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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 25/11/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 229/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PARZIALE di DIVORZIO
nella causa promossa da nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Veruscha Glenda Polara, del Foro di Lodi parte ricorrente contro nata a [...] il [...] Controparte_1
(c.f. ) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Luca Ciccarelli, del Foro di Lodi parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in RG (CR) il 27.8.2011 e dalla loro unione è nata , Per_1 il 21.12.2013.
Con decreto del 8.6.2017 questo Tribunale ha omologato l'accordo di separazione personale delle parti: ai fini che in questa sede rilevano, le parti concordavano il collocamento di presso la madre e un diritto di visita Per_1 paterno standard -per due pomeriggi infrasettimanali ed a week end altern-i.
Con ricorso depositato il 10/02/2025 lo ha adito il presente Tribunale Parte_1 per la pronuncia del divorzio, cui è seguita la regolare costituzione della punto del contendere fra le parti è sostanzialmente la questione del CP_1 tempo di frequentazione fra ed il padre, chiedendo lo un suo Per_1 Parte_1 implemento rispetto alle statuizioni della separazione, con collocamento prevalente di presso esso padre, chiedendo per converso la Per_1 CP_1 sostanzialmente il mantenimento delle condizioni della separazione, con collocamento prevalente di presso essa madre. Per_1
Adottati i provvedimenti provvisori del caso all'udienza del 20.5.2025, dato avvio ad un percorso di mediazione fra le parti, stante la conflittualità data fra di esse -che, si noti, vivono a 300 m di distanza-, all'udienza del 6.11.2025 le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza parziale sullo status.
La domanda va accolta perché sussistono le condizioni ex art. 3 c. II lettera b)
l. 898/1970: l'accordo di separazione fra le parti è stato omologato nel 2017; dalla prima udienza di comparizione sono decorsi ben oltre 6 mesi;
nessuna delle parti ha eccepito essere intervenuta riconciliazione.
Con separata ordinanza ex art 279 cod. proc. civ. si disporrà la prosecuzione del giudizio.
Le spese di lite saranno regolate all'esito del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, non definitivamente decidendo la causa R.G.
229/2025:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra Parte_1
e matrimonio contratto in
[...] Controparte_1
RG (CR) il 27.8.2011 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di RG al n. 4 Parte II Serie 1 anno 2011; così deciso in Cremona, il 21/11/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RG;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PARZIALE di DIVORZIO
nella causa promossa da nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Veruscha Glenda Polara, del Foro di Lodi parte ricorrente contro nata a [...] il [...] Controparte_1
(c.f. ) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Luca Ciccarelli, del Foro di Lodi parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in RG (CR) il 27.8.2011 e dalla loro unione è nata , Per_1 il 21.12.2013.
Con decreto del 8.6.2017 questo Tribunale ha omologato l'accordo di separazione personale delle parti: ai fini che in questa sede rilevano, le parti concordavano il collocamento di presso la madre e un diritto di visita Per_1 paterno standard -per due pomeriggi infrasettimanali ed a week end altern-i.
Con ricorso depositato il 10/02/2025 lo ha adito il presente Tribunale Parte_1 per la pronuncia del divorzio, cui è seguita la regolare costituzione della punto del contendere fra le parti è sostanzialmente la questione del CP_1 tempo di frequentazione fra ed il padre, chiedendo lo un suo Per_1 Parte_1 implemento rispetto alle statuizioni della separazione, con collocamento prevalente di presso esso padre, chiedendo per converso la Per_1 CP_1 sostanzialmente il mantenimento delle condizioni della separazione, con collocamento prevalente di presso essa madre. Per_1
Adottati i provvedimenti provvisori del caso all'udienza del 20.5.2025, dato avvio ad un percorso di mediazione fra le parti, stante la conflittualità data fra di esse -che, si noti, vivono a 300 m di distanza-, all'udienza del 6.11.2025 le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza parziale sullo status.
La domanda va accolta perché sussistono le condizioni ex art. 3 c. II lettera b)
l. 898/1970: l'accordo di separazione fra le parti è stato omologato nel 2017; dalla prima udienza di comparizione sono decorsi ben oltre 6 mesi;
nessuna delle parti ha eccepito essere intervenuta riconciliazione.
Con separata ordinanza ex art 279 cod. proc. civ. si disporrà la prosecuzione del giudizio.
Le spese di lite saranno regolate all'esito del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, non definitivamente decidendo la causa R.G.
229/2025:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra Parte_1
e matrimonio contratto in
[...] Controparte_1
RG (CR) il 27.8.2011 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di RG al n. 4 Parte II Serie 1 anno 2011; così deciso in Cremona, il 21/11/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RG;