuti.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente ha contestato l'eccesso di potere sotto il profilo dell'errore di fatto. In particolare, ha sostenuto che - nonostante il manuale d'uso del fabbricante degli iniettori avesse previsto che sugli stessi sarebbe stato possibile utilizzare esclusivamente materiale di consumo ed accessori raccomandati da Medtron, la ricorrente avrebbe:
(i) dichiarato, sotto la propria responsabilità, l'equivalenza dei propri consumabili in conformità a quanto previsto dalla specifica disciplina in materia (Regolamento UE
745/2017 - MDR), la cui sicurezza sarebbe in ogni caso certificata dall'apposizione del marchio CE; N. 01824/2025 REG.RIC.
(ii) prodotto la relativa scheda tecnica, attestante tale compatibilità;
(iii) conseguito l'aggiudicazione in analoghe commesse.
Secondo la ricorrente, l'amministrazione non avrebbe tenuto in adeguata considerazione l'anzidetta scheda, né avrebbe analizzato la campionatura o compiuto adeguati test in contraddittorio con i tecnici della prima.
Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente ha contestato l'eccesso di potere sotto il differente profilo della carenza di istruttoria, tenuto conto delle contraddittorie determinazioni a cui l'amministrazione sarebbe pervenuta all'esito della valutazione della documentazione prodotta in sede procedimentale.
3.2. Parte resistente, di contro, ha sostenuto che essa avrebbe esercitato il potere di ritiro in autotutela a tutela dell'interesse pubblico alla piena funzionalità e sicurezza dei dispositivi medici utilizzati presso le proprie strutture sanitarie. Il mutamento di parere tecnico sarebbe stato, in tesi, giustificato dalla necessità di adeguarsi alle prescrizioni contenute nel manuale d'uso dell'iniettore Medtron.
Per il resto, ha sostenuto che la certificazione CE non garantirebbe di per sé la compatibilità funzionale e tecnica di ogni macchinario presente sul mercato, né escluderebbe che il produttore possa prescrivere specifiche per la sicurezza d'uso, che sarebbe stata dimostrata nel caso di specie dal difetto di funzionamento di 1.200 connettori della ricorrente, ritirati da quest'ultima il 3.7.2025.
3.3. La ricorrente ha, infine, contestato le difese dell'amministrazione, sostenendo che il provvedimento impugnato non avrebbe fatto riferimento né al malfunzionamento dei propri dispositivi, né alla necessità di garantire la salute dei pazienti; dunque vi sarebbe stata un'inammissibile integrazione postuma della motivazione. In ogni caso, ha contestato la rilevanza delle prescrizioni contenute nel manuale d'uso del produttore degli iniettori. N. 01824/2025 REG.RIC.
Ha altresì sostenuto che il - pur contestato - malfunzionamento dei propri dispositivi non sarebbe comunque rilevante ai fini della valutazione di legittimità dell'atto impugnato.
3.4. I visti tre motivi di ricorso sono fondati e vanno accolti.
Va premesso che, secondo il giudice di appello, l'amministrazione a valle della stipula del contratto potrebbe far ricorso solamente ad atti paritetici e, dunque, non ad atti autoritativi, tenuto conto che si discute di una fase in cui le parti operano necessariamente su un piano di parità (Cons. St., sent. n. 5171/2024).
Volendo prescindere, nel caso di specie, dal considerare il contratto stipulato (si rinvia al riguardo alle precisazioni rese in sede di delibazione sulla giurisdizione) e ammettendo dunque un più ampio spazio per la revoca del provvedimento di aggiudicazione, resta il fatto che le ragioni addotte dall'amministrazione a supporto del ritiro del provvedimento di aggiudicazione non resistono alle censure di parte ricorrente.
È opportuno chiarire che l'impugnato provvedimento nulla ha detto in punto di possibili violazioni di eventuali brevetti, né sul malfunzionamento degli iniettori originariamente consegnati dalla ricorrente (su cui si avrà modo di soffermarsi nel prosieguo).
Dalla lettura del provvedimento di revoca (compendiato nella superiore narrativa), ciò che emerge è che l'atto di ritiro è stato disposto unicamente sulla base della (ri)lettura del manuale d'uso del produttore.
Tale manuale, comprensibilmente, invita a utilizzare i prodotti dello stesso produttore; invito coerente con l'intenzione di quest'ultimo di addivenire a una situazione di monopolio anche sui prodotti consumabili (cfr. Cons. St., sez. III, 10 dicembre 2025,
n. 9716). N. 01824/2025 REG.RIC.
Ma, si rileva, un simile invito si pone in insanabile contrasto con il principio di accesso al mercato (art. 3, d.lgs. n. 36/2023), che sarebbe eccessivamente compresso laddove l'amministrazione non solo tollerasse, ma tutelasse attivamente simili intenzioni.
Peraltro, anche a voler considerare le ulteriori argomentazioni fatte valere dall'amministrazione resistente con le proprie difese, queste ultime non sono in grado di spostare i termini della questione.
Anzitutto, il malfunzionamento di 1.200 iniettori ritirati dalla ricorrente il 3.7.2025
(all. 8 della resistente amministrazione) non è stato in alcun modo collegato - né in sede procedimentale né, tantomeno, in sede provvedimentale - alla loro pretesa incompatibilità con gli iniettori in uso presso la resistente amministrazione, in tesi rilevante persino ai fini del sicuro utilizzo dei macchinari, senza che tuttavia siano stati chiariti i concreti rischi paventati dal produttore.
La stessa amministrazione, peraltro, nulla ha detto su tale malfunzionamento con i due pareri negativi citati nell'impugnato provvedimento, che sono stati resi:
- il primo, a pochi giorni dal ritiro in questione (vale a dire, il giorno 8.7.2025; cfr. all.
9 della resistente amministrazione);
- il secondo, a quasi due mesi dal suddetto ritiro (vale a dire, il 28.8.2025), su un'istanza successiva di circa due settimane a quest'ultimo (l'istanza di nuovo parere
è del 16.7.2025), senza che né la prima né il secondo abbiano – come detto – fatto alcun cenno su siffatto malfunzionamento (cfr. all. 10 e 11 della resistente amministrazione).
In secondo luogo, la questione della possibile violazione del brevetto è stata posta unicamente dalla società Formedix in sede di contestazione dell'aggiudicazione alla ricorrente (cfr. all. 9 di parte ricorrente).
Il brevetto in questione, in ogni caso, riguarderebbe le siringhe, e non anche i tubi monouso e multiuso, per i quali vi è una mera raccomandazione dell'utilizzo del N. 01824/2025 REG.RIC.
materiale Medtron a pena di perdita della garanzia (cfr. all. I all'anzidetta comunicazione di Formedix, sempre all'interno dell'all. 9 di parte ricorrente).
Premesso che si è già detto dell'irrilevanza delle raccomandazioni d'uso del produttore, va chiarito che una violazione del brevetto non può dirsi accertata sulla base di una mera dichiarazione del soggetto asseritamente leso, essendo piuttosto necessario un previo accertamento che intervenga, in ogni caso, a monte dell'adozione del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione, rispetto al quale non può prescindersi dall'applicazione del noto principio tempus regit actum (cfr., in punto di pretese violazioni di brevetti, TAR Sicilia, sez. III, 24 novembre 2023, n. 3520; TAR
Campania, Salerno, sez. I, 3 luglio 2023, n. 1609).
E ciò a prescindere del tutto dai seguenti fatti:
- la ricorrente ha documentato di aver spedito analoghi prodotti presso altre Aziende sanitarie (cfr. all. 14 di parte ricorrente);
- la ricorrente ha prodotto documentazione attestante la conformità sui prodotti per cui
è causa (cfr. all. 15 di parte ricorrente).
Sintetizzando: è mancata in radice un'adeguata valutazione sull'effettiva carenza di sicurezza dei dispositivi commercializzati dalla ricorrente, essendosi la resistente amministrazione limitata a dare pedissequa applicazione al manuale d'uso del produttore, addivenendo a conclusioni contraddittorie e non adeguatamente motivate nell'ambito dei pareri resi sulla fornitura per cui è causa.
4. Il carattere dichiaratamente subordinato del quarto motivo di ricorso (in punto di condanna della resistente amministrazione al pagamento dell'indennizzo ex art. 21- quinquies, l. n. 241/1990) consente di assorbirlo (cfr. Cons. St., Ad. pl., sent. n.
5/2015).
5. Quanto, infine, all'istanza risarcitoria in forma specifica, da intendersi nei termini dell'esecuzione integrale della fornitura, come chiarito da parte ricorrente nell'ambito N. 01824/2025 REG.RIC.
del quarto motivo di ricorso, quest'ultima è una diretta e automatica conseguenza della caducazione del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione.
Il venir meno della revoca, in altre parole, comporta già di per sé la reviviscenza del provvedimento fatto venir meno con l'atto di secondo grado, con ogni conseguenza in termini di doverosità di una piena esecuzione del contratto di fornitura per cui è causa
(oggetto peraltro di anticipata esecuzione nel caso di specie), senza che sia necessaria alcuna ulteriore pronuncia di condanna a carico della resistente amministrazione.
Per queste ragioni, l'istanza risarcitoria di parte ricorrente non può trovare accoglimento, né in termini di condanna della resistente amministrazione a un facere specifico, né in termini di risarcimento per equivalente, avendo la ricorrente titolo a ottenere il prezzo pattuito per le prestazioni rese:
- o in ragione dell'intervenuta stipula ed esecuzione del contratto;
- o ai sensi dell'art. 50, c. 6, d.lgs. n. 36/2023, in ragione dell'anticipata esecuzione del contratto ove quest'ultima non fosse stata seguita dalla stipula dello stesso.
6. Stante quanto precede:
- il ricorso è fondato e va accolto limitatamente alla domanda di annullamento (con assorbimento delle doglianze sull'applicazione dell'indennizzo ex art. 21-quinquies, l.
n. 241/1990); per l'effetto sono annullati gli atti impugnati;
- va invece rigettata la domanda risarcitoria (in forma specifica e per equivalente);
- le spese di lite seguono la soccombenza tra le parti costituite, rispetto alla quale – per le ragioni sopra esposte – è del tutto ininfluente il rigetto della domanda risarcitoria, e sono liquidate come da dispositivo;
- vanno invece dichiarate irripetibili le spese di lite nei confronti della parte privata non costituita.
P.Q.M. N. 01824/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie quanto alla domanda di annullamento e annulla, per l'effetto, gli atti impugnati;
- lo rigetta quanto alla domanda risarcitoria.
Condanna la resistente amministrazione alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore di parte ricorrente nella misura di euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Dichiara irripetibili le spese nei confronti della parte privata non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR IA, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio RD, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio RD OR IA N. 01824/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO